Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33900 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33900 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 28254/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME (già NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME anche nella qualità di socio liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’institore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1436/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto COGNOME NOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi gli Avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ; , in sostituzione dell’Avvocato COGNOME NOME per delega, che ha concluso chiedendo il rigetto del udito l’ Avvocato COGNOME NOME ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, NOME (già NOME) NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti quanti in proprio e NOME COGNOME anche nella qualità di socio liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito rispettivamente per brevità i RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE) al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni verificatisi a seguito di un incendio che aveva interessato un ampio terreno della società in liquidazione e l’intero complesso aziendale, che aveva avuto origine ‘nella zona di rispetto appartenente alla società convenuta’.
Si costituivano in giudizio le RAGIONE_SOCIALE, negando ogni responsabilità nella vicenda, in quanto l’incendio si era sviluppato nel complesso aziendale della RAGIONE_SOCIALE. In via riconvenzionale subordinata, le RAGIONE_SOCIALE chiedevano affermarsi il concorso colposo dei danneggiati, nonché detrarsi l’indennizzo assicurativo eventualmente percepito.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio.
La richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione rivolto alla RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto una polizza assicurativa per la rc danni stipulata dall’RAGIONE_SOCIALE con tale compagnia assicurativa e le eventuali quietanze di pagamento, veniva ammessa e le RAGIONE_SOCIALE provvedevano alla notifica del relativo provvedimento, ma la RAGIONE_SOCIALE non ottemperava all’ordine di esibizione che le era stato rivolto e le RAGIONE_SOCIALE chiedevano di essere autorizzate a reiterare la notifica del provvedimento, ma successivamente omettevano di produrre documentazione attestante tale seconda notifica.
Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1800/2017 riteneva sussistente la responsabilità delle RAGIONE_SOCIALE ex art. 2051 c.c., in considerazione, da un lato, della dinamica dell’incendio, che si era propagato dal fondo di RAGIONE_SOCIALE al fondo RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro, della mancata dimostrazione di un evento fortuito e di un concorso colposo della parte attrice. In punto di quantum – ritenuta tardiva la richiesta di risarcimento dei danni da lucro cessante ‘per la perdita di occasione di sfruttamento redditizio del suolo di proprietà’ e qualificata come nuova (e, dunque, non ammissibile’) la domanda subordinata dalle RAGIONE_SOCIALE (in quanto proposta soltanto con la memoria ed art. 183 sesto comma primo termine) – valutava come meritevoli di indennizzo i danni derivanti dalla ‘perdita dei beni mobili ed immobili strumentali all’esercizio dell’azienda andati distrutti nell’incendio e degli utili derivanti dall’attività commerciale e da perdita di avviamento’ e condannava le RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 390.990,00. In punto di regolamentazione delle spese processuali e di ctu, compensava le stesse nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico delle RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano impugnazione le RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi. In particolare, con
il primo motivo sostenevano che dall’audizione dei testi e dalla espletata ctu non era risultato provato che l’incendio si fosse propagato dalla zona di rispetto di loro proprietà e, pertanto, si lamentavano che fosse stata ad esse attribuita una responsabilità oggettiva sulla base della mera circostanza che il fuoco era transitato dal terreno di proprietà a quello di loro rispetto; insistevano a che fosse riconosciuto il caso fortuito, derivante dalla natura dolosa dell’incendio e censuravano la quantificazione dei danni, operata dal ctu ed accolta dal giudice di primo grado. Con il secondo motivo sostenevano che la domanda riconvenzionale da esse proposta non era tardiva e quindi insistevano nella richiesta di scomputo dalla somma dovuta a titolo di risarcimento della somma già corrisposta dalla compagnia assicuratrice.
Si costituivano nel giudizio di appello tutti gli originari attori chiedendo il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza gravata.
All’udienza del 23 maggio 2018 le RAGIONE_SOCIALE allegavano agli atti di causa una missiva di RAGIONE_SOCIALE, relativa alla somma di euro 248.655, 26 corrisposto in limine litis a titolo di indennizzo.
La corte territoriale, dapprima, con ordinanza del 28 maggio 2018 sospendeva l’efficacia esecutiva della impugnata sentenza e, poi, con sentenza 1436/2019 di parziale accoglimento dell’appello, condannava le RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore degli originari attori della minor somma di euro 390.990, detratta la somma di euro 248.655,28 già corrisposta agli originari attori dalla compagnia assicuratrice. Al riguardo rilevava che nella fattispecie per cui è causa non si era in presenza di una domanda riconvenzionale, né tanto meno di una eccezione in senso stretto, ma in presenza di una eccezione in senso lato quale per l’appunto è la ‘ compensatio lucri
cum danno’ che in quanto tale non è soggetta ad alcuna preclusione; e, nel merito, applicava il principio per cui il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve essere superare quella dell’interesse leso. Quanto alle spese processuali, le compensava tra le parti nella misura di 3/4, avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio, mentre poneva il resto a carico delle RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della corte territoriale proponevano ricorso gli originari attori.
Resistevano con controricorso le RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, ritenuti i presupposti per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., fissava per il 2 marzo 2022 adunanza camerale (per la quale entrambe le parti depositavano memoria); ma, all’esito, disponeva la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Per l’odierna udienza pubblica, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli originari attori in ricorso articolano tre motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha illegittimamente acquisito agli atti di causa documentazione, che le RAGIONE_SOCIALE erano ormai inibite a produrre, fondando poi su di essa la decisione; ed ha erroneamente omesso di considerare rinunciata la richiesta di esibizione, cui era seguito l’ordine del giudice rivolto a RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la polizza assicurativa asseritamente stipulata dalla ditta danneggiata e le eventuali quietanze di pagamento.
Segnalano che le RAGIONE_SOCIALE: a) nel corso del giudizio di primo grado, avevano chiesto l’emissione, ex art. 210 c.p.c., di un ordine di esibizione rivolto a RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la polizza assicurativa eventualmente stipulata dalla ditta RAGIONE_SOCIALE e le relative eventuali quietanze di pagamento. Poiché la compagnia di RAGIONE_SOCIALE non aveva ottemperato all’ordine di esibizione, le RAGIONE_SOCIALE avevano chiesto ed ottenuto di essere autorizzate a reiterare la notifica dell’ordine di esibizione. Tuttavia, nel prosieguo del giudizio, a differenza di quanto diligentemente fatto in precedenza, senza dedurre alcunché in proposito, omettevano di dimostrare di aver provveduto a notificare nuovamente il suddetto ordine di esibizione al terzo RAGIONE_SOCIALE. E, una volta esaurita l’istruttoria, non avevano reiterato la propria richiesta, mentre in sede di precisazione delle conclusioni si erano limitate a richiamare genericamente il contenuto dei precedenti atti difensivi; b) nel giudizio di appello, all’udienza del 23 maggio 2018 avevano allegato agli atti di causa una missiva di RAGIONE_SOCIALE, relativa all’indennizzo loro corrisposto, omettendo di giustificare la mancata produzione nel giudizio di prime cure – e la Corte territoriale aveva inammissibilmente tenuto conto di detta documentazione, operandone il diffalco, senza accertare la ricorrenza dei presupposti, cui l’art. 345 c.p.c. subordina la produzione di nuovi documenti in appello.
Osservano che la corte territoriale, ai sensi degli artt. 95 disp. att. c.p.c. e 210 c.p.c., avrebbe dovuto considerare rinunciata la richiesta; e non avrebbe potuto tener conto del riscontro della richiesta avvenuto dopo la sentenza di prime cure, in assenza di prova che le RAGIONE_SOCIALE si fossero in precedenza ritualmente attivate; tanto più che la RAGIONE_SOCIALE, che aveva provveduto ad ottemperare
tardivamente all’ordine di esibizione, non era quella destinataria del medesimo e tanto più che la documentazione inviata non era quella oggetto della richiesta.
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c., per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui (p.8) la corte territoriale ha apoditticamente affermato:
<>.
Sostengono che, quand’anche si accedesse all’idea che la compensatío lucri cum damno non soggiace alle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c., la sentenza sarebbe viziata sotto il profilo motivazionale, in quanto la corte territoriale non ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ma si è limitata a rinviare alla documentazione depositata, senza accertare ed asseverare né se i danni oggetto del risarcimento fossero i medesimi, né se l’indennizzo fosse stato effettivamente corrisposto.
1.3.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 6, comma 2, dm 127/2004 nonché del dm 37/2018, nella parte in cui (p.8) la corte territoriale ha compensato per 3/4 le spese di lite, avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio, e posto la parte restante a carico di RAGIONE_SOCIALE, in applicazione del principio della soccombenza, liquidandole «con
riferimento a quanto indicato dei dd,mm. 55/2014 e 37/2018, causa del valore compreso nel range che va da euro 260.001 ad euro 520.000, esclusione della fase istruttoria in appello perché non tenuta».
Si dolgono che la corte territoriale, tanto affermando, ha errato: nell’avere compensato le spese di lite in una misura maggiore rispetto a quella disposta in sede di giudizio di prime cure, senza validamente esporre le ragioni del proprio convincimento, nell’avere liquidato le spese, scendendo al di sotto RAGIONE_SOCIALE scaglione di riferimento; nel non aver tenuto conto che il valore della causa avrebbe dovuto calcolarsi in base all’oggetto della domanda al momento iniziale della lite, senza dare rilievo ad eventuali detrazioni, decurtazioni e riduzioni operate al termine del giudizio. Tantomeno la sentenza avrebbe tenuto conto del numero delle parti difese dallo stesso difensore, ben sei, e della complessità delle questioni trattate.
Il ricorso non è fondato.
2.1. Non fondato è il primo motivo.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, <>.
D’altra parte, è indubbio che principio cardine del nostro ordinamento, sia nel settore contrattuale che in quello extra contrattuale, il danno non può essere fonte di lucro e la misura del
risarcimento non deve essere superiore a quella dell’interesse leso. Sotto detto ultimo profilo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti precisato che <>
Orbene, tali principi di diritto sono stati correttamente applicati dalla corte territoriale là dove ha affermato che nel caso di specie non si era in presenza di una domanda riconvenzionale e neppure di una eccezione in senso stretto, ma di una eccezione in senso lato (quale per l’appunto è la compensatio lucri cum damno ), in quanto tale non soggetta ad alcuna preclusione, e ha conseguentemente acquisito la documentazione, benché allegata nel giudizio di appello.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di specificità.
I ricorrenti si dolgono che all’udienza del 23 maggio 2018 le RAGIONE_SOCIALE hanno inammissibilmente allegato agli atti una missiva della RAGIONE_SOCIALE, relativa alla corresponsione della somma di euro 248.655,26 e che la corte territoriale ha erroneamente detratto tale somma dalla maggior somma che era stata ad essi liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è stato giudizio di merito.
Deducono i ricorrenti che già alla stessa udienza in cui è avvenuta la produzione hanno contestato ‘immediatamente e quindi tempestivamente’ la produzione: quanto al forma, trattandosi di mere copie fotostatiche senza alcuna certezza circa la loro conformità ai presunti originali; quanto alla loro provenienza, trattandosi di documentazione indirizzata da RAGIONE_SOCIALE (non già a RAGIONE_SOCIALE, che aveva richiesto ed ottenuto l’ordine di esibizione, ma) a RAGIONE_SOCIALE, cioè ad una compagnia del tutto estranea alla vicenda e che nulla aveva a che vedere con quest’ultima e con l’ordine di esibizione; quanto al contenuto, non essendo in esso indicati i danni a cui afferisce il risarcimento.
Senonché i ricorrenti non soltanto non precisano gli esatti termini in cui la contestazione è avvenuta all’udienza del 23 maggio 2018, ma non riportano neppure (né nell’illustrazione del motivo, né nella precedente esposizione del fatto) le conclusioni che hanno successivamente precisato e sulla base delle quali la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte alla successiva udienza del 19 febbraio 2019, incorrendo così nel qui rilevato difetto di autosufficienza.
2.3. Il terzo motivo, concernente la regolamentazione delle spese processuali, è in parte infondato e in parte inammissibile.
Premesso che, nel caso di specie, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, si applica l’art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione all’epoca vigente, secondo la quale: <>.
Orbene, il motivo è infondato, in quanto la corte territoriale nella sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese processuali <> e, quindi, motivando la sussistenza di giusti motivi, identificandoli -evidentemente -nello scostamento tra il petitum e il decisum (con decisione non censurata sotto lo specifico profilo della configurabilità o meno di una soccombenza parziale in ipotesi come quella per cui è causa). Ed è inammissibile nella parte in cui contesta soltanto genericamente il mancato rispetto dei minimi, senza farsi carico di una analitica indicazione di tutti ed in ordine alle singole voci di compenso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale, alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 11.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023, nella camera di