Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6823 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6823 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2505/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME .
-ricorrente-
contro
COMUNE DI ARONA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME.
-controricorrente-
avverso la sentenza del TRIBUNALE di VERBANIA n. 2902/2020, depositata il 10/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 290/2020 il Tribunale di Verbania ha riformato la pronuncia del Giudice di Pace, dichiarando la legittimità dell’ordinanza n. 18/2018 emessa dal Dirigente del Comune RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, al quale era stata contestata la violazione dell’art. 28, comma 16 D.lgs. 114/1998, per avere esercitato il commercio di caldarroste in forma itinerante in area comunale interdetta a tale attività dalla delibera comunale n. 36 del 2003.
Secondo il Tribunale, il primo giudice, che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio per vizio di motivazione, aveva svolto un sindacato di merito sulle scelte discrezionali dell’amministrazione, non potendo valutare le determinazioni concernenti le modalità di esercizio del commercio adottate per ragioni di tutela della viabilità, della gestione del traffico o della salute pubblica, e il divieto di vendere alimenti in zone a tasso alto di inquinamento. Inoltreha evidenziato il giudice d’appello – la delibera comunale non aveva introdotto un’irragionevole disparità di trattamento del commercio itinerante rispetto a quello esercitato con assegnazione di posti fissi, non essendo le due situazioni comparabili.
La cassazione della sentenza del Tribunale di Verbania è chiesta da NOME COGNOME con ricorso in due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 28 del D.lgs. n. 114/1998, 4, all. E. della L. 2248/1865, 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 215/2003, della convenzione OIL rettificata con L. 158/1981, della delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 626/3799 e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver il Tribunale ritenuto di non poter disapplicare la delibera comunale che aveva fatto divieto di esercitare l’attività di vendita itinerante , nonostante l’evidente discriminazione e l’eccesso di proporzionalità della misura, posto che nella medesima area ove era proibita la vendita itinerante, si svolgeva il mercato settimanale con vendita di generi alimentari, attività del tutto similari a quella del ricorrente. La sentenza non avrebbe rilevato ulteriori profili di illegittimità della delibera, la quale, all’art. 10, disponeva che l’esercizio del commercio itinerante pregiudicava le aree aventi valore storico, artistico e paesaggistico, qualificazione che la stessa delibera non aveva assegnato anche al luogo della violazione (INDIRIZZO), o per esigenze della viabilità e per le aree di sosta dei veicoli. Sarebbe
insufficiente il riferimento alle esigenze di tutela della salute degli utenti in presenza di un’area ad alto tasso di circolazione dei veicoli, caratterizzata dal forti concentrazioni di gas di scarico, venendo comunque lesa la libertà di iniziativa economica, favorendo talune categorie di operatori commerciali.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 22 L. 689/1981 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, per aver il Tribunale ritenuto che il Giudice di Pace avesse illegittimamente invaso la sfera di discrezionalità amministrativa dell’Ente, essendosi invece limitato ad annullare l’ordinanza impugnata , valutandone i presupposti di legittimità.
2. I due motivi sono infondati.
In linea generale, il controllo sulla legittimità della sanzione si estende al sindacato sulla validità degli atti presupposti per eventuali vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere nella sue varie forme sintomatiche (manifesta illogicità o irragionevolezza, l’assenza di proporzione, il travisamento dei fatti, la disparità di trattamento), ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, è circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge ma non sul merito e sull’idoneità delle scelte dell’amministrazione a realizzare gli scopi perseguiti (Cass. 22894/2007; Cass. 23978/2007; Cass. 1742/2013).
Se deve convenirsi che i dedotti profili di disparità di trattamento non invadono il merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione o la ponderazione tra la libertà di esercizio del commercio e l’interesse pubblico a tutela della viabilità della salute e della protezione delle aree di interesse storico artistico, ma restano confinati alla legittimità che il giudice di pace poteva valutare, tuttavia il denunciato eccesso di potere non era sussistente.
Anzitutto la disparità di trattamento può configurarsi solo rispetto a situazioni di fatto totalmente identiche e in presenza di un’assoluta ed irragionevole diversità di trattamento (Consiglio di Stato 9729/2024; Consiglio di Stato 9713/2024; Consiglio di Stato 7554/2024), mentre per le modalità del suo esercizio il commercio itinerante non è assimilabile al commercio esercitato in posti assegnati all’esercente (Corte cost. 247/2010).
Non appaiono palesemente irragionevoli le limitazioni poste al commercio itinerante disposte dalla delibera comunale a tutela della viabilità o della circolazione e sosta delle auto, considerato che lo svolgimento dei mercati avviene in aree previamente individuate, con assegnazione dei posti, tenendo conto della situazione complessiva dei luoghi, dell’afflusso di persone e mezzi, dell’access ibilità, dell’intensità del traffico, dell’esi stenza di servizi, in modo da garantire lo svolgimento ordinato del commercio e la tutela di altri interessi concorrenti di pari rilievo.
Maggiore è poi l’esposizione a fattori di rischio per la salute nella vendita di prodotti alimentari suscettibili di consumo immediato in presenza di sorgenti inquinanti derivanti dall’alto tasso della circolazione delle auto.
Il carattere itinerante della vendita mediante carrelli a pedali ha una diversa incidenza anche sulla viabilità rispetto al commercio esercitato in postazioni fisse.
La disciplina locale del commercio non impatta, sotto i profili in discussione, sulla tutela della concorrenza o della libertà di iniziativa economica: si è già affermato (sia pure con riferimento alla disciplina regionale), che le norme locali in tema di limitazioni all’esercizio del commercio itinerante e ai divieti di esercitarle in zone individuate non introducono discriminazioni fra differenti categorie di operatori economici che esercitano l’attività in posizione identica o analoga ma contengono una semplice regolamentazione territoriale del commercio giustificata dalle
concrete e localizzabili esigenze di tutela di altri interessi di rango costituzionale (ambiente, salute, tutela dei beni storici etc.).
L’imposizione di limiti di ordine generale alla libertà di iniziativa si giustifica per ragioni di ‘ utilità sociale», purché l’individuazione di quest’ultima «non appaia arbitraria» e, «per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue» (Corte cost. 247/2010, Corte cost. 152/2010 e 167 del 2009).
La delibera presupposta era legittima poiché, come ha stabilito il giudice di merito, aveva vietato il commercio itinerante nella zona per ragioni di salute pubblica e per esigenze della viabilità e delle zone di pregio.
Quanto a pretesi vizi della delibera riguardo alla concreta individuazione e delimitazione delle aree, tra cui quella in cui è stata commessa la violazione, connotate dalle particolari esigenze poste a giustificazione dei divieti, la censura solleva questioni che non risultano tempestivamente sollevate nell’atto di opposizione (Cass. 656/2010; Cass. 232/2016) ed appaiono infondate, alla luce di quanto attestato dal verbale riguardo alla classificazione dell’area , con accertamento munito di fede pubblica.
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.
Deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € . 900,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad IVA, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 22.1.2026.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME