Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 189 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 189 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26752/2021 R.G. proposto
da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente
RAGIONE_SOCIALE all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto:
Contratti
bancari – Fideiussione
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 19/12/2025 CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 333/2021 depositata il 07/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 333/2021, pubblicata in data 7 giugno 2021, la Corte d’appello di Perugia, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto sia da RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO sia da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1523/2017 pubblicata in data 3 ottobre 2017.
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO -quale debitrice principale -e gli odierni ricorrenti -quali fideiussori -avevano agito in relazione ad un contratto di prestito chirografario e ad un conto corrente di corrispondenza, chiedendo di accertare sia la nullità dei medesimi, in virtù del l’applicazione di un tasso annuo superiore al limite di legge e della capitalizzazione degli interessi, sia la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE garanzie fideiussorie, con condanna dell’originaria conv enuta RAGIONE_SOCIALE alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente percepite.
Costituitasi regolarmente la convenuta, la domanda era stata integralmente respinta dal Tribunale di Perugia.
La Corte d’appello di Perugia, ha disatteso i motivi di gravame, osservando, in sintesi, che:
-quanto alla capitalizzazione degli interessi, la stessa era da ritenersi legittima in quanto prevista dal contratto di conto corrente concluso nel 2008 con previsione di eguale periodicità, mentre non poteva trovare applicazione il disposto di cui a ll’art. 120, comma 2 , T.U.B., come novellato dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 147/13, sia perché non applicabile retroattivamente e quindi operante solo a far tempo dal 1° gennaio 2014 sia perché ancora privo di efficacia normativa concreta, essendo la sua entrata in vigore subordinata necessariamente alla adozione RAGIONE_SOCIALE delibera CICR, emessa solo il 3 agosto 2016, in attuazione tuttavia dell’art. 17 -bis , D.L. n. 18/2016;
-quanto al superamento del tasso soglia di legge, la domanda dei ricorrenti si veniva a fondare sulla non corretta sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello di mora ai fini del raffronto unitario con il tasso soglia;
-quanto all’applicazione della commissione di massimo scoperto, quest’ultima non doveva essere inclusa nel calcolo del TEG fino al 31 dicembre 2009 in quanto i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM dal 1997 al dicembre del 2009 sulla base RAGIONE_SOCIALE istruzioni diramate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario;
-quanto alle deduzioni sulla vessatorietà della clausola risolutiva espressa, il motivo di gravame era inammissibile, in quanto
mera ripetizione RAGIONE_SOCIALE tesi formulate nel giudizio di prime cure, ferma l’esclusione del carattere vessatorio della stessa .
Esclusa la nullità dei contratti, la Corte territoriale ha conseguentemente disatteso le deduzioni in ordine alla nullità RAGIONE_SOCIALE garanzie fideiussorie ed ha ulteriormente respinto il motivo di gravame riferito al mancato espletamento di attività istruttoria da parte del giudice di prime cure, affermando il carattere meramente esplorativo della consulenza tecnica sollecitata dagli appellanti e l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE istanze di prova orale.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata LA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sette motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, secondo la rubrica, ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120, comma II, D. Lgs. 385/93 (T.U.B.), omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l’indebita applicazione degli interessi anatocistici’ .
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla RAGIONE_SOCIALE, richiamando il disposto di cui a ll’art. 120, comma 2, T.U.B., come
novellato dapprima dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 147/13 e poi dell’art. 17 -bis D.L. n. 18/2016, evidenziando la successiva adozione della Delibera CICR 3 agosto 2016.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, secondo la rubrica, ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 108 del 1996 e dell’art. 1815 c.c., comma II, omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa la sussistenza di fenomeni usurari ed il superamento del ‘tasso soglia” .
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso che le clausole che determinavano gli interessi comportassero un superamento del tasso soglia di legge, evidenziando il ricorso che il limite normativo al tasso di interessi opera sia per gli interessi corrispettivi sia per gli interessi moratori.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, secondo la rubrica, ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 1356 c.c. e 1325 c.c., comma II, dell’art. 1815 c.c. e della legge n. 108 del 1996, omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l’indebita applicazione RAGIONE_SOCIALE commissioni di massimo scoperto ‘ .
I ricorrenti censurano la decisione della Corte perugina nella parte in cui la stessa ha escluso l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG fino al 31 dicembre 2009 e deducono sia che nel corso del rapporto la RAGIONE_SOCIALE avrebbe applicato le commissioni in modo non conforme a quanto convenuto, duplicando gli interessi corrispettivi sia che le I struzioni diramate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia che escludevano il computo della commissione di massimo scoperto nel TAEG devono essere ritenute non conformi a legge.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, secondo la rubrica, ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma II, onde vizio
di motivazione ed erronea statuizione in ordine all’eccezione di vessatorietà e nullità RAGIONE_SOCIALE clausole contrattuali inter partes ‘ .
I ricorrenti argomentano il carattere vessatorio della clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto di prestito chirografario.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, secondo la rubrica, ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1939 e seguenti c.c, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, in ordine al disconoscimento dell’evidente nullità ed inefficacia giuridica degli atti di garanzia fideiussoria, stante la palese contrarietà a cogenti principi dell’ordinamento e ad ineludibili prescrizioni civilistiche’ .
Si argomenta il pieno diritto dei ricorrenti, in quanto fideiussori, a dedurre i profili di nullità del sottostante rapporto garantito, censurando la decisione impugnata per non essersi pronunciata sul punto.
1.6. Il sesto motivo reca la rubrica, ‘Circa l’imprescindibile esigenza istruttoria di espletare l’invocata C.T.U. contabile, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE inequivocabili risultanze della stima peritale di parte ‘ .
Si censura la decisione impugnata per avere disatteso la sollecitazione a procedere a consulenza tecnica d’ufficio, argomentando i ricorrenti nel senso della decisività dell’accertamento peritale ai fini della valutazione della controversia.
1.7. Il settimo motivo reca la rubrica, ‘Circa l’omesso espletamento RAGIONE_SOCIALE prove orali e l’evidente lesione del diritto di difesa’ .
Si censura la decisione della Corte perugina per aver disatteso le istanze di prova orale, in tal modo arrecando -argomenta il ricorso -una lesione al diritto di difesa.
Il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo risulta inammissibile, in quanto non viene a censurare adeguatamente la ratio della decisione impugnata, la quale
ha affermato che per il periodo antecedente il 1° gennaio 2014 la capitalizzazione risulta legittima, operando invece il divieto per l’epoca successiva , conformandosi appieno all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
Questa ratio decidendi non viene adeguatamente censurata dal motivo, il quale, in modo radicalmente privo della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c., si limita a denunciare genericamente l’esistenza del divieto derivante dalla Legge n. 147/2013, senza tuttavia riferire le proprie censure alla fattispecie concreta e quindi radicalmente omettendo di specificare gli elementi di fatto che costituirebbero il presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE previsioni invocate.
2.2. Infondato risulta il secondo motivo, dovendosi in questa sede ribadire l’orientamento di questa Corte per cui, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è corretto procedere alla sommatoria dei tassi di interesse convenzionale e moratorio, dovendosi procedere alla separata valutazione degli stessi (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021; Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Il mezzo si limita ad insistere sulla duplice affermazione per cui, da un lato, il tasso-soglia di legge deve trovare applicazione anche con riferimento agli interessi moratori , e, dall’altro lato, nel caso di un tasso di interessi moratori che sia determinato sommando al tasso convenzionale un certo numero di punti, la verifica del mancato superamento del tasso-soglia deve avvenire con riferimento al tasso complessivo in tal modo ottenuto, ma è inevitabile constatare che tali corrette affermazioni non presentano alcun profilo di pertinenza rispetto alla decisione impugnata, la quale, invece, si è limitata ad affermare correttamente la regola poc’anzi richiamata, rispetto alla quale le censure dei ricorrenti risultano del tutto prive di connessione.
2.3. Il terzo mezzo risulta in parte inammissibile ed in parte infondato.
Inammissibile nella parte in cui deduce l’applicazione di una commissione di massimo scoperto diversa da quella pattuita, dal momento che tale censura non si confronta con la ratio della decisione costituita dal rilievo di novità e genericità del motivo, essendosi il ricorso sottratto all’onere di contestare specificamente tale ratio evidenziando di avere tempestivamente e puntualmente dedotto la circostanza.
Infondato nella parte in cui viene a sostenere la tesi della necessità di computare la commissione di massimo scoperto nel TAEG, avendo questa Corte già chiarito che, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 2bis , D.L. n. 185/2008 -come è nel caso in esame risultando i rapporti dedotti in giudizio costituiti anteriormente al 2010 – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta Legge n. 108/1996 – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass.
Sez. U – Sentenza n. 16303 del 20/06/2018; Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019).
2.4. Inammissibile risulta altresì il quarto motivo.
Al di là della radicale inammissibilità dei generici riferimenti alla tutela consumeristica -non specificando il ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., né quando tale tutela sarebbe stata invocata né i presupposti di fatto sui quali la tutela medesima dovrebbe basarsi -e dell’assoluta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE deduzioni riferite alla incomprensibilità del testo contrattuale -il cui contenuto, sempre in violazione dell’art. 366 c.p.c. non viene né riprodotto né localizzato, si deve osservare che il motivo omette di confrontarsi con la ratio decidendi costituita dall’esclusione del carattere vessatorio della clausola risolutiva espressa, non senza rilevare che tale affermazione risulta pienamente conforme a quanto da questa Corte già reiteratamente stabilito (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 17603 del 05/07/2018; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 23065 del 11/11/2016).
2.5. Parimenti inammissibile risulta il quinto mezzo.
Premesso, infatti, che la Corte territoriale ha definito la domanda dei fideiussori osservando che, una volta esclusi i profili di invalidità del rapporto sottostante garantito, andava conseguentemente esclusa la possibilità di affermare la nullità della fideiussione, risultando conseguentemente preclusa l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie, si deve osservare che il motivo non viene minimamente a confrontarsi con la ratio in questione, limitandosi ad una generica doglianza la quale fallisce radicalmente nell’individuare un inadeguato governo RAGIONE_SOCIALE previsioni di legge da parte della Corte territoriale.
Quanto alla deduzione di ‘ carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione ‘ , questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n.
5), c.p.c. -risalente all’art. 54, D.L. 83/2012 -il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, laddove il ricorso ora in esame omette persino di prospettare adeguatamente la sussistenza di una di tali carenze estreme di talché risulta inevitabile constatare che le doglianze dei ricorrenti si sostanziano in una critica del merito della decisione.
2.6. Quanto al paragrafo intitolato ‘Circa l’imprescindibile esigenza istruttoria di espletare l’invocata C.T.U. contabile, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE inequivocabili risultanze della stima peritale di parte ‘ , lo stesso -al di là della irritualità di base di una deduzione radicalmente slegata da qualunque riferimento ad una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. risulta ancora una volta inammissibilmente privo di specificità, al punto da omettere financo la specificazione degli elementi che avrebbero dovuto essere oggetto dell’accertamento peri tale, e fermo il principio per cui la consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza RAGIONE_SOCIALE proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di
compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011), risultando, pertanto, incensurabile la decisione -anche implicita – del giudice di merito di non procedere a consulenza tecnica d’ufficio, una volta constatata l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE allegazioni e RAGIONE_SOCIALE prove offerte dalla parte.
2.7. Non dissimili sono le considerazioni che debbono essere svolte per il paragrafo intitolato ‘Circa l’omesso espletamento RAGIONE_SOCIALE prove orali e l’evidente lesione del diritto di difesa’ , considerata la formulazione anche in questo caso del tutto carente.
È solo per completezza che si deve rilevare l’inammissibilità della doglianza concernente la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie atteso che il ricorso omette di adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018), essendo onere della parte quello di trascrivere i capitoli di prova e di indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – nonché di allegare ed indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19138 del 23/09/2004).
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 19 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME