Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5672  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19832/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in  Roma,  INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ).
– Ricorrente –
Contro
AGEA.
– Intimata –
Avverso  la  sentenza  della Corte  d’appello di  Trieste  n.  755/2018 depositata il 19/12/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
Rilevato che:
 con  decreto  ingiuntivo  n.  95/2011  il  Tribunale  di  Pordenone (sez.  dist.  San  Vito  al  Tagliamento) ,  su  ricorso  dell’RAGIONE_SOCIALE
Aiuti UE – contributi PAC – quote latte compensazione
COGNOME  NOME (d’ora  in  poi, ‘ NOME z.  RAGIONE_SOCIALE‘) ingiunse ad RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) il pagamento di € 18.158,43, a titolo di contributo comunitario PAC (Politica agricola comune) per le stagioni fino al 2008.
RAGIONE_SOCIALE propose  opposizione che ,  nel  contraddittorio  dell’RAGIONE_SOCIALE, venne rigettata dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 34/2013.
L a Corte d’appello di Trieste , nel contraddittorio dell’RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza ex art.  348bis ,  cod.  proc.  civ.,  depositata  il  10/03/2014, dichiarò inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE.
La  Corte  di  cassazione,  con  ordinanza  n.  22046  del  2017,  nel contraddittorio  delle  parti,  ha  cassato  la  sentenza  di  appello,  con rinvio al giudice a quo ;
NOME ha riassunto il giudizio e la Corte d’appello di Tri este, nel contraddittorio  dell’appellata,  con  sentenza  n.  755  del  2018, ha revocato  il  decreto  ingiuntivo  e  ha  condannato l’ RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto riscosso.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo della sentenza della Corte di Trieste:
(a) l’ordinanza rescindente n. 22046 del 2017 ha enunciato il principio di diritto secondo cui, con riferimento alle cd. quote latte, è ammessa ‘la possibilità della riscossione e, se del caso, della compensazione di tali crediti con altri debiti dell’impresa’ ; alla luce di tale principio vanno esaminati i motivi di gravame che, nella sostanza, ruotano intorno al concetto di compensabilità dei contributi Pac con le somme dovute dall’azienda agricola per prelievi supplementari relativi alle quote latte per annualità pregresse, compensazione eccepita da RAGIONE_SOCIALE e disattesa dal Tribunale di Pordenone;
(b) posto che la norma di riferimento è l’art. 3, comma 2, legge 11  novembre  2005,  n.  231,  e  che,  nella  specie,  il  provvedimento
sanzionatorio a carico dell’RAGIONE_SOCIALE non è stato sospeso , in applicazione del principio di diritto articolato ne ll’ordinanza rescindente, si deve affermare che i due crediti contrapposti (quello dell ‘azienda agricola per contributi comunitari e quello dell’ente pagatore per prelievi supplementari relativi alle quote latte) sono compensabili, anche perché la giurisprudenza di legittimità afferma che l’iscrizione nel registro SIAN è equiparabile all’iscrizione a ruolo delle somme pretese in pagamento, sicché detta iscrizione presuppone un diritto alla riscossione e autorizza la deduzione delle somme dovute dagli agricoltori allo Stato, con compensazione (appunto) degli aiuti Pac con i crediti iscritti nel registro SIAN;
(c) i presupposti della compensazione sono la liquidità ed esigibilità dei crediti  contrapposti,  la  quale  non  è  esclusa  dalla contestazione e non definitività dei crediti dello Stato, con la precisazione che la certezza del credito deriva da ll’automaticità della sanzione amministrativa in caso di omessa trattenuta del versamento.
Inoltre, al contrario di quanto  ha  affermato  il Tribunale di Pordenone, la compensazione non è esclusa dalla successione temporale  delle  norme  di  riferimento:  infatti,  la  possibilità  della compensazione era già prevista dai regolamenti anteriori a quello del 2008. Si tratta, in definitiva, di compensazione atecnica in quanto il rapporto  è  unico  e  le  prestazioni  non  sono  legate  da  vincoli  di corrispettività;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.
NOME è rimasta intimata;
Considerato che:
il primo  motivo  di ricorso -‘ Nullità della sentenza  per violazione dell’art. 384 c.p.c. comma 1° e comma 2° e dell’art. 2909 c.c.,  per  violazione  delle  norme  degli  artt.  5  e  segg.  della  L.  n.
119/2003 e della norma sostanziale dell’art. 1243 e segg. c.c. nonché nullità della sentenza per consequenziale violazione dell’art. 112 c.p.c. , in ogni caso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.’ censura la sentenza impugnata che, per un verso, discostandosi dalla prescrizione dell’ordinanza rescindente, non ha approfondito, mediante ulteriori accertamenti, anche di fatto, l’applicabilità della possibilità di riscossione e l’eventuale compensabilità delle poste creditorie vantate da RAGIONE_SOCIALE con il credito certo, liquido ed esigibile della ricorrente; per altro verso, pronunciando ultra petita , si è soffermata sulla disamina dei requisiti oggettivi e dei presupposti di ammissibilità, nella fattispecie concreta, della compensazione atecnica operata da RAGIONE_SOCIALE rispetto ai contributi Pac spettanti a ll’RAGIONE_SOCIALE;
2. il secondo motivo -‘Violazione, falsa applicazione dell’art. 5 ter Reg. CE 1034/2018 recante modifica del Reg. CE 885/2006; errata interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 13279 del 15.4.2016 -errata e falsa applicazione 1246 3 c.c. e della legge 231/05. Sussistenza del diritto soggettivo del produttore al contributo comunitario Pac -Illegittimità e inammissibilità della compensazione cd. ‘atecnica’ operata da RAGIONE_SOCIALE In ogni caso violazione dell’art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c.’ censura la sentenza che si è discostata dai princìpi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa comunitaria, che escludono la compensabilità dei contributi Pac con le multe da superprelievo (cd. ‘quote latte’).
La ricorrente pone l’accento sulla mancanza di certezza, liquidità ed  esigibilità  dei  presunti  crediti  vantati  dall’ente  pagatore  RAGIONE_SOCIALE , nonché  sull’impignorabilità (e  dunque  sulla  non  compensabilità)  dei contributi  Pac,  sancita  dalla  normativa  interna  (art.  3,  comma  2, legge n. 231 del 2005) e dalla normativa comunitaria;
3. il primo motivo è infondato;
3.1.  al  contrario  di  quanto  prospetta  la  ricorrente, l’ordinanza rescindente di questa Corte prescriveva (cfr. pag. 5) che, nel giudizio di rinvio, si valutasse la possibilità della compensazione dei crediti Pac dell’agricoltore con altri debiti dell’impresa.
Ed è quanto ha fatto la Corte di Trieste che, stabilito che il credito di RAGIONE_SOCIALE per superamento delle quote latte era certo ed esigibile, ha risolto  in  senso  affermativo  la  questione  di  diritto,  rimessa  al  suo esame dalla pronuncia rescindente, se il credito Pac de ll’RAGIONE_SOCIALE e il controcredito  di  RAGIONE_SOCIALE  per  prelievo  supplementare  di  quote  latte fossero o meno compensabili;
il secondo motivo è infondato;
4.1. la statuizione del giudice del rinvio è in linea con l’indirizzo di questa Corte, che si è andato definendo di recente, che il Collegio condivide e che pertanto intende seguire, secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell ‘ agricoltore a titolo di contributi dell ‘ Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l ‘ unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l ‘ effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell ‘ agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell ‘ Unione, la cui primazia all ‘ interno degli Stati membri postula l ‘ interpretazione conforme delle norme nazionali (Sez. 1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020, Rv. 659653 -01; in
termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022, Rv. 664871 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022, Rv. 664238 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv. 667756 -01); 5. in conclusione, il ricorso va rigettato;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale RAGIONE_SOCIALE non ha partecipato;
a i  sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  della  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024.