SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 774 2025 – N. R.G. 00000259 2021 DEL 28 04 2025 PUBBLICATA IL 28 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
NOME COGNOME Presidente rel.
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 16.2.2021 al n. 259 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell’anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 438 pubblicata il 7.7.2020, su cui questa Corte ha emesso sentenza non definitiva n. 2346 pubblicata il 17.11.2023
avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
corrente in Radda in Chianti (SI), e elettivamente domiciliati in Firenze (FI), presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata all’atto di citazione in appello
-appellanti- contro
(già
) , corrente in Torino, elettivamente domiciliata in Firenze , presso e nello studio dell’avv. NOME
COGNOME che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Rimessa la causa in istruttoria con ordinanza del 17.11.2023, a ll’ udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa Ł stata nuovamente trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
:
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, contrariis reiectis:
A) accogliere l’appello e riformare la sentenza impugnata sentenza n. 438/2020 emessa dal Tribunale di Siena in data 15.06.2020 e pubblicata in data 07.07.2020 nella parte in cui non ha ritenuta ammissibile la domanda di ripetizione di indebito formulate dalla attrice odierna appellante, e della conseguente domanda di condanna al pagamento del saldo a credito dell’appellante e nella parte in cui NON ha dichiarato la nullità della fideiussione rilasciata da
B) accogliere l’appello e riformare la sentenza impugnata sentenza n. 438/2020 emessa dal Tribunale di Siena in data 15.06.2020 e pubblicata in data 07.07.2020 riformandola e conseguentemente Voglia la Corte accogliere tutte le domande ed eccezioni svolte dagli odierni appellanti nel giudizio di I grado che vengono di seguito ritrascritte
NEL MERITO:
1) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i
motivi esposti in narrativa, ogni applicazione di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. “giorni banca” (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto ed il sistema di contabilizzazione del c/c ordinario n. 2432 secondo il metodo cd. “in linea banca”, operata dalla sul c/c ordinario n. 2432 della società
2) accertare e dichiarare – previo il ricalcolo del saldo -che sul c/c ordinario n. 2432 della società come indicato nei quesiti posti al CTU dal Collegio (ordinanza del 15.11.2023) vi erano applicazioni anatocistiche, misura degli interessi applicata in misura ultralegale, individuazione di commissioni, spese ed oneri non validamente pattuiti o privi di giustificazione causale, valute applicate, la legittimità di ogni addebito e dei relativi saldi con gli stessi criteri utilizzati per il c/c ordinario, verificando, altresì, nel contempo, il rispetto delle previsioni antiusura; nell’ipotesi di ritenuta legittimità dell’addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinchØ anche
gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, seguano, in ordine alla periodicità della capitalizzazione, la sorte degli interessi del conto corrente ordinario, ossia che vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice, od in estremo subordine annuale, stante la illegittimità dell’applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni sopra rassegnate;
3) Conseguentemente accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della società nonchØ degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura);
4) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni (ora ) sul c/c ordinario n. 2432
addebito operato dalla incorporata da della società in forza delle applicazioni bancarie per le quali si Ł chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, 4 e 5 che precedono;
5) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla sul c/c ordinario n. 2432 della società
nonchØ il saldo finale
espresso dalla medesima relativamente al conto in esame;
6) Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto e/o applicato dalla
(ora incorporata da sul c/c
ordinario n. 2432 della società
nel corso dei relativi rapporti bancari; accertare e dichiarare l’eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/96;
7) Per l’effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del c/c ordinario n. 2432 della società
accertare e dichiarare l’effettivo saldo del suddetto contratto di c/c n. 2432 alla data del 30 settembre 2016 anzichØ il saldo debitore risultante dalla contabilità dell’Istituto, e dichiararlo a credito della società
, in persona del suo legale rapp.te pro- tempore, ed a carico della banca
che ha incorporato
IN TESI per euro 10.127,38
IN per euro 8.962,04
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30.9.20216 al saldo effettivo;
8) conseguentemente previa la dichiarazione di chiusura del c/c oggetto di causa, condannare, per l’effetto, la banca che ha incorporato alla corresponsione in favore della società
, della superiore somma di IN per euro 10.127,38
per la somma
per euro 8.962,04
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30.9.20216 al saldo effettivo ovvero delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia e ragione, anche all’esito della C.T.U.;
9) Condannare la in persona del legale rappresentante pro -tempore, a rettificare le segnalazioni operate in RAGIONE_SOCIALE in conformità agli esiti del presente giudizio;
10) Conseguentemente alle conclusioni che precedono, dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo la fideiussione prestata dal sig. con conseguente liberazione del garante da ogni obbligazione verso la banca FIRENZE ed in ogni caso, alla luce dell’ordinanza n. 29810 del dicembre 2017 la Sezione Prima della Corte di Cassazione, dichiarare la nullità della fideiussione prestate dal sig. con conseguente liberazione dello stesso; Co
11) respingere tutte le eccezioni formulate dall’appellata nella comparsa di costituzione in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto;
12) condannare l’appellata al pagamento delle spese in favore del CTU;
13) condannare l’appellata a rimborsare all’appellante le spese per il CTP per euro 4.070,00 ovvero quella diversa somma ritenuta dovuta;
14) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio ‘.
Per
(già
):
Si riportano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello:
‘ Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Fi renze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito e in via istruttoria, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, perchØ destituiti di fondamento giuridico fattuale, tutti i motivi di appello proposti dalla in quanto inammissibili e infondati, confermando la sentenza n. 438/2020 emessa dal Tribunale di Siena per tutte le ragioni espresse in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del primo e del presente grado di giudizio ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di seguito anche solo la ‘ ‘) e quest’ultimo quale socio accomandatario ed in qualità di garante della Società, convenivano in giudizio
(di seguito anche solo ‘ ) al fine di sentire dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 2432 intestato alla Società, stante la mancanza di valida sottoscrizione, e, per l’effetto, la nullità degli addebiti derivanti dall’applicazione illegittima di interessi usurari ed anatocistici, di commissione di massimo scoperto, di spese ed oneri non validamente pattuiti, come da perizia di parte che veniva allegata.
Chiedevano quindi gli attori, contestando altresì alla la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, di sentire accertare l’e satto dare-avere tra le parti e riconoscere creditrice la Società per complessivi euro 16.689,45; chiedevano inoltre, previa dichiarazione di chiusura del conto corrente in questione, la condanna della alla restituzione
della predetta somma oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo l’inammissibilità della domanda di restituzione dell’indebito avanzata dagli attori stante la perdurante apertura del conto corrente all’epoca della domanda giudiziale.
Sempre in via preliminare, eccepiva la la prescrizione dei versamenti di natura solutoria risalenti al periodo antecedente i dieci anni dalla notifica della citazione (del 28.12.2016). Produceva, inoltre, la il contratto di apertura del conto corrente -originariamente stipulato presso Banca Toscana S.p.A. Filiale di Radda in Chianti con il n. 900/83 -sottoscritto dalla Società correntista.
Concludeva quindi la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Esperita la procedura di mediazione -che riportava esito negativo -e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in sede di prima memoria eccepivano gli attori la nullità della garanzia sottoscritta da in quanto riproducente il contenuto delle clausole ABI del 2003 dichiarate illegittime dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per contrasto con l’art. 2 della Legge 287 del 1990 (Legge Antitrust ).
La causa -rigettate dal primo Giudice la richiesta di ctu contabile e l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzate dagli attori -veniva istruita con prove documentali.
Con sentenza n. 438 pubblicata in data 7.7.2020 il Tribunale di Siena rigettava le domande degli attori condannandoli, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore della
Il Tribunale, in particolare, giudicata inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito, stante la perdurante apertura del conto corrente, rigettava altresì la domanda di rideterminazione del saldo ritenendola non autonoma bensì strettamente connessa alla prima.
Rilevava inoltre il Tribunale come la domanda di parte attrice fosse sfornita di supporto probatorio in quanto fondata sugli esiti di una perizia di parte redatta in assenza di documentazione contrattuale e contabile. Il Tribunale, in proposito, prendeva atto che parte attrice aveva spedito alla richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB solo pochi giorni prima della notifica dell’atto di citazione e senza peraltro fornire la prova della corretta ricezione da parte della stante l’assenza della relativa cartolina di ricevimento.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena, hanno interposto gravame la società e chiedendo, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della impugnata sentenza, previo accertamento della nullità degli addebiti applicati dalla e del contratto di conto corrente, la rideterminazione del saldo debitore e la condanna della alla restituzione dell’indebito, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, hanno chiesto nuovamente gli appellanti ammettere ctu contabile e istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si Ł costituita in giudizio -quale incorporante di come da atto di fusione del 5.2.2019 prodotto unitamente alla comparsa di costituzione in appello (cfr. doc. a) -a sua volta concludendo per il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All’esito della riserva ex art. 127ter c.p.c. del 25.5.2023 la causa Ł stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza non definitiva n. 2346 pubblicata in data 17.11.2023 questa Corte ha così parzialmente deciso:
-ha accolto il secondo motivo di gravame e dichiarato ammissibile la domanda di accertamento negativo del debito
– ha accolto il primo motivo di gravame quanto alla richiesta di ammettere ctu contabile e rigettato invece la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
– ha rigettato l’eccezione di nullità del contratto avendone constatato l’avvenuta sottoscrizione da parte della Società correntista
– ha rigettato il terzo motivo di gravame in ordine all’eccezione di nullità della garanzia sottoscritta da
– ha, con coeva ordinanza e secondo quanto stabilito nella stessa sentenza non definitiva, rimesso in istruttoria la causa in relazione al secondo motivo di gravame e disposto ctu contabile sul conto corrente n. 2432 intestato alla società
al fine di ‘ rideterminarne il saldo alla data del 30.9.2016, previa verifica delle condizioni economiche in atti (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dalla ed in base ai seguenti criteri:
-epurazione di interessi anatocistici conteggiati dall’apertura del contratto dell’1.10.1992 fino alla modifica delle condizioni contrattuali del 18.6.2010
– alternativamente epurazione e non epurazione della commissione di massimo scoperto
– epurazione di addebiti derivanti dalla non corretta antergazione e postergazione delle valute
– esclusione di ogni altra voce di costo o commissione che non risulti essere stata previamente concordata tra le parti
-epurazione di interessi usurari (e per la parte superiore al tasso soglia) laddove il tasso effettivo concretamente applicato dalla Banca sia stato superiore al tasso soglia ex L. 108 del 1996 rilevato trimestralmente dai decreti ministeriali, secondo le Istruzioni emanate dalla Banca, al riguardo, nell’ipotesi di non epurazione degli addebiti per commissione di massimo scoperto, gli stessi saranno eventualmente ritenuti rilevanti ai fini dell’usura secondo i criteri stabiliti da Cass., SS.UU. n. 16303 del 20 giugno 2018 – indicazione delle rimesse aventi natura solutoria e ripristinatoria (con conseguente depurazione delle prime, sia secondo il c.d. saldo banca sia secondo il c.d. saldo rettificato) effettuate nel periodo antecedente il 28.12.2006, dovendosi fare riferimento alla notifica della domanda giudiziale del 28.12.2016 quale atto interruttivo della prescrizione’ .
Espletata la c.t.u., a ll’udienza del 10 -11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa Ł stata nuovamente trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non definitiva pronunciata da questa Corte impone la trattazione della sola questione concernente la rideterminazione del saldo del c/c n. 2432 all’esito dell’espletata ctu.
Sulla base del quesito posto il ctu incaricato ha provveduto all’esame degli estratti conto relativi al
periodo dal l’1.1. 2001 al 30.9.2016 tenendo conto delle condizioni economiche rinvenute nella documentazione prodotta nel giudizio primo grado (segnatamente, di quella prodotta dalla -cfr. doc. 1 della comparsa costituzione -) giungendo ad elaborare le seguenti due ipotesi di ricalcolo, rispettivamente, con e senza espunzione della cms (cfr. p. 20 della ctu):
Ipotesi I
Il saldo rettificato del conto corrente n. 2432 Ł stato ricostruito in base alle indicazioni presenti nel quesito posto ed esplicitate nella presente relazione (cfr pag.ne da 13 a 15), con l’espunzione della CMS, non riscontrando importi non ripetibili relativi alla prescrizione (cfr pag.ne 18 e 19). Si riassumono di seguito le risultanze determinate:
TABLE
Ipotesi II
Il saldo rettificato del conto corrente n. 2432 Ł stato ricostruito in base alle indicazioni presenti nel quesito posto ed esplicitate nella presente relazione (cfr pag.ne da 13 a 15), senza l’espunzione della CMS, non riscontrando importi non ripetibili relativi alla prescrizione (cfr pag.ne 18 e 19). Si riassumono di seguito le risultanze determinate:
TABLE
Dal consulente di parte appellante non sono pervenute osservazioni.
Il consulente di parte appellata ha invece fatto pervenire le proprie osservazioni e contestato le risultanze della ctu in quanto (cfr. all. 3.B della ctu):
1 -nei trimestri in cui Ł stato rilevato il superamento del tasso soglia l’importo dell’accordato
assunto dalla ammonta ad euro 25.000,00 mentre l’importo preso a riferimento dal ctu per tutto il periodo considerato Ł quello di euro 15.493,71 risultante dal contratto di apertura di credito del 24.3.1997; conseguentemente, prospetta il ct di parte appellata, prendendo a riferimento i medesimi importi assunti dalla i valori risulterebbero entro la soglia usura
2 -il ctu avrebbe erroneamente proceduto alla verifica dell ‘usura con riferimento ad ogni trimestre, c.d. usura sopravvenuta, mentre rileva unicamente l’usura originaria, da riferirsi al momento della pattuizione o al successivo esercizio dello ius variandi da parte della banca
3 – in tema di verifica delle rimesse solutorie, l’unica ipotesi condivisibile per la sarebbe quella fondata sul c.d. saldo banca e non anche sui saldi rettificati.
Osserva la Corte quanto segue.
Quanto ai primi due rilievi, riguardanti la questione dell’usura, il ctu ha precisato che, nella specie, ‘ la verifica dell’usura non incide sulle determinazioni effettuate (cfr pag. 18), in quanto l’eccedenza degli interessi rispetto al tasso soglia di riferimento risulta già eliminata dal ricalcolo degli interessi senza necessità di ulteriori espunzioni ‘ (p. 23 ctu) ; pertanto, i rilievi mossi in proposito dal ct della sono privi di rilevanza ai fini che qui interessano.
Va premesso, quanto alla questione del c.d. fido di fatto, che questa Corte Ł ferma nel ritenere che la sussistenza di un’apertura di credito deve essere provata in maniera tale da consentire l’esatta individuazione del limite dell’affidamento accordato, elemento necessario per poter distinguere le rimesse intrafido (ripristinatorie) da quelle extrafido (solutorie), ai
fini della decorrenza della prescrizione decennale. Anche a non voler ritenere essenziale il contratto scritto di affidamento, la avrebbe dovuto tuttavia fornire la prova di aver autorizzato la concessione di una linea di credito per un importo nella specie maggiore rispetto a quello originariamente pattuito (al superamento del quale la Società si sarebbe verosimilmente attivata per rientrare dello scoperto). A detta mancanza non può, invece, sopperirsi mediante l’esame degli estratti conto o di altri elementi indiretti soltanto presuntivi di un fido, quali, tra gli altri, l’applicazione di commissioni di massimo scoperto, la differente applicazione dei tassi debitori in caso di sconfinamento o, ancora, la tolleranza dimostrata dall’istituto di credito dinanzi allo sconfinamento.
Al piø, l’esistenza di una piø ampia linea di fido dovrebbe necessariamente desumersi anche da una coerente condotta di entrambe le parti in ragione della quale, raggiunto ogni volta un certo livello di indebitamento, ne sia puntualmente seguito un immediato rientro, a maggior ragione se sollecitato dalla banca. Ma, quanto a ciò, nulla Ł stato dedotto nØ provato.
Ritiene pertanto questa Corte di condividere i conteggi del ctu in cui viene preso a riferimento per tutto il periodo dal 2001 al 2016 l’importo dell’accordato di euro 15.493,71 di cui al contratto di apertura di credito del 24.3.1997 (cfr. p. 14 doc. 1 costituzione I° grado ), da cui risulta il superamento del tasso soglia dal IV° trimestre 2014 al III° trimestre 2016 (cfr. all. 10 ctu).
Sebbene, come accertato dal ctu, la rilevata usura sopravvenuta non abbia nella specie comportato l’espunzione di importi ulteriori, i l superamento del tasso soglia registrato negli otto trimestri consecutivi
configura un comportamento della contrario al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto che, pur non sanzionabile con le radicali conseguenze della nullità di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. (cfr. Cass., ord., sez. III, 28.9.2023, n. 27545), avrebbe senz’altro legittimato la non debenza degli interessi per la parte eccedente il tasso soglia del periodo di riferimento.
Quanto al terzo ed ultimo rilievo, riguardante la verifica delle rimesse solutorie e ripristinatorie, il ctu ha correttamente effettuato i conteggi richiesti, come da quesito della Corte, sia sul c.d. saldo banca sia sul c.d. saldo rettificato.
In proposito, non vi sono ragioni per questa Corte per discostarsi dall ‘orientamento , ad oggi consolidato, che considera corretto procedere partendo dal c.d. saldo rettificato, quindi, previa eliminazione di tutte le poste illegittime applicate dall’istituto di credito nel corso del rapporto bancario (cfr. tra le altre Cass., sez. I, ord., 24.6.2024, n. 17287 che richiama in motivazione Cass., sez. I, ord., 16.3.2023, n. 7721).
Fatte le suddette dovute premesse, l’adesione all’una o all’altra ipotesi elaborate dal ctu dipende a questo punto dalla ritenuta opportunità di eliminare o meno la cms.
L applicazione ‘ della cms presuppone, per essere considerata legittima, che, unitamente alla indicazione della misura percentuale applicata, siano specificate nel contratto di conto corrente le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, a pena di nullità della relativa clausola per indeterminabilità, risultando irrilevante la circostanza che le suddette indicazioni siano rinvenibili negli estratti conto e nelle rendicontazioni periodiche inviate dalla Banca. Ciò, in
ragione del fatto che il correntista deve essere sin dall’inizio del rapporto contrattuale messo nelle condizioni di conoscere quando ed in che misura sorgerà l’obbligo di corresponsione della cms, attraverso elementi certi, predeterminati e chiaramente individuati nel contratto di conto corrente (cfr. Cass., sez. I, ord., 20.6.2022, n. 19825 richiamata nella piø recente Cass., sez. I, ord., 15.1.2024, n. 1373). Nel contratto in esame, della cms è riportata l’indicazione dell’aliquota percentuale applicata, pari allo 0,999 (cfr. p. 14, doc. 1 costituzione I° grado ma non vi Ł specificazione alcuna dei criteri nØ delle modalità di calcolo adottate dalla per la sua determinazione.
Ritiene pertanto questa Corte di aderire all’ipotesi 1 fornita dal ctu, con espunzione della cms per tutto il periodo considerato, con conseguente rideterminazione del saldo finale del c/c n. 2432 alla data del 30.9.2016 in euro 5.237,15.
Alla luce di quanto sopra, l’appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Ne discende altresì l’i llegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dall’allora
(ora alla cui rimozione dovrà provvedere l’odierna appellata .
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione -oggetto della effettiva contestazione -da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 – ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado (valori medi) e ai sensi del D.M. 147/2022 per il secondo grado (valori medi compresa la fase istruttoria) e, in ragione dell’esito complessivo
del giudizio che vede soccombente la appellata, sono poste a carico di quest’ultima.
Le spese della ctu contabile espletata nel presente grado di giudizio sono, per i medesimi motivi di cui sopra, poste a carico della appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da
e avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 438 pubblicata il 7.7.2020:
1) accoglie l’appello e ridetermina in euro 5.237,15 positivi per la società correntista il saldo finale del c/c n. 2432 alla data del 30.9.2016;
2) ordina a di provvedere alla revoca della segnalazione alla Centrale Rischi effettuata a carico della società
3) liquida le spese del giudizio di primo grado sostenute da e in euro 4.835,00 per compensi di avvocato ed Euro 264,00 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di e di dette spese;
5) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da in euro 5.809,00 per compensi avvocato ed Euro 355,50 per spese,
e oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
Così deciso in Firenze, il 22.4.2025
Il Presidente rel.
NOME COGNOME