Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27825 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19467/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa d all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 899/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) ricorre avverso la sentenza n. 899/2020 con la quale la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto soltanto in parte la domanda attorea), l’ha condannata a pagare in favore della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, COGNOME) la somma di euro 179.815 in relazione agli espositori consegnati in comodato e mai restituiti nel corso del loro rapporto commerciale.
2. Questi in sintesi i fatti.
Tra il 2003 ed il 2014 la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano accordi commerciali relativi alla fornitura di prodotti, nell’ambito dei quali era contemplata anche la fornitura in comodato gratuito dei relativi espositori da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Nei contratti, intercorsi tra il 2003 ed il 2007 compresi, le parti previdero che NOME non sarebbe stata responsabile per eventuali danni agli espositori consegnati o per la rottura degli stessi. Precisamente, veniva previsto: per gli anni 2003 e 2004, ‘gli espositori (qualsiasi) sono in comodato gratuito quindi non potete rivalervi per risarcimenti su espositori eventualmente rotti o in cattive condizioni’; per l’anno 2005, ‘gli espositori sono in comodato d’uso gratuito non rispondiamo di espositori rotti o persi’; per l’anno 2006, ‘gli espositori sono in comodato d’uso gratuito non siamo responsabili di rotture ed alcuna responsabilità’; per l’anno 2007, ‘es positori in comodato gratuito senza responsabilità’.
Nel contratto intercorso nel 2008, la dicitura della clausola era: ‘espositori gratuiti senza responsabilità’.
Nei contratti, intercorsi tra il 2009 ed il 2013 compreso, nulla veniva pattuito dalle parti sul punto.
Nel 2014, terminato il rapporto, la COGNOME richiese a NOME il pagamento di euro 179.815,00 per la mancata restituzione di 505 pezzi, pari ad un valore di euro 179.815,00.
NOME rispondeva alla suddetta richiesta contestando di non aver restituito gli elementi richiesti.
La società RAGIONE_SOCIALE , dopo l’infruttuoso esperimento della procedura di mediazione, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo la restituzione degli espositori concessi in comodato gratuito o, in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 179.815
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria della quale chiedeva il rigetto. In particolare, sosteneva che: a) quanto agli anni 2003-2007, le clausole aggiunte ai contratti di fornitura (stipulati in quegli anni) prevedevano l’ esclusione di responsabilità per gli espositori rotti; b) quanto all’an no 2008, dalla formulazione della clausola aggiunta doveva dedursi essersi configurata ‘consegna in proprietà’ degli espositori e comunque erano stati resi tutti gli espositori non deteriorati; c) quanto infine agli anni 2009-2013, gli espositori erano stati interamente resi alla società RAGIONE_SOCIALE. Contestava di aver ricevuto tutti i prodotti di cui ai documenti di trasporto prodotti da parte attorea. Aggiungeva che tutti gli espositori erano stati di scarsissima qualità e quindi facilmente deteriorabili.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante espletamento di prove orali.
Il Tribunale di Verona con sentenza n. 1560/2017, in accoglimento parziale della domanda attorea, condannava NOME al pagamento della somma di euro 3.260 iva compresa in favore della società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse totalmente accolta la domanda che era stata formulata nel giudizio di primo grado. In particolare, la società appellante articolava tre motivi di appello: con il primo censurava l’erronea applicazione della disciplina del comodato per avere il giudice di primo grado disconosciuto il suo diritto alla restituzione per gli espositori consegnati (salvo che per gli anni 2003 e 2004); con il secondo lamentava l’erronea interpretazione delle risultanze probatorie, che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre ad affermare che NOME, quale comodatario, cessato il rapporto, era tenuto alla restituzione degli espositori; con il terzo lamentava l’insufficienza della motivazione, in quanto il giudice di primo grado, pur avendo qualificato il rapporto come comodato gratuito e pur avendo affermato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la restituzione, aveva poi accolto la sua domanda soltanto in relazione a due annualità.
Si costituiva nel giudizio di appello la RAGIONE_SOCIALE, la quale: in via principale, chiedeva il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata; e, in via incidentale, sosteneva di aver provato la restituzione di tutti gli espositori, ragion per cui non era giustificata la
condanna al pagamento della somma di euro 3.269, nonché la compensazione delle spese processuali.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 899/2000, da un lato, in accoglimento di tutti i motivi di appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la società RAGIONE_SOCIALE a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 179.815, oltre interessi dalla domanda al saldo; dall’altro, respingeva l’appe llo incidentale e condannava parte appellata alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
La trat tazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello della società RAGIONE_SOCIALE per mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art . 342 c.p.c.
Osserva che la corte territoriale non si è nemmeno pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, che essa aveva sollevato nel costituirsi in giudizio.
1.2. Con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1362 c.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha individuato la reale intenzione delle parti e non ha correttamente interpretato i contratti di fornitura dalle stesse conclusi, finendo così
con l’affermare erroneamente che RAGIONE_SOCIALE aveva un obbligo di restituzione degli espositori (mentre tale obbligo, in tesi difensiva, era espressamente escluso per volontà delle parti).
Sostiene che tutti i contratti sottoscritti tra le parti dal 2003 al 2008 prevedevano tutti, con diverse accezioni, che NOME non aveva alcun obbligo di cura o di rendicontazione e neppure alcun obbligo risarcitorio o alcuna responsabilità in relazione agli espositori consegnati. Quanto al contratto concluso nel 2008, la dicitura ‘Espositori gratuiti senza responsabilità’ avre bbe dovuto essere intesa nel senso che gli espositori venivano consegnati in proprietà a NOME sul presupposto che il corrispettivo degli stessi era ricompreso nelle somme pagate per l’acquisto delle candele. Quanto agli anni successivi, in assenza di specifiche previsioni, avrebbe dovuto ritenersi che valesse la cessione a titolo gratuiti prevista nel contratto del 2008.
Osserva che la società RAGIONE_SOCIALE, in ben 11 anni di rapporto, non aveva mai lamentato la mancata restituzione degli espositori, ma aveva avanzato tale pretesa soltanto alla conclusione del rapporto commerciale.
1.3. Con il terzo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto provata la consegna degli espositori (e, quindi, affermato l’obbligo di restituzione), nonché il quantum della pretesa, mentre non ha ritenuto provato che la RAGIONE_SOCIALE aveva correttamente adempiuto i contratti di fornitura stipulati con RAGIONE_SOCIALE.
Fa presente di aver contestato puntualmente: a) di aver ricevuto la documentazione portata dai DDT prodotti in giudizio; b) che gli espositori consegnati fossero quelli indicati nelle fatture della falegnameria RAGIONE_SOCIALE; c) che le somme
richieste fossero conforme rispetto a quelle risultanti da tali documenti. Sotto quest’ultimo aspetto fa presente che la corte è incorsa in errore matematico là dove ha liquidato una somma di gran lunga maggiore a quella risultante dal costo unitario moltiplicato per il numero di pezzi acquistati.
1.4. Con il quarto motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale non ha pronunciato in merito alla sua contestazione di non aver ricevuto le merci di cui ai documenti di trasporto elencati alla pagina 24.
Sottolinea che nessun documento di trasporto, riguardante il materiale espositivo, è stato da essa sottoscritto.
1.5. Con il quinto motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale non ha pronunciato in merito alla sua contestazione sul fatto che gli espositori di cui era stata chiesta la restituzione non corrispondevano a quelli indicati nelle fatture RAGIONE_SOCIALE, nonché sul valore di tali espositori.
Sottolinea che non era stata raggiunta alcuna prova del fatto che gli espositori consegnati fossero quelli indicati nelle fatture della falegnameria (e, quindi, avessero il costo indicato in dette fatture).
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che la Corte Suprema di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo , è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ..
Pertanto, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, dunque, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di specificità dei motivi del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. n. 2771 del 2017; n. 19410 del 2015).
Quanto precede vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. (nel caso di specie, per mancata espressa indicazione delle parti della sentenza di primo grado impugnate e per genericità dei motivi di impugnazione), egli deve riportare nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, il contenuto dell’atto di gravame della controparte da cui emerga il contenuto su cui si solleva l’eccezione di inammissibilità.
Detta allegazione manca del tutto nel caso in esame con conseguente difetto di specificità del motivo: l’odierno ricorrente avrebbe dovuto accompagnare la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto di appello che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi.
Peraltro, dalle pagine 18, 19 e 20 dell’atto di appello, riportate nel controricorso (pp. 11-14), si evinc e un’adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado impugnata (e con essi delle relative doglianze), tanto è vero che gli stessi sono stati sintetizzati dalla Corte territoriale alla pag. 4 della sentenza impugnata.
3.2. Con particolare riferimento al secondo motivo va osservato che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006).
Va qui ribadito che l’interpretazione data dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. n.15252 del 2017).
Nel caso di specie, la Corte territoriale: dapprima, ha ritenuto che il rapporto esistente tra le parti fosse di comodato gratuito; poi, si è soffermata sulla dizione ‘espositori gratuiti senza responsabilità’ usata nel contratto re lativa all’anno 2008; quindi, quanto agli anni successivi, ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE, convenuta nel giudizio di primo grado, aveva allegato di avere restituito ‘tutti gli espositori’ e da tale dato ha tratto il convincimento che ‘per tutti gli anni, la cons egna degli espositori sia avvenuta a titolo di comodato, non essendovi ragione alcuna per sostenere che, per un unico anno, anche gli espositori, oltre alla merce, siano stati venduti’; infine, ha ritenuto non provata la restituzione degli espositori.
L’interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale, lungi dal determinare la denunciata violazione, si rivela al contrario rispettosa
dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss. c.c., che impongono al Giudice di ricercare, interpretando le clausole negoziali le une per mezzo delle altre, la comune intenzione perseguita dalle parti, anche alla luce del contegno dalle stesse tenuto prima e dopo la conclusione del negozio.
In definitiva, la Corte territoriale, sulla base di motivazione esaustiva e coerente, ha ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di comodato d’uso gratuito con riferimento agli espositori , consegnati unitamente ai prodotti dal 2003 al 2013, traendone correttamente le obbligazioni conseguenti, mentre il ricorso (sostanziandosi nella contrapposizione di una differente interpretazione a quella in concreto accolta dalla corte di merito) critica inammissibilmente il risultato interpretativo da quest’ultima raggiunto ed inammissibilmente sollecita questa Corte ad una indagine di fatto ad essa preclusa.
3.3. Con particolare riferimento al secondo motivo va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex plurimis , Cass. n. 9275 del 2018; n. 5939 del 2018; n. 16056 del 2016; n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso” dei singoli elementi probatori, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, (Cass. n. 1359 del 2014; n. 16716 del 2013; n. 1554 del 2004).
La censura della ricorrente non contiene invero alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. (la cui violazione si configura soltanto se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni), ma inammissibilmente si sostanzia nella deduzione dellasseritamente erronea valutazione delle risultanze probatorie in punto di avvenuta consegna degli espositori e di determinazione del quantum preteso.
3.4. Con particolare riferimento al quarto e al quinto motivo va osservato che giusta principio consolidato di questa Corte il paradigma di cui all’art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c. (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 16 aprile 2014) consente (v. Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non già una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018; n. 29883 del 2017; n. 17761 del 2016; n. 5745 del 2015; n. 21152 del 2014; n. 7983 del 2014; n. 5133 del 2014).
Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439 del 2015). E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere in sostanza una “motivazione non corretta” (Cass. n. 27415 del 2018); giacché nel paradigma di cui al citato art. 360, n. 5, c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di elementi istruttori e di deduzioni difensive.
Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto
specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
In definitiva, le mosse censure si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando la società ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2023, nella camera di consiglio della