SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 774 2025 – N. R.G. 00000259 2021 DEL 28 04 2025 PUBBLICATA IL 28 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
NOME COGNOME                 Presidente rel.
NOME COGNOME                     Consigliere
NOME COGNOME                   Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella  causa  civile  di  appello  iscritta  a  ruolo  in data 16.2.2021 al n. 259 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell’anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 438 pubblicata il 7.7.2020, su cui questa  Corte  ha  emesso  sentenza  non  definitiva  n.  2346 pubblicata il 17.11.2023
avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
Parte_1
corrente in Radda in Chianti (SI), e elettivamente domiciliati in Firenze (FI), presso e nello studio  dell’AVV_NOTAIO,  rappresentati  e  difesi dall’AVV_NOTAIO , come da procura allegata all’atto di citazione in appello Parte_1
-appellanti- contro
RAGIONE_SOCIALE_1
(già
RAGIONE_SOCIALE_2
) , corrente in Torino, elettivamente domiciliata in Firenze , presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO […]
COGNOME,  che  la  rappresenta  e  difende,  giusta  procura allegata  alla  comparsa  di  costituzione  e  risposta  in appello
-appellata-
Rimessa  la  causa  in  istruttoria  con  ordinanza  del 17.11.2023, a ll’ udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo  il  modello  di  trattazione  scritta,  la  causa  Ł stata nuovamente trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Parte_1
:
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, contrariis reiectis:
A) accogliere l’appello e riformare la sentenza impugnata  sentenza  n.  438/2020  emessa  dal  Tribunale  di Siena in data 15.06.2020 e pubblicata in data 07.07.2020 nella parte in cui non ha ritenuta ammissibile la domanda di ripetizione di indebito formulate dalla attrice odierna appellante, e della conseguente domanda di condanna al pagamento del saldo a credito dell’appellante e nella parte in cui NON ha dichiarato la nullità della fideiussione rilasciata da Parte_1
B) accogliere l’appello e riformare la sentenza impugnata  sentenza  n.  438/2020  emessa  dal  Tribunale  di Siena in data 15.06.2020 e pubblicata in data 07.07.2020 riformandola e conseguentemente Voglia la Corte accogliere  tutte  le  domande  ed  eccezioni  svolte  dagli odierni appellanti nel giudizio di I grado che vengono di seguito ritrascritte
NEL MERITO:
1) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i
motivi esposti in narrativa, ogni applicazione di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. “giorni banca” (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto ed il sistema di contabilizzazione del c/c ordinario n. 2432 secondo il metodo cd. “in linea banca”, operata dalla sul c/c ordinario n. 2432 della società RAGIONE_SOCIALE_2 Parte_1
[…]
2) accertare e dichiarare – previo il ricalcolo del saldo -che sul c/c ordinario n. 2432 della società come indicato nei quesiti posti al CTU dal Collegio (ordinanza del 15.11.2023) vi erano applicazioni anatocistiche, misura degli interessi applicata in misura ultralegale, individuazione di commissioni, spese ed oneri non validamente pattuiti o privi di giustificazione causale, valute applicate, la legittimità di ogni addebito e dei relativi saldi con gli stessi criteri utilizzati per il c/c ordinario, verificando, altresì, nel contempo, il rispetto delle previsioni antiusura; nell’ipotesi di ritenuta legittimità dell’addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinchØ anche […] Parte_1
gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti  ad  altri  rapporti,  seguano,  in  ordine  alla periodicità della capitalizzazione, la sorte degli interessi del conto corrente ordinario, ossia che vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice, od in estremo subordine annuale, stante la illegittimità dell’applicazione  anatocistica  con  cadenza  trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni sopra rassegnate;
3) Conseguentemente accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della società nonchØ  degli artt.1283,  1284,  1815  c.c.,  la  violazione  del  disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura); RAGIONE_SOCIALE_2 […] Parte_1
4) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo  e,  comunque,  arbitrario,  inammissibile,  invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni (ora ) sul c/c ordinario n. 2432
addebito  operato  dalla incorporata da della società in  forza  delle  applicazioni  bancarie  per  le  quali  si  Ł chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà,  inammissibilità,  invalidità  e  inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, 4 e 5 che precedono; RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_1
5) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare  giuridicamente  nullo  e,  comunque,  invalido  e inefficace  ogni  saldo  operato  dalla sul c/c ordinario n. 2432 della società RAGIONE_SOCIALE […] […]
nonchØ  il  saldo  finale
espresso dalla medesima relativamente al conto in esame; CP_2
6) Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto e/o applicato dalla RAGIONE_SOCIALE_2
[…]
(ora  incorporata  da sul  c/c
RAGIONE_SOCIALE_1
ordinario  n.  2432  della  società
Parte_1
nel  corso  dei  relativi  rapporti bancari; accertare e dichiarare l’eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/96; […]
7) Per l’effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche  parziale  del  contratto  di  conto  corrente  inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col  presente  atto,  previa  corretta  rielaborazione  dei dati del c/c ordinario n. 2432 della società […]
accertare  e  dichiarare l’effettivo saldo del suddetto contratto di c/c n. 2432 alla data del 30 settembre 2016 anzichØ il saldo debitore risultante dalla contabilità dell’Istituto, e dichiararlo a credito della società Parte_1 Parte_1
[…]
,  in  persona  del  suo  legale  rapp.te  pro- tempore, ed a carico della banca
RAGIONE_SOCIALE_1
che ha incorporato
RAGIONE_SOCIALE_2
IN TESI per euro 10.127,38
IN per euro 8.962,04 Pt_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30.9.20216 al saldo effettivo;
8) conseguentemente previa la dichiarazione di chiusura del c/c oggetto di causa, condannare, per l’effetto, la banca che ha incorporato alla  corresponsione in favore della società RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_2 Parte_1
, della superiore somma di IN per euro 10.127,38 […] Pt_3
per la somma
Parte_4
per euro 8.962,04
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30.9.20216 al saldo effettivo ovvero delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia e ragione, anche all’esito della C.T.U.;
9) Condannare la in persona del legale rappresentante pro -tempore, a rettificare le segnalazioni  operate  in  RAGIONE_SOCIALE  in  conformità agli esiti del presente giudizio; RAGIONE_SOCIALE_2
10) Conseguentemente alle conclusioni che precedono, dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo la fideiussione prestata dal sig. con conseguente liberazione del garante da ogni obbligazione verso la banca FIRENZE ed in ogni caso, alla luce dell’ordinanza n. 29810 del dicembre 2017 la Sezione Prima della Corte di Cassazione, dichiarare la nullità della fideiussione prestate dal sig. con conseguente liberazione dello stesso; Parte_1 Co CP_2 Parte_1
11) respingere tutte le eccezioni formulate dall’appellata nella comparsa di costituzione in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto; RAGIONE_SOCIALE_1
12) condannare l’appellata al pagamento delle spese in favore del CTU; RAGIONE_SOCIALE_3
13) condannare l’appellata a rimborsare all’appellante  le  spese  per  il  CTP  per  euro  4.070,00 ovvero quella diversa somma ritenuta dovuta;
14)  In  ogni  caso,  con  vittoria  di  spese  e  compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio ‘.
Per
(già
RAGIONE_SOCIALE_1
RAGIONE_SOCIALE_2
[…]
):
Si riportano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello:
‘ Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Fi renze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito e in via istruttoria, dichiarare inammissibile e/o  comunque  rigettare,  perchØ  destituiti  di  fondamento giuridico  fattuale,  tutti  i  motivi  di  appello  proposti dalla in quanto inammissibili e infondati, confermando la sentenza n.  438/2020  emessa  dal  Tribunale  di  Siena  per  tutte  le ragioni espresse in narrativa. Parte_5
Con vittoria di spese, diritti e onorari del primo e del presente grado di giudizio ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato,  la società (di seguito  anche  solo  la  ‘ ‘)  e quest’ultimo quale socio accomandatario ed in qualità di garante della RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio Parte_1 Pt_5 Parte_1 […]
(di seguito anche solo ‘ ) al fine di sentire dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 2432 intestato alla RAGIONE_SOCIALE, stante la mancanza di valida sottoscrizione, e, per l’effetto, la nullità degli addebiti derivanti dall’applicazione  illegittima  di interessi  usurari  ed anatocistici,  di  commissione  di  massimo  scoperto,  di spese ed oneri non validamente pattuiti, come da perizia di parte che veniva allegata. CP_2 CP_2
Chiedevano  quindi  gli  attori,  contestando  altresì alla la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, di sentire accertare l’e satto dare-avere tra le parti e riconoscere creditrice la RAGIONE_SOCIALE per complessivi  euro  16.689,45;  chiedevano  inoltre,  previa dichiarazione di chiusura del conto corrente in questione,  la  condanna  della alla  restituzione CP_2 CP_2
della  predetta  somma  oltre  al  risarcimento  del  danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Si  costituiva  in  giudizio eccependo in primo luogo l’inammissibilità della domanda di restituzione dell’indebito avanzata dagli attori stante la perdurante apertura del conto corrente all’epoca della domanda giudiziale. RAGIONE_SOCIALE_2
Sempre  in  via  preliminare,  eccepiva  la la prescrizione dei versamenti di natura solutoria risalenti al periodo antecedente i dieci anni dalla notifica della citazione (del 28.12.2016). Produceva, inoltre, la il contratto di apertura del conto corrente -originariamente  stipulato  presso  Banca  Toscana  S.p.A. Filiale di Radda in Chianti con il n. 900/83 -sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE correntista. CP_2 CP_2
Concludeva quindi la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. CP_2
Esperita la procedura di mediazione -che riportava esito negativo -e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in sede di prima memoria eccepivano gli attori la nullità della garanzia sottoscritta da in  quanto  riproducente  il  contenuto  delle  clausole  ABI del 2003 dichiarate illegittime dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per contrasto con l’art. 2 della Legge 287 del 1990 (Legge Antitrust ). Parte_1
La causa -rigettate dal primo Giudice la richiesta di  ctu  contabile e  l’istanza  di  esibizione ex art.  210 c.p.c. avanzate dagli attori -veniva istruita con prove documentali.
Con  sentenza  n.  438  pubblicata  in  data  7.7.2020  il Tribunale  di  Siena  rigettava  le  domande  degli  attori condannandoli, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore della CP_2
Il Tribunale, in particolare, giudicata inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito, stante la perdurante apertura del conto corrente, rigettava altresì la domanda di rideterminazione del saldo ritenendola non autonoma bensì strettamente connessa alla prima.
Rilevava inoltre il Tribunale come la domanda di parte attrice fosse sfornita di supporto probatorio in quanto fondata sugli esiti di una perizia di parte redatta in assenza di documentazione contrattuale e contabile. Il Tribunale, in proposito, prendeva atto che parte attrice aveva spedito alla richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB solo pochi giorni prima della notifica dell’atto di citazione e senza peraltro fornire la prova della corretta ricezione da parte della stante l’assenza della relativa cartolina di ricevimento. CP_2 CP_2
Avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di  Siena,  hanno interposto  gravame  la  società e chiedendo, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della impugnata sentenza, previo accertamento della nullità degli addebiti applicati dalla e del contratto di conto corrente, la rideterminazione del saldo debitore e la condanna della alla restituzione dell’indebito, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1 Parte_1 […] CP_2 CP_2
In  via  istruttoria,  hanno  chiesto  nuovamente  gli appellanti ammettere ctu contabile e istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si Ł costituita in giudizio -quale incorporante di come da atto  di  fusione  del  5.2.2019  prodotto  unitamente  alla comparsa di costituzione in appello (cfr. doc. a) -a sua volta concludendo per il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata. RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_2
All’esito  della  riserva ex art.  127ter c.p.c.  del 25.5.2023  la  causa  Ł  stata  trattenuta  in  decisione  con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
Con  sentenza  non  definitiva  n.  2346  pubblicata  in data 17.11.2023 questa Corte ha così parzialmente deciso:
-ha accolto il secondo motivo di gravame e dichiarato ammissibile la domanda di accertamento negativo del debito
– ha accolto il primo motivo di gravame quanto alla richiesta di ammettere ctu contabile e rigettato invece la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
– ha rigettato l’eccezione di nullità del contratto avendone  constatato  l’avvenuta  sottoscrizione  da  parte della RAGIONE_SOCIALE correntista
– ha rigettato il terzo motivo di gravame in ordine all’eccezione  di  nullità  della  garanzia  sottoscritta  da
Parte_1
– ha, con coeva ordinanza e secondo quanto stabilito nella stessa sentenza non definitiva, rimesso in istruttoria  la  causa  in  relazione  al  secondo  motivo  di gravame  e  disposto  ctu  contabile  sul  conto  corrente  n. 2432 intestato alla società
Parte_1
al fine di ‘ rideterminarne il saldo alla data del 30.9.2016, previa verifica delle condizioni economiche  in  atti  (doc.  1  allegato  alla  comparsa  di costituzione  in  primo  grado  dalla ed  in  base  ai seguenti criteri: […] CP_2
-epurazione di interessi anatocistici conteggiati dall’apertura del contratto dell’1.10.1992 fino alla modifica delle condizioni contrattuali del 18.6.2010
–  alternativamente  epurazione  e  non  epurazione  della commissione di massimo scoperto
–  epurazione  di  addebiti  derivanti  dalla  non  corretta antergazione e postergazione delle valute
–  esclusione  di  ogni  altra  voce  di  costo  o  commissione che non risulti essere stata previamente concordata tra le parti
-epurazione di interessi usurari (e per la parte superiore al tasso soglia) laddove il tasso effettivo concretamente applicato dalla Banca sia stato superiore al tasso soglia ex L. 108 del 1996 rilevato trimestralmente dai decreti ministeriali, secondo le Istruzioni emanate dalla Banca, al riguardo, nell’ipotesi di non epurazione degli addebiti per commissione di massimo scoperto, gli stessi saranno eventualmente ritenuti rilevanti ai fini dell’usura secondo i criteri stabiliti da Cass., SS.UU. n. 16303 del 20 giugno 2018 – indicazione delle rimesse aventi natura solutoria e ripristinatoria (con conseguente depurazione delle prime, sia secondo il c.d. saldo banca sia secondo il c.d. saldo rettificato) effettuate nel periodo antecedente il 28.12.2006, dovendosi fare riferimento alla notifica della domanda giudiziale del 28.12.2016 quale atto interruttivo della prescrizione’ .
Espletata la c.t.u., a ll’udienza del 10 -11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa Ł stata nuovamente trattenuta in decisione e sono stati  concessi  alle  parti  i  termini ex art.  190  c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La  sentenza  non  definitiva  pronunciata  da  questa Corte impone la trattazione della sola questione concernente la rideterminazione del saldo del c/c n. 2432 all’esito dell’espletata ctu.
Sulla  base  del  quesito  posto  il  ctu  incaricato  ha provveduto  all’esame  degli  estratti  conto  relativi  al
periodo  dal l’1.1. 2001  al  30.9.2016  tenendo  conto  delle condizioni economiche rinvenute nella documentazione prodotta nel giudizio primo grado (segnatamente, di quella prodotta dalla -cfr. doc. 1 della comparsa costituzione  -)  giungendo  ad  elaborare  le  seguenti  due ipotesi di ricalcolo, rispettivamente, con e senza espunzione della cms (cfr. p. 20 della ctu): CP_2
Ipotesi I
Il  saldo  rettificato  del  conto  corrente  n.  2432  Ł stato ricostruito in base alle indicazioni presenti nel quesito  posto  ed  esplicitate  nella  presente  relazione (cfr pag.ne da 13 a 15), con l’espunzione della CMS, non riscontrando importi non ripetibili relativi alla prescrizione  (cfr  pag.ne  18  e  19).  Si  riassumono  di seguito le risultanze determinate:
TABLE
Ipotesi II
Il  saldo  rettificato  del  conto  corrente  n.  2432  Ł stato ricostruito in base alle indicazioni presenti nel quesito  posto  ed  esplicitate  nella  presente  relazione (cfr  pag.ne  da  13  a  15),  senza  l’espunzione  della  CMS, non  riscontrando  importi  non  ripetibili  relativi  alla prescrizione  (cfr  pag.ne  18  e  19).  Si  riassumono  di seguito le risultanze determinate:
TABLE
Dal consulente di parte appellante non sono pervenute osservazioni.
Il  consulente  di  parte  appellata  ha  invece  fatto pervenire le proprie osservazioni e contestato le risultanze della ctu in quanto (cfr. all. 3.B della ctu):
1 -nei trimestri in cui Ł stato rilevato il superamento  del  tasso  soglia  l’importo  dell’accordato
assunto  dalla ammonta  ad  euro  25.000,00  mentre l’importo  preso  a  riferimento  dal  ctu per  tutto  il periodo considerato Ł quello di euro 15.493,71 risultante dal  contratto  di  apertura  di  credito  del  24.3.1997; conseguentemente,  prospetta  il  ct  di  parte  appellata, prendendo a riferimento i medesimi importi assunti dalla i valori risulterebbero entro la soglia usura CP_2 CP_2
2 -il ctu avrebbe erroneamente proceduto alla verifica  dell ‘usura  con  riferimento  ad  ogni  trimestre, c.d. usura sopravvenuta, mentre rileva unicamente l’usura originaria, da riferirsi al momento della pattuizione o al successivo esercizio dello ius variandi da parte della banca
3  –  in  tema  di  verifica  delle  rimesse  solutorie, l’unica ipotesi condivisibile per la sarebbe quella fondata  sul  c.d.  saldo  banca  e  non  anche  sui  saldi rettificati. CP_2
Osserva la Corte quanto segue.
Quanto ai primi due rilievi, riguardanti la questione dell’usura, il  ctu  ha  precisato  che,  nella  specie, ‘ la verifica dell’usura non incide sulle determinazioni effettuate  (cfr pag.  18),  in  quanto  l’eccedenza  degli interessi rispetto al tasso soglia di riferimento risulta già eliminata dal ricalcolo degli interessi senza necessità di ulteriori espunzioni ‘ (p. 23 ctu) ; pertanto, i  rilievi  mossi  in  proposito  dal  ct  della sono privi di rilevanza ai fini che qui interessano. CP_2
Va premesso, quanto alla questione del c.d. fido di fatto,  che  questa  Corte  Ł  ferma  nel  ritenere  che  la sussistenza di un’apertura di credito deve essere provata in maniera tale da consentire l’esatta individuazione del limite  dell’affidamento  accordato,  elemento  necessario per poter distinguere le rimesse intrafido (ripristinatorie)  da  quelle  extrafido  (solutorie),  ai
fini della decorrenza della prescrizione decennale. Anche a non voler ritenere essenziale il contratto scritto di affidamento, la avrebbe dovuto tuttavia fornire la prova di aver autorizzato la concessione di una linea di credito per un importo nella specie maggiore rispetto a quello originariamente pattuito (al superamento del quale la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe verosimilmente attivata per rientrare dello scoperto). A detta mancanza non può, invece, sopperirsi mediante l’esame degli estratti conto o di altri elementi indiretti soltanto presuntivi di un fido, quali, tra gli altri, l’applicazione di commissioni di massimo scoperto, la differente applicazione dei tassi debitori in caso di sconfinamento o, ancora, la tolleranza dimostrata dall’istituto di credito dinanzi allo sconfinamento. CP_2
Al  piø,  l’esistenza  di  una  piø  ampia  linea  di  fido dovrebbe necessariamente desumersi anche da una coerente condotta  di  entrambe  le  parti  in  ragione  della  quale, raggiunto ogni volta un certo livello di indebitamento, ne  sia  puntualmente  seguito  un  immediato  rientro,  a maggior ragione se sollecitato dalla banca. Ma, quanto a ciò, nulla Ł stato dedotto nØ provato.
Ritiene pertanto questa Corte di condividere i conteggi  del  ctu  in  cui  viene  preso  a  riferimento  per tutto il periodo dal 2001 al 2016 l’importo dell’accordato di euro 15.493,71 di cui al contratto di apertura  di  credito  del  24.3.1997  (cfr.  p.  14  doc.  1 costituzione I° grado ), da cui risulta il superamento  del  tasso  soglia  dal  IV°  trimestre  2014  al III° trimestre 2016 (cfr. all. 10 ctu). CP_2
Sebbene,  come  accertato  dal  ctu,  la  rilevata  usura sopravvenuta non abbia nella specie comportato l’espunzione  di  importi  ulteriori,  i l  superamento  del tasso soglia registrato negli otto trimestri consecutivi
configura un comportamento della contrario al principio  di  buona  fede  nell’esecuzione  del  contratto che,  pur  non  sanzionabile  con  le  radicali  conseguenze della nullità di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. (cfr. Cass.,  ord.,  sez.  III,  28.9.2023,  n.  27545),  avrebbe senz’altro legittimato la non debenza degli interessi per la parte eccedente il tasso soglia del periodo di riferimento. CP_2
Quanto  al  terzo  ed  ultimo  rilievo,  riguardante  la verifica  delle  rimesse  solutorie  e  ripristinatorie,  il ctu  ha  correttamente  effettuato  i  conteggi  richiesti, come da quesito della Corte, sia sul c.d. saldo banca sia sul c.d. saldo rettificato.
In  proposito,  non  vi  sono  ragioni  per  questa  Corte per  discostarsi  dall ‘orientamento ,  ad  oggi  consolidato, che considera corretto procedere partendo dal c.d. saldo rettificato,  quindi,  previa  eliminazione  di  tutte  le poste illegittime applicate dall’istituto di credito nel corso  del  rapporto  bancario  (cfr.  tra  le  altre  Cass., sez. I, ord.,  24.6.2024, n. 17287 che richiama in motivazione Cass., sez. I, ord., 16.3.2023, n. 7721).
Fatte le suddette dovute premesse, l’adesione all’una o  all’altra  ipotesi  elaborate  dal  ctu  dipende  a  questo punto dalla ritenuta opportunità di eliminare o meno la cms.
L applicazione ‘ della cms presuppone, per essere considerata  legittima,  che,  unitamente  alla  indicazione della misura percentuale applicata, siano specificate nel contratto di conto corrente le modalità di calcolo e di quantificazione  della  stessa,  a  pena  di  nullità  della relativa clausola per indeterminabilità, risultando irrilevante  la  circostanza  che  le  suddette  indicazioni siano rinvenibili negli estratti conto e nelle rendicontazioni  periodiche  inviate  dalla  Banca.  Ciò,  in
ragione del fatto che il correntista deve essere sin dall’inizio del rapporto contrattuale messo nelle condizioni di conoscere quando ed in che misura sorgerà l’obbligo di corresponsione della cms, attraverso elementi certi, predeterminati e chiaramente individuati nel contratto di conto corrente (cfr. Cass., sez. I, ord., 20.6.2022, n. 19825 richiamata nella piø recente Cass., sez. I, ord., 15.1.2024, n. 1373). Nel contratto in esame, della cms è riportata l’indicazione dell’aliquota percentuale applicata, pari allo 0,999 (cfr. p. 14, doc. 1 costituzione I° grado ma non vi Ł specificazione alcuna dei criteri nØ delle modalità di calcolo adottate dalla per la sua determinazione. CP_2 CP_2
Ritiene pertanto questa Corte di aderire all’ipotesi 1 fornita dal ctu, con espunzione della cms per tutto il periodo considerato, con conseguente rideterminazione del saldo finale del c/c n. 2432 alla data del 30.9.2016 in euro 5.237,15.
Alla luce di quanto sopra, l’appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Ne discende altresì l’i llegittimità della segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE effettuata dall’allora
(ora alla cui rimozione dovrà provvedere l’odierna appellata . RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_1
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione -oggetto della effettiva contestazione -da euro 5.201,00  ad  euro  26.000,00  –  ai  sensi  del  D.M.  55/2014 per  il  primo  grado  (valori  medi)  e  ai  sensi  del  D.M. 147/2022  per  il  secondo  grado  (valori  medi  compresa  la fase  istruttoria)  e,  in  ragione  dell’esito  complessivo
del  giudizio  che  vede  soccombente  la appellata, sono poste a carico di quest’ultima. CP_2
Le spese della ctu contabile espletata nel presente grado  di  giudizio  sono,  per  i  medesimi  motivi  di  cui sopra, poste a carico della appellata. CP_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni  altra  domanda  ed  eccezione,  istanza  e  deduzione, sull’appello proposto da Parte_1
e avverso  la  sentenza  del Tribunale di Siena n. 438 pubblicata il 7.7.2020: […] Parte_1
1) accoglie l’appello e ridetermina in euro 5.237,15  positivi  per  la  società  correntista  il saldo  finale  del  c/c  n.  2432  alla  data  del 30.9.2016;
2) ordina a di  provvedere alla  revoca  della  segnalazione  alla  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  effettuata  a  carico  della  società RAGIONE_SOCIALE […]
Parte_1
3) liquida le  spese  del  giudizio  di  primo  grado sostenute da e in  euro  4.835,00  per compensi  di  avvocato  ed  Euro  264,00  per  spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge; Parte_1 […] Parte_1
4) dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di e di dette spese; RAGIONE_SOCIALE_1 […] […] Parte_1 Parte_1
5) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da in  euro  5.809,00  per compensi  avvocato  ed  Euro  355,50  per  spese, Parte_1
e oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge; […] Parte_1
Così deciso in Firenze, il 22.4.2025
Il Presidente rel.
NOME COGNOME