SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 1 2026 – N. R.G. 00000088 2023 DEPOSITO MINUTA 09 01 2026 PUBBLICAZIONE 09 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce -Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott.
NOME
NOME
AVV_NOTAIO
Dott.
NOME
COGNOME
– Consigliere
Dott.ssa
NOME
NOME
Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 88 del RAGIONE_SOCIALE. delle cause dell’anno
2023,
TRA
(C.F.:
), nato a Veglie (Le) il
C.F.
05.11.1975 e residente in Surbo (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Lecce, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all’atto di reclamo;
P.G.
– INTERVENTORE –
La causa è stata riservata per la decisione all’udienza collegiale del 23.3.2023, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta, da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20.01.2023, il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione debiti del consumatore presentata dal reclamante in data 20.10.2022, corredata dalla relazione particolareggiata dell’OCC nella persona del Dott. , prevedendo il pagamento integrale dei creditori privilegiati e parziale (nella misura del 20%) dei creditori chirografari nell’arco di 5 anni.
Con reclamo del 21.2.2023, ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di omologa del piano di ristrutturazione emesso dal Tribunale di Lecce, affermandone la erroneità rispetto alla valutazione in ordine alla carenza espositiva e
-RECLAMANTE-
contro
RAGIONE_SOCIALE (p.i. ), in persona del suo legale rappresentante AVV_NOTAIO con sede legale a Conegliano (TV) in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Treviso, che eleggono domicilio presso l’AVV_NOTAIO, con studio a Lecce in INDIRIZZO; P.
-RECLAMATA-
e
1.
probatoria dei requisiti di ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 14/2019, in particolare rispetto all’incompletezza delle informazioni fornite dal consumatore circa le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’ass umere le obbligazioni, nonché circa la consistenza della composizione del patrimonio e delle entrate dei componenti del nucleo familiare. Sostiene altresì il reclamante che il Tribunale ha errato nel ravvisare gli estremi della colpa grave nell’accesso ai finanziamenti stipulati con la società RAGIONE_SOCIALE, escludendo anche per tale ragione l’omologabilità del piano.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la reclamata contestando tutto quanto deAVV_NOTAIOo e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del presente procedimento.
All’udienza del 23.3.23, acquisito il parere del P.M., la causa è stata trattenuta per la decisione, previo deposito di memorie a cura delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di reclamo, argomenta ‘Sulla mancata indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni nonché sulla mancata esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte’ , sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti sul presupposto che il debitore non avesse adeguatamente indicato le cause del suo indebitamento, né avesse documentato la diligenza impiegata nell’assumere gli obblighi finanziari.
Il giudice del provvedimento reclamato aveva sottolineato che il debitore, nonostante lavorasse dal 2017 al 2019 e avesse un reddito stabile (insieme alla moglie, che però risultava essere disoccupata dal 31 maggio 2019), non aveva spiegato in modo sufficiente per quale motivo avesse contratto prestiti per un ammontare complessivo di 80.826 euro (divisi in tre finanziamenti nel periodo tra il 16 ottobre 2017 e il 17 settembre 2019) e che, in presenza di un reddito, tale somma non sembrava giustificabile per coprire le esigenze ordinarie della famiglia.
Il reclamante contesta questa valutazione, sostenendo che i finanziamenti ottenuti sono stati utilizzati per estinguere debiti preesistenti e per coprire spese urgenti dovute alla precaria situazione familiare. Ribadisce che la moglie non aveva un reddito dal 2011, anno in cui aveva lavorato solo per un breve periodo di tempo, come da certificato occupazionale e modello C2 storico proAVV_NOTAIOi in atti, e che uno dei figli, , è affetto da una disabilità intellettiva, il che ha imposto alla madre una continua assistenza, impedendole così di intraprendere un’attività lavorativa stabile.
Inoltre, sottolinea che l’importo effettivamente ottenuto tramite i finanziamenti è stato inferiore rispetto a quanto indicato dal Tribunale. Nel caso del finanziamento di Vivi Banca Spa del 21 maggio 2018 (per 32.520 euro), solo una piccola parte della somma è stata effettivamente messa a disposizione del debitore, mentre la restante è stata destinata al pagamento di debiti precedenti. Una situazione simile si è verificata con i finanziamenti di e ADV RAGIONE_SOCIALE, il che rende il totale degli importi effettivamente ricevuti ben inferiore agli 80.826 euro inizialmente indicati.
Con il secondo motivo, il reclamante deduce ‘Sulla mancata indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio (art.67 lett. b) nonché degli stipendi e, in generale, di tutte le entrate dei componenti il nucleo familiare (art. 67 lett. e)’, sostenendo che il Tribunale non abbia dato il giusto peso al contesto di estrema difficoltà economica, né abbia adeguatamente considerato che la proposta di ristrutturazione del debito fosse volta a salvaguardare la dignità del nucleo familiare. Sostiene che la moglie è disoccupata da anni e non ha alcun reddito e che, ad ogni buon conto, ha proAVV_NOTAIOo tutta la documentazione richiesta dalla legge, inclusa la visura
catastale, a provare la situazione di indigenza in cui versa il nucleo familiare.
Con il terzo motivo di reclamo, deduce ‘Sulla conAVV_NOTAIOa del debitore qualificata come idonea ad integrare il dolo nell’indebitamento’, contestando l’assunto del primo giudice secondo cui il debitore avrebbe tenuto una conAVV_NOTAIOa caratterizzata da dolo o colpa grave nel rendere dichiarazioni false agli istituti di credito in modo da ottenere i finanziamenti richiesti.
In particolare, il riferimento è alla dichiarazione fatta dal ricorrente a RAGIONE_SOCIALE il 16 febbraio 2022, in cui affermava che la moglie contribuiva al mantenimento del nucleo familiare con 500 euro mensili, ritenuta dal tribunale falsa ed incompatibile con le affermazioni fatte nel piano di ristrutturazione, dove la moglie risultava disoccupata da anni.
Al contrario, il reclamante contesta questa valutazione, sostenendo che la dichiarazione fatta a RAGIONE_SOCIALE fosse semplicemente un tentativo di ottenere liquidità
immediata per far fronte ai bisogni urgenti della famiglia, quali il pagamento delle rate dei prestiti e del canone di locazione, e ciò anche a costo di fare affermazioni che non rispecchiavano completamente la realtà, ma che erano fatte in un contesto di disperazione. Eccepisce inoltre che la situazione di sovraindebitamento era già in atto dal 2017-2019, e dunque prima della dichiarazione a RAGIONE_SOCIALE, e che la stessa dichiarazione non ha avuto un’incidenza decisiva sull’indebitamento complessivo, il quale si è accumulato per la difficoltà di far fronte a più prestiti già contratti: considerando che nel 2019 aveva già avviato la procedura di gestione della crisi, non vi era l’intenzione di frodare i creditori, ma piuttosto di trovare una soluzione.
Infine, il fa notare che il Tribunale non ha preso in considerazione il fatto che le banche e le società finanziarie coinvolte non abbiano adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore, come stabilito dall’art. 68 CCII e che dunque la re sponsabilità per l’aggravamento della crisi ricada anche sui finanziatori, che non hanno effettuato una verifica approfondita del reddito del debitore e delle sue reali capacità di rimborso.
Il reclamo non può essere accolto.
A giudizio della Corte, le eccezioni sollevate dal reclamante non chiariscono né colmano le gravi lacune documentali evidenziate dal primo giudice, non superano le contraddizioni sulla propria situazione familiare, patrimoniale e reddituale, non giustificano la conAVV_NOTAIOa dolosa o gravemente colposa rilevata dal Tribunale ai sensi dell’art. 69 CCII, non incidono sulle ulteriori autonome ragioni di inammissibilità, tra cui la non fattibilità del piano.
Ed invero, si ritiene che il primo giudice abbia correttamente ritenuto insussistenti i presupposti di legge per l’omologazione del piano del consumatore ai sensi degli artt. 67-69 CCII, avendo il debitore omesso di fornire elementi essenziali sulla genesi del sovraindebitamento e sulla diligenza tenuta nell’assunzione delle obbligazioni. Il reclamante non ha contestato né superato la principale ratio decidendi , ossia la totale assenza di una spiegazione credibile e documentata circa la necessità di contrarre, tra ottobre 2017 e settembre 2019, tre finanziamenti per complessivi € 80.826,00, in un periodo in cui entrambi i coniugi percepivano reddito, né ha fornito alcuna documentazione bancaria circa la destinazione delle somme ricevute.
Segnatamente, non risulta provata la deAVV_NOTAIOa estinzione di pregresse esposizioni debitorie mediante i finanziamenti successivi ed è risultata inattendibile la giustificazione fornita dal Gestore della crisi circa l’acquisto dell’autovettura indicata come causa del finanziamento del 2017, che invece risulta essere avvenuto nel 2016 per l’importo di soli € 2.500, dunque prima e per una somma incompatibile con il f inanziamento di € 32.640,00.
Tali accertamenti, logicamente e documentalmente fondati, non sono stati scalfiti dal reclamante, che continua a non chiarire perché e per quali necessità familiari sia stato contratto un debito di tale entità in un arco temporale così breve.
Le lacune rilevate nel decreto appellato permangono nell’atto di impugnazione, poiché mancano gli originari contratti di finanziamento, indispensabili per valutare le ragioni dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e non è stata fornita documentazi one completa sul patrimonio e sulle entrate del nucleo familiare, in particolare visure della moglie (catasto, PRA, conti), nonostante la proposta si fondi sulla sua pretesa condizione di disoccupazione. Non è stata provata, altresì, la reale scarsa liquidabilità della quota immobiliare del reclamante (2/9), che, secondo OMI, presenta comunque un valore non trascurabile.
Il reclamante non spiega né giustifica tali carenze, che restano ostative all’ammissibilità.
Deve rilevarsi, inoltre, come il giudice di prime cure nel decreto di rigetto del piano abbia rilevato specifici elementi di mala fede ex art. 69 CCII nell’accesso ai due finanziamenti del 16.02.2022. In particolare, ha rilevato che il debitore:
ha dichiarato a RAGIONE_SOCIALE che la moglie percepiva reddito da lavoro parttime (€ 500 mensili), mentre nel piano e nel ricorso aveva affermato che era priva di reddito da anni;
ha omesso di riferire alla finanziaria che pendeva sin dal dicembre 2019 la procedura di composizione della crisi e che era imminente il deposito di un piano che prevedeva il pagamento del solo 20% dei debiti oggetto di rinegoziazione;
ha reso tali dichiarazioni nella consapevolezza della responsabilità ex art. 76 DPR 445/2000.
È indubitabile, dunque, che abbia consapevolmente reso una dichiarazione non veritiera all’atto del rilascio delle informazioni relative alla propria situazione finanziaria, come si desume incontestabilmente dalla documentazione in atti.
Occorre in proposito ricordare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, co. 1, c.c.i.i. e 2697 c.c. l’onere della prova sulla diligenza nella richiesta dei finanziamenti e quindi sull’assenza di colpa grave, malafede o frode – grava sul debitore e ne fa presupposto di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, ma nel caso di specie delle contraddizioni suesposte il reclamante non fornisce alcuna spiegazione plausibile, limitandosi a mere affermazioni generiche. Né può condividersi quanto ritenuto dal gestore della crisi, ossia che debba escludersi la colpa grave nel sovraindebitamento perché i debiti sarebbero stati contratti per far fronte a esigenze familiari e di salute del figlio, essendo tali affermazioni sfornite della minima prova documentale.
La ricostruzione del Tribunale rimane quindi integra e corretta.
Allo stesso modo, non può essere accolta l’eccezione sollevata dal reclamante secondo cui il creditore RAGIONE_SOCIALE ha completamente omesso la valutazione del merito creditizio cui era normativamente tenuta, rendendosi così responsabile dell’aggravamento e violando la disposizione di cui all’art 124 bis Tub.
Tale affermazione non può essere condivisa in quanto è orientamento consolidato e ripreso di recente dalla Suprema Corte quello per cui la conAVV_NOTAIOa del consumatore sovraindebitato e gli obblighi del finanziatore secondo l’art. 124-bis del Testo Unico Bancario (TUB) seguono due binari diversi, che devono essere valutati separatamente e sono indipendenti nella sorte l’una dall’altro.
Ed invero, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, la Cassazione ha decretato che ‘ In riferimento alle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII, circa il giudizio sulla colpa grave del consumatore non può concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento; non si può pertanto condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest’ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda. I due profili di colpa -con le rispettive conseguenze -sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato «il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate» nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall’eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire un correlazione condizionante tra i due profili -tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente, «la violazione del merito creditizio … porta ad elidere la gravità della colpa del debitore» significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall’art. 69 CCII, che nei suoi due commi -definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)’ (cfr. Cass. n. 20672/2025; Cass. n. 30538/2024).
Orbene, assodato che la negligenza o omissione del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non elimina né attenua la colpa grave del consumatore nella formazione dell’indebitamento trattandosi di profili di colpa distinti e autonomi, anche qualora si ritenesse che la creditrice non abbia diligentemente adempiuto a tutte le doverose indagini sulla valutazione del merito creditizio del debitore, ad ogni modo la sola dichiarazione non veritiera dello stesso debitore finalizzata a ottenere un finanziamento integra il requisito ostativo del dolo o della grave colpa ex art. 69 CCII. Tale conAVV_NOTAIOa è sufficiente, da sola, a impedire l’omologazione del piano.
Ne consegue il rigetto del reclamo presentato da , con conferma del provvedimento impugnato.
L’appellante soccombente va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte resistente nella liquidazione di cui al dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando,
rigetta il reclamo proposto da avverso il decreto del 20.01.2023 di rigetto della proposta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nel procedimento identificato al n. R.G. 38-1/2022 P.U.- P.R.D. del Tribunale di LecceSez. commerciale, con conferma del provvedimento reclamato;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase dalla parte resistente che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre
rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge Lecce 16.12.2025
Il Cons.rel.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME