SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12867 2025 – N. R.G. 00045135 2023 DEPOSITO MINUTA 21 09 2025 PUBBLICAZIONE 21 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice o.t. NOME COGNOME deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo g rado iscritta al N. R.G. 45135 dell’anno 2023 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato da:
, c.f. , res.te in Roma in INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME C.F.
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, INDIRIZZO p.iva. in persona del Presidente e legale rappresentante sig.ra , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME.
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA – CHIAMANTE IN CAUSA
NONCHE’
ASL (C.F./P .IVA n. P.
), in persona del Commissario Straordinario Dott.
, rappresentata e difesa, dall’Avv. NOME COGNOME
CONCLUSIONI: quelle precisate in data odierna e trascritte nel verbale d’udienza che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La controversia prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla che gestisce il di RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di S. Severa (Santa Marinella), INDIRIZZO dove eroga prestazioni di assistenza di natura sanitaria e socioassistenziale ex art. 26 della legge n. 833/1978 in regime residenziale e semiresidenziale quale struttura convenzionata con la ASL .
Nella domanda monitoria si assumeva di aver prestato in favore del signor (poi deceduto ) servizi presso il predetto Centro, senza tuttavia che fossero state corrisposte le cc.dd. quote sociali dallo stesso dovute e maturate nel corso degli anni. In particolare il debito accumulato dal defunto sig. ammontava a complessivi Euro 25.868,13 ed era portato dalle fatture nn. – fattura n. 32/15 di Euro 3.583,94; fattura n. 196/15 di Euro 6.708,87; fattura n. 350/15 di Euro 1.564,99; fattura n. 497/15 di Euro 2.671,47; fattura n. 7/16 di Euro 2.245,32; fattura n. 110/16 di Euro 4.490,64; fattura n. 402/16 di Euro 3.442,82; fattura n. 403/16 di Euro 1.160,08 (doc. 4), così come attestato nel relativo registro Iva vendite debitamente autenticato (doc. 5).
Ottenuto il decreto, ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione il signor , quale soggetto ingiunto, ed erede del signor , il quale concludeva chiedendo: ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, accogliere in toto la presente opposizione perché fondata in linea di fatto e di diritto ed in particolare IN VIA PRINICIPALE Nel merito: dichiarare inammissibile o comunque revocare e/o annullare e/o porre nel nulla l’opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi indicati nell’ambito del presente atto. In via riconvenzionale: previa declaratoria di nullità dell’atto di impegno sottoscritto dall’opponente in data 28.10.2014 (all. 6 ric. per d.i.) perché contra legem, condannare ex art. 2033 c.c. c.f./p.i. , in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante sig.ra , con sede legale in Roma, INDIRIZZO alla restituzione dell’importo di € 18.000,00 oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti a quella di soddisfo in favore dell’opponente, alla data dei singoli pagamenti a quella di soddisfo in favore dell’opponente, alla luce di quanto esposto ai paragrafi nn. 2 e 3 del presente atto. Il tutto con vittoria di spese di lite competenze ed onorari, oltre accessori come per legge. P.
Si costituiva la che in via preliminare chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa della e che nel merito concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione delle somme già pagate.
Autorizzata la chiamata in causa, la svolgeva difese anche nel merito e concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande da chiunque proposte nei confronti della deducente.
In estrema sintesi può dirsi che l’opponente contesta la legittimità della pretesa creditoria di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, sull’assunto rimasto indimostrato -che nelle prestazioni erogate dalla RSA in favore del de cuius le attività socio-assistenziali siano strettamente congiunte alle prestazioni sanitarie e siano inscindibili tra di loro. Deduce l’opponente che tutte le prestazioni fruite debbano restare a carico totale del e che le somme già pagate vadano restituite in quanto indebitamente pretese.
L’opposizione è infondata e va rigettata.
Dai decreti che hanno definito (DPCM 29 novembre 2001) e poi aggiornato (DPCM 12 gennaio 2017) i livelli essenziali di assistenza (LEA) del servizio sanitario appare chiaro che l’assistenza ospedaliera, salvo casi particolari e marginali (esempio: prestazioni in intramoenia), è gratuita per tutti i cittadini. Più complesso è il caso dell’assistenza distrettuale (territoriale) che vede la compresenza di attività gratuite (esempio: assistenza sanitaria di base), attività che prevedono una compartecipazione da parte dei cittadini sotto forma di ticket (farmaceutica, prestazioni ambulatoriali) con la possibilità di godere di eventuali esenzioni (totali o parziali), ed attività che prevedono un contributo pari a una quota percentuale rispetto alla tariffa della prestazione senza possibilità di esenzione. Il caso della assistenza sociosanitaria (capo IV del DPCM 12.1.2017) è il contesto più complicato dal punto di vista della compartecipazione alla spesa perché prevede attività che sono gratuite (esempio: art. 31, assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita), altre che sono a parziale carico del cittadino (art. 22, prestazioni infermieristiche di cure domiciliari dopo 30 giorni dalla dimissione ospedaliera protetta), ed altre ancora che possono essere o gratuite o compartecipate (esempio: art. 30, assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti) a seconda che si ricada in un comma ovvero in un altro comma dell’articolo.
In generale il discrimine tra la prestazione gratuita (cioè la retta della degenza interamente a carico del SSN) e quella compartecipata dal cittadino risiede nell’impegno sanitario previsto dall’assistenza per uno specifico paziente: non tanto nella quantità di prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali, bensì nella connessione tra i due tipi di cure che fa in modo che esse non possano essere erogate separatamente e che pertanto l’insieme congiunto delle prestazioni erogate debba essere considerato un intervento di tipo sanitario, e quindi a totale carico del SSN senza compartecipazione da parte del cittadino.
La valutazione delle esigenze di cura e/assistenza non può essere messa in discussione in questa sede, ma spetta – in base alla normativa vigente – alla competente Azienda Sanitaria Locale o mediante l’attribuzione di un livello assistenziale estensivo, con la conseguente attribuzione della tariffa a carico totale del SSR, oppure mediante l’attribuzione di un livello di mantenimento per cui la tariffa è parzialmente a carico del SSR ed è prevista la compartecipazione da parte dell’utente.
Venendo al caso in esame risulta che il competente organo del Servizio Sanitario (Unità di Valutazione Distrettuale (équipe multidisciplinare istituita presso ciascuna A.S.L.), dopo aver sottoposto il paziente a visita ed effettuate le verifiche nonché l’esame della documentazione medica ha valutato quale trattamento sociosanitario andava a lui somministrato (doc. 16 comparsa parte convenuta/opposta).
Conseguentemente il signor ha usufruito di trattamenti riabilitativi di mantenimento in regime residenziale presso il Centro ‘A. Boggi’ di Santa Severa e ciò non è contestato.
Non risulta dalle allegazioni dell’opponente né dai documenti prodotti l’esistenza di un preciso programma terapeutico-riabilitativo o conservativo prestabilito, nonché mirato a far fronte a specifiche esigenze dello , oltre che inscindibilmente connesso all’assistenza propriamente intesa. Al contrario dagli atti emerge che il paziente ha fruito di un percorso di cura (al bisogno) e di assistenza.
Parte attrice non ha assolto, nonostante tutto, all’onere dimostrativo su di sé incombente ex art 2967 c.c. dell’appartenenza del paziente alla categoria che, secondo i livelli di assistenza vigenti al momento della prestazione, garantisse allo stesso il gravame del costo totale dell’assistenza nella struttura prescelta a carico del SSN.
Conseguentemente anche la domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme già versate in base al piano rateale concordato va rigettata.
Le spese processuali, comprese quelle della chiamata in causa, stante la presenza di pronunciamenti di merito difformi suggeriscono la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.
PQM
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11305/2023 del 03/07/2023 RG n. 28393/2023 così provvede:
rigetta l’opposizione ;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da
;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso, Roma, 10.9.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
NOME COGNOME