Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35614 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35614 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2393/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, in qualità di procuratore speciale dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3062/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 29/06/2022, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (rappresentati dal produttore speciale NOME COGNOME), ha condannato NOME COGNOME al rilascio, in favore degli attori, di taluni beni originariamente concessi in comodato dal proprio dante causa, NOME COGNOME, al padre di NOME COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto l’intervenuto passaggio in giudicato (per effetto di quanto attestato in un diverso giudizio intercorso tra le medesime parti) delle questioni concernenti la natura di comodato del rapporto intercorso tra NOME COGNOME e il padre di NOME COGNOME, nonché di tutte le questioni sollevate in sede di eccezione dalla COGNOME, con particolare riguardo alla contestata qualità di eredi di NOME COGNOME in capo agli attori, nonché alla contestata prescrizione del diritto degli attori ad agire per la restituzione dei beni detenuti dalla COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, in qualità di procuratore speciale dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resiste con controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 34 c.p.c., nonché degli artt. 2934 ss. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto coperta dal giudicato esterno ( in thesi rappresentato dall’ordinanza n. 25887/2018 resa inter partes dalla Corte di cassazione), la questione relativa alla qualità di successori dell’originario comodante in capo ai germani COGNOME e alla loro legittimazione al giudizio; e ciò, nonostante che nel giudizio definito dalla sentenza di legittimità invocata dai giudici di merito non sia dato riscontrare alcun giudicato sulla qualità, in capo ai COGNOME, di eredi del padre, NOME COGNOME (originario comodante), né alcun accertamento in ordine all’intervenuta prescrizione del diritto degli stessi ad accettare l’eredità paterna, in assenza di una tempestiva eccezione di parte in tal senso formulata, avendo gli attori in quel giudizio fatto valere (allo scopo di ottenere la restituzione di beni diversi da quelli richiesti in questa sede) la propria qualità di eredi della madre, e non già del padre;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l’onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Sez. 2, Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327 -01);
sotto altro profilo varrà considerare come l’azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
tradens la qualità di proprietario; da essa si distingue l’azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018, Rv. 650672 – 01);
in forza di tali premesse discende che, avendo avuto, il giudizio in altra sede intercorso tra le medesime parti (e passato in giudicato), quale contenuto controverso, proprio la questione della natura del rapporto di comodato esistente tra i litiganti, la decisione definitiva di condanna della COGNOME a restituire agli odierni controricorrenti i beni oggetto del medesimo contratto di comodato (benché beni che, pur relativi al medesimo contratto di comodato, erano diversi da quelli già oggetto di questo giudizio) non poteva che comportare, quale implicita e necessaria conseguenza sul piano logico-giuridico, l’accertamento (non più controvertibile) della legittimazione degli attori a pretendere dalla COGNOME la restituzione di tutti i beni oggetto di quel contratto di comodato in ragione del medesimo titolo personale illo tempore conAVV_NOTAIOo alla valutazione del giudice;
tanto deve ritenersi sufficiente ad escludere la rilevanza di qualsivoglia considerazione in ordine alla tempestiva accettazione o meno dell’eredità del proprio dante causa, da parte degli odierni controricorrenti, dovendo ritenersi ormai incontestabile (siccome passata in giudicato) la questione della legittimazione di detti controricorrenti a pretendere la restituzione di tutti gli immobili oggetto del contratto di comodato da parte della COGNOME;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 1809 e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici di appello rigettato
l’eccezione formulata dalla COGNOME in ordine alla prescrizione del diritto dei germani COGNOME (eredi dell’originario comodante) al rilascio dei beni per cui è giudizio, argomentando sulla base di un asserito ed inesistente giudicato sul punto rappresentato dalla sentenza n.25887/2018 resa inter partes dalla Corte di cassazione che giustificherebbe una tale assurda conclusione; e tanto, sull’erroneo presupposto secondo cui in caso di inerzia dei successori del comodante originario (i germani COGNOME) i quali subentrati nel contratto alla morte del comodante non agiscano per la restituzione del bene concesso in comodato, il rapporto prosegue secondo le caratteristiche originarie, senza che la detenzione nomine alieno da parte del comodatario o dei suoi eredi possa tradursi in possesso utile alla usucapione, con la conseguente esclusione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione di restituzione avanzata dall’odierna ricorrente (erede del comodatario) non potendosi far decorrere il termine di prescrizione dalla morte del comodante;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (Sez. 2, Ordinanza n. 25887 del 16/10/2018, Rv. 650778 -01; Sez. 2, Sentenza n. 8409 del 18/08/1990, Rv. 468916 – 01);
proprio in forza di tale principio, la Corte di cassazione ha determinato, nel diverso giudizio intercorso tra le medesime parti di questa lite, la definitiva risoluzione della questione concernente la prescrizione del diritto degli odierni controricorrenti ad ottenere la restituzione del
fabbricato de quo da parte della COGNOME, con la conseguente fondatezza dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa l’intervenuto giudicato sul punto;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13;
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione