Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28130/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 336/2019 depositata il 25.2.2019
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di allevamento vacche per produzione e commercializzazione di latte vaccino, ha ottenuto dal Tribunale di Crema l’emissione nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE, quale organismo pagatore regionale, di un decreto ingiuntivo per il pagamento a suo favore della somma di € 108.261,19, a titolo di aiuti comunitari PAC ai sensi del regolamento CE 1765 del 1992, modificato dal regolamento 1251 del 1999.
La Regione RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, facendo valere in compensazione un controcredito di importo corrispondente, e negando di avere mai riconosciuto il credito azionato in INDIRIZZO monitoria.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita, insistendo nelle proprie domande.
Dopo la sospensione della provvisoria esecuzione, con sentenza n.164 del 2015, il Tribunale di Cremona ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la Regione RAGIONE_SOCIALE a pagare all’RAGIONE_SOCIALE la somma di € 77.508,22, oltre interessi, a spese compensate.
In particolare, il Tribunale di Cremona ha ritenuto che la compensazione eccepita dalla Regione RAGIONE_SOCIALE poteva legittimamente operare solo per l’ordine di pagamento n. 1047 del 29.6.2010, unico successivo all’introduzione della possibilità, e anzi dell’obbligo, di compensazione fra debiti e crediti comunitari nel
settore agricolo, mentre doveva ritenersi illegittima la compensazione riferita agli ordini di pagamento precedenti.
La predetta sentenza è stata tempestivamente impugnata dalla Regione RAGIONE_SOCIALE e all’impugnazione ha resistito l’appellata RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza del 25.2.2019 la Corte di appello di Brescia, in riforma dell’impugnata sentenza, ha respinto le domande tutte proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e NOME, con aggravio delle spese del doppio grado di giudizio.
Secondo la Corte d’appello, le poste attive, e cioè il contributo PAC, e quelle passive, e cioè il prelievo supplementare, attenevano allo stesso rapporto giuridico, afferente le erogazioni di provvidenze ed aiuti agricoli comunitari e il recupero e il versamento e la contabilizzazione nel registro degli importi a carico dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 8 ter della legge n. 33 del 1999, norma a chiaro carattere interpretativo; pertanto le poste riconducibili al medesimo rapporto si elidevano reciprocamente e in modo automatico, senza che si potesse opporre la non compensabilità derivante dalla impignorabilità; si trattava infatti di compensazione in senso atecnico non soggetta ai limiti di cui all’articolo 1246 c.c.; pertanto la compensazione operava anche per i crediti venuti a maturazione in epoca anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 1034 del 2008 e alla predetta legge n. 33 del 2009. Non ostava a ciò neppure la previsione della rateizzazione del recupero prevista dall’articolo 8 quinquies della citata legge n. 33 del 1999 perché la stessa afferiva alle procedure di recupero forzoso e non anche all’estinzione del debito per compensazione atecnica. Era pure esclusa ogni censura in termini di contrasto col disposto di cui all’articolo 117 Cost. del deliberato della Conferenza Stato-Regioni del 14 giugno del 2007, ove allo stesso si volesse attribuire natura di atto normativo primario, mentre era atto
meramente riproduttivo di principi ad esso preesistenti e perciò di carattere non innovativo.
Avverso la predetta sentenza del 25.2.2019, con atto notificato il 25.9.2019, ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, svolgendo un unico articolato motivo.
Con atto notificato il 4.11.2019 ha proposto controricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa.
La parte ricorrente in data 3.6.2024, unitamente alla memoria illustrativa, ha depositato otto sentenze del Consiglio di Stato pubblicate fra il 2020 e il 2023, assumendo che nel giudizio di legittimità, l’art. 372 c.p.c. non determina, di per sé, l’inammissibilità della produzione di documenti comprovanti l’applicabilità alla fattispecie dello ius superveniens , ove rilevante ai fini della riforma della decisione di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1241, 1242, 1243 e 1246 c.c., 348 ter c.p.c., art.6 ter Reg.Ce n.885/2006, Reg. CE n.1034 del 2008, legge n.33 del 2009, art.8 ter , del d.l. 185 del 2005, art.3.
6.1. La istante lamenta l’erronea applicazione dell’istituto della compensazione, sia per l’assenza di liquidità e di esigibilità dell’avversaria pretesa creditoria, sia per l’assenza di certezza di questa pretesa in assenza di un definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e addirittura in presenza di un giudizio pendente proprio per la contestazione formulata da parte
dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa la effettiva debenza, fra l’altro soggetta alla diversa giurisdizione amministrativa.
6.2. Le tesi proposte dal motivo di ricorso si scontrano frontalmente con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, da ultimo confermata da Sez.1, n.34262 del 7.12.2023, secondo cui in tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica RAGIONE_SOCIALE comune (PAC), e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia all’interno degli Stati membri postula l’interpretazione conforme delle norme nazionali. (Sez. 1, n. 24325 del 3.11.2020; Sez. 1, n. 12721 del 10.5.2023; Sez.1, 19.7.2023 n.19942; Sez. 1, n. 16530 del 23.5.2022).
6.3. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe provveduto a una compensazione contra jus in quanto lesiva delle disposizioni di cui all’art. 1241 e ss. c.c.; nel caso di specie infatti non si tratterebbe di un mero accertamento contabile di dare e avere, in quanto non sussisteva una ontologica omogeneità del fatto generatore dei debiti da compensare e non poteva quindi trovare applicazione una compensazione atecnica.
La ricorrente lamenta anche che la Corte di merito abbia legittimato la compensazione, ritenendo erroneamente i crediti della Regione certi, liquidi ed esigibili.
La ricorrente contesta poi l’applicazione nella specie del Regolamento CE n. 1034/2008 e della legge n. 33 del 2009 malgrado la retroattività, perché la previsione della compensabilità con i contributi comunitari rappresenterebbe una novità nel nostro ordinamento giuridico (v. legge n. 231 del 2005, art. 3, comma 5).
La ricorrente ritiene inoltre violato il punto 3) dell’art. 1246 c.c., che esclude dalla compensazione i crediti dichiarati impignorabili tra i quali, quindi, sarebbero da annoverare gli aiuti, i contributi e i premi comunitari, così qualificati dalla legge 231/2005.
Infine la ricorrente sostiene che la contestazione giudiziale del credito impedisce la compensazione legale e assume che nella specie non solo mancava l’accertamento definitivo delle obbligazioni da estinguere, ma addirittura pendeva il giudizio per la loro contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
6.4. La Corte territoriale si è puntualmente conformata all’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato di questa Corte.
Le censure proposte dalla ricorrente si concentrano invece sulla compensazione «atecnica», o impropria, ritenuta applicabile dalla Corte bresciana anche per i crediti anteriori all’intervento della legge n.33 del 2009.
Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso indicato dalla Corte di appello.
Già con l’ordinanza della Sez.1 dell’11.4.2019 n.10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica» o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all’entrata in vigore della legge n.33 del 2009.
Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez.1, n. 24325 del
3.11.2020, che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica RAGIONE_SOCIALE comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità; a tal fine è stata valorizzata l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia all’interno degli Stati membri postula l’interpretazione conforme delle norme nazionali.
In tale occasione la Corte ha osservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando , e n. 885 del 2006, art. 5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito « in conformità alla legislazione nazionale »; che a questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli « importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario »; che lo stesso Regolamento del 2008 ha imposto agli Stati membri di « rendere obbligatoria l’applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri »; che la legislazione nazionale conferisce all’amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che « l’iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero » (L. n. 33 del 2009, art. 8-ter, comma 4; sul punto Sez. Un., n. 25261 del 2009); che la
compensazione cosiddetta atecnica o impropria è prevista anche nell’ordinamento nazionale; che la unicità del rapporto (anche complesso) o l’esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria che postula, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono; che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l’esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione che la compensazione (in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC (ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies , come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l’art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile.
La Corte ha esaminato anche l’ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9.4.2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, osservando, come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009), che a quella data il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. (era) già in fatto operativo, risalendo al reg. CE n. 1663 del 1995, e che la compensazione,
attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare « tutte le misure necessarie affinché l’imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento », ai sensi dell’art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004. Inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l’accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara.
È stata superata anche l’ulteriore obiezione secondo cui l’organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare, poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori perché, oltre al citato art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 (sub 3, 6.1-ee, 9.5), è significativo l’art. 79 del Reg. CE n. 1234 del 2007, secondo il quale « i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (…) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono ».
La Corte ha aggiunto ancora, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conformi le sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del 2019), che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l’attribuzione, a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell’agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli
differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l’Unione Europea e lo Stato membro in qualità di « finanziatori » e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale e infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione; che i vari soggetti e, in particolare, l’insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra l’Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l’effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo; che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles; che il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo; che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali « sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili » (quinto “considerando” del Reg. CE n. 1788/2003); che l’art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare « tutte le misure necessarie affinché l’imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento »; che il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n. 1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n.
1290 del 2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l’agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico RAGIONE_SOCIALEle dell’agricoltore che raccoglie l’insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza RAGIONE_SOCIALEle di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l’organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5,6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003).
La compensazione si pone quindi quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n. 1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell’avere all’interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all’interno dei singoli ordinamenti nazionali.
Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell’ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell’avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata
dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 marzo 2004, C-231/00, C303/2000 e C451/00) consistente nel «ristabilire l’equilibrio tra la domanda e l’offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera».
La compensazione impropria, per sua natura e anche a livello di diritto interno, del resto, costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell’avere nell’ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una forma di compensazione in deroga all’art. 1246 c.c., è naturaliter connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la sua operatività non richiede una espressa e specifica previsione legislativa, sull’erroneo presupposto che integri una forma atipica di compensazione in senso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, laddove essa garantisca peraltro l’effettività del diritto europeo e il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare:
La tesi a favore della compensazione impropria (tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell’Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l’imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria; la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione comprometterebbe l’effettività del sistema; l’Unione Europea sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica RAGIONE_SOCIALE comune, con difficoltà di recupero successivo; pertanto, per
rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell’Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell’Unione.
6.6. Tali principi sono stati confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte con la sentenza n. 41593 del 27.12.2021 e con l’ordinanza Sez. 1, n. 16530 del 23.5.2022, oltre che da Sez.2, n.8230 del 14.3.2022, ribadendo che in tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica RAGIONE_SOCIALE comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità.
In tali casi è stata confermata la pronuncia di merito che aveva escluso la compensazione eccepita dalla società ingiunta per il pagamento dei contributi, avendo ritenuto privo del carattere della certezza il debito per prelievo supplementare delle quote latte poiché in contestazione avanti al giudice amministrativo, ritenendo tale valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Nel ricorso (pag.32 e poi 37) l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dopo aver premesso che la contestazione giudiziale del credito impedisce la compensazione legale, ha assunto che nella specie non solo mancava l’accertamento definitivo delle obbligazioni da estinguere , ma addirittura pendeva il giudizio per la loro contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltretutto devoluto al diverso plesso giurisdizionale amministrativo.
7.1 . La censura presenta plurimi profili di inammissibilità.
Da un lato, la questione appare nuova poiché dalla sentenza impugnata non risulta affatto che sia stata tempestivamente dedotta in causa la contestazione giudiziale dei crediti opposti in
compensazione dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, come del resto ha recisamente ribattuto la controricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (Sez. 2, n. 20694 del 9.8.2018; Sez. 6 – 1, n. 15430 del 13.6.2018; Sez. 1, n. 23675 del 18.10.2013).
7.2. In secondo luogo, con la predetta censura, che non indica quando e come nel corso del processo di primo e di secondo grado la questione sia stata sottoposta al contraddittorio, neppure si deduce di aver prodotto gli atti di impugnazione ora menzionati genericamente, con conseguente difetto di autosufficienza.
Per di più la ricorrente nel ricorso introduttivo non ha riprodotto i predetti ricorsi – neppure in sintesi – onde consentire alla Corte di stabilire se si tratti di atti concernenti i contributi di cui al presente procedimento, e nemmeno ha indicato le annate oggetto di contestazione comparate con quelle dei crediti recuperatori opposti in compensazione.
7.3. Non giovano alla parte ricorrente le produzioni eseguite con la memoria depositata il 3.6.2024, dal momento che la memoria ex art.380 bis -1, al pari di quella ex art.378 c.p.c., ha la sola funzione di illustrare e argomentare le censure tempestivamente e ritualmente proposte con l’atto di impugnazione. La memoria illustrativa, infatti, non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed
illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (da ultimo, Sez. 2, n. 8949 del 30.3.2023).
V’è da aggiungere che le produzioni ex art.372 c.p.c. sono state eseguite comunque tardivamente visto che la norma esige il rispetto del termine di 15 giorni prima dell’udienza e non lo fa a caso, per consentire ex adverso lo sfogo del contraddittorio con il termine successivo (10 giorni prima dell’udienza) per il deposito delle memorie.
È quindi superfluo osservare che le produzioni in questione attengono al merito della controversia e non certo allo ius superveniens.
Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 5.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione