Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 7196  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26109/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE  rappresentata  e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata – avverso  la sentenza  della CORTE  D’APPELLO di  TRIESTE  n. 861/2019 depositata il 30/12/2019.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Pordenone RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 41.559,03 a titolo di contributi
comunitari  Pac.  In particolare, si trattava  di  quanto  ancora spettante  alla  richiedente  in  relazione  alla  domanda  bovini  Pac 2004 domanda unica dal 2005 al 2014, regime quote latte 2005 2010 regolamento comunitario 1782/03 latte 2004.
L’azienda  ricorrente  precisava  di  aver  proposto  domanda  di erogazione di contributi e che tale domanda era stata accolta ma la somma dovuta era stata illegittimamente posta in compensazione  con  altre  somme  dovute  relative  a  multe  sulle quote latte degli stessi periodi temporali.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto e la conferma della compensazione cosiddetta atecnica con altro maggior credito dalla stessa vantata.
Il Tribunale accoglieva la richiesta di pagamento proposta dalla attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di €. 41.559,03
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta ordinanza.
 La  C orte  d’ Appello  di  Trieste  accoglieva  il  gravame  e rigettava la domanda di pagamento proposta dall’azienda agricola.
In particolare evidenziava che nel caso di specie non era stata documentata l’impugnazione dell’accertamento delle sanzioni o che vi fosse un giudizio pendente in corso sulle sanzioni di cui ai crediti portati  in  compensazione.  In  mancanza  di  tale  prova  il  credito opposto  poteva  ritenersi  contenere  i  requisiti della  certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per legge.
RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La ricorrente con memoria  depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Preliminarmente  deve  rilevarsi che  il ricorso è stato erroneamente  notificato all’Avvocatura distrettuale di Trieste anziché all’avvocatura Generale.
In proposito le Sezioni Unite hanno ritenuto che: In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura  generale  dello  Stato,  sicché  ne  è  ammissibile  la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in  contrasto  con  il  principio  di  ragionevole  durata  del  processo (Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608, Rv. 633916 – 01).
Tuttavia, l’inammissibilità e infondatezza dei motivi impongono una celere definizione del giudizio. Si è detto infatti che la declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la RAGIONE_SOCIALE.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 1, 11/03/2020, n. 6924, Rv. 657479 – 01).
1.1  Il  primo  motivo  di  ricorso  è  così  rubricato:  violazione dell’articolo  112  c.p.c.  per  omessa  motivazione  circa  un  fatto
controverso decisivo per il giudizio violazione dell’articolo 115 e 354 c.p.c.
La  C orte  d’ Appello  avrebbe  omesso  del  tutto  di  valutare  la contestazione sul quantum sollevata per la prima volta in sede di appello da parte della RAGIONE_SOCIALE così come di esprimersi sull’eccezione di tardività e di inammissibilità in relazione ad essa.
1.1 Il primo motivo è inammissibile.
La  questione  non  è  stata  affrontata dalla  Corte  d’Appello perché assorbita  dalla  decisione  di  accoglimento  dell’appello  di RAGIONE_SOCIALE.
La C orte d’Appello , infatti, nell’accogliere l’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato integralmente la domanda di pagamento della ricorrente senza  alcun  accertamento  circa  la  fondatezza  della  richiesta  di riduzione del quantum che era evidentemente subordinata rispetto alla domanda principale di riconoscere la compensazione dei crediti di RAGIONE_SOCIALE.
In  altri  termini, l’accoglimento  della  domanda  di  RAGIONE_SOCIALE  di portare  in  compensazione  il  proprio  credito  rispetto  a  quello azionato dalla ricorrente e il conseguente rigetto della domanda di pagamento per l’intera somma richiesta h a comportato l’assorbimento della questione relativa alla riduzione del quantum dovuto da RAGIONE_SOCIALE , trattandosi all’evidenza di una questione subordinata.
 Il  secondo  motivo  di  ricorso  è  così  rubricato:  violazione dell’articolo  112  c.p.c.  per  omessa  motivazione  circa  un  fatto controverso decisivo per il giudizio.
La C orte d’ Appello avrebbe omesso del tutto di esaminare nel merito l’eccezione preliminare sull’inammissibilità dell’appello.
Il secondo motivo è inammissibile.
La censura al di là dell’erronea formulazione come vizio della motivazione è del tutto infondata.
Non  ricorre  il  vizio  di  omessa  pronuncia,  nonostante  la mancata  decisione  su  un  punto  specifico,  quando  la  decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame). (Cass. Sez. 5, 06/12/2017, n. 29191, Rv. 646290 – 01)
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della l. n. 231 del 2005 e della giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto.
Parte ricorrente richiama le pronunce di legittimità che hanno ritenuto  non  opponibili  in  compensazione  i  crediti  derivanti  dai prelievi  supplementari  imposti  agli  allevatori  eccedentari  per  le quote latte.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della l. n. 231 del 2005 .
La censura è ripetitiva della precedente nel senso della non opponibilità dei crediti di RAGIONE_SOCIALE derivanti da prelievo supplementare relativo alle quote latte al momento della richiesta di pagamento dei contributi comunitari c.d. PAC.
4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati.
Nella materia in esame questa Corte ha enunciato il principio secondo cui: In tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare
relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell’Unione Europea (Cass. Sez. 1, 10/05/2023, n. 12721, Rv. 667756 -01, Sez. 1, Ord. n. 16530 del 23/05/2022 Rv. 664871 – 01).
Dunque, la giurisprudenza oramai consolidata è nel senso di ammettere la  possibilità  di  portare  in  compensazione  rispetto  al credito  dell’agricoltore  a  titolo  di  contributi  dell’Unione  europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), il controcredito per prelievo supplementare relativo alle quote latte.
Ritiene  il  Collegio  di  dover  dare  continuità  all’orientamento sopra riportato. Nel caso di specie il giudice ha accertato l’esistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE e di conseguenza ha correttamente rigettato la domanda di pagamento della ricorrente sussistendo gli estremi per eccepire il suddetto credito in compensazione ‘ atecnica ‘ , in modo da accertare in via meramente contabile il saldo finale tra le parti.
Il ricorso è rigettato.
Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai  sensi  dell’art.  13,  co.  1  quater,  del  d.P.R.  n.  115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione