Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20696/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA n. 1923/2019 depositata il 22/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE propose, dinanzi al Tribunale di Lanciano, diverse domande relative a rapporti di conto corrente bancario con la Cassa di risparmio di Chieti. Convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei rapporti, deducendo in particolare l’illegittimità della prassi anatocistica quanto al tasso di interesse passivo, considerato in sé e in relazione al calcolo della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), non regolarmente pattuita.
Il Tribunale respinse le domande.
La sentenza venne appellata dalla società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ma la Corte d’ a ppello de L’Aquila ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza è adesso proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha replicato con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
-La ricorrente deduce nell’ordine:
(i) v iolazione dell’art. 342 cod. proc. civ. nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile la censura di cui al quarto motivo
d’appello in ordine all’adeguamento della capitalizzazione al criterio di simmetricità di cui alla delibera Cicr del 9-2-2000;
(ii) violazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ. nella parte in cui è stato rigettato il quinto motivo d’appello, col quale era stat a eccepita la nullità della c.m.s.;
(iii) v iolazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente con riferimento alla medesima sopra detta statuizione, non avendo la corte territoriale indicato quale dei plurimi contratti intercorsi tra le parti sarebbe stato da considerare per i fini del contenuto specifico della c.m.s., in punto di periodicità di conteggio e base di calcolo;
(iv) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. per l’erronea valutazione dei contratti quanto al rilievo di sufficiente determinatezza della clausola.
– Il primo motivo è inammissibile.
Si discute dell’allora proposto quarto motivo d’appello .
Con tale motivo la società RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato l’erroneità della statuizione del tribunale secondo la quale, nel periodo successivo al 2000, vi era stato l’adeguamento della capitalizzazione al criterio di simmetricità di cui alla delibera Cicr del 9-2-2000, quando invece, a fronte di un contratto nullo, l’applicazione delle nuove norme si sarebbe dovuta considerare comunque peggiorativa.
La corte d’appello in proposito ha osservato che il tribunale aveva sostenuto che la mancata allegazione degli estratti per il periodo 19942000 impediva di effettuare qualsivoglia verifica e riscontro in ordine alle conseguenze della allegata nullità, e che la domanda era stata respinta, in primo grado, per tale assorbente ragione, non censurata.
La ricorrente, riportando pedissequamente la corrispondente parte dell’atto d’appello, insiste nel dire che la censura era stata fatta, perché delle nuove condizioni contrattuali costituenti adeguamento dalla delibera del Cicr non si sarebbe potuto tener conto per rendere legittime automaticamente le anteriori pattuizioni affette da nullità, visto che si
sarebbe trattato di nuove condizioni comunque peggiorative di quelle ipoteticamente derivanti dalla declaratoria di nullità.
Sennonché la censura non coglie la portata della decisione impugnata, la quale si è arrestata al riscontro della mancata impugnazione del profilo preliminare, ritenuto dal giudice di primo grado, in ordine al non apprezzamento delle conseguenze dell’allegazione originaria .
La C orte d’ Appello ha detto che il tribunale, stante la mancata produzione degli estratti di periodo, aveva escluso di poter apprezzare le conseguenze della allegata nullità delle clausole originarie ( id est , il fatto che in effetti l’anatocismo fosse stato p raticato dalla banca); e questa statuizione, da considerare (nella sentenza di primo grado) ‘ragione assorbente ‘ di rigetto, non era stata censurata.
Il ricorso per cassazione, trascrivendo il motivo d’appello nella parte relativa al profilo della asserita inidoneità dell’adeguamento contrattuale alla delibera del Cicr, non è quindi pertinente a ciò che la C orte d’ Appello ha tradotto in ratio .
III. – I restanti motivi, accomunati dal sindacato sulla statuizione relativa alla c.m.s., sono in parte infondati e in parte inammissibili.
La questione era stata posta col quinto motivo d’appello.
Con tale mezzo l’impugnante aveva censurato l’argomentazione del tribunale secondo la quale la c.m.s. era stata regolarmente pattuita in modo determinato, e che la stessa, a fronte di contratto anteriore alla normativa antiusura, era valida anche sul piano causale.
La C orte d’ Appello ha confermato entrambe le affermazioni.
Coi citati tre motivi la ricorrente censura solo la prima, relativa alla regolare pattuizione della c.m.s. sul piano della determinatezza.
Sostiene che la sentenza ha reso una motivazione solo parvente e che in ogni caso ha errato nel valutare il contenuto dei contratti.
Dal primo punto di vista il ricorso è infondato, perché la motivazione della corte territoriale esprime pienamente la ratio decidendi : la ratio è che la clausola era stata sufficientemente
determinata, dal momento che aveva indicato la ‘misura del tasso’ , la ‘periodicità del conteggio’ e la ‘base del calcolo’.
Dal secondo punto di vista il ricorso è inammissibile perché sotto spoglie di censura in iure si risolve in un tentativo di revisione del giudizio sul contenuto della clausola contrattuale così come ricostruito in fatto; cosa notoriamente inammissibile in cassazione anche laddove celata dietro una generica deduzione (nella specie completamente inesplicata) di non corretto uso delle regole interpretative.
IV. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.800,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione