Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1786 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1786 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
Art. 2051 c.c. colpa del danneggiato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20749/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
COMUNE DI BARLETTA, in persona del sindaco pro-tempore con avv.
NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 178/22 resa dalla Corte d’appello di Bari e depositata in data 4 febbraio 2022.
Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune RAGIONE_SOCIALE Barletta per essere risarcito delle conseguenze del sinistro occorsole in data 13 luglio 2014, assumendo di essere caduto a causa di una buca presente sull’asse stradale. Il Tribunale di Trani respingeva la domanda e così pure la Corte d’appello di Bari, adìta dallo stesso in sede di gravame, escludeva la
responsabilità dell’ente proprietario sull’assunto essenziale per cui il sinistro sarebbe avvenuto per negligenza del danneggiato medesimo.
Ricorre quindi in cassazione il COGNOME affidandosi a tre motivi; il comune resiste a mezzo di controricorso.
Fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe violato le indicate disposizioni non essendosi conformata al principio per cui, pur a fronte della negligenza o colpa del danneggiato, va affermata la responsabilità del custode, e nel non aver rilevato che solo un comportamento imprevedibile od eccezionale del danneggiato poteva semmai interrompere il nesso di causalità.
Premesso che la negligenza dell’utente può assumere rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, senza che occorra che il relativo comportamento sia caratterizzato da imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole (da ultimo in tal senso Cass. n. 8450/25), il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte a commento del secondo motivo.
Col secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 2043, 2051, 2697 cod. civ., nonché 115, 116 e 244, cod. proc. civ.
Per quanto rileva, si rimprovera anzitutto con tale mezzo alla Corte territoriale di aver ritenuto che l’affermazione della responsabilità del proprietario della strada presupponesse la prova, da parte del danneggiato, della sussistenza di un’insidia o di un trabocchetto, dopo aver accertato in fatto che il danneggiato era caduto dopo aver appoggiato il piede su un tombino.
Col terzo mezzo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella specie nella circostanza per cui il dislivello fosse ‘impercettibile’, e pertanto non visibile.
2.1. Orbene va osservato che la motivazione della sentenza impugnata si muove sostanzialmente su tre livelli motivazionali. Il primo è quello della condivisione della valutazione del Tribunale sulla mancata prova del fatto riconducibile all’àmbito dell’art. 2051 cod. civ., cioè dell’essere stata cagionata la caduta dal passaggio sul tombino. Questa prima motivazione viene enunciata dalle ultime tre righe della pagina 3 sino alla seconda proposizione della pagina 7 e si articola con la considerazione sia delle prove testimoniali, sia della pretesa non contestazione.
Il Collegio ritiene che questa motivazione sia impugnata inammissibilmente con il secondo motivo.
In ordine ad essa, quanto all’affermata violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., l’illustrazione del motivo non è articolata sulla base dei criteri che sono affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, ma si risolve solo in una sollecitazione a rivalutare la quaestio facti .
In particolare, quanto all’art. 116 c.p.c. il vizio non è dedotto secondo quanto a suo tempo indicato da Cass. n. 11892 del 2016, ribadito, poi -in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 -ed ex multis anche da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020.
Riguardo al paradigma dell’art. 2697 c.c., l’illustrazione non rispetta i criteri indicati a suo tempo enunciati -sempre in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto -dalla citata Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, ribaditi, ex multis , da Cass. n. 26769 del 2018 ed anche, con diversa declinazione formale, sempre ex multis , da Cass. n. 13395 del 2028, seguita da numerose conformi.
Quanto poi all ‘asserita violazione dell’art. 115 c od. proc. civ. sotto il profilo della non contestazione, nel senso che il Comune non avrebbe contestato
la dinamica del sinistro, con particolare riguardo alla caduta della vittima su una ‘buca’ formata da un tombino, e la Corte territoriale non avrebbe valorizzato tale circostanza, non riformando sul punto la pronuncia di primo grado, va osservato anzitutto che -al di là del fatto che la motivazione della sentenza impugnata è corretta -comunque proprio la riproduzione della comparsa di risposta evidenzia -nota 4, pag. 20 della stessa -che in essa il Comune enunciò che i fatti esposti nella citazione notificatagli «si contestano integralmente».
La correttezza della motivazione discende, poi, dal fatto che a ragione la Corte territoriale ritiene non sia stato violato l’art. 115 cod. proc. civ. da parte del primo giudice in base al principio di vicinanza della prova, tenendo conto che l’onere di contestazione specifica discenderebbe solo dalla conoscenza dei fatti, mentre nella specie il Comune l’avrebbe appresi solo dalla notifica della citazione.
In effetti il principio di non contestazione presuppone la conoscenza dei fatti dedotti dalla controparte, e il fatto che il comune abbia in comparsa dedotto la natura ‘impercettibile’ del dislivello formato dal tombino, non significa aver dato per ammesso che la caduta si sia verificata proprio in corrispondenza dello stesso, ma solo che nel tragitto di cui si tratta non vi erano situazioni di pericolo o comunque tali da causare una caduta, se non per un’inammissibile disattenzione da parte dell’utente della strada.
3. Ebbene, a questo punto, la cattiva sorte del secondo motivo e, dunque, il consolidarsi della motivazione sulla mancata prova della verificazione del fatto, rende inutile lo scrutinio del primo e del terzo motivo, giacché essi ineriscono alle ulteriori autonome motivazioni enunciate dalla corte barese. Si vuol dire, cioè, che il passaggio in cosa giudicata della motivazione criticata con il secondo motivo, rende inutile lo scrutinio degli altri due motivi, perché, se anche essi fossero accolti a motivo di errori in iure commessi dalla corte territoriale, la sentenza rimarrebbe sempre retta dalla motivazione circa la mancata prova del fatto.
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.100,00 oltre al 15 % dell’onorario a titolo di spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente (NOME COGNOME)