Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26464/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente avverso la SENTENZA n. 1042/2022 emessa da CORTE D’APPELLO ANCONA il 01/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della pretesa azionata da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha dichiarato la nullità della clausola di pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 26 giugno 2003 e ha condannato la predetta banca alla restituzione della complessiva somma di euro 54.041,29, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo. Il Tribunale è pervenuto alla predetta decisione ricomprendendo il costo previsto per l’estinzione anticipata del mutuo nel calcolo del TEG (tasso effettivo globale) di cui alla l. n. 108 del 1996.
─ In sede di gravame la Corte di appello di Ancona ha riformato la pronuncia di primo grado rigettando la domanda attrice.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte marchigiana con un ricorso articolato in due motivi, cui ha resistito, con controricorso, Banca Monte dei Paschi di Siena.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I motivi di ricorso sono riassunti come segue nel ricorso.
Primo motivo: erroneità ed incongruità della motivazione nella parte in cui argomenta la riforma della sentenza di primo grado sulla base di un principio di diritto inconferente con la domanda giudiziale avanzata in primo grado.
Secondo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 644 , comma 3, c.p., in combinato con le disposizioni ex art. 2, commi 1 e 2, l. n. 108/1996, nella parte in cui esclude il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo fondiario n. 554041909-25 affermando che nel calcolo del TEG non debba essere
conteggiato il costo relativo alla commissione dovuta alla banca quale corrispettivo pattuito per la facoltà concessa al mutuatario di estinzione anticipata del mutuo.
-La proposta ha il tenore che segue:
« due motivi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.;
«essi, invero, si pongono in contrasto, senza argomentare alcunché in modo adeguato, con il principio consolidato affermato dalla S.C., ed applicato di fatto dalla sentenza impugnata, secondo cui ai fini del superamento del ‘tasso soglia’ previsto dalla di sciplina antiusura, non è possibile considerare anche la c.d. commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo questa a una remunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (fra le altre, cfr. Cass., Sez. 3, 14.4.2023, n. 10010; Cass., Sez. 2, 20.3.2023, n. 7968; Cass., Sez. 1, 14.2.2023, n. 4597; Cass., Sez. 1, 1.8.2022, n. 23866; Cass., Sez. 3, 7.3.2022, n. 7352);
«il primo motivo inoltre è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi , la quale ha inteso appunto espungere comunque dal costo bancario, ai fini dell’usura, la predetta commissione ».
-Il Collegio reputa condivisibili tali rilievi.
Come è evidente, la sentenza impugnata si fonda proprio sul rilievo, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, per cui la penale per l’estinzione anticipata del mutuo non entra in gioco ai fini della verifica dell’usura . E’ sufficiente richiamare, al riguardo, quanto si legge nella pronuncia di appello: «ome risulta dalla relazione di c.t.u. svolta in primo grado, escludendo la commissione per l’estinzione anticipata il tasso di interesse pattuito risulta inferiore al limite di legge pari al 7,185% (il tasso complessivo accertato dal c.t.u., comprensivo della commissione de qua, pari all’1% del capitale anticipatamente
anticipato, è risultato infatti pari al 7,503%). L’eccezione di usurarietà del mutuo sollevata dagli odierni appellati risulta pertanto infondata».
Dopodiché, non può non evidenziarsi che la commissione di estinzione anticipata è una penale per recesso, non collegata se non indirettamente, all’erogazione del credito, « non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo » (Cass. 7 marzo 2022, n. 7352, cit., in motivazione).
4. – Il ricorso è in conclusione inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione