Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5711 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5711 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29292/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BARI n. 1339/2022 depositata il 15/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trani il Comune di Ruvo di Puglia.
Deduceva di aver sottoscritto con il Comune un contratto di comodato con un diritto di opzione, avente ad oggetto un immobile adibito a Cine -Teatro, e che il predetto contratto dissimulava, invece, un diverso contratto finalizzato all’esecuzione di opere di ristrutturazione dell’immobile da parte del Comune medesimo, il quale, tuttavia, aveva omesso di eseguirle, rendendosi gravemente inadempiente.
Il Comune di Ruvo di Puglia restava inizialmente solo intimato e si costituiva successivamente, nel corso delle operazioni della consulenza tecnica disposta d’ufficio.
Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, con un successivo supplemento, il Tribunale di Trani rilevava: -) che il contratto stipulato tra le parti non poteva essere qualificato come comodato, dato che la vera causa del contratto era l’acquisto dell’immobile da parte del Comune, come si evinceva dalle pattuizioni in ordine alle modalità di fissazione del prezzo, ai tempi pattuiti ed alla previsione di un acconto e di una penale ; -) che era stato accertato che il Comune, pur avendo ricevuto il godimento dell’immobile per la durata di anni tre, aveva omesso di eseguire le opere finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, cui era pattiziamente obbligato, ed anzi ne aveva addirittura consentito la vandalizzazione e il degrado; -) che, inoltre, il Comune non aveva adempiuto all’obbligo di riconsegnare l’immobile nello stato in cui lo aveva ricevuto in consegna; -) che, pertanto, in presenza di un così grave inadempimento contrattuale, il contratto doveva essere risolto ed il Comune di Ruvo di Puglia doveva essere
condannato al rilascio dell’immobile nonché al pagamento della somma complessiva di euro 525.000,00, di cui euro 240.000,00 per la mancata ristrutturazione ed euro 285.000,00 a titolo di ulteriore risarcimento danni, per attrezzature mancanti all’interno dell’immobile.
Avverso tale sentenza il Comune di Ruvo di Puglia proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la società RAGIONE_SOCIALE
3.1. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari riformava in parte la sentenza di primo grado. In particolare, riteneva erronea la qualificazione del contratto svolta dal giudice di prime cure in termini di compravendita, ed invece ravvisava nella pattuizione tra le parti un comodato modale; rilevava, sulla base dell’interpretazione delle clausole contrattuali, che non vi era alcun obbligo, bensì una mera facoltà del Comune di svolgere opere di ristrutturazione, per cui riteneva non dovuto l’esborso di somme a titolo di risarcimento danni da inadempimento, rilevava altresì che nessuna domanda era stata svolta in prime cure in ordine alla risoluzione del contratto, su cui, pertanto, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto pronunciarsi, e si limitava a confermare la condanna del Comune di Ruvo di Puglia al pagamento della somma, peraltro ridotta nell’importo, rispetto a quanto accertato in prime cure, relativa al risarcimento danni per le attrezzature mancanti.
Avverso tale sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidata a sei motivi.
Si costituisce il Comune di Ruvo di Puglia con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il collegio in via preliminare, ed in relazione a specifica eccezione proposta dal Comune controricorrente, che la documentazione
depositata nel fascicolo telematico dalla società ricorrente in data 5 novembre 2025 – e consistente in sei estratti conto ed in un prospetto riepilogativo dei presunti interessi passivi maturati dopo la proposizione del ricorso per cassazione – è inammissibile, poiché prodotta al di fuori dei termini e dei modi previsti dall’art. 372 cod. proc. civ.
1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 342 n. 2 c.p.c. ed all’atto di appello notificato il 11/06/2020’.
Lamenta che la corte territoriale non ha correttamente esaminato il proposto gravame e, in maniera confusa, si sarebbe soltanto concentrata sulla mera facoltà del Comune di eseguire la ristrutturazione di massima e la manutenzione dell’immobile, escludendo l’esistenza di qualsivoglia obbligo contrattuale, nonostante l’amministrazione comunale avesse sostenuto che le opere erano state effettuate.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, nel denunciare il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e puntualmente porlo a confronto con le statuizioni rese dall’impugnata sentenza (v. tra le tante Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass., n. 20870/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente si limita, genericamente ed assertivamente, ad affermare che, nel decidere sul gravame, la corte barese sarebbe stata indotta in confusione dal fatto che nell’atto di appello, da un lato, l’appellante avrebbe affermato di avere la mera facoltà e non l’obbligo di eseguire le opere di ristrutturazione, e dall’altro, di aver concretamente apportato delle migliorie al complesso immobiliare.
In definitiva, sotto la formale, ma non corretta, evocazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, la ricorrente perviene a
sollecitare a questa Corte un riesame dei fatti e delle prove acquisite al processo, tuttavia estraneo al giudizio di legittimità (v. Cass., Sez. Un., n. 34476/2019: ‘È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. comparse di costituzione del Comune (doc. 6 – 6/bis fasc. Presidente e doc. 2 fascicolo convenuto in 1° grado ed all’ordinanza istruttoria del Giudice monocratico del 04/04/2012’.
Lamenta che la corte barese non ha tenuto conto che il Comune non ha mai contestato il contenuto dell’ordinanza istruttoria con cui il giudice di primo grado aveva ammesso la consulenza tecnica d’ufficio ed in cui aveva espressamente affermato, come presupposto dell’accertamento, che era obbligo del Comune sia eseguire la ristrutturazione di massima, sia custodire l’immobile per la durata del comodato.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Contiene doglianze generiche, senza specificatamente censurare la motivazione dell’impugnata sentenza.
Evoca in maniera assertiva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che invece, secondo costante orientamento di legittimità, soltanto ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (v. tra le tante Cass., n. 27551/2024).
Deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. al fine, sostanzialmente, di richiedere un nuovo esame del merito.
Invece, secondo gli insegnamenti di questa Suprema Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza volta a segnalare che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, che ribadisce il principio di diritto affermato da Cass., n. 11892 del 2016, nonché le successive conformi).
Per altro verso, poi, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., n. 20867/2020).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e
1370 c.c. relativamente al testo del contratto di comodato ed alla delibera consigliare del 29/06/1998′.
Lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare una delibera comunale, dalla quale si evincerebbe la volontà del Comune, che dunque si sarebbe così obbligato, di procedere alle opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. La ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare una delibera comunale con cui il Comune si sarebbe espressamente obbligato a procedere alle opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’immobile concesso in comodato.
Questa Corte ha invero già ripetutamente avuto modo di affermare che:
l’interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione;
il motivo di ricorso, con il quale si sostenga il malgoverno delle regole interpretative, deve contenere non solo l’astratto riferimento agli articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei canoni in concreto violati; inoltre, inoltre, il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto ha ad oggetto non già il risultato interpretativo in sé ma l’eventuale errore logico commesso dal giudice o la violazione di un canone di ermeneutica (tra le molte, v. Cass., 31 marzo 2006, n. 7597; Cass., 1° aprile 2011, n. 7557; Cass., 5 dicembre 2018, n. 31512; Cass., 12 maggio 2020, n. 8810; Cass., 2 luglio 2020, n. 13620; Cass., Sez. Un., 21 gennaio 2021, n. 2061);
va in ogni caso precisato il modo in cui il giudice si è discostato dalle regole ermeneutiche e, quindi, le distorsioni che in concreto ha prodotto la denunciata violazione (cfr. Cass., 18 novembre 2005, n.
24461; Cass., 23 gennaio 2007, n. 1406; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2560);
d) anche quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata un’altra (cfr . Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass., 28 novembre 2017, n. 28319); il sindacato di legittimità non può, infatti, investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass., 26 maggio 2016, n. 10891).
Orbene, nel caso di specie la società ricorrente non ha dedotto il motivo in conformità ai suindicati principi di diritto e le doglianze in esso contenute finiscono pertanto per risolversi nella semplice critica dell’impugnata sentenza, formulata ‘attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal Giudice del merito’ (così Cass., 16 gennaio 2019, n. 873).
Anche il riferimento alla violazione del principio di buona fede contrattuale e di affidamento ex art. 1366 cod. civ. viene svolta secondo una rilettura delle risultanze processuali, assertiva e generica, senza specificare se, dove e quando fosse mai stata svolta nel precedente contesto processuale.
L’ulteriore invocata violazione dell’art. 1370 cod. civ. presuppone che sia stato accertato o comunque incontestato che il Comune sia ‘l’autore del contratto e/o della clausola’ (v. p. 18 del ricorso): non risulta,
invece, né la ricorrente ritiene di specificarlo, se, dove e quando la questione sia stata trattata nel precedente contesto processuale, per cui risulta questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Da ultimo, la società ricorrente trascura di censurare la complessiva motivazione dell’impugnata sentenza, che ha attribuito rilievo anche al comportamento successivo delle parti, per un verso rilevando che in sede di rilascio dell’immobile il Comune aveva corrisposto all’impresa la somma di 100.000,00 euro, per altro verso rilevando che l’impresa aveva demolito e ricostruito l’immobile per adibirlo ad uso abitativo.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass., Sez. Un., n. 7931/2013).
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo alla errata motivazione della Corte barese la quale, da un lato, ha ritenuto l’appellante responsabile ex art. 1807 c.c. errando nella qualificazione dell’addebito; dall’altro, ha ritenuto che la condanna non derivasse ex art. 1809 c.c. per mancata restituzione dei beni stessi escludendo l’inadempimento per effetto della mancata custodia ex art. 1809 c.c.’.
Lamenta che la corte di merito erroneamente ha negato il diritto della società RAGIONE_SOCIALE ad ottenere il pagamento della penale, perché, in maniera illogica, ha ricondotto la mancanza delle attrezzature al
deterioramento per l’uso e non, come avrebbe dovuto, alla loro mancata restituzione, donde l’inadempimento contrattuale e la conseguente debenza della penale pattuita.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. Anzitutto, perché non riporta il contenuto della penale, di cui lamenta la mancata applicazione.
Inoltre, perché sostanzialmente propone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, lamentando una ‘errata qualificazione degli addebiti imputabili al Comune’, che tuttavia sfugge al sindacato di legittimità, dato che deriva da un apprezzamento in fatto del giudice di merito, che ha sì rilevato degli ammanchi di beni, ma ha – con motivata e non implausibile valutazione -escluso sul punto la responsabilità per inadempimento del Comune e dunque non ha applicato la clausola penale.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento all’art. 1224 2° comma c.c. per i maggiori oneri bancari pagati dalla società ricorrente a causa dell’avverso perdurante inadempimento’.
Lamenta di aver sopportato dei danni ‘per la corresponsione di onerosi interessi bancari passivi’, a causa dell’inadempimento del Comune di Ruvo di Puglia.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. La società ricorrente svolge con esso doglianze assertive quanto generiche.
Per altro verso, l’impugnata sentenza non menziona per nulla la questione; né la ricorrente si perita di localizzarla, ritrascriverla, riassumerla almeno indirettamente.
Occorre al riguardo rammentare che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne
una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. 13/06/2018, n. 15430; 09/08/2018, n. 20694).
Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 29/11/2019, n. 31227).
Con il sesto motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art 96 c.p.c. con abuso del diritto e resistenza temeraria alla domanda’.
Lamenta che il Comune avrebbe dovuto essere condannato al risarcimento del maggior danno per aver resistito in giudizio con argomentazioni assolutamente infondate e temerarie.
6.1. Il motivo è inammissibile.
Non contiene censure alla sentenza impugnata, ma si limita ad invocare l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. sul presupposto, che invece non si è verificato, dell’accoglimento dei motivi precedenti, e pertanto si risolve in un ‘non motivo’.
Con un unico motivo il Comune, ricorrente incidentale, dopo aver evidenziato che l’impugnata sentenza indicherebbe importi erronei, in relazione ai quali sarebbe stata già proposta istanza di correzione avanti la corte barese, perviene poi a denunciare ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Lamenta che la corte d’appello avrebbe confermato la sentenza di prime cure, senza tenere in conto che il tribunale si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio, senza dar conto delle osservazioni tecniche svolte dalla società appellante ed odierna ricorrente.
Aggiunge, infine, che il vizio di omessa motivazione è ulteriormente aggravato dal fatto che, proprio a ragione delle formulate osservazioni alla c.t.u., essa amministrazione comunale insisteva per la riconvocazione del consulente a chiarimenti, istanza, tuttavia, che non veniva affatto valutata dalla Corte d’appello.
7.1. Il motivo è inammissibile.
7.2. A fronte dell’impugnata sentenza che per nulla menziona l’esistenza di osservazioni alla espletata consulenza tecnica d’ufficio, la ricorrente non si perita di specificare se, dove e quando, nel precedente contesto processuale, tali osservazioni siano effettivamente state formulate.
Inoltre, come si desume dalla p. 32 del ricorso, vengono menzionate genericamente osservazioni svolte ‘dalla amministrazione comunale’, senza correlarle a quali conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio si siano effettivamente riferite.
In definitiva, l’impugnata sentenza viene ad essere criticata sulla scorta del mero rilievo di aver integralmente aderito alle risultanze peritali, donde la manifesta inammissibilità della censura proposta.
Per tutte le ragioni sopra esposte, devono essere dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza induce alla integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale sia del ricorrente in via incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME