Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7196 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26109/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 861/2019 depositata il 30/12/2019.
FATTI DI CAUSA
L’ Azienda RAGIONE_SOCIALE COGNOME Paolo ed RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Pordenone RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 41.559,03 a titolo di contributi
comunitari Pac. In particolare, si trattava di quanto ancora spettante alla richiedente in relazione alla domanda bovini Pac 2004 domanda unica dal 2005 al 2014, regime quote latte 2005 2010 regolamento comunitario 1782/03 latte 2004.
L’azienda ricorrente precisava di aver proposto domanda di erogazione di contributi e che tale domanda era stata accolta ma la somma dovuta era stata illegittimamente posta in compensazione con altre somme dovute relative a multe sulle quote latte degli stessi periodi temporali.
AGEA si costituiva chiedendo il rigetto e la conferma della compensazione cosiddetta atecnica con altro maggior credito dalla stessa vantata.
Il Tribunale accoglieva la richiesta di pagamento proposta dalla attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di €. 41.559,03
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta ordinanza.
La C orte d’ Appello di Trieste accoglieva il gravame e rigettava la domanda di pagamento proposta dall’azienda agricola.
In particolare evidenziava che nel caso di specie non era stata documentata l’impugnazione dell’accertamento delle sanzioni o che vi fosse un giudizio pendente in corso sulle sanzioni di cui ai crediti portati in compensazione. In mancanza di tale prova il credito opposto poteva ritenersi contenere i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per legge.
L’ Azienda RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è stato erroneamente notificato all’Avvocatura distrettuale di Trieste anziché all’avvocatura Generale.
In proposito le Sezioni Unite hanno ritenuto che: In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608, Rv. 633916 – 01).
Tuttavia, l’inammissibilità e infondatezza dei motivi impongono una celere definizione del giudizio. Si è detto infatti che la declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 1, 11/03/2020, n. 6924, Rv. 657479 – 01).
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto
contro
verso decisivo per il giudizio violazione dell’articolo 115 e 354 c.p.c.
La C orte d’ Appello avrebbe omesso del tutto di valutare la contestazione sul quantum sollevata per la prima volta in sede di appello da parte della Agea così come di esprimersi sull’eccezione di tardività e di inammissibilità in relazione ad essa.
1.1 Il primo motivo è inammissibile.
La questione non è stata affrontata dalla Corte d’Appello perché assorbita dalla decisione di accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE.
La C orte d’Appello , infatti, nell’accogliere l’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato integralmente la domanda di pagamento della ricorrente senza alcun accertamento circa la fondatezza della richiesta di riduzione del quantum che era evidentemente subordinata rispetto alla domanda principale di riconoscere la compensazione dei crediti di Agea.
In altri termini, l’accoglimento della domanda di Agea di portare in compensazione il proprio credito rispetto a quello azionato dalla ricorrente e il conseguente rigetto della domanda di pagamento per l’intera somma richiesta h a comportato l’assorbimento della questione relativa alla riduzione del quantum dovuto da Agea , trattandosi all’evidenza di una questione subordinata.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.
La C orte d’ Appello avrebbe omesso del tutto di esaminare nel merito l’eccezione preliminare sull’inammissibilità dell’appello.
Il secondo motivo è inammissibile.
La censura al di là dell’erronea formulazione come vizio della motivazione è del tutto infondata.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame). (Cass. Sez. 5, 06/12/2017, n. 29191, Rv. 646290 – 01)
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della l. n. 231 del 2005 e della giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto.
Parte ricorrente richiama le pronunce di legittimità che hanno ritenuto non opponibili in compensazione i crediti derivanti dai prelievi supplementari imposti agli allevatori eccedentari per le quote latte.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della l. n. 231 del 2005 .
La censura è ripetitiva della precedente nel senso della non opponibilità dei crediti di Agea derivanti da prelievo supplementare relativo alle quote latte al momento della richiesta di pagamento dei contributi comunitari c.d. PAC.
4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati.
Nella materia in esame questa Corte ha enunciato il principio secondo cui: In tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare
relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell’Unione Europea (Cass. Sez. 1, 10/05/2023, n. 12721, Rv. 667756 -01, Sez. 1, Ord. n. 16530 del 23/05/2022 Rv. 664871 – 01).
Dunque, la giurisprudenza oramai consolidata è nel senso di ammettere la possibilità di portare in compensazione rispetto al credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), il controcredito per prelievo supplementare relativo alle quote latte.
Ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento sopra riportato. Nel caso di specie il giudice ha accertato l’esistenza del credito di AGEA e di conseguenza ha correttamente rigettato la domanda di pagamento della ricorrente sussistendo gli estremi per eccepire il suddetto credito in compensazione ‘ atecnica ‘ , in modo da accertare in via meramente contabile il saldo finale tra le parti.
Il ricorso è rigettato.
Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione