Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6793 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
sul ricorso 38281/RAGIONE_SOCIALE proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappres. p.t., nonché RAGIONE_SOCIALE quali titolari della RAGIONE_SOCIALE, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-controBANCA SAN RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., elett.te domic. p resso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
-nonché-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.- e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE– in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
avverso la sentenza n. 2151/RAGIONE_SOCIALE della Corte d’appello di Palermo , pubblicata in data 5.11.RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 /01/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2015, il Tribunale di Agrigento, pronunciando sulla domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della banca RAGIONE_SOCIALE– rilevava la corretta applicazione degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto extra-fido, in quanto conformi a clausole contrattuali, l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle suddette commissioni intra-fido e delle spese di assicurazione, accertando un saldo contabile negativo di euro 101.086,00 in luogo di euro 168.747,40.
Con sentenza del RAGIONE_SOCIALE, su appello della RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, confermandola nel resto, osservando che: era inammissibile la doglianza relativa agli interessi ultralegali, in quanto non era stata impugnata la parte della sentenza nella quale tali interessi erano stati applicati in conformità delle clausole contrattuali, che prevedevano sia il tasso creditorio che quello a debito, sempre entro il tasso-soglia; la commissione di massimo scoperto, pur non essendo contemplata da alcuna norma, non si poneva in contrasto con la disciplina generale e speciale sui rapporti bancari, venendo in rilievo norme contrattuali
determinate e chiare nel loro contenuto, con la previsione della percentuale dell’importo su cui applicate tale commissione, della periodicità e della modalità d’applicazione; era invece da accogliere la doglianza sulla condanna al pagamento dell’appellante del 50% delle spese processuali, con conseguente intera compensazione, in quanto l’esito del giudizio aveva comportato un a consistente riduzione del saldo debitorio, per cui gli attori, da un lato, erano risultati parzialmente vittoriosi in ordine all’azione d’accertamento negativo, mentre la banca lo era stata sulle domande risarcitorie.
RAGIONE_SOCIALE, e i titolari NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorre in cassazione con tre motivi.
La banca RAGIONE_SOCIALE, soc. Coop. resiste con controricorso; la RAGIONE_SOCIALE -e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE– deposita atto d’intervento quale successore a titolo particolare, ex art. 111 cpc., della banca controricorrente- alle cui difese si riporta- in virtù di vari contratti di cessione attraverso i quali aveva acquistato dalla stessa banca, pro-soluto, tutti i crediti pecuniari indicati nel documento d’identificazione dei crediti, allegato al rispettivo contratto , e vantati verso debitori classificati in sofferenza.
La RAGIONE_SOCIALE intervenuta evidenzia altresì di aver conferito mandato alla RAGIONE_SOCIALE affinché, in nome e per suo conto, incassasse i crediti ceduti, mandato poi trasferito alla RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1823 c .c., per aver la Corte d’appello a ffermato che il motivo d’impugnazione concernente la capitalizzazione degli interessi era infondato- per mancata critica della parte della motivazione relativa alla conformità del calcolo degli interessi ultralegali alla clausola contrattuale- in quanto gli appellanti avevano lamentato la mancata approvazione scritta della modifica
contrattuale inerente alla disposizione transitoria dell’art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000sull’adeguamento alle nuove norme delle disposizioni applicate nei contratti precedenti in caso di modifica peggiorativa-, ed invocato la nullità della clausola anatocistica, trattandosi di contratto di conto corrente anteriore alla suddetta delibera.
Pertanto, i ricorrenti lamentano la nullità della clausola contrattuale in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche dopo luglio 2000, per mancata approvazione scritta delle modifiche apportate dalla suddetta delibera CICR.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1346 c.c., 117, c.4, TUB, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte territoriale ritenuto che le disposizioni contrattuali sulle commissioni di massimo scoperto erano legittime- perchè conformi alla disciplina, generale e speciale, sui rapporti bancari, e determinata nelle sue modalità d’applicazione – in quanto la clausola in tema, pur avendo indicato le aliquote, non era determinata circa la base di calcolo (debito massimo raggiunto per un solo giorno, o piuttosto quello che si protrae per un certo periodo di tempo) e la periodicità dell’addebito, e non prevedeva espressamente modalità oggettive e criteri certi per assicurarne la conoscibilità, considerando che le varie condizioni su tali commissioni non costituivano parte integrante del contratto, ma erano state aggiunte in un foglio separato ed autonomo (il contratto di conto corrente sottoscritto il 10.9.97 non contemplava alcun tasso al riguardo, previsto invece dal contratto datato 19.9.97 prodotto dalla banca).
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c .p.c., per non aver la Corte d’appello condannato la banca al pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo è inammissibile in quanto, anzitutto, la questione della corretta applicazione della CICR al contratto di conto corrente è nuova, per quanto emerge dalla sentenza, atteso che la Corte territoriale ha accertato che l’appellante non aveva censurato la parte della motivazione relativa alla disciplina dei tassi, creditorio e debitorio.
Inoltre, la Corte d’appello , in ordine alla questione degli interessi, ha effettuato un accertamento di fatto, sulla scorta dei documenti prodotti, che non è censurabile in questa sede.
Parimenti, il secondo motivo è inammissibile, tendendo al riesame dei fatti inerenti all’accertamento della legi ttima applicabilità delle commissioni di massimo scoperto. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che la clausola che disciplinava i criteri di commisurazione della commissione di massimo scoperto era determinata, indicando la percentuale e l’importo sul quale applicare tale commissione, nonché la relativa periodicità e le modalità di applicazione (soggiungendo che l’appellante non aveva replicato sulla questione).
Pertanto, la doglianza in esame, che verte unicamente sulla violazione dell’art. 1346 c.c., è diretta inammissibilmente a sovvertire l’interpretazione della Corte d’appello sulla questione delle legittimità della clausola contrattuale che regolava la commissione di massimo scoperto.
Il terzo motivo è da considerare assorbito dall’ inammissibilità dei primi due.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.200,00, oltre alla
maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella ca mera di consiglio dell’11 gennaio 2024.