Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35952 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35952 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 28051/2020 proposto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
– ricorrente –
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO giusta procura in atti -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato in data 30/7/2020;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Roma, con decreto del 30/7/2020, ha determinato in € 5.000, comprensivo di accessori di legge, il compenso spettante all’AVV_NOTAIO per l’attività di commissario giudiziale nella fase prenotativa ex art. 161 comma 6 l.fall. , ed in € 75.000 (di cui € 65.000 calcolati sull’attivo e € 10.000 calcolati sul passivo in riferimento ai valori di attivo di € 2.967.000 e di passivo di € 3.007.000) , oltre oneri accessori, il compenso spettante al professionista per l’attività di commissario giudiziale resa nella fase successiva e sino alla pronuncia del decreto di improcedibilità AVV_NOTAIOa domanda.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo; NOME COGNOME ha svolto difese con controricorso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1 e AVV_NOTAIO‘art. 5, ultimo comma del d.m. nr 30/2012 in relazione al calcolo dei compensi spettanti al Commissario Giudiziale per avere il Tribunale tenuto conto del parametro AVV_NOTAIO‘attivo senza che questo fosse stato realizzato , cosi come previsto dall’art 5 del d.m . citato.
2 Il ricorso, ammissibile ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 111 Cost., comma 7, – in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso al commissario giudiziale, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto AVV_NOTAIO‘art. 182, comma 2, e art. 39, comma 1, L. Fall. (tra le più recenti, v. Cass. n. 33364 del 2021, Cass. 26894 del 2020, Cass. n. 1394 del 2019, Cass. n.
16136 del 2011, Cass. n. 14581 del 2010) -non merita accoglimento.
2.1 Va premesso in punto fatto che il controricorrente fu nominato commissario giudiziale sin dalla fase AVV_NOTAIO‘ammissione con riserva, in tale veste l’AVV_NOTAIO depositò la relazione ex art . 172 l.fall. e redasse nota informativa con la quale segnalò all’organo giudiziario alcune criticità suscettibili di determinare la revoca AVV_NOTAIO‘avvenuta ammissione inducendo, quindi, il Tribunale a promuovere il procedimento ex art. 173 l.fall. definito con provvedimento di non luogo a provvedere per effetto AVV_NOTAIOa improcedibilità AVV_NOTAIOa domanda di concordatario (a seguito AVV_NOTAIOa rinuncia del debitore).
2.2 Ciò premesso, il primo referente normativo da tener in conto è l’art. 165, comma 2, L. Fall., che applica espressamente al commissario giudiziale (tra l’altro) l’art. 39 L. Fall. in tema di compenso spettante al curatore fallimentare
2.5 L’art. 39, comma 1, L. Fall, a sua volta, stabilisce che il compenso è determinato “secondo le norme stabilite con decreto del Ministro AVV_NOTAIOa giustizia” che, attualmente, è quello del 25.1.2012, n. 30, applicabile ratione temporis nel caso di specie, posto che la RAGIONE_SOCIALE fu ammessa alla procedura concordataria all’esito AVV_NOTAIOa sua istanza del 25/3/2019.
2.6 L’art. 5 del citato D.M. distingue tra le procedure di concordato preventivo “in cui siano previste forme di liquidazione dei beni” (comma 1) e le “procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1” (comma 2). Il comma 1 di tale norma stabilisce che, nelle procedure di concordato in cui siano previste forme di liquidazione, spetta al commissario giudiziale, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, il compenso determinato con le percentuali: (i) di cui all’art. 1, comma 1, del
medesimo D.M. “sull’ammontare AVV_NOTAIO‘attivo realizzato dalla liquidazione” e (ii) di cui all’art. 1, comma 2, “sull’ammontare del passivo risultante dall’inventario” redatto ai sensi AVV_NOTAIOa L.Fall., art. 172; la norma aggiunge, in chiusura del comma, che (iii) “si applica l’art. 4, comma 1”, relativo ai minimi previsti per il curatore fallimentare. Il comma 2, invece, sancisce che, nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all’art. 1, “sull’ammontare AVV_NOTAIO‘attivo e del passivo risultanti dall’inventario” redatto ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 172; si aggiunge, in chiusura del comma, che “si applica l’art. 4, comma 1”.
2.7 Il Tribunale, quindi, nel determinare il compenso al commissario per l’opera svolta in un concordato preventivo che pacificamente ha natura liquidatoria, si sarebbe posto in contrasto con la disposizione ministeriale testé passata in rassegna in quanto nessuna attività è stata realizzata.
2.8 Va tuttavia rilevato che, secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 15790/2023 e 33364/2023), la distinzione, ai fini AVV_NOTAIOa determinazione dei compensi del commissario giudiziale, operata dall’art. 5 d.m . citato tra attivo inventariato e attivo realizzato a seconda AVV_NOTAIOa diversa tipologia di concordato proposto (con continuità o in liquidazione) presenta insormontabili incongruenze e profili di irragionevolezza in quanto: i) genera una disparità di valori anche notevoli (come nel caso di specie in cui il concordato si è interrotto prima AVV_NOTAIO‘omologa per rinuncia e non è stato realizzato alcun attivo) nella liquidazione dei compensi del commissario, a seconda AVV_NOTAIOa vocazione del concordato, per una attività professionale e un impegno che, ante omologazione del concordato, presenta una base comune per ogni tipo di
concordato; ii) non tiene conto del fatto che la complessità AVV_NOTAIOa procedura concordataria varia piuttosto in relazione al caso concreto che non alla forma prescelta; iii) vengono equiparati i criteri di determinazione del compenso tra il commissario giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio e il liquidatore del medesimo concordato, nonostante le loro attività siano oggettivamente diverse, posto che l’attività espletata dal primo prende avvio già dal decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 L. Fall. e si protrae anche dopo l’omologa del concordato, dovendo egli sorvegliarne l’adempimento ex art. 185 L. Fall., mentre il ruolo del liquidatore è necessariamente ristretto alla sola fase esecutiva del concordato, successiva rispetto all’omologa AVV_NOTAIOa proposta.
2.9 Si impone, pertanto, onde superare i suindicati aspetti di irragionevolezza e disparità di trattamento rinvenuti nel D.M. n. 30 del 2012, art. 5 nella parte in cui fissa, nei primi due commi, due diversi criteri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, a seconda AVV_NOTAIOa tipologia di concordato preventivo, una operazione di disapplicazione AVV_NOTAIOe disposizioni in questione, per come inficiate da eccesso di potere e violazione di legge per contrasto col principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Appare infatti corretto seguire, in loro vece, il criterio unitario AVV_NOTAIO‘attivo inventariato temperato dalla determinazione in concreto AVV_NOTAIOa misura del compenso nell’ambito AVV_NOTAIOa forbice tra la percentuale minima e massima prevista dall’art. 1, D.M. cit., cui l’art. 5 rinvia avuto riguardo all’impegno profuso, con possibilità di accertamento AVV_NOTAIOa qualità e quantità di attività impiegata dal commissario e di scendere anche al di sotto del cd. minimo assoluto nell’ipotesi di anticipato arresto AVV_NOTAIOa procedura.
2.10 Alla stregua AVV_NOTAIOe già indicate considerazioni, il criterio AVV_NOTAIO‘attivo inventariato posto a base AVV_NOTAIOa liquidazione del
compenso del commissario giudiziale da parte del Tribunale deve ritenersi conforme alla ricostruita portata AVV_NOTAIO‘istituto .
3 In conclusione e perciò il ricorso va rigettato.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.500 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 22 novembre