Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32946 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32946 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
SENTENZA
R.G.N. 19967/19
U.P. 3/12/2024
Vendita -Garanzia per i vizi -Risarcimento danni -Riconoscimento dei vizi -Prova della colpa del venditore sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19967/2019) proposto da:
PREVIATI NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, quale titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
Ing. COGNOMERAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo (C.F.: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME
COGNOME giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato;
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE Galliano (C.F.: CODICE_FISCALE quale titolare dell’omonima ditta individuale;
-intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 438/2019, pubblicata il 22 marzo 2019, notificata a mezzo PEC il 19 aprile 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti costituite, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOMEper la controricorrente Ing. COGNOME RAGIONE_SOCIALE e l’Avv. NOME COGNOME per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione del 1° marzo 2010, COGNOME COGNOME conveniva, davanti al Tribunale di Chiavari, COGNOME Stefano, chiedendo il risarcimento dei danni per i vizi dell’opera eseguita, relativa alla sostituzione del cambio delle marce del proprio autocarro destinato al trasporto del bestiame, ai sensi della disciplina sull’appalto o in subordine -della disciplina sulla vendita, per i costi sostenuti per il fermo del veicolo, per il mancato guadagno, per le spese relative alla perizia stragiudiziale eseguita e per il danno all’immagine subito, con la condanna del convenuto alla restituzione dell’acconto corrisposto di euro 4.022,50.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale contestava, in fatto e in diritto, la fondatezza delle domande avversarie, eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione intrapresa. In via riconvenzionale, chiedeva che l’attore fosse condannato al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per la prestazione eseguita. Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Ing. COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che gli aveva fornito il cambio installato nell’autocarro dell’attore.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la Ing. COGNOME RAGIONE_SOCIALE la quale contestava il fondamento della pretesa attrice e della garanzia azionata e -a sua volta -chiamava in manleva la RAGIONE_SOCIALE presso cui il cambio era stato acquistato.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale negava ogni responsabilità a suo carico.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 400/2013, depositata il 10 giugno 2013, qualificato il contratto intervenuto tra le parti come vendita, accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dall’acquirente verso il venditore per i vizi rilevati sul cambio sostituito e, per l’effetto, condannava il venditore al pagamento, in favore dell’acquirente, della somma di euro 19.704,38; accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale di adempimento in ordine al residuo prezzo dovuto e, per l’effetto, condannava l’acquirente al pagamento, in favore del venditore, della somma di euro 5.086,29; rigettava le domande di manleva spiegate verso i terzi chiamati.
2. -Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado COGNOME NOMECOGNOME il quale lamentava: 1) l’indebita inversione dell’onere probatorio operata dal Tribunale e l’incongruenza della valutazione delle prove raccolte, stante che sarebbe stato onere dell’acquirente dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi, a fronte della sollevata eccezione di decadenza, in mancanza di alcun riconoscimento esplicito o implicito desumibile dalle prove acquisite e di alcuna dimostrazione del rivendicato danno da fermo fo rzato; 2) l’affermazione della responsabilità del venditore
in assenza di colpa; 3) l’erroneo rigetto della domanda di manleva, in ragione della tempestiva informazione, resa dal venditore al proprio fornitore, circa le lamentele dell’acquirente, cui seguiva la negazione del fornitore che il cambio fornito fosse difettoso.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME, il quale instava per il rigetto del gravame.
Si costituivano separatamente in appello anche la Ing. COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo e la RAGIONE_SOCIALE, le quali escludevano che alcun addebito potesse essere prospettato nei loro confronti.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che doveva essere confermato il rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, in ragione del loro riconoscimento da parte del venditore, come desumibile, non soltanto dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal COGNOME e dal comportamento concludente tenuto da quest’ultimo con i ripetuti rientri del mezzo in officina, incomprensibili senza riconoscimento dei vizi -, ma in maniera tranciante, anche dalla dichiarazione in ordine all’esistenza dei vizi resa dal COGNOME nella lettera datata 11 marzo 2010, inviata alla società fornitrice COGNOME; b ) che la ricorrenza dei difetti del cambio (il quale andava a folle quando l’autocarro era in marcia) era stata provata dalle testimonianze rese da COGNOME COGNOME
impiegata amministrativa dipendente di parte attrice, COGNOME NOME, quale autista del mezzo, e COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, deposizioni da cui emergeva che il difetto del cambio installato risaliva ad epoca ben precedente alla sostituzione e alla perizia stragiudiziale redatta; c ) che era irrilevante il fatto che, nonostante il difetto, il mezzo avesse percorso anche 300 km al giorno, come risultava dal cronotachigrafo, poiché, come testimoniato dallo stesso autista del mezzo, il vizio del cambio, pur non impedendo il suo utilizzo, lo rendeva pericoloso e complicato, soprattutto a velocità sostenute, costringendo l’autista a manovre rischiose e, in ogni caso, rallentando i tempi di percorrenza nei trasporti; d ) che la ricostruzione delle soste forzose era avvenuta da parte del giudicante facendo puntuale riferimento, ancora una volta, alle risultanze istruttorie, orali e documentali, indicate e riportate in maniera puntuale e precisa; e ) che l’elemento soggettivo della colpa era stato in modo condivisibile tratto dall’ammissione resa in sede di interrogatorio formale dal convenuto, secondo cui il COGNOME avrebbe, fin dall’inizio, ossia dal maggio 2008, chiesto la sostituzione -rivelatasi nei fatti l’unica soluzione praticabile del problema -del cambio evidentemente difettoso, mentre il COGNOME si sarebbe deciso a ciò solo dopo molti mesi, nel dicembre 2008, provocando nelle more continui rientri in officina del mezzo, effetto che questi -con un comportamento più diligente e accorto -avrebbe potuto scongiurare fin dall’inizio, tanto più di fronte all’evidenza del difetto ammesso dallo stesso COGNOME; f ) che l’imputabilità del ritardo nella decisione di sostituire il pezzo al solo appellante -che soltanto molti mesi dopo si era rivolto alla
fornitrice per la sostituzione del pezzo difettoso -escludeva necessariamente ogni responsabilità del terzo fornitore COGNOME, al quale il COGNOME si era rivolto per la sostituzione per la prima volta soltanto nel dicembre 2008, come dimostrato dalla missiva dell’11 marzo 2011 ( recte dell’11 marzo 2010), in cui il COGNOME lamentava alla COGNOME il difetto del cambio, senza tuttavia averne in precedenza chiesto mai la sostituzione.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME, quale titolare dell’omonima ditta individuale.
Ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo, che -a sua volta -ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo.
Ha resistito, con controricorso, altresì la RAGIONE_SOCIALE
È rimasto intimato COGNOME Galliano.
Il Pubblico Ministero ha depositato (tempestivamente in data 31 ottobre 2024, con accettazione in data 5 novembre 2024) memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, le parti costituite hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1495, secondo comma, c.c., per avere la Corte di merito disatteso
l’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi relativi al sistema di cambio delle marce, benché, secondo la pacifica ricostruzione emersa in giudizio, essi fossero emersi sin dalla riconsegna dell’autocarro all’esito della riparazione e senza che, né in sede di deferimento dell’interrogatorio formale, né nella lettera dell’11 marzo 2010 potessero ravvisarsi gli estremi del riconoscimento dei vizi.
E ciò poiché, in sede di assunzione della prova per interpello, il COGNOME si sarebbe limitato a dare atto che il COGNOME reclamava che il cambio non funzionasse (e non già che tale lamentela fosse stata accertata) mentre la lettera citata era indirizzata al difensore della COGNOME ed era stata sottoscritta dal difensore del COGNOME solo a seguito della perizia stragiudiziale redatta (che, peraltro, aveva avuto ad oggetto un cambio diverso da quello fornito).
Osserva, ancora, l’istante che, al tempo dell’asserito e contestato riconoscimento dei vizi, comunque la decadenza si sarebbe già verificata, e tanto sin dal 5 giugno 2008, per decorso degli 8 giorni dalla consegna, sicché tale asserito riconoscimento non avrebbe comunque escluso l’estinzione dell’azione.
1.1. -Il motivo è infondato.
Ed invero la sentenza impugnata ha tratto il convincimento circa la ricorrenza del riconoscimento dei vizi a cura del venditore da un triplice ordine di elementi: 1) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal COGNOME; 2) il comportamento concludente tenuto dal COGNOME, con i ripetuti rientri del mezzo in officina -e con la revisione, ogni volta, del cambio installato -, condotta che sarebbe stata incomprensibile senza il
riconoscimento dei vizi; 3) la dichiarazione in ordine all’esistenza dei vizi resa nella lettera datata 11 marzo 2010, indirizzata alla fornitrice COGNOME
Ebbene nessuna contestazione è stata mossa dal ricorrente in ordine al riconoscimento dei vizi desunto dalla riparazione, ogni volta, del cambio installato, senza esito, anziché provvedendo alla radicale sostituzione del cambio delle marce.
Ne discende che il comportamento del venditore, il quale, in seguito a denuncia, anche non formale, di vizi di funzionamento di macchine o apparecchiature meccaniche (nel caso di specie, il sistema di cambio delle marce), si presta con propri tecnici alla revisione o alla riparazione dei difetti lamentati, può essere interpretato, nella valutazione complessiva del comportamento dei contraenti, demandata al giudice di merito, come un riconoscimento dei difetti della cosa venduta, con la conseguente assunzione dell’obbligo della garanzia per la completa eliminazione dei difetti riscontrati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 7301 del 26/03/2010; Sez. 2, Sentenza n. 27125 del 19/12/2006; Sez. 3, Sentenza n. 6044 del 26/03/2004; Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 15758 del 13/12/2001; Sez. 3, Sentenza n. 4219 del 24/04/1998; Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 20/02/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6641 del 12/06/1991; Sez. 2, Sentenza n. 587 del 30/01/1990; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 23/12/1977; Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 29/07/1975; Sez. 3, Sentenza n. 1126 del 18/04/1973; Sez. 3, Sentenza n. 68 del 15/01/1969; Sez. 3, Sentenza n. 767 del 08/03/1968; Sez. 3, Sentenza n. 2229 del 13/08/1966).
Le riparazioni tramite revisione del cambio installato (non riuscite) implicano l’integrazione di una valida rinuncia ad eccepire la decadenza per incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 17/04/2001).
E presuppongono appunto che tali condotte significative siano intervenute dopo la maturazione del termine decadenziale.
Sicché qualora il venditore riconosca l’esistenza dei vizi della merce, il riconoscimento impedisce la decadenza, cioè esonera il compratore dalla denuncia, anche se intervenga dopo la scadenza del termine relativo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 726 del 18/03/1970; Sez. 3, Sentenza n. 554 del 21/02/1966; Sez. 3, Sentenza n. 3344 del 13/12/1962).
2. -Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. relativamente alla prova del danno, per avere la Corte territoriale riconosciuto il risarcimento del danno da fermo tecnico, secondo liquidazione equitativa, in re ipsa , per il solo fatto del mancato uso del veicolo, mentre -trattandosi comunque di un danno-conseguenza -esso non avrebbe potuto ritenersi sussistente in re ipsa , cioè in ragione della mera integrazione dell’evento, ma avrebbe dovuto essere provato dal danneggiato al di là di ogni dubbio.
Obietta l’istante che non avrebbe operato, quindi, alcun automatismo e sarebbe stata necessaria la deduzione dei pregiudizi di tipo patrimoniale subiti, mentre, nella fattispecie, il convenuto non avrebbe assolto alcun onere probatorio, tanto più
che dalle deposizioni testimoniali rese e fatte proprie dalla sentenza impugnata sarebbe emerso che il vizio del cambio non impediva l’utilizzo del mezzo, ma lo rendeva pericoloso e complicato.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1494 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto integrata la colpa del venditore sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di deferimento dell’interrogatorio formale del Previati, secondo cui, a fronte della richiesta a cura dell’acquirente sin dal maggio 2008 -della sostituzione del cambio delle marce installato e difettoso, l’alienante avrebbe aderito a tale richiesta solo nel dicembre 2008, provocando, nelle more, continui rientri in officina, effetto, questo, che -con un comportamento più diligente e accorto -si sarebbe potuto scongiurare sin dall’origine, tanto più di fronte all’evidenza del difetto perpetrato.
Espone l’istante che l’onere della prova della colpa sarebbe ricaduto sul compratore, mentre nella fattispecie quest’ultimo non avrebbe affatto provato minimamente la colpa del venditore, stante che il cambio era stato fornito da una ditta terza e il COGNOME si era limitato a montarlo.
3.1. -Deve essere preliminarmente scrutinato il terzo motivo, che sul piano logico -attenendo all’ an della responsabilità per difetto di colpa -precede la disamina della censura sul quantum .
Il motivo è infondato.
E ciò perché il venditore è tenuto al risarcimento del danno per i vizi della cosa e la sua colpa si presume, ricadendo sullo stesso l’onere di provarne la mancanza.
Pertanto, una volta che l’acquirente abbia assolto all’onere della prova dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre, la prova liberatoria della mancanza di colpa incombe al venditore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18947 del 31/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 18125 del 26/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 14665 del 03/06/2008).
Orbene, il venditore è in colpa anche quando ignora i vizi per il suo comportamento, cioè quando avrebbe dovuto conoscerli, se avesse usato la normale diligenza e perizia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4300 del 16/02/2024; Sez. 2, Sentenza n. 4564 del 26/04/1991; Sez. 2, Sentenza n. 2891 del 11/05/1984; Sez. 2, Sentenza n. 1937 del 29/03/1982; Sez. 3, Sentenza n. 3239 del 30/11/1962).
Nella fattispecie si è dato atto che, a fronte delle ripetute lamentele del COGNOME sul difettoso funzionamento dell’installato cambio delle marce, il COGNOME si era limitato ad effettuare plurime revisioni, senza risolvere il problema, soluzione che avrebbe richiesto la radicale sostituzione di detto cambio, il che integra certamente l’elemento subiettivo della colpa dell’alienante.
3.2. -A questo punto si può esaminare il secondo motivo, che è fondato.
La sentenza impugnata si è limitata ad affermare, sul punto, l’irrilevanza del fatto che, nonostante il difetto, il mezzo avesse percorso anche 300 km al giorno, come risultava dal cronotachigrafo, poiché, come testimoniato dallo stesso autista
dell’autocarro, il vizio del cambio, pur non impedendo il suo utilizzo, lo rendeva pericoloso e complicato, soprattutto a velocità sostenute, costringendo l’autista a manovre rischiose e, in ogni caso, rallentando i tempi di percorrenza nei trasporti.
Per converso, la sentenza di primo grado, confermata in sede di gravame (nonostante la specifica critica rivolta sul punto dall’appellante), aveva liquidato il danno in via equitativa per la presunta sosta dell’autocarro, in quanto asseritamente inutilizzabile, per euro 1.900,00 (euro 50,00 per ogni giorno di fermo forzato) e per un pregiudizio da fermo tecnico, liquidato sempre in via equitativa, per rallentamenti e disservizi, nella misura di euro 16.500,00.
Senonché il danno da ‘fermo tecnico’ di veicolo incidentato (o, come nel caso di specie, di cui sia inibito o ridotto l’uso in ragione dei vizi riscontrati) non è in re ipsa , ma dev’essere provato.
Esso non può rinvenirsi nella mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.
E, a fronte della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, è possibile indurre la loro derivazione causale dall’illecito o dall’inadempimento o dai vizi della cosa, alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13718 del 31/05/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 19/11/1999).
Ora, nella fattispecie, non vi è alcun riferimento alla spesa sostenuta per l’uso di un mezzo sostitutivo ovvero alla perdita di introiti derivanti dal mancato o ridotto uso, né a fortiori vi è alcuna argomentazione a supporto del ragionamento presuntivo volto a confortare la liquidazione effettuata.
4. -Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ‘omessa’ applicazione dell’art. 1494 c.c., per avere la Corte del gravame respinto la domanda di manleva avanzata dal venditore nei confronti del proprio fornitore, nonostante il ritardo nella decisione di sostituire il pezzo non fosse affatto imputabile all’alienante, atteso che sarebbe stato pacifico e non contestato che il cambio fosse stato smontato dallo stesso acquirente, tramite la RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Bastia Umbra, e che fosse stato inviato direttamente alla fornitrice COGNOME, la quale lo aveva ricevuto, lo aveva controllato e con lettera del 16 settembre 2008 lo aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE, la quale, nell’interesse e per incarico della COGNOME, aveva provveduto all’integrale revisione, senza riscontrare alcun difetto, mentre solo il 22 dicembre 2008 sarebbe stato inviato un cambio in sostituzione, affermando che l’invio era stato effettuato per pura correntezza, cambio che la ditta alienante aveva inviato immediatamente all’officina incaricata dall’acquirente perché provvedesse al montaggio.
Rileva l’istante che la responsabilità sarebbe ricaduta sulla terza chiamata fornitrice, senza che l’alienante potesse chiedere la sostituzione del cambio, non avendo evidenziato alcun difetto, e
senza che alcun difetto fosse stato riscontrato dalla stessa fornitrice e dalla RAGIONE_SOCIALE
4.1. -Il motivo è inammissibile.
La doglianza, infatti, non aggredisce la ratio decidendi per la quale la domanda di manleva è stata respinta.
Segnatamente, tale rigetto è stato supportato dall’argomentazione inerente all’interruzione del nesso causale tra il cambio difettoso fornito dal terzo all’alienante e i danni lamentati dall’acquirente.
E tanto perché la sentenza impugnata ha precisato che l’imputabilità del ritardo nella decisione di sostituire il pezzo doveva essere ascritta al solo venditore (accertamento fattuale, questo, insindacabile in questa sede), che soltanto molti mesi dopo si era rivolto alla fornitrice per la sostituzione del pezzo difettoso, come dimostrato dalla missiva dell’11 marzo 2010, in cui il COGNOME lamentava alla COGNOME il difetto del cambio, senza tuttavia averne in precedenza chiesto mai la sostituzione.
Sicché l’addebito che ha giustificato la tutela risarcitoria si è incentrato sulla rilevanza attribuita all’ostinata condotta del venditore che, a fronte dell’iniziale installazione del cambio delle marce sull’autocarro dell’acquirente, aveva successivamente sempre rifiutato, nonostante le lamentele del compratore (le rimostranze dell’acquirente risalivano al maggio 2008), di provvedere alla sostituzione del cambio mediante richiesta rivolta al fornitore (se non tardivamente), ritenendo che questo non fosse difettoso e provvedendo alla sua mera revisione, senza esito.
In proposito, la Corte d’appello ha puntualizzato che, ove fin dall’inizio, all’esito delle lagnanze del compratore, l’alienante avesse deliberato, non già meri interventi non risolutivi di riparazione, ma la radicale sostituzione del cambio, formulando tempestivamente la relativa richiesta al fornitore di tale cambio, il danno lamentato non si sarebbe prodotto.
Avverso tale ricostruzione nessuna specifica censura è stata mossa, se non in termini di diversa ricostruzione del fatto, ponderazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 65, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
5. -All’esito, il ricorso incidentale condizionato spiegato dalla controricorrente Ing. COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo -con il cui unico motivo si chiede che, ove venga accolta la censura relativa alla contestazione del rigetto della domanda di manleva, venga accolta, a sua volta, la domanda di manleva della COGNOME verso la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, tempestivamente informata, nel settembre 2008, della prima richiesta di intervento ricevuta da parte del Previati -è assorbito.
6. -In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i residui motivi sono respinti e il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di
Genova, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta i rimanenti motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda