Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2185 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2185 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1424/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
BAYER HEALTHCARE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di MILANO n. 3227/2023 depositata il 15 novembre 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, cui RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2019 aveva affidato il trasporto di una partita di prodotti farmaceutici da Garbagnate Milanese a Kocaeli (Turchia), conveniva in giudizio la suddetta e RAGIONE_SOCIALE – assicuratrice della committente contro i rischi del trasporto – per ché fosse accertata l’inesistenza del credito di euro 678.040 che RAGIONE_SOCIALE sosteneva di vantare nei suoi confronti, in ragione dei danni asseritamente risentiti da RAGIONE_SOCIALE.
Le convenute, costituitesi, sostenevano che: 1) RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto da RAGIONE_SOCIALE l’indennizzo di euro 678.040, pari al valore della merce che non era arrivata a destinazione, in quanto il furgone su cui era stata caricata aveva tamponato, a circa 200 chilometri dal confine turco, un autocarro che lo precedeva, e che era stata costretta a mandare al macero perché da ll’impatto era insorto il rischio, malgrado l’apparente integrità della confezione, che i medicinali si fossero irrimediabilmente danneggiati; l’indennizzo era stato comprensivo delle spese sostenute per lo smaltimento (euro 835); ii) i diritti di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE erano stati ceduti ad RAGIONE_SOCIALE con lettera del 14 luglio 2020.
Eccepivano quindi che l’attrice non aveva in alcun modo provato l’asserito malore del conducente, con conseguente sua responsabilità ex recepto per colpa grave, dato che aveva organizzato il viaggio con negligenza, affidandosi ad un autista che aveva iniziato il suo viaggio tre giorni prima dell’incidente senza effettuare una sosta per recuperare lo stato di veglia necessario per evitare quello di sonnolenza che aveva poi provocato il tamponamento ed il conseguente danneggiamento totale del carico.
RAGIONE_SOCIALE domandava, in via riconvenzionale, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patito, pari a euro 678.040, e al rimborso della spesa di euro 3.600 per il noleggio di un furgone per riportare la merce in Italia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9854/2022, riteneva sussistente la responsabilità ex recepto di RAGIONE_SOCIALE, non avendo questa fornito la prova liberatoria prevista dall’articolo 18 della Convenzione di Ginevra GMR, e la condannava pertanto al risarcimento del danno limitatamente a 8,33 DSP per ogni chilogrammo lordo di merce avariata, non essendo stata provata, da parte delle convenute, la sua colpa grave.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE impugnavano la sentenza, dolendosi della statuizione con cui il Tribunale aveva reputato non dimostrata la colpa grave di RAGIONE_SOCIALE per la perdita totale del carico.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3227/2023, ha accolto l’impugnazione, ritenendo la colpa grave di RAGIONE_SOCIALE, la quale non aveva dimostrato che la perdita del carico di medicinali era dipesa da circostanze inevitabili e alle cui conseguenze essa non poteva ovviare, poiché, pur avendo assunto specificamente, con le clausole 2.4, 8.1 e 10.1 del contratto, l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri conducenti le norme sulla sicurezza stradale, aveva invece affidato un carico di merce di notevole valore a un unico autista, il quale aveva percorso circa 2000 chilometri in due giorni e aveva perduto il carico per un colpo di sonno poche centinaia di chilometri dopo aver varcato la frontiera turca. Per l’effetto, l’ha condannata al pagamento a HDI del maggior importo di euro 681.640, comprensivo del valore della merce andata distrutta e delle spese per il noleggio del mezzo per riportarla in Italia.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso fondato su un articolato motivo, cui ha resistito con controricorso HDI. Nessuna attività difensiva è stata svolta da RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 29, comma terzo, della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo 5 luglio 1978 e
resa esecutiva in Italia con la L. 6 dicembre 1960, n. 1621, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., in connessione con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c.».
1.1 La ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia ritenuto accertata la sua colpa equiparata a dolo di cui all’art. 29 della Convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale di merce su strada, in forza di una non corretta interpretazione e/o applicazione di detta norma e di una errata ricostruzione dei fatti (con omesso esame di fatti decisivi), non essendo le circostanze accertate -cioè la violazione di una norma del codice della strada turco sul mancato rispetto delle distanze tra due veicoli e la violazione di alcune clausole del contratto di trasporto – sufficienti per qualificare come gravemente colposo il comportamento tenuto. Ciò in ragione della giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui per colpa parificata al dolo si deve intendere straordinaria ed inescusabile imprudenza e omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, da accertare in concreto senza che al riguardo possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l’inadempimento contrattuale del vettore. La corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere dimostrata la colpa grave, deducendo il verificarsi del colpo di sonno dal verbale della polizia turca e argomentando alla luce del contratto di trasporto.
Conclude la ricorrente che, fermo il fatto che il colpo di sonno che aveva colpito l’autista non integrava il caso fortuito, mancando la prova che si fosse trattato di un evento imprevedibile e inevitabile ovvero che fossero state poste in essere tutte le misure idonee a evitare l’evento , era mancata pure la prova che la momentanea perdita di coscienza dell’autista fosse dovuta a una straordinaria e inescusabile imprudenza dello stesso, perché: 1) il verbale della polizia turca non poteva costituire la prova della colpa grave dell’autista -gli agenti non avevano assistito al
verificarsi del sinistro, non era stato prodotto il verbale con apposta apostilla necessaria per attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che aveva rilasciato il documento, nonché l’autenticità del sigillo o del timbro apposto sull’atto, né era stata prodotta una traduzione asseverata in lingua italiana – e non conteneva alcun elemento indiziario dal quale desumere la prova del fatto ignorato; 2) non vi era prova che il colpo di sonno non fosse stato provocato da un malore, non rilevando come confessione la dichiarazione rilasciata dall’autista alla polizia turca, peraltro dallo stesso modificata non appena aveva riacquistato lucidità; 3) al trasporto eseguito con un furgone Fiat Ducato 2017 che non superava 3,5 tonnellate non poteva applicarsi il Regolamento (CE) n. 561/2006; 4) non era stato provato che l’autista del furgone non avesse effettuato le soste e i riposi imposti per legge: la C orte d’appello lo avrebbe erroneamente desunto, incorrendo nella violazione degli artt. 2729 e ss. c.c., partendo dal presupposto erroneo che la distanza percorsa fosse di 2000 chilometri e che fosse stata percorsa in soli due giorni, mentre i chilometri percorsi erano poco più di 1700 e il viaggio era durato tre giorni, sicché il conducente del furgone aveva avuto la possibilità sia di riposare 11 ore per notte, sia di effettuare 45 minuti di sosta ogni 4 ore.
1.2. Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.
La censura che investe la statuizione del giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa grave del vettore è infondata, perché si basa su un assunto in iure erroneo, e cioè che il giudice non possa avvalersi della prova per presunzioni onde accertare tale sussistenza.
L’errore come emerge dal ragionamento prospettato dalla ricorrente -deriva dal convincimento che, allorquando questa Suprema Corte afferma che nel trasporto internazionale di merci la colpa grave equiparata al dolo deve essere accertata in concreto e non può farsi discendere dalla
presunzione di colpa a carico del vettore di cui all’art. 1693 c.c., intenda escludere la possibilità che il giudice ricorra alla prova presuntiva. Il che non corrisponde al vero.
Così statuisce il costante indirizzo di legittimità: «In tema di trasporto internazionale su strada, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia dalla legge dello Stato del giudice adito considerata equivalente al dolo. Ne consegue che, atteso il principio in base al quale in tema di responsabilità contrattuale le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell’art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l’omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del medesimo o dei suoi dipendenti o preposti. La sussistenza di tale responsabilità illimitata deve essere accertata in concreto, senza che al riguardo possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l’inadempimento contrattuale del vettore (…) la suddetta situazione di colpa “lata” equiparabile a quella di dolo eventuale deve essere provata in concreto, non operando alcuna presunzione di legge al riguardo» (Cass. 16/5/2006 n. 11362; cfr. pure Cass. ord. 20/11/2023 n. 32166).
L’avere escluso l’operatività della presunzione di cui all’art. 1693 c.c. non significa avere negato al giudice di merito la possibilità di accertare «in concreto» la sussistenza della colpa grave, avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e anche quindi di quella presuntiva, dato che accertamento «in concreto» non significa avvenga attraverso una prova diretta, richiedendosi invece un’analisi compiuta valutando le specifiche circostanze del caso.
Affermare che la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1693 c.c. – la quale porta a far derivare dall ‘ avaria o dalla mancata consegna della merce la responsabilità per inadempimento del vettore, e viene considerata, in tema di responsabilità ex recepto , una specificazione della responsabilità per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. – non può utilizzarsi allo scopo di presumere la colpa grave del vettore, la quale va invece accertata in concreto, implica che la presunzione di responsabilità per inadempimento non coincide con la presunzione di colpa rilevante al fine di determinare la perdita del beneficio della limitazione del risarcimento.
Tanto chiarito, è innegabile che la corte territoriale abbia accertato in concreto – cioè avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa – che l’evento è derivato da colpa grave del vettore, ossia da un comportamento consapevole dello stesso che, pur senza la volontà di danneggiare altri, ha operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (v. Cass. 30/8/2024 n. 23395; Cass. 6/5/2020 n. 8494; Cass. 15/6/2018 n. 15732 e già Cass. 31/5/2016 n. 12995; Cass. 20/7/2005 n. 15255; Cass. 8/2/2005 n. 2538; Cass.22/10/2003 n. 15789; Cass. 28/11/2001 n. 15124; Cass. 21/6/1983 n. 4245; Cass. 19/11/2001 n. 14456).
Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte d’appello è congrua, logica ed esente da vizi giuridici, e segue un percorso che denota un attento esame delle risultanze del processo appositamente richiamate. Con riferimento alle specifiche censure della ricorrente è da rilevare, infatti, che la corte territoriale è giunta ad affermare la sussistenza della colpa grave della ricorrente per una serie di elementi che ha reputato indicassero in modo logico e univoco la grave negligenza di essa nella
organizzazione del trasporto e nella esecuzione della prestazione: la presenza di un solo autista, nonostante il considerevole valore del carico, la lunga distanza chilometrica percorsa, l’orario in cui si era verificato il colpo di sonno.
1.3. Del tutto inconducenti sono le censure mosse alla sentenza impugnata per il valore assegnato al verbale redatto dai poliziotti turchi, dato che le emergenze di detto verbale sono state considerate un indizio che unitamente ad altri ha condotto il giudice d’appello a ritenere sussistente la colpa grave della società ricorrente.
Parimenti pretestuose sono le argomentazioni volte a contestare l’incertezza della causa del colpo di sonno dell’autista del furgone: non solo hanno carattere meramente oppositivo rispetto alle conclusioni cui è giunta la corte territoriale, ma si fondano su mere asserzioni congetturali che non ne scalfiscono l’esternato ragionamento, risolvendosi invece in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio , collocando la censura nella inammissibilità (cfr. Cass. 29/7/2025 n. 21762); così come non lo inficiano, per le medesime ragioni, circostanze quale, per esempio, la distanza tra la sede in cui i medicinali erano stati affidati al vettore e quella di consegna e tempo di percorrenza di detta distanza. Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati dall’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, esponendosi appunto ad una declaratoria di inammissibilità del motivo, un nuovo giudizio di merito, non considerando che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano invocarsi elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenirne a un diverso apprezzamento.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 14.000, per compensi, oltre a euro 200 per esborsi e oltre alle spese generali in misura del 15 % e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME