Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9335 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9335 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 1089/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante speciale pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Catanzaro 22 novembre 2018 n. 2054;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2007 la società RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza la società RAGIONE_SOCIALE (la cui posizione processuale, per effetto di ripetute fusioni e quindi RAGIONE_SOCIALE definitiva soppressione ope legis , sarà coltivata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE), esponendo che:
-) la società convenuta era il concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione dell ‘ imposta comunale sugli immobili per conto di tutti i Comuni RAGIONE_SOCIALE Province di Salerno, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
Oggetto: ICI -agente RAGIONE_SOCIALE riscossione -obbligo di pagamento d ‘ una commissione a RAGIONE_SOCIALE per il servizio di incasso dei bollettini postali di versamento dell ‘ imposta -legittimità.
-) i versamenti RAGIONE_SOCIALE suddetta imposta potevano essere effettuati dai contribuenti tramite conto corrente postale;
-) era sorta contestazione tra RAGIONE_SOCIALE e l ‘ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione circa la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa RAGIONE_SOCIALE prima di esigere dalla seconda una commissione per ogni versamento effettuato dai contribuenti tramite bollettino postale.
La società attrice concluse pertanto chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad applicare la suddetta commissione e la convenuta fosse condannata al pagamento di essa, nella misura vigente di tempo in tempo.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì e, oltre a chiedere il rigetto RAGIONE_SOCIALE avversa pretesa, in via riconvenzionale domandò la condanna dell ‘ attrice al risarcimento del danno causatole per abuso di posizione dominante, ai sensi degli artt. 3 e 8 RAGIONE_SOCIALE l. 287/90.
Con sentenza 31.8.2012 n. 1357 il Tribunale di Catanzaro dichiarò che RAGIONE_SOCIALE aveva il diritto di applicare la suddetta commissione sui versamenti con decorrenza dal 1° aprile 1997; ne stabilì la misura; declinò la propria competenza ratione materiae sulla domanda riconvenzionale; ‘ rigettò nel resto ‘ la domanda attorea.
La sentenza fu impugnata da ambo le parti: RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto integrale RAGIONE_SOCIALE domanda attorea; RAGIONE_SOCIALE chiese , tra l’altro, una pronuncia di condanna generica.
Con sentenza 22.11.2018 n. 2054 la Corte d ‘ appello di Catanzaro rigettò l ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE; accolse quello di RAGIONE_SOCIALE e per l ‘ effetto condannò la RAGIONE_SOCIALE ‘ al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE commissioni indicate in motivazione negli importi unitari accertati ed indicati dalla sentenza e ciò in ragione di ogni versamento sui conti correnti postali ICI ‘ . La Corte d ‘ appello motivò la propria decisione limitandosi a richiamare il decisum di Cass. SS.UU. 7169/14, Cass. 4408/17 e Cass. 3242/18.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per cassazione da RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora innanzi, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ) con ricorso fondato su nove motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia il vizio di omesso esame d ‘ un fatto decisivo. La ricorrente deduce che la Corte d ‘ appello avrebbe trascurato di considerare il fatto decisivo rappresentato dalla rinuncia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debitamente documentata, ad esigere qualsiasi commissione per i versamenti effettuati tra il 1997 ed il 2001.
1.1. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile ai sensi dell ‘ art. 348 ter c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ), essendovi stata nei due gradi di merito una doppia decisione conforme sull ‘ esistenza del diritto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In secondo luogo, è inammissibile per le ragioni già esposte da questa Corte, pronunciando su identica questione proposta in identica fattispecie (ma relativa a diverso ambito territoriale) dal medesimo difensore, nell ‘ ordinanza pronunciata da Sez. 1, Ordinanza n. 18983 del 5/7/2023, alla cui motivazione si rinvia ai si sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 20, e violazione dell ‘ art. 2597 c.c..
La ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato che la misura RAGIONE_SOCIALE commissione determinata da RAGIONE_SOCIALE per le operazioni di cui trattasi non aveva rispettato il criterio legale RAGIONE_SOCIALE parità di trattamento fra i diversi correntisti. Infatti, proprio per le caratteristiche del servizio e per l ‘ ingente
volume di traffico realizzato dal concessionario, non avrebbe potuto RAGIONE_SOCIALE trattare la RAGIONE_SOCIALE ‘ alla stregua di un qualsiasi ‘ correntista.
2.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a diversi ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile per le due ragioni già affermate da questa Corte in dette occasioni, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Ordinanza n. 26611 del 30/09/2021: e cioè, da un lato, la novità RAGIONE_SOCIALE questione, che nemmeno in questo caso dalla sentenza impugnata risulta essere stata prospettata nei gradi di merito; e, dall ‘ altro, la considerazione che il motivo, per come formulato, prospetta una questione di puro fatto, quale è lo stabilire se RAGIONE_SOCIALE applichi tariffe e condizioni omogenee od eterogenee, ed in che misura, alla clientela.
Col terzo motivo è – formalmente – denunziata la violazione degli artt. 163 c.p.c. e 2697 c.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile:
-) RAGIONE_SOCIALE in primo grado formulò una domanda di condanna specifica;
-) erroneamente la Corte d ‘ appello ha qualificato tale domanda come ‘ domanda di accertamento e di condanna generica ‘ ;
-) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non dimostrò il quantum debeatur ;
-) in mancanza di tale prova, il giudice di merito avrebbe dovuto rigettare la domanda.
3.1. Il motivo va innanzitutto rettamente qualificato: con esso si denuncia in sostanza l ‘ erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello, errore consistito nell ‘ avere qualificato come ‘ domanda di condanna generica ‘ una domanda che invece si sarebbe dovuta rettamente qualificare come domanda di condanna specifica, e perciò rigettare per difetto di prova.
3.2. Il motivo, così qualificato, è inammissibile per più ragioni. In primo luogo, è inammissibile per la sua novità.
Il giudice di primo grado, infatti, nella presente controversia qualificò la domanda di RAGIONE_SOCIALE come ‘ domanda di accertamento ‘ e pronunciò in conformità.
Dalla sentenza impugnata non risulta che RAGIONE_SOCIALE abbia impugnato tale statuizione, né la società ricorrente chiarisce se ed in che termini abbia formulato un esplicito motivo di appello per censurare il preteso errore del Tribunale nel qualificare la domanda attorea come domanda di accertamento, invece che come domanda di condanna specifica.
Pertanto, in virtù del principio di conversione RAGIONE_SOCIALE nullità in motivi di gravame, la RAGIONE_SOCIALE non potrebbe prospettare in questa sede un error in procedendo commesso dal giudice di primo grado e non ritualmente impugnato.
3.3. In secondo luogo, il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza rispetto alla ratio decidendi .
Esso, infatti, muove dal presupposto che la Corte d ‘ appello di Catanzaro avrebbe qualificato la domanda attorea come ‘ domanda di condanna generica ‘ .
Ma nella sentenza impugnata, a p. 14, ultimo capoverso, si legge che ‘ la domanda di condanna fatta valere (…) da RAGIONE_SOCIALE è indubbiamente da considerare come domanda specifica ‘ .
La Corte d ‘ appello, dunque, ha qualificato la domanda attorea esattamente nel modo in cui NOME sostiene che la si dovesse qualificare.
3.4. In terzo luogo, il passaggio di cui a p. 23 del ricorso, ove si afferma che la Corte d ‘ appello ha erroneamente misconosciuto che la domanda attorea fosse ‘ indimostrata ‘ , è inammissibile perché investe il giudizio sulla esistenza RAGIONE_SOCIALE prova.
3.5. È ben vero che la sentenza impugnata contiene una statuizione di condanna in cui il quantum è determinato per relationem e che prevedibilmente porrà seri problemi in sede esecutiva; non è men vero tuttavia che l ‘ ineseguibilità o l ‘ inintelligibilità del dispositivo costituiscono
altrettante ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, vizio non censurato dal ricorso in quanto tale e, pertanto, non scrutinabile da questa Corte.
3.6. Infine, in merito all ‘ allegazione compiuta da RAGIONE_SOCIALE nella memoria, secondo cui la legge non consente di proporre in via autonoma una domanda di condanna generica, v ‘ è da rilevare che:
tale deduzione resta superata dal fatto che la sentenza impugnata, come già detto, ha espressamente qualificato la domanda attorea come ‘ domanda di condanna specifica ‘ , sicché non viene in rilievo il problema RAGIONE_SOCIALE autonoma proponibilità d ‘ una domanda di condanna generica;
b) l ‘ isolato precedente richiamato da RAGIONE_SOCIALE (Sez. 3 – , Ordinanza n. 17984 del 03/06/2022, Rv. 665748 – 01), è stato ritenuto non condivisibile dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sul punto ribadito il tradizionale orientamento secondo cui è ammissibile la proposizione d ‘ una domanda generica di condanna (Sez. U – , Sentenza n. 29862 del 12/10/2022 – Rv. 665940 – 02).
Il quarto motivo del ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2, comma 18, legge n. 662 del 1996, censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE commissioni per le operazioni relative al periodo compreso tra l ‘ 1.6.1997 e l ‘ 1.6.2001 sulla base del solo rilievo che la norma indicata prevedeva il potere dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di stabilire commissioni a carico dei correntisti e che tale facoltà era stata di fatto esercitata con la delibera del consiglio di amministrazione dell ‘ ente n. 57 del 1996, omettendo però di considerare che la disposizione richiamata imponeva l ‘ obbligo di dare pubblicità ai correntisti RAGIONE_SOCIALE relative determinazioni e che la appellante non aveva mai dato prova di avervi provveduto o comunque di averle comunicate alla società RAGIONE_SOCIALE riscossione.
4.1. Il motivo è inammissibile per la sua novità.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso non risulta infatti che il tema relativo alla pubblicità o comunicazione RAGIONE_SOCIALE delibera
del 1997 che, per il periodo considerato, determinava la commissione per le operazioni in oggetto, sia stato tempestivamente sollevato nel giudizio di primo grado.
Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 3 e 13, nonché falsa applicazione del d. lgs. n. 385 del 1993, art. 118.
Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima la delibera di RAGIONE_SOCIALE in ordine all ‘ ammontare RAGIONE_SOCIALE commissioni alla luce del disposto di cui al D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2, che concerne le variazioni unilaterali RAGIONE_SOCIALE condizioni contrattuali, mentre nel caso di specie si tratta di introduzione ex novo di una commissione, pacificamente esclusa in precedenza in quanto, come riconosciuto anche da RAGIONE_SOCIALE con la lettera del 26 marzo 1997, prima RAGIONE_SOCIALE sua privatizzazione le operazioni sul conto corrente in questione non erano soggette ad alcuna commissione. Si aggiunge che RAGIONE_SOCIALE è in ogni caso tenuta al rispetto RAGIONE_SOCIALE norme sulla trasparenza bancaria, tra cui l ‘ art. 118 testo unico bancario e che, in base a tale disposizione, lo ius variandi è ammesso solo a fronte del diritto del cliente al recesso, ma, poiché l ‘ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione non può recedere dal contratto pena l ‘ interruzione di un pubblico servizio, non può lo stesso essere soggetto allo ius variandi .
5.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a diversi ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui motivazione si rinvia ai si sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
Col sesto motivo è denunciato il vizio di omessa pronuncia.
L ‘
illustrazione del motivo espone una tesi così riassumibile:
-) il Tribunale ritenne che RAGIONE_SOCIALE, in data 10.12.2004, sottoscrisse con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un contratto, nel quale accettava (con decorrenza dal 1.1.2004) le condizioni da questa stabilite;
-) tuttavia, tale contratto non conteneva affatto la chiara indicazione del costo RAGIONE_SOCIALE commissione dovuta per il servizio di incasso dei bollettini postali;
-) tale errore RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado fu prospettato come motivo di appello, ma su esso la Corte d ‘ appello non provvide.
6.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi .
Come già detto, la sentenza impugnata ha ritenuto di dover qualificare la domanda attorea come ‘ domanda di condanna specifica ‘ , e di determinarne il contenuto per relationem . Nel far ciò, la sentenza impugnata non contiene alcun cenno al contratto stipulato il 10.12.2004. Non può dunque acquistare rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALE cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nessuna ipotesi di nullità o conoscibilità d ‘ un contratto che il giudice di merito non risulta avere preso nemmeno in esame.
Il settimo motivo prospetta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Vi si sostiene che la complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a compensare le spese del doppio grado, invece che addossarle ad RAGIONE_SOCIALE.
7.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la scelta di non compensare le spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in questa sede.
Con l ‘ ottavo motivo è dedotta la violazione degli artt. 4, 102, 106, 107 e 108 del TFUE; ed è chiesta la disapplicazione dell ‘ art. 10 d. lgs. n. 504 del 1992; nonché dell ‘ art. 2, commi 18, 19 e 20, RAGIONE_SOCIALE l. n. 662 del 1996, e degli artt. 1, 3 e 13 del D.P.R. n. 144 del 2001.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente la normativa nazionale che costituiva in capo a RAGIONE_SOCIALE un monopolio legale rispetto alla riscossione dell ‘ ICI, come affermato dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 7169 del 2014,
configurava un ‘ aiuto di stato ‘ , trattandosi dell ‘ istituzione di una posizione selettiva che favoriva una sola impresa, attiva in numerosi altri settori, a discapito RAGIONE_SOCIALE altre; aggiunge, inoltre, che la suddetta normativa conferisce a RAGIONE_SOCIALE una posizione dominante, atteso che il concessionario è obbligato alla apertura del conto corrente postale e la misura RAGIONE_SOCIALE commissione è determinata unilateralmente da RAGIONE_SOCIALE, senza fissazione di un parametro oggettivo che permetta di valutarne la congruità.
Osserva che tale sistema viola gli artt. 107 e 108 del TFUE e chiede di disapplicare le norme interne che legittimano la pretesa di RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, sottoporre la loro compatibilità col diritto comunitario alla Corte di Lussemburgo.
8.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
9. Col quinto motivo è denunciata, in via subordinata, violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 504 del 1992, art. 10; RAGIONE_SOCIALE L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20; del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, ai sensi dell ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l ‘ illegittimità costituzionale del combinato disposto di tali norme per violazione dell ‘ art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nonché artt. 3 e 41 Cost.. Osserva la ricorrente che ove si intenda il diritto sovranazionale non dotato di effetto diretto, si impone l ‘ instaurazione dell ‘ incidente di costituzionalità per violazione dell ‘ art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in riferimento agli artt. 102, 106, 107 e 108 del TFUE.
Si assume, in particolare, che le disposizioni normative interne, obbligando il concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione a stipulare un contratto di conto corrente postale ed a sottostare alle determinazioni unilaterali di RAGIONE_SOCIALE, pongono tale parte contrattuale in posizione di inferiorità e svantaggio, in
contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., aggiungendo che il principio di parità ed uguaglianza è altresì violato dal riconoscimento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, del potere di determinare unilateralmente l ‘ imposizione di una controprestazione senza rispettare i criteri RAGIONE_SOCIALE parità di condizioni, a parità ‘ di volumi trattati ‘ , e di ‘ categorie di clienti ‘ , avendo essa trattato il concessionario alla stregua di un qualsiasi correntista, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del rapporto e dei volumi di traffici realizzati. Anzi, mentre un comune correntista può convenire condizioni più favorevoli in ragione del proprio volume di affari, il concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione si trova nella impossibilità di farlo.
9.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a diversi ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai si sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (in senso conforme, ex aliis , Sez. 2, Ordinanza n. 20148 del 22/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 19502 del 16/06/2022; Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 16/02/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 41517 del 27/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39239 del 10/12/2021).
Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) Rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.585, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE