Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35303 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35303 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30542/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore; COGNOME NOME; COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME -ricorrenti-
Contro
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di crediti da RAGIONE_SOCIALE, e per essa il suo mandatario generale RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’av AVV_NOTAIO. COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 818/2019 depositata il 06/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per il rigetto.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in data 26.2.2010 otteneva dal Tribunale di Treviso il decreto ingiuntivo n. 558/10, con il quale si ingiungeva alla società ed alle persone fisiche indicate in epigrafe, quali garanti, in via solidale, il pagamento della somma di euro 415.938,34, oltre agli interessi al tasso contrattualmente previsto (entro il tasso soglia dell’usura) nonché alle spese e competenze di procedura; indicandosi l’importo di euro 270.825,03 quale saldo del c.c. n. 40698317 alla data del 31.12.2009 e l’importo di euro 145.113,31, alla data del 22.2.2010, quale saldo di ‘rapporto anticipi export’.
La società e i garanti hanno proposto opposizione, contestando tra l’altro: l’assenza di contratto, l’applicazione dell’anatocismo, il tasso ultralegale non pattuito per iscritto, commissioni di massimo scoperto e spese gestione rapporto.
Il Tribunale ha respinto l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando i ricorrenti al rimborso delle spese legali.
La società e i garanti proponevano quindi appello, che la Corte di Venezia ha respinto, dopo aver ritenuto che i contratti non sono nulli per mancata sottoscrizione della (sola) banca, sulla base dei seguenti specifici rilevi:
la nullità per usurarietà dedotta dagli odierni appellati nelle note difensive depositate in vista della discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (deduzione comunque ammissibile anche in appello) è stata ritenuta generica, ‘ laddove prospetta la misura dei tassi d’interesse effettivi, a dire degli appellanti risultanti dalle pattuizioni contrattuali, senza che il dato sia sorretto da una ricostruzione tecnica contabile e senza compiutamente esplicitare i
criteri applicati per pervenire alla sua quantificazione ‘ ; ciò posto, la Corte osserva che dal raffronto tra i tassi pattuiti nei contratti e i tassi medi rilevati nei trimestri di riferimento per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, ‘ si constata come sia i tassi effettivi annui come i tassi d’interesse di mora contrattuali siano inferiori alla soglia usuraria ‘; in particolare il giudice d’appello ritiene improprio il richiamo da parte degli appellanti al tasso del 15,5% perché questo è il tasso effettivo contrattuale per aperture di credito fino a 5.000 € e perciò inferiori a quelle accordate che sono tutte di un importo superiore a 5.000 € e hanno un tasso effettivo del 14,4, inferiore al tasso soglia pari al 14,91; analizza poi nel dettaglio i conti correnti e i rispettivi tassi contrattuali o di mora nonché il tasso soglia, rilevandone per ciascuno la inferiorità dei primi al secondo.
Non incidono, ai fini del superamento delle soglie usurarie, le commissioni di massimo scoperto; si rileva che i rapporti bancari per cui è causa si sono esauriti entro la fine del 2009 e le commissioni pattuite non oltrepassano la soglia usuraria, determinata secondo le indicazioni di Cass. S.U. n. 16303/2018; osserva che dal raffronto tra tassi contrattuali e rilevazioni trimestrali contenute nei DD.MM. emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. 108/1996, risulta che i primi non superano la percentuale della CMS media rilevata nei trimestri di riferimento, aumentata della metà.
In ordine all’ulteriore maggiorazione, rispetto al tasso debitore praticato, per scoperto di conto oltre i limiti del fido, oltre a richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21470/2017), la Corte d’appello osserva che va rimarcato il fatto che gli appellanti non hanno dedotto che si sia concretamente verificato, nel corso del rapporto, un utilizzo del credito oltre i limiti
del fido e che siano quindi stati effettivamente addebitati interessi maggiori -in tesi usurari- in relazione a tale evenienza.
Sulla dedotta indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, ricorda che le commissioni massimo scoperto si calcolano sull’ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo e i contratti per cui è causa ne stabiliscono il tasso e la periodizzazione (trimestrale), elementi ritenuti essenziali e sufficienti a consentire il calcolo delle commissioni in questione.
Sul difetto di prova della fonte negoziale del rapporto di anticipazione import export (euro 145,113,319) e delle modalità di regolamentazione delle competenze sul medesimo maturate, la Corte osserva che la documentazione prodotta dalla odierna appellata consente di verificare che le anticipazioni all’esportazione venivano regolate in conto corrente, sul conto n. 40698317 intestato a RAGIONE_SOCIALE; ve ne è riscontro negli estratti conto, mai contestati dalla correntista, ove le operazioni di finanziamento in questione sono regolarmente annotate.
sulla produzione da parte della banca dei soli estratti conto che sarebbe inidonea ad assolvere l’onere della prova, poiché senza i riepiloghi competenze e numeri debitori e creditori trimestrali (c.d. scalari), la Corte osserva che una volta respinte le censure di nullità rivolte nei confronti dei contratti e/o delle clausole in essi inserite, va nuovamente rimarcato che non risultano sollevate contestazioni in ordine alla correttezza contabile delle annotazioni operate in conto, e quindi gli estratti conto devono ritenersi idonei a comprovare l’entità della pretesa creditoria azionata.
sulla questione sollevata in conclusionale delle clausole fideiussorie ritenute in contrasto con il provvedimento della RAGIONE_SOCIALE
d’Italia 55/2005 osserva che il predetto provvedimento è prodotto solo in comparsa conclusionale ed è stato ritenuto inammissibile poiché non ha natura giurisdizionale e non è stato prodotto lo schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, i cui articoli 2, 6 e 8 sono stati ritenuti dal predetto provvedimento in violazione delle norme sulla concorrenza, sicché non è possibile verificare in concreto se le clausole delle fidejussioni, replichino quelle vie
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e i garanti affidandosi a sette motivi. Ha proposto controricorso FINO attraverso la mandataria RAGIONE_SOCIALE (n.q. di cessionaria dei crediti). Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria; la causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 18 ottobre 2023.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 c.p.c. n. 3 la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 1418 c.c. secondo comma. I ricorrenti l amentano che la Corte d’appello a vrebbe omesso di verificare la rispondenza delle clausole contrattuali disciplinanti le commissioni massimo scoperto al criterio di determinatezza o determinabilità dell’art. 1346 c.c., avendone invece raffrontato il contenuto con un modello di commissione avente caratteristiche da essa individuate che risulterebbe sufficientemente descritto nelle clausole in oggetto. Il parametro di riferimento usato per la valutazione di determinatezza o determinabilità delle clausole è stato spostato dall’analisi oggettiva della specificità delle clausole stesse a quello delle riferibilità ad un modello-contenuto da essa ritenuto tipico delle commissioni. In ciò i ricorrenti ravvisano la violazione della norma 1346 c.c. la quale prevede che i requisiti
generali entro i quali si deve svolgere l’autonomia privata in termini di determinatezza e determinabilità debbano ricercarsi e individuarsi nel negozio posto in essere. Deducono che la Corte si è limitata a formulare un giudizio di compatibilità tra il contenuto delle clausole stesse e le modalità di calcolo che secondo essa sarebbero proprie dell”istituto’ della commissione di massimo scoperto correttamente intesa. Osservano che nel documento di sintesi si stabilisce ‘ commissione massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente 1,100 %’ senza precisare la modalità di calcolo.
2. Il motivo è inammissibile.
Come si evince dalla sentenza impugnata, le cui argomentazioni sono sopra riassunte, la Corte non si è limitata a indicare il modello astratto di commissione massimo scoperto, ma ha esaminato in concreto il contenuto delle clausole in questione, affermando che i contratti per cui è causa ‘ ne stabiliscono il tasso e la periodizzazione (trimestrale), elementi essenziali e sufficienti a consentire il calcolo delle commissioni in questione ‘ . Pertanto ha espresso un giudizio di merito specifico sulla sufficiente determinatezza delle suddette clausole che non è censurabile in questa sede, peraltro con un argomento che coglie solo parzialmente la ratio decidendi della sentenza; oltre a ciò si può rilevare che è la parte stessa a trascrivere il contenuto della clausola, ove si fa riferimento anche al valore sul quale deve essere calcolata tale percentuale (su utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente), sicché la sentenza risulta allineata al principio espresso da Cass. n. 19825 del 20/06/2022, secondo la quale la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell’oggetto negoziale se ne indicata semplicemente la misura percentuale e non contiene alcun
riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata, in questo caso invece indicato.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al rapporto di anticipazione import – export, azionato per la pretesa di euro 145.113,31.
I ricorrenti l amentano che la Corte d’appello abbia verificato la sussistenza soltanto parziale degli elementi costitutivi del credito azionato dalla banca, che ha depositato solo gli estratti conto e quindi la Corte avrebbe esaminato solo le erogazioni effettuate dalla banca, senza curarsi di esaminare la sussistenza delle poste passive applicate ex adverso al rapporto in forza di autoliquidazione di competenze passive che pur costituiscono parte delle pretese creditorie avversarie; da qui la violazione dell’art. 2697 c.c. che prevede che l’onere della prova debba investire tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto azionato, così come la conseguente verifica da parte del Giudice; osserva che la Corte avrebbe dovuto considerare la qualità di convenuti in senso sostanziale da attribuirsi agli ingiunti e la ferma ed articolata contestazione dei saldi e delle causali dei rapporti ex avverso attivati.
4.- Il motivo è infondato.
Si tratta di un motivo di merito, generico e che peraltro ricostruisce in maniera non lineare i rapporti tra la banca e la società, posto che parte ricorrente afferma di avere contestato i saldi dei rapporti, ma con la citazione, mentre la Corte ha verificato che i vari estratti conto inviati non erano stati contesati dai clienti nei termini. Contestazione del saldo nel giudizio di opposizione e contestazione tempestiva e specifica degli estratti conto inviati periodicamente dalla banca sono due cose ben diverse, poiché in difetto di specifica e tempestiva contestazione
si ha approvazione tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, primo comma, c.c., il che preclude qualsiasi contestazione (che se articolata solo in giudizio è quindi tardiva) in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto (cfr. sull’onere di contestare gli estratti conto , Cass. n. 18352 del 27/06/2023; Cass.n. 30000 del 20/11/2018)
5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. n. 5 ) l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti deducono l’assenza di convenzioni negoziali atte a disciplinare il rapporto anticipi import -export e la carenza di riassunti scalari e riepiloghi delle competenze del conto corrente di appoggio che ha impedito la verifica dei costi relativi. La Corte avrebbe dovuto rilevare il difetto di valida pattuizione circa le condizioni economiche dei rapporti di anticipo import- export, atteso che il rapporto, dotato di una propria individualità, avrebbe dovuto essere regolato in forza di apposite pattuizioni nonché la carenza di documentazione contabile a supporto; da ciò la Corte avrebbe dovuto trarne la conclusione della inosservanza dell’onere probatorio .
6.- Il motivo è inammissibile.
Premesso quanto sopra osservato sulla mancata contestazione degli estratti conto, deve osservarsi che nella specie si tratta di una c.d. doppia conforme e che la parte non riporta per nulla le motivazioni rese dal giudice di primo grado limitandosi, nella parte in fatto, ad affermare ‘Il Tribunale decideva la causa rigettando l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando gli esponenti al rimborso delle spese legali .’ Deve qui essere richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione
proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. ex multis Cass. n. 5947 del 28/02/2023).
A ciò si deve aggiungere che, in verità, l’esistenza o meno di una valida base negoziale del rapporto è una eccezione che la Corte di merito ha esaminato, ritenendo che la documentazione in atti fosse sufficiente a provarla, anche in via presuntiva.
7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al credito relativo al preteso saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 40698317, azionato per la pretesa di euro 270.825,03. La parte lamenta la pretesa sufficienza della produzione dei soli estratti conto a fondare la dimostrazione del saldo del c/c. azionato, pur in assenza di riassunti scalari e riepiloghi delle competenze, a motivo di asserita mancata contestazione della correttezza contabile delle operazioni annotate in conto; la mancata contestazione, impossibilitata proprio dall’insussistenza nella documentazione contabile degli elementi dimostrativi degli addebiti in conto a titolo di competenze autoliquidate dalla banca, titolare del potere di scritturazione. Deduce che l ‘istituto di credito, attore sostanziale nel giudizio di opposizione è tenuto ad allegare e a provare la fonte dell’obbligazione che assume inadempiuta (e quindi i contratti) .
Il motivo è inammissibile
Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che i contratti erano in atti e sono stati esaminati dalla Corte (pag. 6/7); quanto al resto valgono le superiori considerazioni sulla mancata contestazione degli estratti conto.
8. – Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e si censura la mancata istruzione della causa mediante consulenza tecnica contabile. Si deduce che per conseguenza del mancato accoglimento delle censure degli appellanti ed a causa delle violazioni di legge di cui ai motivi che precedono la Corte ha omesso di far ricalcolare i rapporti oggetto di causa e così di accertare l’inattendibilità delle pretese creditorie avversarie, non ravvisando la necessità di assistenza tecnica.
Il motivo è inammissibile.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che in questo caso ha adeguatamente motivato le ragioni del rigetto ed seguito accertamenti in punto di fatto, sulla base della documentazione già in atti dimostrando di poter risolvere, sulla base di quanto già in atti, le questioni rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. 17399 del 01/09/2015; Cass. 6641 del 09/05/2002; Cass. n. 7472 del 23/03/2017)
9.Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla mancata dimostrazione da parte dell’interveniente dell’avvenuto acquisto del credito; i ricorrenti lamentano che l ‘esame dei presupposti per l’intervento di RAGIONE_SOCIALE 1 è stato condotto sulla base del solo dato formale della pubblicazione in G.U dell’avviso di cessione in blocco dei crediti senza considerazione del contenuto dell’avviso e della sua capacità di identificare i c rediti per cui è causa con conseguente violazione della regola in tema di onere probatorio.
Con il settimo motivo, cesura analoga è proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5 deducendo che è stata omessa la considerazione dell’insussistenza di elementi tali da individuare
nell’ambito della cessione e del relativo avviso pubblicato i crediti azionati dalla banca.
10.- I due motivi sono da esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili, sia per quanto detto in ordine alla mancata esposizione delle motivazioni della sentenza di primo grado (trattandosi di doppia conforme) sia perché sotto l’apparente prospettazione del vizio di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo si mira in realtà ad introdurre una censura di merito sulla valutazione operata dalla Corte, la quale ha ritenuto RAGIONE_SOCIALE avente titolo ad intervenire nel processo ex art. 111 c.p.c., a ciò legittimata quale cessionaria in blocco dei crediti di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 4 e 7.1. L. 130/1999 e 58 TUB, cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed iscritta nel registro delle imprese, per gli effetti di cui ai commi 3 e 4 art. 58 TUB, facendo riferimento a quanto risulta dagli atti di causa. La Corte d’appello ha qualificato la fattispecie come cessione dei crediti ex art. 58 TUB ne ha correttamente dedotto, quale conseguenza ai fini dell’opponibilità, la pubblicazione in G .U. e l’iscrizione nel registro delle imprese.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/10/2023.