Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29622 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29622 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17050/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso la casella Pec dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso la casella Pec dell ‘avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1419/2021 depositata il 28/12/2021, NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale era stata accolta la domanda di NOME COGNOMECOGNOME titolare di incarico di veterinario dirigente, di risarcimento del danno, nei riguardi della RAGIONE_SOCIALEdi RAGIONE_SOCIALE, in misura di euro 150,00 al mese dal 1.1.2008 al 31.12.2012, in ragione dell’inadempimento dell’ente datore di la voro all’obbligo contrattuale di pesatura degli incarichi dirigenziali;
2.
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;
sono in atti memorie di ambo le parti;
il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta insistendo per il rigetto del ricorso;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360
n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c.;
nel contesto di tale motivo la RAGIONE_SOCIALE sostiene di avere dedotto fin dal primo grado e di avere poi reiterato in appello il rilievo in ordine al il verificarsi dell’assorbimento, per gli anni di interesse, della retribuzione variabile nella retribuzione di risultato, nel senso la quota di retribuzione variabile non percepita era confluita nel fondo per l’indennità di risultato e quindi, per tale via, quest’ultima si era incrementata, sicché il riconoscimento a titolo risarcitorio delle differenze rivendicate sulla retribuzione variabile, avrebbe determinato un’indebita locupletazione;
la RAGIONE_SOCIALE aggiunge altresì che il ricorrente avrebbe accettato, con il contratto individuale, la corresponsione satisfattiva di un importo quale indennità di posizione ‘unificata’ che impedirebbe l’esercizio di ulteriori rivendicazioni rispetto alla sola parte variabile;
per altro verso, la RAGIONE_SOCIALE nega che si potesse parlare di inadempimento ad essa imputabile, perché la necessità di pesatura oggetto di causa, lungi dal consistere in automatismi, costituiva attività complessa, conseguente all’accorpamento tra enti e la procedura era stata comunque avviata fin dal 2007;
il secondo motivo è rubricato come violazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e con esso si argomenta rispetto al fatto che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine all’originaria accettazione da parte del lavoratore di una retribuzione di posizione unificata in sede di sottoscrizione del contratto individuale ed in ordine alla inimputabilità dell’inadempimento;
2.
il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente, è fondato nei termini in cui si va a dire;
2.1
la Corte territoriale ha accertato l’assenza di ragion i di non imputabilità alla RAGIONE_SOCIALE del notevole ritardo maturato nella graduazione degli incarichi, argomentando sull’assenza di un factum principis che impedisse lo svolgimento di quell’attività ed aggiungendo che l’indirizzo di congelare l’assetto organizzat ivo esistente non impediva di dare corso alla graduazione e pesatura degli incarichi;
si tratta di un non implausibile convincimento che non può essere intaccato dall’insistenza sulla valorizzazione di altri aspetti, tra cui la complessità delle operazioni o l’essersi dato inizio ad esse, in sé non decisivi in senso contrario e da cui si pretenderebbe di far
derivare un diverso convincimento sul merito, con impostazione impropria rispetto al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); neanche può dirsi che la Corte d’Appello non abbia motivato sulla questione dell’imputabilità dell’inadempimento e dunque il secondo motivo è infondato;
si dà peraltro in tal modo continuità a quanto, rispetto al medesimo contenzioso, questa S.C, ha espresso nei propri precedenti, tra cui in particolare Cass. 9 marzo 2023, n. 7110, alle cui motivazioni di diritto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ove si è formulato il principio per cui in tema di dirigenza medica, l’obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l’omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l’adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della “chance” di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell’inadempimento;
2.2
da disattendere è anche l’assunto della ricorrente secondo cui con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dirigenziale vi sarebbe stata accettazione di una retribuzione di posizione ‘unificata’, che impedirebbe la rivendicazione di quanto dovuto in ragione delle operazioni di graduazione oggetto di causa;
si tratta di assunto assolutamente generico ed inidoneo come tale a suffragare una sorta di abdicazione del lavoratore ai diritti
rivenienti dalla contrattazione collettiva, tra l’altro in netto contrasto con il disposto dell’art. 2077 c.c. e comunque dell’art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001, norme che non consentono certamente alla contrattazione individuale di superare in pregiudizio del lavoratore le previsioni collettive;
tali ultime considerazioni privano di rilievo la denuncia -anche su questo punto -di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su eccezione formulata nei gradi di merito, in quanto vale il principio per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);
3.
conclusioni diverse valgono invece per la questione sull’avvenuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di posizione attraverso la retribuzione di risultato;
3.1 nel ricorso per cassazione sono trascritte le difese con cui il tema fu proposto in primo grado, facendosi riferimento alla confluenza delle
quote non percepite dell’indennità di posizione variabile nel fondo per il salario di risultato e dunque alla duplicazione e locupletazione che sarebbe derivata nel caso di riconoscimento di un ristoro rispetto a somme in realtà percepite sotto altra forma;
in effetti la memoria di prime cure conteneva quelle difese;
il tema è stato poi riproposto anche in appello dalla RAGIONE_SOCIALE, con passaggio parimenti trascritto ed effettivamente contenuto nell’atto di gravame;
3.2
sul tema va del resto confermato l’orientamento espresso da questa S.C., con sentenza 30 marzo 2023, n. 9040.
infatti, ai sensi dell’art. 50, co. 4, del CCNL di Area 1998-2001 i fondi per la retribuzione di posizione « devono essere integralmente utilizzati » e tuttavia « eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo »;
dunque, se la retribuzione di posizione per qualche ragione non sia in tutto o in parte erogata e se da ciò derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo, essi vengono imputati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, che può subire in tal modo un incremento;
nel precedente sopra citato si è quindi osservato -e qui lo si ribadisce -che, in tal modo, lo stesso identico evento che è ragione di inadempimento (omessa graduazione e corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile) è ragione del beneficio consistente nell’incremento della retribuzione di risultato;
si determina quindi una tipica ipotesi di compensatio lucri cum damno la quale certamente ricorre quando il « vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento, quali suoi effetti contrapposti » (Cass., S.U., 25 novembre 2008, n. 28056);
è poi inconferente il fatto che la retribuzione di risultato, essendo connessa al raggiungimento di obiettivi, abbia una giustificazione autonoma;
è vero che la retribuzione di risultato ha presupposti suoi propri, che non si mettono in discussione, ma se quei presupposti si realizzano ed essa viene corrisposta, il fatto che nei corrispondenti fondi siano confluiti i residui del fondo per la retribuzione di posizione, può comportare un incremento di quanto sarebbe stato erogato in assenza d ell’inadempimento che ha comportato il permanere di risorse sul fondo riguardante la retribuzione di posizione, poi confluite ai sensi del CCNL cit. nel fondo per la retribuzione di risultato;
ha dunque errato la Corte territoriale nel dare peso alla differenza contenutistica tra retribuzione di risultato e di posizione, perché si tratta di aspetto incontestato, ma non è quanto qui rileva, mentre altri passi della motivazione, ove si fa riferimento agli incrementi di fondi, in realtà evidenziano, ma non lo valorizzano debitamente, proprio il meccanismo da cui potrebbe derivare la eccepita compensatio ;
3.3
tutto ciò comporta l’indubbio rilievo in causa della questione;
va rimesso peraltro al giud ice del rinvio l’accertamento in ordine al verificarsi o meno -che è profilo di fatto qui insondabile -di quell’effetto compensativo;
l’esistenza di contestazione sull’avvenuta percezione dell’indennità di risultato -di cui è menzione nella motivazione della Corte territoriale -ovviamente non assorbe la questione di fatto da risolvere, in quanto l’avvenuto pagamento ben può essere in ipotesi dimostrato aliunde ;
va da sé, rispetto al profilo qui in esame, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibil ità formulata ex art. 360 bis n.1 c.p.c. dal controricorrente;
in definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo ed ,
al solo profilo della menzionata compensatio lucri cum damno mentre nel resto va disatteso;
la Corte del rinvio provvederà quindi a decidere facendo applicazione dei principi sopra esposti al punto 3.2, dando corso agli accertamenti di fatto ad essi consequenziali di cui al punto 3.3.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettato il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023.