SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 394 2025 – N. R.G. 00000123 2025 DEPOSITO MINUTA 14 10 2025 PUBBLICAZIONE 14 10 2025
N. R.G. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
Pagina 1 NELL’INTERESSE DELL’APPELLANTE: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectiis:1) accogliere il presente gravame e per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza: – in
composta dai magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 123 del RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2023 promossa da:
C.F.
,
in
persona
del
Ministro
in
carica,
rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. ), presso i cui uffici, in INDIRIZZO, ha eletto domicilio P_IVA2
APPELLANTE
contro
, NOME.F.
elettivamente domiciliato in Sanluri, presso lo
studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all’atto di citazione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte_1
P.IVA_1
Controparte_1
C.F._1
via principale respingere integralmente le domande e conclusioni formulate dall’ attore odierno appellato, anche, occorrendo, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno, per essere la posta risarcitoria interamente assorbita dall’indennizzo ex lege 210/92 percepito e percipiendo; – in via gradata e con riserva, previa rideterminazione del danno alla persona (e, di riflesso, del danno da ritardo) nella inferiore misura indicata nel terzo motivo di appello, disporre, sempre in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno, la riduzione del risarcimento in ragione del complessivo importo dall’indennizzo ex lege 210/92 già corrisposto alla data RAGIONE_SOCIALE decisione del gravame e, per il prosieguo, la sospensione RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’indennizzo fino a totale compensazione del risarcimento; 2) vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio in caso di contestazion e ‘.
NELL’INTERESSE DELL’APPELLATO: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, rigettata ogni contraria istanza: 1) Respingere l’appello proposto dal perché infondato, confermando l’impugnata sentenza; 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ‘. Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio il esponendo che: 1) il 3.6.1987 era stato ricoverato presso l’ospedale Binaghi in Cagliari ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico e a trattamento trasfusionale; 2) l’11.6.2009, in seguito ad un esame ecografico disposto per una frattura, gli era stata riscontrata una epatite di tipo C da trasfusione ; 3) in seguito era stato accertato dalla RAGIONE_SOCIALE incaricata a fronte RAGIONE_SOCIALE sua domanda di indennizzo ex L.210/1992, il nesso causale tra somministrazione di emoderivati ed epatite cronica attiva HCV. Controparte_1 Parte_1 […]
Invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. del , che nella sua veste di istituto di tutela RAGIONE_SOCIALE pubblica RAGIONE_SOCIALE, non aveva esercitato la dovuta vigilanza in via preventiva e successiva rispetto all’acquisizione ed alla circolazione dei plasmaderivati, concluse per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni. Parte_1
Costituito in giudizio, il eccepì: 1) la prescrizione del diritto al risarcimento; Parte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva; 3) nel merito, la mancanza di prova del nesso eziologico nonché il difetto dell’elemento psicologico; 4) l’inammissibilità del cumulo tra integrale risarcimento dei danni e indennizzo ex L.210/1992.
La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., venne definita con sentenza n. 530/2023 resa all’udienza del 9 marzo 2023, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: ‘… definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, – in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di parte attrice, dichiara il convenuto responsabile del fatto lesivo per cui è causa; per l’effetto, dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, a titolo di risarcimento del danno, RAGIONE_SOCIALE somma di € 119.362,00 oltre agli interessi legali dalla data odierna al saldo; – dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore che liquida in € 14.100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e oltre spese prenotate a debito da erogarsi in favore dello Stato; – pone a carico di parte convenuta i costi RAGIONE_SOCIALE CTU ‘. Parte_1
In estrema sintesi, il Tribunale, preliminarmente, respinse l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in ragione dell’attività di vigilanza e controllo demandata al , nonché l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che la scoperta del virus risultava documentata per la prima volta nel giugno del 2009 e che il termine era stato interrotto con la raccomandata dell’agosto del 2012. Parte_1
Nel merito, il giudice di primo grado rilevò quanto segue:
dalla consulenza tecnica, congruamente motivata e immune da vizi , si poteva desumere con elevata probabilità il nesso causale tra la trasfusione e l’infezione da HCV;
-quanto all’elemento psicologico, richiamata la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte sul punto, doveva concludersi per la sua sussistenza, posto che una condotta doverosa del , individuabile nell’adozione di norme / condotte precauzionali idonee ad evitare le donazioni di sangue da parte di soggetti epatici, ove tenuta, ben avrebbe impedito la verificazione dell’evento. Invero, ha osservato il primo Giudice: ‘… la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE possibilità di trasmissioni virali, Parte_1
in occasione di emotrasfusioni, era già stata acquisita quanto meno sin dall’inizio RAGIONE_SOCIALE anni ’70, come, del resto, anche comprova il fatto che gli artt. 46 e 47, D.P.R. 1256/71, avevano previsto l’esclusione dalla donazione del sangue chi fosse risultato affetto da epatite e la non ammissione temporanea alla donazione di coloro i quali, nei sei mesi prima, avessero ricevuto una trasfusione di sangue che potesse trasmettere l’epatite’ ;
– con riguardo alla quantificazione del danno -richiamate le conclusioni RAGIONE_SOCIALE c.t.u. -dovevano utilizzarsi le tabelle di Milano come parametro di riferimento, e il danno doveva essere determinato complessivamente in euro 155.591,00 (ovvero euro 150.011,00 + euro 5.580,00), ‘ non potendo seriamente neppure contestarsi che, avuto riguardo al decorso RAGIONE_SOCIALE malattia e al progressivo aggravarsi RAGIONE_SOCIALE stessa al medesimo debba presuntivamente riconoscersi anche il risarcimento danno c.d. da sofferenza morale’. A tale somma doveva aggiungersi la rivalutazione e il danno da ritardo, per un ammontare totale di euro 173.895,00. Da tale importo doveva, infine, essere detratto quanto effettivamente già percepito dal a titolo di indennizzo ex L. 210/1992, pari ad euro 52.875,58, importo non contestato, oltre interessi, con la precisazione che nulla poteva essere disposto relativamente alle somme corrisposte al in data successiva, stante l’assenza di elementi certi sul quantum, la cui prova doveva essere introdotta in causa dal convenuto . CP_1 CP_1
*
Il ha proposto appello, articolando quattro motivi di censura. Parte_1
1) Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2043 c.c. e 40 e 41 c.p. Insussistenza del nesso causale tra trasfusione e danno. Insussistenza del nesso causale tra condotta del e danno. Carenza e/o insufficienza dell’istruttoria e RAGIONE_SOCIALE motivazione. Parte_1
La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto integrato il requisito del nesso causale tra la trasfusione di sangue praticata nel 1987 e l’infezione da HCV riscontrata soltanto nel 2009. Il Tribunale avrebbe, infatti, affermato la sussistenza di tale nesso sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazione RAGIONE_SOCIALE riferibilità eziologica RAGIONE_SOCIALE patologia contratta dal Sig. alle trasfusioni praticate in occasione del suo ricovero . CP_1
Il nesso causale tra la trasfusione praticata nel 1987 e l’infezione HCV riscontrata nel 2009 apparirebbe meramente ipotetico e non sorretto dal criterio del ‘più probabile che non’. Invero, l’arco temporale di oltre vent’anni, la mancanza di registri trasfusionali e la possibile esposizione a ulteriori fattori di rischio (come, ad esempio, un intervento chirurgico) renderebbero l’affidare il giudizio di causalità alle presunzioni estremamente aleatorio e assai poco convincente.
In ogni caso, secondo l’appellante, l’evento dedotto non potrebbe essere casualmente riferito all’assenza di omissione dei compiti di vigilanza e controllo ascritti al . Infatti, all’epoca del presunto contagio non esistevano ancora metodologie e cautele atte a evitare l’uso di sangue infetto (scoperte solo nel 1989-1990), né avrebbero potuto soccorrere test surrogati. Parte_1
1.2. La censura non è fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione con sentenza n. 19129/2023, e da Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del questa stessa Corte in plurimi suoi precedenti, ‘ per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne l’efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo, o sopravvenute acquisizioni RAGIONE_SOCIALE scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano ‘. Parte_1 Parte_1
Nel caso di specie, il non ha fornito alcun elemento concreto in grado di contrastare la presunzione costituita da siffatto riconoscimento, non essendovi pertanto ragione di discostarsi dal principio su enunciato in punto di nesso di causalità, che, di conseguenza, deve ritenersi sussistere fra la trasfusione praticata nel 1987 e l’infezione HCV riscontrata nel 2009. Parte_1
Tale conclusione è peraltro confermata dalla consulenza tecnica d’ufficio, puntualmente motivata, la quale ha evidenziato -sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione sanitaria -l’elevata probabilità che
l’infezione epatica HCV -correlata sia conseguenza RAGIONE_SOCIALE terapia trasfusionale effettuata nel Giugno 1987, non essendo emersi fattori di rischio atti a cagionare l’etiopatogenesi (cfr. ctu pag. 8).
Violazione dell’art. 2043 c.c. (elemento soggettivo). Falsa applicazione dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 296/1958; RAGIONE_SOCIALE legge 14 luglio 1967, n. 592; del d.p.r. 24 agosto 1971, n. 1256; del d.m. 18 giugno 1971; del d.m. 15 settembre 1972. Travisamento del fatto. Violazione RAGIONE_SOCIALE legge quadro 833/1978 e dalla legge n. 107/1990.
La sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico dell’illecito aquiliano in capo al . La decisione di primo grado avrebbe posto a carico dell’Amministrazione una responsabilità di tipo oggettivo, imputandole l’omissione di cautele in realtà inesigibili all’epoca del contagio . Parte_1
Secondo l’appellante, l’attività di programmazione, indirizzo e coordinamento, di spettanza dell’Amministrazione nel campo RAGIONE_SOCIALE prevenzione delle malattie connesse all’uso del sangue e RAGIONE_SOCIALE emoderivati, sarebbe sempre stata adeguata ed allineata al progredire RAGIONE_SOCIALE scienza medica.
Inoltre, le fonti normative poste alla base RAGIONE_SOCIALE responsabilità del non introdurrebbero affatto un obbligo di vigilanza – quale quello prospettato nella domanda risarcitoria -esteso al controllo su ogni singolo prodotto emoderivato o su ogni singola unità da trasfondere . Né, tanto meno, dalle stesse Parte_1
fonti sarebbe possibile inferire un obbligo di garanzia in relazione a ciascun prodotto farmaceutico ed alla buona riuscita di ciascuna trasfusione praticata.’.
2.2. Il motivo non è fondato.
Occorre muovere dal consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza che individua in capo al un obbligo di vigilanza, direzione e controllo sull’intera filiera di raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati. L’omissione di tali cautele integra colpa per omissione e fonda la responsabilità del . Parte_1 Parte_1
Si richiama, in proposito, la chiarificatrice sentenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte n. 5800/2019 con la quale (a tacere dei profili relativi alla prova del nesso causale), richiamato l’ampio quadro delle fonti
normative (a partire dall’art. 1 L. 296/1958) alla stregua delle quali risultano attribuiti al attivi poteri di vigilanza nella preparazione e utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza , i giudici di legittimità hanno: Parte_1
i. citato copiosa giurisprudenza, anche di merito, che da tempo aveva dato conto di come fosse già ben noto sin dalla fine RAGIONE_SOCIALE anni 60 e inizi anni 70 il rischio di trasmissione di epatite virale anche attraverso la rilevazione indiretta dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT e il metodo dell’anti-HbcAg, tanto che sin dalla metà RAGIONE_SOCIALE anni ’60 erano esclusi dalle donazioni del sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT fossero alterati rispetto ai limiti prescritti;
ii. ribadito il principio secondo cui: a fronte dei citati obblighi normativi la discrezionalità amministrativa si arresta e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore RAGIONE_SOCIALE plasmaferesi;
iii . evidenziato il dovere del RAGIONE_SOCIALE di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e RAGIONE_SOCIALE emoderivati il quale postula d’altro canto l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso ottenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass. Sez. Un., 11/1/2008 n. 581 );
iiii. concluso che: ‘ la violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative specificamente richiamate, costituenti limiti esterni all’attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem ledere di cui all’articolo 2043 cc. ridonda in termini di relativa responsabilità, nonché che al mantenimento di tali condotte la pubblica amministrazione è comunque tenuta già in base all’obbligo di buona fede o correttezza, RAGIONE_SOCIALE principio di solidarietà sociale -che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale- in base al quale nei rapporti RAGIONE_SOCIALE vita di relazione il soggetto è tenuto a mantenere un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui -nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -dalla cui violazione
conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi’.
Per completezza sul punto va precisato che, contrariamente a quanto assunto dal , è notorio che all’epoca del presunto contagio esistessero da tempo metodologie e cautele atte a evitare l’uso di sangue infetto (risalenti addirittura alla fine RAGIONE_SOCIALE anni ’60 inizi RAGIONE_SOCIALE anni ’70) quali i test surrogati, idonei a segnalare situazioni di rischio di epatiti virali asintomatiche, così da consentire, in via tanto prudenziale quanto doverosa, lo scarto delle donazioni da parte di soggetti inconsapevolmente portatori di virus epatitici. Parte_1
Ne consegue che con riguardo all’emotrasfusione de quo , effettuata nel 1987, deve ritenersi configurabile senz’altro la responsabilità del per omissione dei doverosi obblighi di vigilanza e controllo. Parte_1
3) Violazione artt. 2043 e 2059 c.c. Erroneità RAGIONE_SOCIALE liquidazione del danno in aggiunta alla liquidazione tabellare.
In via subordinata, l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell’attribuire una somma in aumento a titolo di danno morale. In base ai nuovi criteri illustrati nella menzionata nota del Tribunale di Milano, invero, il valore del cd. ‘punto’ comprende anche l’aspetto RAGIONE_SOCIALE sofferenza soggettiva, come si evince, del resto, dalle stesse tabelle, che evidenziano le due componenti del valore tabellare (punto per danno biologico ed incremento per sofferenza).
3.2. La censura è infondata. Invero, il giudice di primo grado non ha liquidato una voce autonoma di danno morale aggiuntiva rispetto al danno biologico, ma ha legittimamente quanto correttamente operato una personalizzazione del danno complessivo valorizzando in tal modo le sofferenze soggettive e dei patimenti propri RAGIONE_SOCIALE vicenda specifica, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, che comprendono, appunto, la sofferenza soggettiva nel valore tabellato.
Violazione RAGIONE_SOCIALE L. 210/92 ed dell’art. 2043 c.c., in relazione al principio RAGIONE_SOCIALE ‘ compensatio lucri cum damno ‘. Violazione dell’art. 2967 c.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c..
L’appellante, in via ancora più subordinata, si duole dell’erronea applicazione solo parziale RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno , avendo il primo giudice detratto unicamente l’indennizzo effettivamente corrisposto fino al 2015 (€ 52.875,58) ma non quello previsto per gli anni successivi. Ciò sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, la quale ha affermato che ‘…. la compensatio lucri cum damno non è materia di un’eccezione di parte ma di un obbligo officioso del Giudice, da osservare in ogni stato e grado del procedimento; e, soprattutto, precisa che il defalco si estende anche alle somme ancora da percepire (v. già ord. Cass., III sez., 05/10/2018, 31543 /2018; e Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, n.29432) ‘.
Nel caso di specie ‘… l’importo complessivo RAGIONE_SOCIALE indennizzi risulta ampiamente superiore al risarcimento riconosciuto, circostanza che porterebbe, comunque, all’integrale rigetto dell’avversa domanda ( da ult. Cass., n. 33444/ 2022)’.
Il Tribunale, secondo l’appellante, aveva, infatti, tutti gli elementi per provvedere anche con riferimento alle somme non ancora percepite da parte del alla data del maturare RAGIONE_SOCIALE preclusione istruttoria e anche alle ulteriori da venire, essendo stato dato puntualmente atto, non solo del pagamento RAGIONE_SOCIALE somma poi detratta ma, altresì, dell’erogazione periodica dell’indennizzo, CPNUMERO_DOCUMENTO
con correlativa apertura di un RAGIONE_SOCIALE di spesa fissa, dato che, peraltro, l’attore non aveva contestato.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva difatti altresì precisato di aver espressamente indicato, senza contestazione, l’importo complessivo erogando sulla base dell’aspettativa di vita media (anni 79), pari ad euro 343.658,73 (somma già inclusiva RAGIONE_SOCIALE rivalutazione annuale secondo la media dei tassi programmati RAGIONE_SOCIALE ultimi dieci anni).
4.2. Il motivo è fondato e deve pertanto essere accolto alla luce dei principi giurisprudenziali come evolutisi negli ultimi anni.
Deve preliminarmente richiamarsi il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024), secondo il quale ‘ Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 210 del 1992 dev’essere Parte_1
scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio RAGIONE_SOCIALE “compensatio lucri cum damno”; inoltre, la “compensatio” è rilevabile d’ufficio dal giudice il quale, per determinarne l’esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell’indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un’ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura. (In applicazione di tale principio la RAGIONE_SOCIALE ha affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in un caso in cui l’erogazione dell’indennizzo, ammessa dall’avente diritto senza indicare l’importo riscosso, era stata effettuata non dal predetto , ignaro perciò dell’esatto ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia) . Parte_1
Nel caso di specie, il , con memoria del 23.06.2016, ha riportato che la RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto il nesso, con iscrizione alla 8° categoria RAGIONE_SOCIALE tabella A, allegata al d.p.r. n. 843/1981, e pertanto il sig. aveva già ricevuto, in forza di provvedimento n. 397/2012 RAGIONE_SOCIALE Regione Autonoma RAGIONE_SOCIALE Sardegna, importo di euro 13.224,30 a titolo di indennizzo, con apertura di RAGIONE_SOCIALE, nonché il pagamento di euro 52.875,58 fino al 31 dicembre 2015. Sempre nello stesso atto il ha indicato l’importo percipiendo, calcolato in relazione all’aspettativa di vita media di 79 anni, quantificato in complessivi euro 343.658,73, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE rivalutazione annuale secondo la media dei tassi programmati RAGIONE_SOCIALE ultimi dieci anni. Ebbene, anche tali ulteriori indicazioni e relativo importo, analogamente all’ammontare già percepito, non sono stati oggetto di contestazione da parte del Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1
sicché, se del caso in applicazione del principio di cui all’ art. 115 c.p.c., la relativa percezione ripartita per gli anni trascorsi nelle more e a venire deve ritenersi pacifica, apparendo dunque superfluo o comunque non necessario acquisire informazioni dalla P.A. ai sensi dell’art. 213 c.p.c. Ne consegue che l’intero importo del risarcimento deve essere scomputato dall’indennizzo ex L. 210/1992 percepito e percipiendo in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno .
Liquidazione delle spese
La riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in senso più favorevole all’appellante impone una nuova pronuncia sulle spese del primo e secondo grado che tenga conto dell’esito globale RAGIONE_SOCIALE lite. A tal fine, rilevano, in particolare, la recente evoluzione giurisprudenziale in punto di compensatio lucri cum damno nonché la soccombenza del con riferimento ai primi tre motivi d’appello, i quali hanno comportato lo svolgimento di notevole attività processuale con l’espletamento di una consulenza tecnica. Parte_1
Di tal che, appare equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica, attesa la funzione svolta e le relative risultanze, vanno definitivamente poste a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d’Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Cagliari n. 530/2023 che nel resto conferma;
-dichiara l’operatività RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno fra l’intero ammontare del risarcimento dovuto dal , nei termini di cui in motivazione, e il maggiore importo percepito e percipiendo da a titolo di indennizzo ex L. 210/1993; Parte_1 Controparte_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
-pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica d’ufficio. Parte_1
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa NOME COGNOMENOME COGNOME
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME