Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 915 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 915 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24529-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 20/2020 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 377/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto contributi
R.G.N. 24529/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/12/2025
CC
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respingeva l’opposizione svolta da COGNOME NOME avverso due avvisi di addebito aventi ad oggetto contribuzione dovuta quale coltivatrice diretta.
Riteneva la Corte d’appello dimostrata la qualifica di coltivatrice diretta di COGNOME e di coadiuvante in capo al marito. Invero, sulla base delle dichiarazioni di lei e della deposizione testimoniale di lui, nonché delle buste paga prodotte, era provato che l’odierna ricorrente svolgesse attività manuale di coltivazione dei propri terreni per oltre 104 giornate annuali col lavoro prevalentemente proprio.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per cinque motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione dell’art.9-quinquies, co.15, l. n.608/96, dell’art.8, co.3, d.lgs. n.375/93, nonché violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. Sostiene che l’accertamento del fabbisogno effettivo di mano d’opera per i fondi coltivati non sarebbe stato effettuato in modo credibile dalla Corte d’appello. In più, essa si sarebbe basata su dati di
fatto non veritieri al fine di individuare il fabbisogno di mano d’opera.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.9-quinquies, co.15, l. n.608/96, dell’art.8, co.2, d.lgs. n.375/93, degli artt.2 e 3 l. n.9/63, nonché dell’art.116 c.p.c. Si critica il criterio adottato dalla Corte d’appello per individuare il fabbisogno di mano d’opera, ovvero il criterio tabellare ettaro-coltura, il quale non sarebbe stato calato nella concretezza della singola realtà aziendale agricola.
Con il terzo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero il numero di giornate lavorative effettivamente necessarie per la coltivazione del fondo, come risultante dalle deposizioni testimoniali.
Con il quarto motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 416 c.p.c., per non aver considerato la Corte d’appello che il numero di giornate lavorative necessarie, allegato dalla ricorrente in primo grado, non era mai stato contestato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e per aver omesso di apprezzare una deposizione testimoniale che confermava tale dato numerico.
Con il quinto motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte accertato in via presuntiva il reale fabbisogno del fondo partendo da dati inattendibili quali le tabelle ettaro-cultura, anch’esse espressione di una stima presuntiva, oppure da dati falsi,
quale la reale estensione del fondo, inferiore a quella calcolata dalla Corte.
I cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati in parte e inammissibili per altra parte.
La Corte ha ritenuto provato che: la coltivazione del fondo avvenisse prevalentemente con il lavoro personale della ricorrente e del marito coadiuvante; il fabbisogno di mano d’opera del fondo coltivato a vigneto, in base alle tabelle redatte secondo l’art.9-quinquies, co.15, l. n.608/96 e l’art.8, co.2, d.lgs. n.375/93, era di 88 giornate lavorative che, moltiplicate per il numero di ettari del fondo, portava ben oltre 104 giornate annue; lo stesso marito della ricorrente, aveva confermato che per la coltivazione occorrevano oltre 104 giornate.
La ricorrente contesta innanzitutto che il ragionamento probatorio della Corte si sia basato sul solo dato presuntivo delle tabelle ettaro-coltura di cui all’art.9quinquies, co.15, l. n.608/96, le quali sarebbero di per sé inattendibili, se non calate nella realtà individuale dell’impresa.
Di contro, deve dirsi che il legislatore ha adottato proprio un criterio presuntivo, fondato sulle tabelle ex art.9quinquies, co.15, l. n.608/96 e art.8, co.2, d.lgs. n.375/93. In particolare, in base al comma 16 dell’art.9quinquies, i valori medi del fabbisogno di mano d’opera, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per l’accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro necessarie. Dunque, l’accertamento previdenziale
muove, nell’ottica legislativa – e come è avvenuto in fatto da parte del personale ispettivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – proprio da tale dato presuntivo, che ha evidente funzione di agevolazione probatoria (sul valore presuntivo dell’art.8, co.2, d.lgs. n.375/93, con funzione di agevolazione probatoria, v. Cass.23405/25). Non v’è alcuna violazione degli artt.2727 e 2729 c.c. nel fondare su tale dato presuntivo l’accertamento previdenziale; dato presuntivo che ovviamente può essere vinto dalla parte privata.
La Corte d’appello, del resto, nemmeno ha considerato solo le tabelle ettaro-colturali, poiché ha corroborato le stesse con la deposizione del marito della ricorrente, in base alla quale, in aderenza al dato numerico tratto dalle tabelle, emergeva un fabbisogno di giornate lavorative ben superiore a 104.
La seconda parte del primo motivo deduce una serie di errori asseritamente condotti dal Collegio, e integranti travisamento della prova, denunciati ai sensi degli artt.115 e 116 c.p.c., ovvero: a) le giornate previste dalle tabelle ettaro-colturali sarebbero inferiori a quelle indicate dalla Corte; b) l’estensione del fondo sarebbe inferiore a quella indicata dalla Corte; c) le giornate di lavoro affidate ad operai agricoli sarebbero superiori a quelle indicate dalla Corte.
Sul punto, ci si limita a osservare che, in base alla pronuncia a sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 5792/24), il travisamento della prova deve essere fatto valere con la revocazione e non ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c.; ché, invece, se si tratti non di vero errore di fatto ma di errore di giudizio sulla riconducibilità di
quella certa informazione probatoria al fatto probatorio, allora il vizio può essere denunciato solo nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. In sostanza, è inammissibile la seconda censura del primo motivo, poiché riferita in modo inammissibile alla violazione di legge.
Quanto invece al preteso omesso esame di fatto decisivo, va detto che la Corte d’appello non ha omesso il dato fattuale del numero di giornate lavorative necessario, poiché ha valorizzato la deposizione del marito della ricorrente, dalla quale emergeva un numero di giornate ben superiore alle 104. Non si tratta quindi di aver omesso un fatto decisivo, ma di aver valutato in modo diverso, rispetto a quanto affermato dalla ricorrente, il fabbisogno di mano d’opera. Circa poi il preteso travisamento, da parte della Corte, del significato della deposizione del marito della ricorrente, poiché i 12/15 operai erano riferiti al solo lavoro di raccolta dei grappoli d’uva, si deve osservare che ancora una volta non si tratta di violazione di legge, ma di diversa valutazione del materiale probatorio (in particolare del significato/informazione probatoria riconducibile al fatto probatorio: dichiarazione testimoniale), incensurabile in cassazione, valendo il principio di libero apprezzamento delle prove da parte del giudice, se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Ma il motivo non adduce alcun elemento di fatto capace di contrapporsi in modo assorbente alla deposizione del teste nel significato assunto dalla Corte d’appello.
Infine, circa la mancata contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sull’effettivo fabbisogno di mano d’opera del fondo, si osserva che: la deduzione risulta da un lato
inammissibile per difetto di specificità, poiché non è riportato in modo compiuto il contenuto degli atti difensivi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da cui emergerebbe la non contestazione; dall’altro infondata, trattandosi comunque di circostanze estranee alla sfera soggettiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rispetto alle quali dunque non può valere il principio di non contestazione.
In definitiva, la sentenza si mostra immune da censure poiché, sulla base di accertamenti condotti in fatto, ha concluso che: a) il fabbisogno di giornate lavorative era ben superiore a 104; b) oltre 1/3 di tale fabbisogno era soddisfatto dalla ricorrente col lavoro personale proprio e del coadiutore (marito); gli operai erano assunti infatti per poche giornate nei periodi di più intensa lavorazione; c) la stessa ricorrente aveva dichiarato agli ispettori RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che non svolgeva altra attività lavorativa e che era lei, insieme al marito, a provvedere alla coltivazione del fondo, anche manualmente.
Sussistono dunque i tre requisiti necessari all’iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti (v. Cass. Cass.6566/98, Cass., sez. un, 616/99, Cass.9536/03), con conseguente obbligo assicurativo e rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.