Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 6693  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 17494 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2019 , proposto da
NOME COGNOME , C.F. CODICE_FISCALE, nato il DATA_NASCITA in Casalnuovo di RAGIONE_SOCIALE, ed ivi residente alla INDIRIZZO, in qualità di tutore di NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, nato il DATA_NASCITA, giusta nomina resa dal Tribunale di Nola, seconda sezione civile, con Sentenza n. 629/2018, nell’ambito del procedimento recante V.G. n. 7380/2017 ed autorizzato alla proposizione del presente ricorso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Nola, con decreto di accoglimento totale n. cron. 503/19 del 18.02. 2019 (R.G. n. 807/2018-2) RAGIONE_SOCIALEa istanza per l’autorizzazione alle azioni legali ex art. 374 c.c., depositata in data 13.02.2019, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura conferita in calce al ricorso, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO, che dichiara, ai sensi e per gli effetti del secondo comma RAGIONE_SOCIALEo art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo PEC EMAIL così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del d.p.r. 11/2/2005 n. 68.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore generale, dott. NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, C.F. e P.I. P_IVA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, c.f. CODICE_FISCALE e con questi elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO, in virtù di procura a margine del controricorso conferita in attuazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione del direttore generale n. 576 del 28.06.2019 (ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 136 e 176 c.p.c., come modificato dalla Legge 263/05). Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni alla seguente casella di posta elettronica: EMAIL ovvero al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO e NUMERO_TELEFONO).
Controricorrente
nonché
RAGIONE_SOCIALE , con sede in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 5719 depositata il 14 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, con contratto del 17 ottobre 1999 assumeva l’incarico di Direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1° novembre 1999 e sino al 31 ottobre 2001 verso un compenso di euro 200 mila.
Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘incarico il COGNOME veniva attinto da una misura cautelare interdittiva emessa dal Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE, consi-
stente nella sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del pubblico ufficio e servizio a  norma  RAGIONE_SOCIALE‘art.  289  cod.  proc.  pen.,  che  veniva  comunicata  al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il 14 ottobre 2000.
Quest’ultimo con decreto del 20 ottobre successivo, commissariava l’RAGIONE_SOCIALE,  nominando quale commissario straordinario il professor NOME COGNOME.
Il AVV_NOTAIO, inoltre, iniziava una causa contro il COGNOME onde ottenere la risoluzione del contratto, che si concludeva con la reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda da parte del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza confermata dalla Corte d’appello.
2 .- Il COGNOME, dopo aver inutilmente sollecitato l’RAGIONE_SOCIALE con quattro diverse missive (del 19 gennaio, del 3 febbraio, del 29 marzo 2001 e del 4 luglio 2002) al pagamento del residuo dei suoi compensi per le funzioni di direttore generale, otteneva un decreto ingiuntivo di euro 107.595,18 -a titolo di compensi maturati e non pagati per il periodo successivo al 16 ottobre 2000 -col quale venivano condannate in solido sia l’RAGIONE_SOCIALE, sia l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, a dire del COGNOME, era subentrata all’RAGIONE_SOCIALE.
Proposta opposizione dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE osservava che il  termine  per  iscrivere  a  ruolo  l’opposizione  a  decreto  ingiuntivo avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE era di soli  cinque  giorni  (e  non  di  dieci),  con  la  conseguenza  che essa era improcedibile in quanto iscritta a ruolo oltre tale termine.
L’opposizione  proposta  dall’ RAGIONE_SOCIALE  era,  invece,  ‘ assorbita ‘  da tale pronuncia.
3 .- Proposto appello, nel contraddittorio tra tutte le parti, la Corte, con la sentenza indicata in intestazione, accoglieva i gravami RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE,  accogliendo  le due opposizioni proposte e revocando il decreto ingiuntivo.
Osservava la Corte che l’appello principale era stato proposto solo dall’RAGIONE_SOCIALE,  mentre  l’RAGIONE_SOCIALE  si  era costituita  in  secondo  grado  meramente  riproponendo  le  eccezioni del primo giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cod. proc. civ.
Tale atto processuale doveva, tuttavia, essere qualificato come appello incidentale, sicché era infondata l’eccezione del COGNOME che invocava il passaggio in giudicato del monitum nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, da un lato, la comparsa di risposta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE possedeva nella sostanza gli elementi e le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale, sicché la sostanza doveva prevalere sulla forma, senza necessità di particolari formule sacramentali; dall’altro, in presenza di  una  pronuncia  che  si  caratterizzava  per  la  sua  ‘ eccentricità ‘, l’appellante aveva solo l’onere di riproporre le domande avanzate in primo grado.
Osservava poi che l’opposizione formulata dall’RAGIONE_SOCIALE  non  era  affatto  improcedibile,  poiché  il  termine  per  l’iscrizione a ruolo era di dieci e non di cinque giorni, come previsto dalla legge n° 218/2011, di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 165 cod. proc. civ.
Nel merito, era assorbente il motivo di impugnazione proposto da entrambe le ingiunte, secondo il quale il provvedimento rettorale di commissariamento -riconosciuto legittimo dal giudice amministrativo -aveva comportato la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico del COGNOME, con conseguente  perdita  del  diritto  alla  retribuzione,  essendo  il  commissario organo straordinario che va a surrogarsi all’organo ordinario, direttore generale.
Spese secondo soccombenza, liquidate ex d.m. n° 55 del 2014 in euro 13 mila per il primo grado ed in euro 9.515,00 per il secondo,
per  entrambe  le  parti  vittoriose,  senza  il  compenso  per  la  fase istruttoria in appello.
4 .- Per la cassazione di questa sentenza ricorre il COGNOME, affidando il gravame a sei motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per la reiezione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Resiste anche l’RAGIONE_SOCIALE che conclude per il rigetto.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod. proc. civ.
Con atto privo di data ma pervenuto presso la cancelleria di questa Corte il 7 ottobre 2024, l’Ateneo ha segnalato la morte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME avvenuta in data 11 settembre 2023, come da certificato allegato.
Nessuna RAGIONE_SOCIALEe  parti  ha  depositato  memoria  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .-Preliminarmente il RAGIONE_SOCIALE rileva che l’evento morte che ha toccato l’unico difensore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, non ha alcun effetto sul presente giudizio di legittimità (Cass. Su, 13 gennaio 2006, n° 477), nel quale nemmeno ricorre l’esigenza di un rinvio, dato che la parte interessata (l’Ateneo, difeso dal difensore deceduto) era perfettamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘evento morte (come si desume dalla p.e.c. inviata dall’RAGIONE_SOCIALE alla Cancelleria di questa Corte, contenente la comunicazione del decesso del suo difensore).
6 .- Col primo motivo il COGNOME si duole del mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa sua eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 342 e 346 cod. proc. civ.
La Corte avrebbe errato a qualificare la comparsa di costituzione e risposta  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  come  appello  incidentale:  l’assorbimento, impropriamente dichiarato dal primo giudice, consisteva in realtà in
un  accoglimento  o  in  un  rigetto  implicito  RAGIONE_SOCIALEa  domanda,  con  la conseguenza che per rimuovere tale statuizione sarebbe occorso un appello incidentale, giacché la conferma del decreto monitorio spiegava effetti sfavorevoli per entrambi gli ingiunti.
7 .- Il mezzo è inammissibile.
Secondo l’indirizzo di questa Suprema Corte, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE atti processuali va condotta sulla base dei criteri ermeneutici RAGIONE_SOCIALE artt. 1362 e seguenti del cod. civ. ( ex multis : Cass. sez. 1, 2 agosto 2016, n° 16057, con menzione di altri precedenti).
Pertanto, la parte che censuri il significato attribuito ad un atto dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione di tali criteri o il  vizio di motivazione sulla loro applicazione, dovendo indicare altresì, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri sopra menzionati e il testo RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale oggetto di erronea interpretazione.
Il principio è il medesimo espresso in tema di interpretazione del contratto, ove si afferma parimenti che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, il quale appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e RAGIONE_SOCIALEa coerenza e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE stessi elementi di fatto da questi esaminati.
Ora, nel motivo in esame il ricorrente, pur lamentando un’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa comparsa di risposta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, non deduce la violazione o la falsa applicazione  di  alcun  canone  interpretativo  previsto  dagli  artt.  1362  e  seguenti  cod.  civ.,  ma  pretende  che  questa  Corte  riqualifichi  l’atto processuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  come  una  semplice  comparsa  di  risposta, priva di appello incidentale.
Non è chi non veda che tale attività interpretativa -che, peraltro, è stata correttamente condotta dalla Corte territoriale -esuli completamente dal controllo di legittimità cui questo RAGIONE_SOCIALE è deputato, con la conseguenza che il mezzo appare inammissibile.
Va, poi, aggiunto che il ricorrente -sebbene abbia individuato una seconda ratio decidendi contenuta nella sentenza (secondo la Corte d’appello, a fronte RAGIONE_SOCIALEa abnorme decisione di assorbimento, l’RAGIONE_SOCIALE aveva solo l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non esaminate nel primo grado) -di fatto non la censura e non espone, dunque, le ragioni per cui dovrebbe essere disatteso l’orientamento di Cass. SU, 13 gennaio 2022, n° 927, secondo il quale, ‘ qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, come nella specie dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello, che a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge e la loro rilevanza i fini RAGIONE_SOCIALEa decisione appellata, non possono concernere anche il merito RAGIONE_SOCIALEa domanda, il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia. In siffatta evenienza, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l’opposizione, pronunciarsi nel merito RAGIONE_SOCIALEe questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. ‘.
8 .-  Col secondo motivo il  ricorrente  si  duole  ancora  del  rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, da lui formulata in secondo grado, e, dunque, RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 333 e  342  cod.  proc.  civ.,  nonché  RAGIONE_SOCIALE‘art.  112  RAGIONE_SOCIALEo  stesso  codice:  il tutto in base agli artt. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ.
In  particolare,  la  Corte  avrebbe  fatto  applicazione  del  principio  di prevalenza  RAGIONE_SOCIALEa  sostanza  sulla  forma,  nonostante  la  comparsa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  fosse  priva  di  ogni  censura  alla  sentenza  di  primo grado.
9 .- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.
Anche con questo motivo, infatti, il ricorrente sollecita la Corte di cassazione a dare una diversa interpretazione alla comparsa di risposta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: operazione che, come si è già detto al precedente paragrafo, non è consentita in sede di legittimità.
Sotto altro aspetto il mezzo appare anche privo di specificità, poiché -pur enunciando l’impossibilità di comprendere come la Corte abbia potuto concludere per la presenza di un appello incidentale -non trascrive il contenuto RAGIONE_SOCIALEa comparsa di risposta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, fatta eccezione per due stringati ed insufficienti passaggi (ricorso pagine 5 e 12), precludendo, così, a questa Corte di verificare se il percorso logico seguito dal giudice di secondo grado (che apparentemente non presenta lacune o contraddittorietà) potesse essere effettivamente seguito partendo dalle argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘Ateneo.
10 .- Col terzo motivo il COGNOME lamenta la violazione e la falsa applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  345  cod.  proc.  civ.  (in  riferimento  all’art.  360, primo comma, n° 3), in quanto la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che ogni eccezione e deduzione formulata dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di secondo grado fosse già stata avanzata nel primo.
In realtà l’RAGIONE_SOCIALE solo in fase di gravame aveva resistito all’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’RAGIONE_SOCIALE  (ossia  che, ratione  temporis ,  l’eventuale debito avrebbe dovuto far carico alla pregressa RAGIONE_SOCIALE), donde l’erroneo ingresso di una eccezione nuova nel giudizio di secondo grado.
Col quarto motivo il  ricorrente lamenta, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n° 3, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte nell’accogliere le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE–
co II, ometteva qualunque decisione in merito all’eccezione di difetto di legittimazione da essa proposto per la prima volta nel secondo grado di giudizio e dall’RAGIONE_SOCIALE sin dall’atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 9498/07, soprattutto in considerazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni configgenti RAGIONE_SOCIALEe due parti.
11 .-  I  mezzi -esaminabili  congiuntamente  in  ragione  RAGIONE_SOCIALEa  loro connessione -sono inammissibili, in quanto eccentrici rispetto alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Infatti, la Corte ha accolto le opposizioni proposte dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE per tutt’altra ragione, ossia sul rilievo che il commissariamento RAGIONE_SOCIALEa pregressa RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  comportato  la  cessazione  RAGIONE_SOCIALE‘incarico  del  COGNOME,  con conseguente perdita del diritto alla retribuzione.
Tale essendo la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, la questione RAGIONE_SOCIALEa carenza di legittimazione passiva o RAGIONE_SOCIALEa titolarità del rapporto è rimasta indecisa  per  effetto  RAGIONE_SOCIALEa  ragione  più  liquida,  presa  in  considerazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito (sopra descritta) e posta a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa del COGNOME, con la conseguenza che neppure occorreva stabilire se tale eccezione fosse nuova o no.
11 .-  Col quinto  motivo il  ricorrente  deduce,  in  relazione  all’art. 360, primo comma, n° 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n° 502/1993, nonché, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n° 4, illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, donde la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova.
La Corte avrebbe ritenuto non dovuta la retribuzione del COGNOME in ragione del commissariamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ‘ in aperto contrasto con quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. n° 502/1992, che attribuisce al solo medesimo Direttore Generale la facoltà di sospensione, nonché trascurando la pronuncia sulla validità del contratto ‘ e giungendo alla conclusione secondo la quale il direttore generale costituiva l’organo decisionale e di imputazione primario RAGIONE_SOCIALEa struttura.
Tuttavia, tale conclusione sarebbe stata fondata sull’art. 4, quinto comma,  del  d.lgs.  n°  502/1992  nel  testo  abrogato  dal  d.lgs.  n° 229/1999.
Per contro, nella versione applicabile ratione temporis la normativa prevederebbe quali organi RAGIONE_SOCIALE‘azienda il direttore generale e il collegio sindacale.
Era dunque ‘ palese che la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE [avesse] incentrato la propria motivazione in virtù RAGIONE_SOCIALE‘erronea applicazione di una normativa non più vigente che non prevedeva l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE ‘.
Infine, la Corte aveva assunto la decisione in assenza di produzione RAGIONE_SOCIALEo  Statuto  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,  pur  richiamato dall’art. 4 d.lgs. 502/1992, che determinerebbe le ripartizioni RAGIONE_SOCIALEe funzioni gestionali.
12 .- Il mezzo è infondato.
Al di là dei richiami normativi contenuti nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale,  le  conclusioni  cui  questa  è  pervenuta  sono  del  tutto corrette.
Le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono disciplinate dal d.lgs. n° 517/1999, il quale ha previsto un regime transitorio di quattro anni, che comprende anche gli anni 1999-2001, ossia quelli nei quali il COGNOME avrebbe dovuto svolgere le funzioni di direttore generale. Ora, l’art. 4 del predetto d.lgs. n° 517/1999, dopo aver previsto al primo comma quali sono gli organi RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE (direttore generale, collegio sindacale e organo di indirizzo), al secondo comma ha poi previsto che ‘[l] imitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione nelle RAGIONE_SOCIALE ospedaliere RAGIONE_SOCIALE integrate con il RAGIONE_SOCIALE, il direttore generale è nominato dal rettore RAGIONE_SOCIALE‘università, acquisita l’intesa con la regione ‘, specificando inoltre che ‘ ai direttori generali si applicano gli articoli, 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto ‘.
Tra questi articoli è rinvenibile il 3bis ,  settimo comma (del d.lgs. n° 502/1992: comma poi abrogato dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171), secondo il quale ‘ quando ricorrano gravi motivi (…) la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale ‘.
Trasponendo tale disposizione al caso dei policlinici gestiti dalle RAGIONE_SOCIALE e tenendo presente che il ruolo RAGIONE_SOCIALEa Regione è, per il periodo qui in rilievo (1999-2001), svolto dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (art. 4 d.lgs. n° 517/1999), si ha che il commissariamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (dal quale la Corte territoriale ha fatto derivare la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa ‘ cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico del COGNOME ‘) è stato correttamente disposto dal AVV_NOTAIO, con un provvedimento che -peraltro -ha trovato anche conferma davanti al giudice amministrativo (Cons. Stato n° 1380/2008).
In conclusione, il mezzo va respinto.
13 .- Col sesto mezzo il COGNOME si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e RAGIONE_SOCIALE‘erronea applicazione del d.m. n° 55/2014: la Corte avrebbe liquidato euro 13 mila, ma senza tener conto che nel primo grado non si sarebbero svolte la fase istruttoria e quella decisionale; inoltre, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sarebbe eccessiva e sproporzionata.
Quindi, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza RAGIONE_SOCIALE orientamenti giurisprudenziali in ordine al termine di costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘opponente, sussisterebbero giustificati motivi per disporre la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
14 .- Il mezzo è in parte infondato e in parte inammissibile.
È infondato nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato le spese comprendendo anche la fase istruttoria, in quanto i compensi per tale fase sono stati espressamente esclusi (capo F RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Non è dato, per contro, comprendere perché debba essere escluso il compenso per la fase decisionale, tenuto conto che tale compenso remunera le prestazioni previste dall’art. 4, quinto comma, let-
tera d), del d.m. n° 55/2014, tra le quali ‘ le precisazioni RAGIONE_SOCIALEe conclusioni e l’esame di quelle RAGIONE_SOCIALEe altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito RAGIONE_SOCIALEe note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso, ecc… ‘, il cui svolgimento (almeno per ciò che concerne il deposito di conclusionali e replica) risulta per tabulas (punto B.d RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
È, invece, inammissibile nella parte in cui invoca una diversa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse ed un loro diverso riparto, poiché la denuncia  di  violazione  RAGIONE_SOCIALEa  norma  di  cui  all’art.  91,  primo  comma, cod.  proc.  civ.  in  sede  di  legittimità  trova  ingresso  solo  quando  i compensi del difensore siano posti a carico RAGIONE_SOCIALEa parte integralmente  vittoriosa  ( ex  multis :  Cass.  sez.  6-3,  26  novembre  2020,  n° 26912).
15 .- In conclusione, il ricorso deve essere integralmente disatteso. Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALEa lite (euro 107,5 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la  Corte  respinge il  ricorso  e  condanna il ricorrente a rifondere le spese alle resistenti, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe controparti, oltre al rim-
borso  forfettario  RAGIONE_SOCIALEe  spese  in  ragione  del  15%,  oltre  al  cp  ed all’iva,  se  dovuta.  Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’articolo  13,  comma  1-quater,  del  decreto  del  Presidente  RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024, nella camera di consiglio