Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29631 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29631 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18787/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso la casella Pec dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso la casella Pec dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1383/2021 depositata il 26/01/2022, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale era stata accolta la domanda di NOME COGNOME, medico titolare di incarico di alta specializzazione, di risarcimento del danno, nei riguardi della RAGIONE_SOCIALEdi seguito RAGIONE_SOCIALE, in misura di euro 150,00 al mese dal 1.1.2008 al 31.12.2012, in ragione dell’inadempimento dell’ente datore di lavoro all’obbligo contrattuale di pesatura degli incarichi dirigenziali;
2.
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; sono in atti memorie di ambo le parti;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n . 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c.;
nel contesto di tale motivo la RAGIONE_SOCIALE sostiene di avere dedotto fin dal primo grado e di avere poi reiterato in appello il rilievo in ordine al il verificarsi dell’assorbimento, per gli anni di interesse, della retribuzione variabile nella retribuzione di risultato, nel senso la quota di retribuzione variabile non percepita era confluita nel fondo per l’indennità di risultato e quindi, per tale via, quest’ultima si era incrementata, sicché il riconoscimento a titolo risarcitorio delle differenze rivendicate sulla retribuzione variabile, avrebbe determinato un’indebita locupletazione;
la RAGIONE_SOCIALE aggiunge altresì che il ricorrente avrebbe accettato, con il contratto individuale, la corresponsione satisfattiva di un importo
quale indennità di posizione ‘unificata’ che impedirebbe l’esercizio di ulteriori rivendicazioni rispetto alla sola parte variabile;
per altro verso, la RAGIONE_SOCIALE nega che si potesse parlare di inadempimento ad essa imputabile, perché la necessità di pesatura oggetto di causa, lungi dal consistere in automatismi, costituiva attività complessa, conseguente all’accorpamento tra enti e la procedura era stata comunque avviata fin dal 2007;
il secondo motivo è rubricato come violazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e con esso si argomenta rispetto al fatto che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine all’originaria accettazione da parte d el lavoratore di una retribuzione di posizione unificata in sede di sottoscrizione del contratto individuale, nonché in ordine alla non imputabilità dell’inadempimento alla RAGIONE_SOCIALE;
2.
il ricorso, in cui motivi sono da esaminare congiuntamente, è fondato nei termini in cui si va a dire.
2.1
la Corte territoriale ha accertato l’assenza di ragioni di non imputabilità alla RAGIONE_SOCIALE del notevole ritardo maturato nella graduazione degli incarichi, argomentando sull’assenza di prova un factum principis che impedisse lo sv olgimento di quell’attività ed escludendo altresì che vi fosse stata prova che l’inadempimento fosse da ascrivere a causa non imputabile all’ente;
si tratta di un non implausibile convincimento che non può essere intaccato dall’insistenza sulla valorizzazi one di comportamenti non decisivi e da cui si pretenderebbe di far derivare un diverso convincimento sul merito, con impostazione impropria rispetto al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148);
neanche può dirsi che sia mancato l’apprezzamento in ordine all’inimputabilità dell’inadempimento alla SSP, che è stata esclusa sulla base di quanto sopra sinteticamente riepilogato;
si dà peraltro ed in tal modo continuità a quanto, rispetto al medesimo contenzioso, questa S.C, ha espresso nei propri precedenti, tra cui in particolare Cass. 9 marzo 2023, n. 7110, alle cui motivazioni di diritto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ove si è formulato il principio per cui in tema di dirigenza medica, l’obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l’omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l’adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della “chance” di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell’inadempimento.
2.2
da disattendere è anche l’assunto della ricorrente secondo cui con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dirigenziale vi sarebbe stata accettazione di una retribuzione di posizione ‘unificata’, che impedirebbe la rivendicazione di quanto dovuto in ragione delle operazioni di graduazione oggetto di causa;
si tratta di assunto assolutamente generico ed inidoneo come tale a suffragare una sorta di abdicazione del lavoratore ai diritti rive nienti dalla contrattazione collettiva, tra l’altro in netto contrasto con il disposto dell’art. 2077 c.c. e comunque dell’art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001, norme che non consentono certamente alla
contrattazione individuale di superare in pregiudizio del lavoratore le previsioni collettive;
tali ultime considerazioni privano di rilievo la denuncia -anche su questo punto -di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su eccezione formulata nei gradi di merito, in quanto vale il principio per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);
3.
c onclusioni diverse valgono invece per la questione sull’avvenuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di posizione attraverso la retribuzione di risultato;
3.1
nel ricorso per cassazione sono trascritte le difese con cui il tema fu proposto in primo grado, facendosi riferimento alla confluenza delle quote non percepite dell’indennità di posizione variabile nel fondo per il salario di risultato e dunque alla duplicazione e locupletazione
che sarebbe derivata nel caso di riconoscimento di un ristoro rispetto a somme in realtà percepite sotto altra forma;
in effetti la memoria di primo grado contiene difese finalizzate a sostenere tale assunto;
quanto trascritto nel ricorso per cassazione non attesta la formulazione di analogo tema in appello;
tuttavia, quella di ‘compensatio’ è sicuramente eccezione in senso lato (Cass. 13 giugno 2023, n. 16808; Cass. 24 novembre 2020, n. 26757);
d’altra parte, una volta messo in discussione, con l’appello, l’ an della pretesa risarcitoria, si determina devoluzione comunque anche dei profili riguardanti il quantum ;
vale infatti il consolidato principio per cui ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; più di recente, Cass. 17 aprile 2019, n. 10760; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728);
dunque, per quanto nel caso di specie l’appello, seppure sulla base di profili diversi, affrontasse anche il tema del danno, in ogni caso il tema veniva riparto dall’impugnazione sull’ an con estensione inevitabilmente al profilo della compensatio , in quanto introdotto in fatto nel processo fin dal primo grado e riguardante appunto il pregiudizio da ristorare;
la sentenza di appello non ha viceversa considerato tale profilo;
sul tema va del resto confermato l’orientamento espresso da questa S.C., con sentenza 30 marzo 2023, n. 9040.
infatti, ai sensi dell’art. 50, co. 4, del CCNL di Area 1998 -2001 i fondi per la retribuzione di posizione « devono essere integralmente utilizzati » e tuttavia « eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo »;
dunque, se la retribuzione di posizione per qualche ragione non sia in tutto o in parte erogata e se da ciò derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo, essi vengono imputati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, che può subire in tal modo un incremento;
nel precedente sopra citato si è quindi osservato -e qui lo si ribadisce -che, in tal modo, lo stesso identico evento che è ragione di inadempimento (omessa graduazione e corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile) è ragione del beneficio consistente nell’incremento della retribuzione di risultato;
si determina quindi una tipica ipotesi di compensatio lucri cum damno la quale certamente ricorre quando il « vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, quali suoi effetti contrapposti » (Cass., S.U., 25 novembre 2008, n. 28056);
è poi inconferente il fatto che la retribuzione di risultato, essendo connessa al raggiungimento di obiettivi, abbia una giustificazione autonoma;
è vero che la retribuzione di risultato ha presupposti suoi propri, che non si mettono in discussione, ma se quei presupposti si realizzano ed essa viene corrisposta, il fatto che nei corrispondenti
fondi siano confluiti i residui del fondo per la retribuzione di posizione, può comportare un incremento di quanto sarebbe stato erogato in assenza de ll’inadempimento che ha comportato il permanere di risorse sul fondo riguardante la retribuzione di posizione, poi confluite ai sensi del CCNL cit. nel fondo per la retribuzione di risultato;
3.3
ciò comporta l’indubbio rilievo in causa della questione e dunque l’accoglimento del primo motivo di ricorso, sotto questo specifico profilo, in quanto il tema della compensatio , in presenza di una norma collettiva che palesemente prevede quella confluenza di fondi e della menzionata esistenza in atti di allegazioni in tal senso, avrebbe dovuto essere esaminato anche d’ufficio (v. anche, pur se rispetto a tema diverso, i principi richiamati da Cass. 3 novembre 2020, n. 24260; Cass. 16 maggio 2016, n. 9993);
va rimesso peraltro al giudice del rinvio l’accertamento in ordine al verificarsi o meno -che è profilo di fatto qui insondabile -di quell’effetto compensativo;
va da sé, rispetto a tale profilo, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata ex art. 360 bis n.1 c.p.c. dal controricorrente;
5.
in definitiva, il primo motivo va accolto limitatamente al profilo della menzionata compensatio lucri cum damno , mentre nel resto il ricorso è rigettato;
la Corte del rinvio provvederà quindi a decidere facendo applicazione dei principi sopra esposti al punto 3.2 e darà corso agli accertamenti di fatto consequenziali di cui al punto 3.3.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023.