Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34317 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2426/2025 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliate ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
–
contro
ricorrenti – per la cassazione della sentenza n. 999/2024 della CORTE d’APPELLO di Torino pubblicata il 22.1.2025;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Comodato
Con sentenza pubblicata il 21.5.2024 il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda proposta da NOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME , al fine di sentire dichiarare l’estinzione del contratto di comodato avente a oggetto un immobile sito in Ovada con condanna al rilascio.
A sostegno della domanda le ricorrenti avevano dedotto che in data 1.3.1998 NOME COGNOME, padre delle esponenti, aveva concesso in comodato gratuito e precario al COGNOME il cespite di sua proprietà sito in Ovada. Intervenuto il 14.10.2022 il decesso del padre e divenute proprietarie dell’immobile , le ricorrenti avevano chiesto la restituzione al comodatario del bene, il quale si era rifiutato di darvi corso, assumendo che il relativo contratto contenesse un termine di durata indicato nella morte del comodatario, prevedendo il contratto che ‘In caso di morte del comodatario il comodante avrà diritto all’immediata restituzione dell’immobile intendendosi rescisso il contratto . ‘
NOME COGNOME aveva contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto sull’assunto che il comodato avesse quale termine la morte del comodatario.
La Corte d’Appello di Torino con sentenza pubblicata il 22.1.2025, in accoglimento dell’appello proposto da NOME e NOME COGNOME e in riforma della sentenza gravata, dichiarava cessato il contratto di comodato e ordinava al COGNOME l’immediato rilascio.
La Corte d’appello osservava che nella sintetica pattuizione intercorsa le parti, per un verso, si fossero limitate a richiamare i meri obblighi fondamentali normativamente previsti, anche riportando pattuizioni puramente ripetitive del dettato normativo, e, per un altro verso, a specificare il carattere gratuito del comodato, l’utilizzo del bene da parte del comodatario, a fini di abitazione principale, e l’obbligo fondamentale a carico del comodatario di conservare il bene e di non cederlo in godimento a terzi, prevedendo quindi il diritto del comodante all’immediata restituzione del bene in caso di morte del comodatario.
Notava ancora la corte che al momento della stipula del contratto entrambe le parti erano in età avanzata, sopravanzando il COGNOME di vent’anni il COGNOME, ma che quest’ultimo al momento del decesso del comodante avesse goduto del bene per ventiquattro anni senza che mai ne fosse stata chiesta la restituzione. Da ciò il giudice di secondo grado assumeva che tra le parti vi fosse un rapporto amicale di lunga durata, ma l’atteggiamen to di «aperta liberalità» del comodante non avrebbe permesso di ritenere che si trattasse di comodato per l’intera vita del comodatario.
Erroneamente il Tribunale aveva dato rilievo alle caratteristiche del bene e all’espressa indicazione dell’uso abitativo , per poi inferire che si trattasse di un comodato a termine per la vita del comodatario. Per contro, l’obbligo di destinazione del bene a uso personale di abitazione principale, a fronte di quello di non cedere il godimento a terzi, era finalizzato a impedire un uso speculativo , mentre l’ancoraggio del contratto alla vita del comodatario non si giustificava in ragione del divario di età tra i contraenti. Incongruo il richiamo da parte dell’appellato alla giurisprudenza in tema di comodato stipulato per le esigenze abitative familiari, la gratuit à del contratto ne imponeva, ai sensi dell’art. 1371 cod. civ., l’interpretazion e nel senso meno oneroso per il comodante.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata ‘insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto, decisivo per il giudizio, della qualificazione del
contratto in questione (come di comodato con termine, costituito dall’intera vita del comodatario, anziché precario). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 1362, 1367 e 1371 cod. civ. -Motivo ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.’
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha omesso di motivare, o ha reso una motivazione incompleta e contraddittoria, in relazione alla prospettazione del contratto «per l’intera vita del comodatario» , così violando il principio costantemente affermato secondo cui esso deve essere inteso come contratto a termine. Non sarebbe dirimente la gratuità del comodato per giustificarsi l’interpretazione secondo l’art. 1371 cod. civ., data la natura stessa del comodato quale contratto gratuito, quanto la circostanza che in vita il COGNOME non avesse mai chiesto la restituzione dell’immobile e che, comunque, fosse stata prevista la restituzione del bene in caso di decesso del comodatario. Detta clausola, da interpretarsi in chiave di conservazione degli effetti del contratto, essendo riproduttiva dell’art. 1811 cod. civ. serviva a marcare la natura a termine, tanto più che tale interpretazione era conforme alla comune intenzione delle parti espressa mediante ‘l’uso di un linguaggio semplice’ .
1.1. Il motivo espone due censure entrambe inammissibili.
1.2. La prima censura, espressa in termini di ‘insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto, decisivo per il giudizio, della qualificazione del contratto in questione (come di comodato con termine, costituito dall’intera vita del comodatario, anziché precario)’ , è inammissibile perché fa riferimento alla previgente fo rmulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. , il quale oggi dà rilievo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Per contro il sindacato sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., postula l’indicazione di una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione»’ ( v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).
1.3. La seconda censura è inammissibile in quanto del tutto svincolata dai limiti consentiti del sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto.
Deve essere ricordato che secondo il costante orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, consistendo in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati.
Il sindacato di legittimità deve avere a oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti e non può investire il risultato interpretativo in sé, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; 1° aprile 2011, n. 7557; 14 febbraio 2012, n. 2109; 10 febbraio 2015, n. 2465; 26 maggio 2016, n. 10891; 29 luglio 2016, n. 15763; 5
dicembre 2018, n. 31512; 12 maggio 2020, n. 8810; 2 luglio 2020, n. 13620; sez. un., 21 gennaio 2021, n. 2061).
Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n. 3980; 19 luglio 2016, n. 14715).
Infine, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).
1.4. Il ricorrente non si è attenuto a quanto prescritto onde poter provocare il sindacato della Corte in ordine all’interpretazione dei contratti, poiché si è limitato a contrapporre a quella della Corte d’appello la propria interpretazione soggettiva e non ha indicato né in quale errore logico sarebbe incorso il giudice di secondo grado, né come la lettura contenuta in sentenza contrasti con la lettera delle clausole contrattuali e con il loro contenuto complessivo.
Nel criticare l’interpretazione effettuata dalla Corte d’appello in base all’art. 1371 cod. civ. il ricorrente ha richiamato apoditticamente la natura gratuita del comodato, salvo attribuire carattere dirimente al fatto che, fino a quando è rimasto in vita, il comodante non avesse mai chiesto la restituzione dell’immobile . Del pari , nell’invocare l’art. 1367 cod. civ. a
proposito della clausola prevedente l’immediata restituzione del bene in caso di morte del comodatario, non ha evidenziato alcun vizio logico nel ragionamento della corte, o un suo discostamento dal canone ermeneutico, là dove è stato affermato che ‘la previsione di durata del rapporto commisurat alla vita stessa del comodatario da un lato pare poco giustificata in considerazione delle diverse età delle parti, dall’altro ben avrebbe potuto essere più chiaramente specificata con pattuizione che non richiedeva alcuna particolare competenza giuridica per la sua enunciazione’ (pagina 7, da riga 8 a riga 10).
Conclusivamente, il ricorrente nell’articolazione della censura invoca un riesame della interpretazione del contratto , ponendosi all’evidenza fuori dal consentito perimetro di indagine da parte di questa Corte, che non può proceder e all’esame diretto del contratto.
Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1803, 1809, 1810 e 1811 cod. civ, ‘nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia attinente alla qualificazione del rapporto tra le parti considerato l’uso abitativo dell’immobile’.
Il COGNOME lamenta che la Corte d’appello, nonostante l’espressa indicazione che l’immobile sarebbe stato adibito ‘ad uso abitazione principale ‘ , abbia sussunto il contratto nello schema del comodato senza termine, ritenendo come inconferente il richiamo alla giurisprudenza in tema di immobili destinati a esigenze familiari. La corte, da un lato, ha erroneamente attribuito rilevanza al vincolo parentale tra le parti per la connotazione del comodato, dall’altro , ha omesso di considerare che si trattava di un immobile ‘ad uso abitazione familiare’. Ad ogni modo, qualora stipulato per esigenze abitative familiari del comodatario, quand’anche inquadrabile nell’ambito del «comodato a termine indeterminato», esso non sarebbe stato precario, perché la durata della concessione si sarebbe dovuta ricavare dall’uso concordato.
2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.2. Il ricorrente si duole che Corte d’appello, nonostante l’espressa indicazione che l’immobile sarebbe stato adibito ‘ad uso abitazione principale’, abbia sussunto il contratto nello schema del comodato senza termine, assumendo come inconferente il richiamo alla giurisprudenza in tema di immobili destinati a esigenze familiari.
In particolare, il ricorrente ha invocato a sostegno delle proprie ragioni quanto statuito da Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3168, potendo da essa inferirsi che il comodato è da intendersi a termine sulla base dell’uso concordato, sì che la destinazione dell’immobile ‘ad uso abitazione pr incipale’ del COGNOME avrebbe dovuto portare a escludere che si trattasse di comodato senza termine.
La citazione fatta dal ricorrente non è pertinente, poiché nella indicata pronuncia le Sezioni Unite ebbero a richiamare Cass., sez. III, 8 ottobre 1997, n. 9775, secondo cui ‘il termine finale del comodato in tanto può, a norma dell’art. 1810 c.c., risultare dall’uso cui la cosa doveva essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile si configura come indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine finale, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la concessione deve intendersi a tempo parimenti indeterminato e cioè a titolo precario, onde la revocabilità ad nutum da parte del comodante, a norma dell’art. 1810 c.c. ‘
Sulla base di quanto indicato, questa Corte deve osservare che la destinazione dell’immobile ‘ad uso abitazione principale’ del comodatario non ha ‘in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo’. A tal fine non rileva la vita del comodatario, perché elemento del tutto esterno rispetto alla specifica destinazione prevista nel contratto, ossia è la destinazione in sé a dover essere caratterizzata da un termine, che non può ricavarsi ab estrinseco dalla durata della vita del comodatario. In altri,
termini, la destinazione ad abitazione principale del comodatario non è di per sé univoca e non contiene in sé una predeterminazione di un termine in funzione di una specifica destinazione, che non si può rapportare al mero dato della vita della parte, perché in questo caso il limite si legherebbe non alla destinazione ma alla vita della parte.
Ben diverso è il caso, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, del comodato afferente a esigenze abitative familiari perché in tale ipotesi la destinazione ha in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, non legata al mero dato della vita del comodatario, ma alla persistenza delle esigenze familiari anche in situazioni connotate dalla crisi della famiglia, non potendo quest’ultima far velo rispetto ai bisogni della famiglia e, va da sé della prole e del coniuge (o convivente) più debole . Conseguentemente, ‘chi abbia concesso in comodato un immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, senza fissare limiti temporali, non può porre fine al rapporto, nonostante la parziale dissoluzione del nucleo familiare per l’intervenuta separazione dei coniugi, sino a quando permangano le esigenze abitative di quella parte della famiglia che continui ad abitare nell’immobile a seguito della sua assegnazione al genitore affidatario della prole, a meno che sopravvenga un bisogno urgente e imprevisto, quale la necessità di un uso diretto dell’immobile ovvero un deterioramento delle condizioni economiche del comodante che giustifichi la restituzione del bene anche ai fini di una sua vendita o locazione ‘ (v. , Cass., Sez. Un. 29 settembre 2014, n. 20448; Cass., sez. III, 29 luglio 2015, n. 16061; Cass., sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20892; Cass., sez 6-III, 3 luglio 2018, n. 17332; Cass., sez. III, 27 giugno 2023, n. 18334; Cass., sez. III, 29 settembre 2023, n. 27634; Cass. sez. III, 22 luglio 2024, n. 20118; Cass., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 573).
2.3. Conclusivamente, la decisione non si espone ad alcun rilievo critico, per essersi la Corte d’appello attenuta ai principi di diritto sopra riportati. La corte torinese si è diffusamente soffermata sulla focalizzazione delle
parti in ordine alla natura gratuita del contratto, alla destinazione del bene ad abitazione principale del comodatario e sull’obbligo di conservazione del bene a suo carico, da cui si ricavava che il comodante avesse inteso garantire l’uso gratuito del bene senza predeterminazione di un termine, ma al tempo stesso evitando qualsiasi impiego lucrativo da parte del comodatario, che avrebbe dovuto provvedere alla salvaguardia dell’immobile , per poi far leva sull ‘art. 1371 cod. civ. quale criterio interpretativo finale in grado di rendere il contratto meno gravoso per l’obbligato al cospetto della gratuità dell’accordo.
Del pari, correttamente, la corte ha escluso la rilevanza della evocata giurisprudenza in tema di comodato di immobili destinati ad abitazione familiare, a fronte della disgregazione del nucleo familiare, perché ‘circostanze in nessun modo ravvisabili nella fattispecie in esame’ .
Né quest’oggi, il ricorrente che evoca la ridetta giurisprudenza si è fatto carico di precisare se e quando tale specifica destinazione (quella per la famiglia e non la generica destinazione a sua abitazione principale) fosse stata allegata e provata.
Per questa via emerge un profilo di inammissibilità del motivo, che si aggiunge all’analogo rilievo, già fatto in occasione dello scrutinio del primo motivo, a proposito della ‘insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia attinente alla qualificazione del rapporto tra le parti considerato l’uso abitativo dell’immobile’.
La censura sul piano della motivazione richiama nuovamente la formula del previgente art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., né essa è apprezzabile come omesso esame circa un fatto decisivo, poiché il ricorrente fa leva non su un fatto, ma su una questione, ossia la qualificazione del contratto.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 18 novembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME