Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35565 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35565 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1562/2022 proposto da: NOME
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1794/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 19/10/2021, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da NOME COGNOME e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME per la condanna del COGNOME alla restituzione dell’immobile allo stesso concesso in comodato, nonché al pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione illegittima;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il comodato concluso tra le parti fosse stato vincolato a uno specifico termine, nella specie identificato dall’uso di abitazione del comodatario e dei suoi conviventi (nella specie, della sua famiglia, composta dalla moglie e dai sei figli conviventi, di cui l’ultimo di sei anni), con la conseguente esclusione del tipo del comodato precario, di per sé solo idoneo a consentire la cessazione del rapporto ad nutum ;
in forza di tale premessa, la domanda proposta dalla COGNOME, fondata sul presupposto della natura precaria del contratto di comodato, e sulla mancata risoluzione dello stesso per effetto della sola richiesta di restituzione della comodante, doveva ritenersi priva di fondamento, con la conseguente insussistenza di alcuna illegittimità della perdurante occupazione da parte del comodatario;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
considerato che,
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1803, 1890 e 1810 c.c., in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’uso abitativo individuato dalle parti quale finalità della concessione in comodato dell’immobile della comodante esprimesse la volontà delle stesse di dotare l’efficacia del contratto a un termine implicito di durata;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.;
in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente deAVV_NOTAIOa con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);
nel caso di specie, l’odiern a ricorrente si è totalmente sottratta al dovere di argomentare in modo specifico il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, degli evocati canoni legali di ermeneutica negoziale, orientando piuttosto l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;
al riguardo, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei
al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà (interpretando il contratto – che pur nella lettera reca ‘uso esclusivo di abitazione da parte del comodatario e dei suoi conviventi’ – come comodato per l’uso di abitazione familiare, valorizzando anche la circostanza che alla comodante fosse noto che il comodatario vi risiedesse con la propria famiglia), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1371 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il contratto deAVV_NOTAIOo in giudizio in senso più gravoso per l’accomodante, in violazione della norma che, in caso di dubbio, impone l’interpretazione dell’accordo delle parti in senso meno gravoso per l’obbligato;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, a mente dell’art. 1371 c.c., ‘ Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso ‘;
nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, il giudice a quo ha del tutto escluso (sia pure implicitamente) il ricorso del presupposto di fatto della pretesa oscurità del contratto, in tal modo degradando l’odierna deduzione dell’istante (circa l’asserita persistente oscurità del testo contrattuale), a una mera prospettazione interpretativa alternativa a quella fatta propria dal giudice
a quo , sulla base di un’impostazione critica non consentita in questa sede di legittimità;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato di valutare le prove risultanti dagli atti nella loro complessiva entità, individuando a base della volontà delle parti l’apposizione di un termine implicito di durata del contratto in relazione all’uso abitativo concesso, attraverso una motivazione apodittica;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, l’odierna ricorrente si sia limitata a contestare le affermazioni fatte proprie dalla corte territoriale sulla base di un’astratta e solo generica opposizione alla decisione impugnata, esaurendone il proprio contrasto argomentativo nella rilevazione secondo cui la corte territoriale avrebbe trascurato di valutare le prove risultanti dagli atti nella loro complessiva entità, individuando a base della volontà delle parti l’apposizione di un termine implicito di durata del contratto in relazione all’uso abitativo concesso;
l’assoluta carenza di qualsivoglia idoneo contenuto critico delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata vale a escludere l’ammissibilità della censura così formalizzata dal ricorrente, dovendo peraltro rimarcarsi come la ricorrente si sia ancora una volta limitata ad argomentare le proprie censure attraverso una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
è peraltro appena il caso di rilevare come il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. risulti erroneamente prospettato, dall’odierna ricorrente, sulla base dell’esame di elementi individuati aliunde , ossia, non già attraverso l’esame del testo documentale (delle
sue incongruenze, contraddittorietà o illogicità manifeste) intrinsecamente considerato, bensì attraverso l’assunta contraddittorietà del testo motivazionale rispetto al significato rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio;
si tratta, pertanto, dell’erronea evocazione della norma richiamata in ordine all’idoneità della componente motivazionale del provvedimento impugnato;
sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della complessiva inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 22 novembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME