Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2434 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2434 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da: e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -ricorrente-
contro
Banca Monte Dei Paschi Di Siena RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1284/2021 depositata il 08/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17/11/2009 la società RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, riferendo di aver stipulato in data 2/3/2001 con la filiale di Salerno il rapporto di conto corrente n. 936.38 e di avere intrattenuto con il predetto istituto di credito fino al 20/7/2001 il rapporto di conto corrente n. 30259.23 e fino
al 14/3/2001 il correlato conto anticipi n. 30260.16, sostenendo che la società convenuta aveva applicato tassi di interesse ultralegali senza convenzione scritta e usurari e aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, somme a titolo di CMS e valute a proprio vantaggio e chiedendo l’accertamento di quanto indicato e la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
La Banca MPS, costituendosi in giudizio, ha resistito e ha eccepito, tra l’altro, la compensazione degli eventuali crediti che sarebbero stati accertati.
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 25/7/2017 ha rigettato le domande attoree e compensato le spese processuali, argomentando, sulla base della C.T.U. contabile, che riguardo ai contratti n. 30359.23 e n. 30260.16 sussisteva un credito della società correntista di €. 6.261,01, atteso che i moduli prestampati di apertura del c/c ordinario non riportavano alcuna condizione di regolamentazione negoziale, e che dunque i rapporti di dare e avere andavano ricostruiti, in linea con la II ipotesi di calcolo del CTU, applicando gli interessi al tasso ex art. 117 T.U.B. e la capitalizzazione trimestrale soltanto per il periodo successivo all’entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000, con eliminazione degli importi relativi alle spese bancarie e alla CMS.
Con riferimento, invece, al contratto di conto corrente n. 936.23, rispetto al quale le parti avevano pattuito per iscritto le relative condizioni, compresa quella relativa alla CMS, sussisteva, come accertato dal C.T.U., un’esposizione debitoria della società correntista pari ad euro 7.466,03, con la conseguenza che, tenuto conto della compensazione eccepita dalla banca, la domanda di ripetizione dell’indebito andava rigettata.
Interposto appello da parte della RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Salerno lo ha respinto, rilevando che la Banca aveva prodotto i contratti e che la mancanza di parte degli estratti conto non aveva precluso la
disamina nel merito delle domande da parte del primo giudice, attraverso l’espletata CTU, che, riguardo al conto n. 936.38 (l’unico oggetto di critiche da parte dell’appellante), il bonifico bancario di €. 6.000 del 19/11/2012 (e che la RAGIONE_SOCIALE assumeva essere stato idoneo ad estinguere il c/c e far sì che esso alla data della decisione presentasse un saldo zero) risultava effettuato a favore della Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE e non di MPS, che era stata legittima l’applicazione della CMS riguardo a detto conto e che era stata corretta la compensazione applicata dal primo giudice.
Con ricorso notificato il 9/11/2021 la società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, proponendo tre motivi di ricorso.
Banca MPS resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c. ai sensi dell’art. 360 cpc n. 3 ‘.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver espunto dal conto n. 936.38 la CMS (che il CTU ha individuato nella misura di €. 3.667,41).
In particolare, la ricorrente sostiene la nullità della CMS perché priva di una causa giustificativa, ritenendo sussistere una tale causa, per il periodo precedente al 2009, solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia calcolata sull’importo accordato e non utilizzato, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato messo a disposizione della clientela.
Sostiene che invece la CMS sia priva di causa laddove sia calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, sia perché in tale caso la Banca è già remunerata dalla previsione di interessi, sia perché in questo caso essa in genere viene parametrata all’utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima
esposizione debitoria, perdendo così la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della Banca.
La Corte d’Appello aveva respinto la doglianza dell’appellante richiamando la normativa relativa alla CMS (art. 2 bis, co. 1 secondo periodo d.l. 185/2008) e ritenendo che essa abbia definitivamente sancito la legittimità di tale onere.
1.1) Il motivo è inammissibile, ai sensi degli artt. 366 n. 4 e 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte d’Appello deciso la questione in esame in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e non offrendo il motivo del ricorrente (che non ha specificamente raffrontato la regola giuridica applicata dalla Corte d’Appello con la giurisprudenza della Cassazione) elementi per mutare tale orientamento giurisprudenziale.
In particolare, si è ritenuto che la prima regolamentazione normativa della commissione di massimo scoperto, art. 2 bis d.l. 185/2008, conv. nella l. 2/2009, abbia consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità della stessa, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale.
In tal senso questa Corte, che, in relazione ai conti affidati, ritiene legittima la CMS, sia se essa si configuri come semplice remunerazione legata all’affidamento, sia se sia commisurata all’effettiva utilizzazione dei fondi: ‘ L’art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all’effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto – indipendentemente dal fatto che siano
commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto – trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca ‘ (Cass. civ., sez. I, 15/05/2019, n. 12997).
E inoltre, riguardo all’epoca antecedente all’entrata in vigore della normativa: ‘ Con l’intervento del legislatore del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi; 2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito – su un conto affidato – per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni; 4) la CMS (letteralmente delle “commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca dipendente dell’effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente”) è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell’applicazione tanto dell’art. 1815 cod. civ. che dell’art. 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell’esistente con l’effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa ‘ (Cass. civ., sez. 1, 22/06/2016 n. 12965).
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 cpc.’.
La ricorrente contesta ulteriormente l’applicazione della CMS, rilevando che nel contratto è indicata la sola percentuale di calcolo relativa alla commissione e che anche tale circostanza comporta la nullità della clausola di massimo scoperto, che per essere valida, ex art. 1346 c.c.,
doveva essere determinata contrattualmente sia nel suo ammontare che nelle modalità di calcolo.
Sostiene che dunque il contratto e le successive modifiche hanno violato l’art. 117 TUB, per mancata prescrizione determinata circa la CMS.
2.1) Il motivo è infondato.
Si osserva che nel contratto e nelle successive lettere-contratto la pattuizione delle CMS è sufficientemente specifica (come emerge dagli atti delle parti e già rilevato dalla Corte d’Appello):
nel contratto di apertura del conto corrente n. 936.38 sottoscritto in data 02/03/2001 è stata pattuita la commissione di massimo scoperto con aliquota dello 0,2500% (aliquota aggiuntiva dello 0,6250% su sconfinamento se autorizzato);
nella lettera-contratto di credito sottoscritta il 21/12/2004, con cui viene concessa una apertura di credito di € 20.000,00 regolata sul c/c n. 936.38, viene pattuita la CMS dello 0,75% e dell’1,25% per eventuali sconfinamenti;
nella lettera-contratto di credito sottoscritta il 14/03/2005, con cui viene concessa una apertura di credito di € 40.000,00 sul c/c n. 936.38, la CMS è pattuita nella misura dello 0,75% e dell’1,25% per eventuali sconfinamenti.
Quanto poi alla periodicità di addebito, il CTU nella relazione depositata in atti ha accertato che dalla documentazione in atti emerge che la commissione di massimo scoperto è stata addebitata trimestralmente.
Le clausole sulla CMS dunque non sono nulle, emergendo dal complesso delle previsioni negoziali la sufficiente determinazione della CMS, con indicazione della base di calcolo (il massimo scoperto del periodo) e della periodicità dell’addebito trimestrale, conformemente a quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (‘ In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la
commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti ‘, Cass. civ., sez. I, 15/01/2024, n. 1373).
Si osserva infine che non rileva quanto affermato dalla ricorrente a pag. 13 della memoria 14/1/226, circa il fatto che la Banca avrebbe applicato percentuali di CMS diverse da quelle pattuite, dal momento che tale questione non ha formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso in cassazione.
Terzo motivo di impugnazione : ‘Violazione dell’art. 360 cpc n. 5 per omessa motivazione circa un fatto storico’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata perché, nel ritenere che il saldo del conto n. 936.38 fosse a debito del correntista, non ha considerato il bonifico di €. 6.000 del 19/11/2012 con cui essa ha estinto tale conto.
La ricorrente contesta quanto affermato dalla Corte d’Appello (che ha ritenuto irrilevante tale bonifico perché effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE e non già in favore della Monte dei Paschi di Siena spa), sostenendo che la Corte non abbia letto bene il bonifico del 19/11/2012, né correttamente esaminato l’atto di appello e le difese conclusionali dell’appellante.
Osserva che ‘ è sfuggito…che al 19 novembre 2012 la correntista risultava a credito della banca MPS, per cui a seguito della richiesta di chiusura del conto corrente n. 936.38 da parte dell’attrice, la stessa banca MPS spa emetteva il bonifico di euro 6 mila in favore della RAGIONE_SOCIALE quale
giroconto per estinzione conto corrente, essendo il saldo dello stesso a credito della correntista e non a debito della stessa ‘.
E sostiene che da una lettura completa del documento in questione emerga appunto che ‘ sul conto corrente n. 936.38 la RAGIONE_SOCIALE alla data del 19 novembre 2012 vantava un saldo attivo di € 6.003,79 e di questo importo, euro 6mila venivano bonificati su altro conto della RAGIONE_SOCIALE, presso altro istituto di credito; il residuato di euro 3,79 veniva utilizzato per pagare le commissioni del bonifico, per cui il saldo del conto dopo l’operazione era pari a zero e non passivo per il correntista, tanto che il conto veniva estinto ‘.
3.1) Il motivo è inammissibile.
Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché la sentenza della Corte d’Appello impugnata ha confermato la decisione originaria del Tribunale (ipotesi di ‘doppia conforme’, ex art. 348 ter, co. 5, c.p.c.).
Infatti, la ratio della ‘ regola secondo cui, in caso di cd. “doppia conforme”, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c….va individuata nell’esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme ‘ (Cass. civ., sez. III, n. 12636 del 12/05/2025).
Né la ricorrente ha indicato le eventuali differenze in punto di fatto delle ragioni poste alla base delle due decisioni di merito (Cass. civ., sez. III, n. 24974 del 9/11/2020; Cass. civ., sez. II, n. 21835 del 2/08/2024). Né rileva la generica osservazione esposta, tardivamente, nella memoria 14/1/2026, pag. 7, righe 11, 12, 13, 14, dalla ricorrente (ne emerge, fra l’altro, al contrario, che sia il Tribunale che la Corte d’Appello non abbiano considerato rilevante il documento in questione).
In secondo luogo, la Corte d’Appello ha preso in considerazione l’emissione del bonifico in questione e ha valutato la sua rilevanza, per cui
non si è verificato omesso esame di un fatto storico decisivo, né la valutazione di detto elemento probatorio è sindacabile in sede di legittimità.
Si osserva infine che sono inammissibili le osservazioni, contenute alle pag. 19 e ss. della memoria 14/1/2026 della ricorrente, circa compensazione dei crediti e rimesse solutorie e ripristinatorie, trattandosi di argomenti che non hanno costituito oggetto di specifici motivi di ricorso in cassazione.
5) Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.500, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 30/1/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME