Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33778 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 33778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11846/2022 r.g., proposto da
NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3918/2021 pubblicata in data 22/10/2021, n. r.g. 2156/2017.
Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udita la discussione dei difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
OGGETTO:
sentenza provvisoriamente esecutiva -pagamento -successiva riforma – obligo restitutorio -compensazione con controcredito ancora sub iudice
1.- RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 1848/2015 nei confronti di NOME COGNOME per la restituzione della somma di euro 70.068,46, a suo tempo corrisposta dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione.
2.- NOME COGNOME proponeva opposizione al predetto provvedimento monitorio, con cui eccepiva, fra l’altro, l’invalidità della procura conferita per il ricorso monitorio; la prescrizione del diritto alla restituzione; la debenza, in ipotesi, della somma al netto e non al lordo, come invece ingiunto; la compensazione con un suo controcredito derivante dalla sentenza di accoglimento dell’impugnazione del suo licenziamento.
3.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la procura è valida, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., è stata conferita legittimamente su foglio separato al ricorso monitorio mediante copia informatica inoltre autenticata con firma digitale;
il termine di prescrizione è quello decennale e decorre dal giorno in cui è divenuto definitivo l’accertamento dell’indebito, con la riforma della sentenza in esecuzione della quale è avvenuto il pagamento (Cass. n. 3706/2018);
nel caso di specie la sentenza d’appello, che ha riformato quella di primo grado, in esecuzione della quale la società effettuò il pagamento poi divenuto indebito, è del 2007 ed è stata confermata dalla Corte di Cassazione nel 2015, sicché all’epoca del ricorso monitorio (2015) il termine decennale non era ancora spirato;
con riguardo alle somme da restituire, è vero che vanno restituite al netto e non al lordo, ossia nell’importo effettivamente percepito dal lavoratore;
tuttavia nel caso di specie si è trattato di somme dovute a titolo risarcitorio per il demansionamento (poi escluso dai giudici dell’appello) e il NOME non ha chiarito quanto abbia effettivamente
percepito in esecuzione di quella sentenza di primo grado, che peraltro riportava condanna al pagamento della somma di euro 65.366,49, né ha precisato se nella somma corrispostagli fossero stati inseriti anche gli oneri fiscali;
quanto al controcredito eccepito in compensazione, derivante dall’impugnazione del licenziamento, il giudizio, a seguito della cassazione con rinvio, ancora pende dinanzi al giudice d’appello e non risulta ancora definito;
poiché la sentenza posta a base della pretesa restitutoria è ormai definitiva, mentre il giudizio dal quale deriverebbe il controcredito è ancora pendente, non è possibile alcuna compensazione.
5.- Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
6.- Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
7.- Il P.G. ha depositato memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, articolato in due censure proposte rispettivamente ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3), c.p.c. il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., nonché lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2033, 2943, 2946 e 2947 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che fosse maturato il termine di prescrizione. Precisa che il dies a quo del termine di prescrizione alla restituzione dell’indebito non è quello della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, bensì quella del pagamento, nella specie risalente al 2004 a seguito di ordinanza di assegnazione del 04/02/2004 pronunziata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli a conclusione di un pignoramento presso terzi a suo tempo da lui promosso nei confronti de RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
Con riguardo alla prima censura, la motivazione articolata dai Giudici d’Appello è ampiamente sufficiente ad integrare il ‘minimo costituzionale’ (Cass. sez. un. n. 8053/2014), anche in virtù di plurimi richiami a
precedenti di questa Corte di legittimità in tema di indebito, sorto a seguito della riforma della sentenza che aveva in origine riconosciuto un credito della parte.
Con riguardo alla seconda censura, la giurisprudenza invocata dal ricorrente non è pertinente. In particolare, la pronunzia resa in funzione nomofilattica da questa Corte (Cass. sez. un. n. 24418/2010 così massimata: ‘ L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati’ ), richiamata dal COGNOME, si riferiva ad una clausola relativa agli interessi anatocistici, dichiarata nulla dai giudici di merito.
Nel caso in esame, invece, non si è al cospetto di un originario titolo nullo e, come tale, improduttivo di effetti. Al contrario, la sentenza di primo grado che abbia riconosciuto un credito ed abbia condannato l’altra parte ad adempierlo è un titolo pienamente efficace, tanto da poter costituire titolo esecutivo (art. 282 c.p.c.). Solo la sua riforma ne determina la caducazione, sia pure con effetti ex tunc , con la conseguenza che è solo dal momento della riforma che sorge il diritto del solvens alla restituzione di quanto in precedenza pagato, divenuto indebito. Va infatti considerato che al momento in cui è avvenuto il pagamento il solvens era ‘secondo diritto’ obbligato, poiché il debito effettivamente esisteva in virtù e in forza del titolo giudiziale, provvisoriamente esecutivo (art. 282 c.p.c.), sicché l’ accipiens aveva ricevuto quanto effettivamente e ‘secondo diritto’ in quel momento gli era dovuto. Una volta che quel titolo giudiziale venga meno, per effetto della sua riforma in appello, quel pagamento diviene sine titulo e quindi sorge il diritto del solvens alla ripetizione dell’indebito e alla restituzione della somma pagata.
Rispetto a tale questione, relativa all’individuazione del giorno di
insorgenza del diritto esigibile e, quindi, del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, non è pertinente l’art. 2033 c.c. Che poi tale norma non trovi applicazione questa Corte lo ha affermato solo per escludere la rilevanza della buona o della mala fede e per precisare che gli interessi sulle somme da restituire decorrono in ogni caso (vista l’efficacia retroattiva della riforma in appello o della cassazione) dal momento in cui, a suo tempo, è stato eseguito il pagamento (poi divenuto indebito) e fino all’effettiva restituzione (Cass. ord. n. 24646/2021; Cass. ord. n. 24475/2019; Cass. n. 21992/2007).
Ciò posto, escludere l’applicabilità dell’art. 2033 c.c. non significa negare che il termine di prescrizione sia quello ordinario decennale. Infatti, in mancanza di un’espressa previsione normativa di un termine di prescrizione breve, trova applicazione il termine ordinario, ossia quello decennale, come prevede espressamente l’art. 2946 c.c.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare l’assoluta inerzia per molti anni tenuta dalla società datrice di lavoro nonché la comunicazione del 15/11/2007 -successiva alla sentenza d’appello del 16/08/2007, che aveva riformato quella di primo grado in virtù della quale era intervenuta esecuzione forzata con pignoramento presso terzi e ordinanza di assegnazione -con cui RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato espressamente a richiedere il pagamento di qualunque somma fino al definitivo accertamento di tutte le reciproche posizioni economiche di dare ed avere. Precisa che alla data di deposito del ricorso monitorio (22/09/2015) non era ancora intervenuto il definitivo accertamento delle reciproche posizioni di dare ed avere, poiché contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, in sede di rinvio, dell’11/06/2015, egli aveva proposto ricorso per cassazione, poi accolto da Cass. n. 24882/2017, con cui il giudizio era stato nuovamente rinviato alla Corte d’appello partenopea, che con sentenza n. 1878 del 07/05/2019, aveva accolto l’impugnazione del licenziamento, aveva ordinato la reintegrazione di esso ricorrente nel posto di lavoro ed aveva condannato la società a pagar e all’odierno ricorrente tutte le retribuzioni dal licenziamento (27/01/1997) fino all’effettiva
reintegrazione.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1878/2019, è passata in giudicato nel 2022 a seguito di pronunzia di questa Corte (Cass. ord. n. 10459/2022), con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione che era stato proposto da RAGIONE_SOCIALE, come ammette la stessa controricorrente (v. controricorso, p. 23). Di tale giudicato è possibile il rilievo d’ufficio anche in sede di legittimità. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti. L’accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass. ord. n. 16589/2021). Inoltre, il rilievo officioso del giudicato, anche in sede di legittimità, si giustifica e si impone in considerazione della sua vis imperativa e quindi dell’ indisponibilità per le parti, tanto da dover essere assimilato agli “elementi normativi” (Cass. ord. n. 30838/2018).
Ciò precisato, quella sentenza d’appello ( n. 1878/2019) -da cui è nato il credito del NOME commisurato alle retribuzioni spettanti dal licenziamento all’effettiva reintegrazione è intervenuta dopo il giudizio di appello (instaurato nell’anno 2017 ed iscritto al n.r.g. 2156NUMERO_DOCUMENTO) , oggetto del presente giudizio di legittimità, ma prima della relativa decisione, intervenuta nell’anno 2021, come indicato in epigrafe . Quel titolo risulta essere stato tempestivamente portato all’attenzione d i qu ei Giudici d’appello – nel giudizio n.r.g. 2156/2017 -con nota di deposito dell’11/11/2019 (v. ricorso per cassazione, p. 13 ss.). Dunque di quella pronunzia sul licenziamento i Giudici dell’appello n.r.g. 2156/2017 non potevano non tenere conto al momento della decisione nell’anno 2021 .
Inoltre, contrariamente all’ assunto della controricorrente, in senso ostativo al ‘controcredito’ del COGNOME non rilevava il fatto che in quella sentenza d’appello sul licenziamento il predetto credito del lavoratore non fosse stato esattamente quantificato. Infatti, nell’ambito dell’unitario rapporto di lavoro si è al cospetto di una c.d. compensazione atecnica (o
impropria), che, in quanto tale, non soggiace ai limiti previsti dagli artt. 1243 ss. c.c. per la compensazione tecnica, fra i quali i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto in compensazione. In particolare questa Corte ha più volte affermato che in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d’ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio oppure la pendenza di esso ( ex multis Cass. ord. n. 6700/2024). Questa operazione non è stata compiuta nella sentenza impugnata, che pertanto va cassata con rinvio.
Restano in tal modo assorbite le ulteriori questioni relative alla valenza da riconoscere alla comunicazione del 15/11/2007, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato espressamente a richiedere il pagamento di qualunque somma fino al definitivo accertamento di tutte le reciproche posizioni economiche di dare ed avere, nonché all’applicabilità del divieto generale di venire contra factum proprium .
3.Con il terzo motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., per avere la Corte territoriale motivato in modo incomprensibile circa il suo obbligo restitutorio al netto o al lordo e per avere omesso di considerare -senza alcuna motivazione -che egli aveva dimostrato quanto aveva a suo tempo percepito a seguito dell’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione del 04/02/2004, ossia la somma di euro 68.100,43 comprensivi degli accessori calcolati sul capitale di euro 65.366,49.
Il motivo è assorbito, ma la relativa questione dovrà essere oggetto del nuovo accertamento da parte del Giudice di rinvio, tenuto conto che, come deAVV_NOTAIOo e dimostrato dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, pp. 9-10), egli in primo grado aveva depositato come doc. 10 l’ordinanza di assegnazione (contenente la specifica delle voci fino a concorrenza delle
quali quell’assegnazione era stata pronunziata) e l’aveva ridepositat a in appello come doc. 13.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare e decidere il quarto motivo di appello, con cui egli aveva lamentato che il decreto ingiuntivo recava altresì condanna alla restituzione di quella somma oltre interessi legali nonché ‘rivalutazione monetaria’ invece non dovuta.
Anche questo motivo è assorbito.
5.- In conclusione, si accoglie il secondo motivo, si rigetta il primo e si dichiarano assorbiti gli altri; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relaziona al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 19/11/2025.
Il AVV_NOTAIO est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME