Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13025 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 14691/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, in persona della sua socia accomandataria pro tempore , RAGIONE_SOCIALE NOME, in persona della sua socia accomandataria pro tempore ; NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME (tutti quali fideiussori delle società: RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE in fallimento); RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo amministratore unico pro tempore ; NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, quale erede di NOME, NOME, quale erede di NOME (tutti quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE); NOME: tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , e rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (il solo NOME, quale erede di NOME NOME, per procura speciale contenuta in atto del AVV_NOTAIO, di Milano, del 11 maggio 2018, Rep. 24868; gli altri, per procure speciali in calce al ricorso)
ricorrenti
contro
ricorrenti sul ricorso incidentale
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo procuratore speciale pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura speciale estesa in calce al controricorso
nonché nei confronti di
Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE
intimate avverso la sentenza n. 703/2017 della Corte di appello di Palermo, pubblicata il 12 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 25 giugno 2003 il Tribunale di Palermo ingiunse alla RAGIONE_SOCIALE di NOME, alla RAGIONE_SOCIALE di NOME, alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata come ‘RAGIONE_SOCIALE ‘) , alla RAGIONE_SOCIALE e a NOME di pagare alla RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) le somme di danaro in tale atto indicate, pari ai saldi passivi dei conti correnti bancari (ordinari e di anticipazioni su crediti) di cui essi erano rispettivamente titolari.
L’ingiunzione venne rivolta an che ai fideiussori delle cinque società (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ciascuno dei quali fideiussore, rispettivamente, della società RAGIONE_SOCIALE, della società RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ciascuno dei quali fideiussore delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) nei limiti del debito da ciascuno rispettivamente garantito.
Tutti gli intimati proposero opposizione a tale decreto avanti il Tribunale di Palermo che, per quanto qui ancora interessa:
con sentenza, non definitiva, pubblicata il 13 dicembre 2006: a) accertò la nullità del contratto di anticipazione su crediti n. 651319 (di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE) per violazione del precetto recato dall’art. 11 7 del t.u. delle leggi bancarie; b) accertò la nullità, per violazione dell’art. 1284, ultimo comma, cod. civ., delle clausole determinative di interessi in misura ultralegale contenute nel contratto di conto corrente ordinario n. 3131 (di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE) e nel contratto di conto corrente ordinario n. 60598 (di cui era titolare NOME COGNOME); c) accertò la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sino al 30 giugno 2000, contenuta in ciascun contratto di conto corrente (ordinario e di anticipazione su crediti) di cui erano titolari le cinque società e NOME COGNOME; d) accertò che non era dovuta alcuna commissione di massimo scoperto quanto ai contratti n. 651319 (di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE), n. 3131 (di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE) e n. 60598 (di cui era titolare NOME COGNOME);
con sentenza definitiva pubblicata il 6 luglio 2009, revocò il decreto ingiuntivo e condannò: le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i rispettivi fideiussori e NOME COGNOME a pagare alla banca somme di danaro minori di quelle nell’ingiunzione rispettivamente indicate; i fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita nel corso del giudizio) a pagare alla banca somma di danaro inferiore a quella indicata nel decreto revocato; la banca a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE a somma di danaro nell’atto indicata, avendo accertato che il saldo dei conti di cui tale società era titolare era di segno positivo.
Con sentenza pubblicata il 12 aprile 2017 la Corte di appello di Palermo, dopo avere accertato che la sentenza non definitiva non era stata impugnata, in parziale riforma della sentenza definitiva resa dal Tribunale di Palermo, condannò: le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i fideiussori di tali società e NOME COGNOME a pagare a RAGIONE_SOCIALE somme di danaro inferiori a quelle indicate nella sentenza di primo grado; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori della fallita RAGIONE_SOCIALE, a pagare a RAGIONE_SOCIALE una somma di danaro inferiore a quella indicata nella sentenza appellata.
3.1 La motivazione della sentenza può essere così sintetizzata per quanto qui ancora interessa:
alla declaratoria di nullità, sino al 30 giugno 2020, delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito contenute in tutti i contratti di conto corrente in esame (contenuta nella sentenza non definitiva non impugnata) ‘consegue l’esclusione di qualsiasi altra forma di c apitalizzazione, posto che l’art. 1283 c.c. …prevede un divieto di anatocismo di portata generale che vale per qualsiasi tipo di capitalizzazione di interessi debitori e non soltanto per la capitalizzazione su base trimestrale’ ;
è inoltre da affermare (per le ragioni nella sentenza indicate: pagg. 10 e 11) l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, creditori e debitori, successivamente al 30 giugno 2000, in applicazione della delibera del CICR del 9 febbraio 2000;
la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Palermo accerta che la commissione di massimo scoperto non è dovuta quanto ai contratti nn. 651319, 3131 e 60598, affermCOGNOME che negli altri contratti ‘è specificato l’importo in percentuale della commissione’;
in tali, ulteriori, contratti manca il requisito della determinatezza della clausola di commissione di massimo scoperto, dal momento che in essi vi è solo l’indicazione della percentuale della commissione e mancano, dunque, elementi di determinazione del tasso certi ed univoci (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito); con la conseguenza che la clausola in parola, contenuta in ciascuno dei contratti di conto corrente esaminati, è nulla per indeterminatezza del relativo oggetto (artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ.) e che dal calcolo del saldo finale di ciascun conto corrente va espunta la somma di danaro equivalente alla commissione di massimo scoperto;
alla luce dell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità al contenuto precettivo de ll’art. 644, quarto comma, cod. pen. , della commissione di massimo scoperto di fatto
applicata sulle operazioni di finanziamento (per le quali l’utilizzazione del credito avviene in modo variabile) in ciascun rapporto di conto corrente si dovrà invece tenere conto in funzione della valutazione dell’eventuale carattere usurario del tasso effettivo g lobale di interesse praticato dalla banca al proprio cliente;
nel caso di accertato superamento del tasso soglia di usura presunta opera poi la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con quelli soglia di volta in volta applicabili in relazione ai diversi periodi, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 108 del 1996 e dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ.;
è dunque da prestare adesione ‘all’ipotesi di calcolo effettuato dal CTU, mediante l’applicazione del tasso soglia in relazione ai sing oli periodi per i quali è stato accertato lo sforamento’;
sulla base dei criteri indicati con ordinanza emessa il 15 maggio 2015 (evidenziati nella pag. 7), il consulente tecnico d’ufficio ha determinato, per ciascun conto corrente, ‘le minori competenze che la banca avrebbe dovuto addebitare (rispetto a quelle maggiori effettivamente addebitate)’; con la conseguenza che, alla luce del contenuto delle tavole allegate alla relazione depositata dall’ausiliario (raffronto fra gli addebiti calcolati dalla ban ca e quelli rideterminati dal consulente tecnico) i crediti della banca nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e quello della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della banca sono quelli rispettivamente indicati, per ciascun rapporto, nelle pagg. 14 e 15 della sentenza
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di NOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (tutti quali fideiussori delle società: RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE NOME; RAGIONE_SOCIALE in fallimento), la RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME (tutti quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME chiedono la cassazione della sopra indicata sentenza di appello con ricorso contenente un motivo di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cessionaria in blocco dei crediti in discussione, di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE) e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale con cui chiede la cassazione della medesima sentenza sulla base di tre motivi di impugnazione.
I sopra indicati ricorrenti resistono al ricorso incidentale con controricorso e hanno depositato memoria.
Le intimate curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I Il ricorso principale.
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, avendo essa
omesso, per le ragioni nell’atto diffusamente indicate in riferimento a ciascun conto corrente bancario, ‘di considerare’ che gli effettivi saldi di tali conti sono ‘a credito’ e non ‘a debito’ di ciascun correntista. Invero, secondo i ricorrenti, se è vero che nella ‘relazione descrittiva’ il consulente tecnico d’ufficio ‘non sempre ha specificato espressamente, nelle numerose ipotesi di calcolo, se il saldo era a debito o a credito della correntista, ciò comunque era rilevabile dalle tavole allegate alla relazione, in cui gli importi debitori, ove indicati, sono sempre preceduti dal segno ‘meno’ mentre, come da prassi contabile, laddove non si rinviene il segno ‘più’ il saldo è ad evidenza positivo per il correntista ‘ .
Premesso che nelle conclusioni contenute nell’appello incidentale dei ricorrenti (per come riprodotte: nelle pagg. 10 e 11 del ricorso principale; nelle pagg. 15 e 16 del controricorso di NOME NOME) non risulta alcuna sollecitazione rivolta alla Corte di appello per l’emissione di sentenza di condanna della banca (RAGIONE_SOCIALE) alla restituzione di danaro indebitamente percetto, ave ndo i ricorrenti solo chiesto l’accertamento di esistenza e consistenza, secondo diritto, del saldo di ciascun rapporto di conto corrente (sì che nell’ipotesi di accertato saldo di segno positivo di ciascun rapporto per il relativo titolare il giudice di appello avrebbe dovuto solo rigettare la domanda di condanna dalla banca proposta nei confronti di ciascun ricorrente con il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, il motivo è di evidenza inammissibile in quanto affidato a soli argomenti di merito; sollecitCOGNOMEsi con esso una integrale rilettura, con conseguente integrale rivalutazione, dei dati contenuto nella relazione del consulente tecnico d’ufficio depositata nel giudizio di appello e delle tabelle a essa allegate, anche sulla base di argomenti che i ricorrenti non indicano essere presenti nella relazione (indicazione dei segni ‘meno’ e ‘più’), non consentita nel giudizio di legittimità (anche perché la controricorrente sviluppa, dal canto suo, una lettura analitica di tali documenti conforme alle conclusioni tratte dalla sentenza impugnata: pagg. 18-24 del controricorso).
II Il ricorso incidentale.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per avere violato il giudicato interno (art. 2909 cod. civ.) formatosi con la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Palermo il 3 dicembre 2006 nella parte in cui escluse l a nullità, ‘ ex art. 117, 7° comma, TUB’, delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto rispettivamente contenute nei contratti di conto corrente nn. 651254, 650035, 1191, 650047, 651317 e 651318, in quanto in esse era specificato ‘l’importo percentuale’ della commissione .
4. La censura è manifestamente infondata, in quanto:
i presupposti del la sanzione (‘nulla è dovuto’) recata dall’art. 117, comma 7, lett. b), del t.u. bancario, per le clausole contenute in conti correnti bancari (nella specie, quella di massimo scoperto) costituenti violazione del precetto contenuto nel precedente comma 4 dello stesso art. 117, sono oggettivamente diversi da quelli della sanzione (nullità) apprestata dal codice civile (art. 1418, secondo comma, ultima ipotesi) per i contratti ovvero le singole clausole in essi contenute il cui oggetto non sia determinato ovvero determinabile (art. 1346 cod. civ.);
dal contenuto della sentenza non definitiva sopra menzionata (riprodotto negli scritti difensivi delle parti) risulta solo che il Tribunale di Palermo affermò: a) la non conformità al precetto recato dall’art. 117, comma 4, del t.u. bancario delle clausole di massimo scoperto rispettivamente contenute nei contratti nn. 651319, 3131 e 60598 per non essere essa in ciascuna clausola ‘prevista e specificamente individuata nel suo ammontare ed eventualmente pubblicizzata adeguatamente nel rispetto della previsione del Testo Unico Bancario’; b) la conformità allo stesso precetto della clausola di massimo scoperto contenuta in ciascuno degli altri contratti oggetto di esame in quanto ‘l’importo percentuale della stessa è specificato nel testo negoziale ‘ ;
la sentenza non definitiva non risulta avere affrontato, neppure implicitamente, la, ben diversa (in fatto e in diritto), questione della determinabilità dell’oggetto di ciascuna di tali clausole ; con conseguente non sussistenza per la Corte di appello di Palermo di preclusione da giudicato (interno) quanto a ll’esame di tale questione (sollecitata con l’appello incidentale degli odier ni ricorrenti e, comunque, rilevabile d’ufficio nel rispetto del contraddittorio fra le parti) .
5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui tiene conto anche delle commissioni di massimo scoperto applicate nel corso dei rapporti controversi in funzione del superamento della soglia dell’usura presunta , è caratterizzata, quanto a detti rapporti, esauritisi tutti nell’anno 2002, da violazione ovvero falsa applicazione: dell’art. 2 -bis , del d.l. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni con legge n. 2 del 2009; dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996 e dell’art. 1815 cod. civ.; dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.
Secondo la deduzione il citato art. 2bis , comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, è applicabile solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, non avendo la disposizione in esso contenuta natura di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, cod. pen. : è dunque in diritto errata la decisione che applica il contenuto precettivo di tale disposizione di legge a rapporti di conto corrente bancario da tempo esauriti prima della sua entrata in vigore.
6. L’art. 2bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, dispone che, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta.
La sentenza impugnata non ha fatto applicazione al caso di specie della disposizione di legge da ultimo citata (considerCOGNOMEla di interpretazione autentica della disciplina legale rilevante in materia di interessi usurari), avendo invece affermato aderendo a interpretazione dell’art. 644 cod. pen, fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità penale (sono richiamate: Cass. pen., Sez. 2, 19 febbraio 2010, n. 12028; Cass. pen., Sez. 2, 14 maggio 2010, n. 28743) -che: l’art. 644, quarto comma, cod. pen. (secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito) ‘impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito ‘; fra tali oneri ‘ rientra la commissione di massimo scoperto, trattCOGNOMEsi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito’ (pagg. 12 e 13 della sentenza).
Orbene, ha certamente ragione la ricorrente incidentale nell’affermare che la citata disposizione contenuta nell’art. 2bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, cod. pen., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (in questo senso, cfr. Cass. S.U. n. 16303 del 2018).
L’errore di diritto della ricorrente incidentale consiste invece nel considerare irrilevante, secondo la disciplina legale in materia anteriore a tale innovazione ordinamentale, la commissione di massimo scoperto in funzione della determinazione del tasso soglia di usura presunta, avendo invece la citata Cass. S.U. n. 16303 del 2018, dopo avere enucleato le disposizioni di legge rilevanti in materia, affermato il seguente principio di diritto riferito ai rapporti di conto corrente bancario svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 2 del 2009: «ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentCOGNOME della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’ art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensCOGNOMEsi, poi, l’ importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il ‘margine’ degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’ importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati».
A tale principio è doveroso prestare adesione e, sul rilievo che la ricorrente incidentale non censura il criterio di calcolo adottato dalla sentenza impugnata in funzione della determinazione del tasso soglia dell’usura presunta, è dunque conforme a diritto l’affermazione, caratterizzante tale sentenza, relativa alla necessità di tenere conto allo scopo della commissione di massimo scoperto applicata a ciascun rapporto controverso.
Con il terzo motivo, infine, la sentenza impugnata è dal ricorrente censurata per omessa motivazione quanto alla rilevanza nel caso di specie del contenuto precettivo del citato art. 2bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, da essa ricorrente incidentale evidenziata all’attenzione della Corte di appello subito dopo l’ordinanza istruttoria del 18 marzo 2016, in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.
8 Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto: la motivazione in diritto caratterizzante la sentenza impugnata a sostegno dell’affermazione della necessità di tenere conto della commissione di massimo scoperto applicata ai rapporti in funzione della determinazione del tasso soglia di usura presunta esiste ed è, per quanto evidenziato al punto 6., conforme a diritto; il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nell’alveo del quale la censura è in concreto prospettata) riguarda gli accertamenti in fatto, non già le questioni giuridiche , quali quelle sollevate all’ attenzione del giudice di appello dall’ appellante, attuale ricorrente incidentale; sulle questioni di diritto soccorre, semmai, il potere correttivo ovvero integrativo attribuito dall’art. 384 cod. proc. civ. alla Corte di cassazione.
La reciproca soccombenza dei ricorrenti (principali e incidentale) costituisce presupposto per compensare integralmente fra tali parti contrapposte le spese relative al giudizio di cassazione da ciascuna rispettivamente anticipate.
Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese quanto alle intimate curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non avendo costoro svolto difese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente fra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale le spese del presente giudizio da ciascuna di tali parti contrapposte rispettivamente anticipate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 giugno 2022.