Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9213/2023 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO e dall’ AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI L’AQUILA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO , rispettivamente, in persona del Ministro p.t. e del Prefetto, rappresentati ex lege dall’ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,
-controricorrenti – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1411/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di l’ Aquila pubblicata il 10.10.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.7.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Assistenza e beneficenza pubblica Collocamento obbligatorio ex art. 1, comma 2, l. 407/1998 -Fratelli conviventi a carico – Prova
Con sentenza pubblicata il 7.1.2019 il Tribunale di Sulmona, davanti al quale la causa era stata riassunta, dopo che il TAR Abruzzo – sede di l’Aquila inizialmente adito da NOME COGNOME aveva declinato la propria giurisdizione, rigettata l ‘eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Difesa erariale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dichiarava il suo diritto a godere del collocamento obbligatorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co mma 2, l. 407/98.
L’attore aveva dedotto che :
-intervenuto il decesso RAGIONE_SOCIALEa sorella NOME NOME ell’attentato terroristico avvenuto il 19.12.2016 in Berlino nel quartiere Breitscheidplatz, l’ 11.1.2017 unitamente alla madre NOME COGNOME aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila ‘il rilascio RAGIONE_SOCIALEa certificazione che attesti il nesso causale del decesso con l’evento terroristico di cui sopra al fine di poter richiedere i benefici previsti dalla legge 206/2004 e successive modificazion i’ ;
-il 16.1.2017 la RAGIONE_SOCIALE aveva risposto al solo COGNOME che secondo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’istanza non poteva essere accolta , poiché secondo l’ordine di priorità dei beneficiari previsto dall’art. 6 l. 466/1980 i fratelli possono essere destinatari di benefici soltanto in assenza di altre categorie di familiari indicati nella medesima legge;
-con nota prot. n. 1113 del 9.2.2017 il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto alla RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila di invitare NOME COGNOME e NOME COGNOME (genitori di NOME COGNOME) ad avviare le procedure necessarie per ottenere la provvisionale spettante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma terzo, l. 20 ottobre 1990, n. 302;
-vistosi negare irragionevolmente i benefici previsti dalla l. 206/2004, aveva impugnato dinanzi al Tar Abruzzo -sede di l’Aquila la nota prot. n. 1796 del 16.1.2017, e successivamente in riassunzione dinanzi al Tribunale di Sulmona, al fine di ottenere l’accertamento del diritto al collocamento obbligatorio previsto dall’art. 1 , comma 2, l. 407/1998 in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime dirette del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, nonché -ove tali soggetti siano deceduti o resi permanentemente invalidi -in favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
La Corte d’Appello di l’Aquila con sentenza pubblicata il 10.10.2022, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALEAquila , riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda proposta, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d’appello escludeva in capo all’appellato la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa «convivenza a carico» RAGIONE_SOCIALEa sorella al momento del decesso. Valutazione, quest’ultima, da effettuare ex art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999 sulla base di «apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva». La verifica fatta era negativa, perché l’appellato solo dopo l’attentato era risultato aver avuto la residenza presso l’abitazione dei genitori, dove pure la sorella risultava avere la propria. Quand’anche si fosse rite nuto di poter valorizzare la «convivenza di fatto», ossia che già dal dicembre 2016 NOME COGNOME avesse vissuto presso i genitori in INDIRIZZO INDIRIZZO, a quella stessa data NOME viveva da tempo in Germania per ragioni di lavoro e, quindi, non era convivente con il fratello.
La Corte d’appello in relazione al requisito «a carico» osservava che la condizione di studente disoccupato e privo di reddito era irrilevante e che all’assenza di prova documentale non avrebbe potuto supplire ‘una semplice e del tutto incerta presunzione di contribuzione economica di NOME -che lavorava in Germania, ove doveva mantenere se stessa – al mantenimento del fratello che viveva a Sulmona ove risiedevano anche i genitori (che è del tutto verosimile provvedessero al sostentamento del figlio, i gnorandosi peraltro se quest’ultimo fosse fiscalmente a carico di qualcuno, e di quale, dei suoi familiari)’, mentre il regolamento attuativo RAGIONE_SOCIALEa legge 407/1998 precisa che la nozione di familiare a carico debba essere apprezzata in base a parametri schiettamente fiscali e ad apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte ricorre NOME COGNOME, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di l’Aquila Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 115 cod. proc. civ.
Il ricorrente deduce che il RAGIONE_SOCIALE in sede di comparsa di costituzione sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta aveva contestato la ricorrenza dei presupposti per il conseguimento dei benefici per la presenza dei genitori quali unici soggetti legittimati e, genericamente, che lui era privo del requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza a carico. In sede di appello, invece, l’amministrazione aveva svolto sul requisito RAGIONE_SOCIALEa «convivenza» una nuova e più estesa contestazione sulla base RAGIONE_SOCIALEe certificazioni anagrafiche, prodotte in primo grado, e RAGIONE_SOCIALEe prove orali assunte. Analogamente, quanto al requisito «a carico» , l’amministrazione aveva svolto in appello una nuova contestazione basata s ull’assenza RAGIONE_SOCIALEa docume ntazione fiscale, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘assenza di contestazione nel primo grado.
Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ. aveva ritenuto ammissibili le nuove deduzioni fatte in appello dall’amministrazione e, stante la non contestazione, il fatto RAGIONE_SOCIALE‘essere «a carico» lo si sarebbe dovuto ritenere come ammesso e, quindi, incluso nel perimetro RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. , ossia di quelli per i quali non è richiesta la prova.
1.1. Il motivo deve essere rigettato.
Il ricorrente assume che il RAGIONE_SOCIALE abbia sollevato in appello in violazio ne RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALEe nuove eccezioni in ordine alla sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa «convivenza a carico», sì che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che l’appellante si fosse limitato ad argomentare ‘anche con ulteriori riferimenti normativi una mera difesa già svolta in prime cure mediante contestazione del requisito RAGIONE_SOCIALEa «convivenza a carico» ‘ .
Il ricorrente, inoltre, quanto al requisito «a carico» si duole che esso non sarebbe stato contestato in primo grado dalla difesa erariale. La decisione impugnata, quindi, avrebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ. , nonostante l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa circostanza , sì che erroneamente era stata esaminata la nuova eccezione basata sull’assenza di documentazione fiscale a sostegno del requisito.
1.2. La Corte osserva che la doglianza espressa dal ricorrente non è l’introduzione in appello di una nuova eccezione, cioè di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato, bensì la pretesa compatibilità con l’appello di un atteggiamento di contestazione di un fatto costitutivo del diritto stesso, cioè l’essere il COGNOME «convivente a carico» RAGIONE_SOCIALEa sorella, che -si sostiene -non era stato oggetto di contestazione specifica in primo grado quanto alla circostanza RAGIONE_SOCIALE‘essere «a car NOME».
Ora, il mancato svolgimento di un’attività di contestazione con il primo atto di difesa utile determina solo che il fatto non contestato non debba essere provato, ma questo non solo non è riconducibile a un fenomeno di mancata proposizione di eccezione, e, soprattutto, non esclude -al di là di ipotesi nelle quali la contestazione può successivamente essere giustificata da ragioni sopravvenute esterne o interne al processo -che il giudice, e dunque anche la parte che non aveva contestato, possa avvalersi di eventuali risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato (v. Cass., sez. II, 27 settembre 2017, n. 22699; Cass., sez. III, 25 novembre 2014, n. 24991; Cass., sez. II, 19 luglio 2011, n. 15982;
Cass, sez. III, 12 settembre 2005, n. 18096; Cass., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15211).
Nel caso di specie, lo stesso ricorrente riferisce che ‘ nella comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2017, l’Amministrazione – parte resistente così osservava: « Nel caso di specie, come detto, il Sig. NOME COGNOME, come si evince dalla documentazione allegata, oltre a non essere legittimato al conseguimento dei benefici per la presenza dei genitori quali unici soggetti legittimati, è sprovvisto anche del prescritto requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza e a carico» ‘ (pagina 7 del ricorso, da riga 14 a riga 17).
Fermo restando che quella svolta dall’amministrazione resistente , sia in primo sia in secondo grado, è una mera difesa e non la proposizione di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo allegato dall’attore, per essere questo gravato dall’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti per l’accertamento del suo diritto al collocamento obbligatorio , comunque l’amministrazione aveva dedotto la non ricorrenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa «convivenza a carico» per l’ammissione al beneficio richiesto.
Con il che deve escludersi che la Corte d’appello nel valutare quelle che, correttamente, ha ritenuto alla stregua di una mera difesa già svolta in primo grado ‘mediante contestazione del requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza a carico’, sia incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ. , poiché il RAGIONE_SOCIALE non ha allegato per la prima volta in appello un fatto nuovo, che si sarebbe dovuto introdurre nel giudizio di primo grado in un momento anteriore al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe preclusioni, pena la violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘unità processuale fra primo e secondo grado di giudizio e del diritto di difesa.
Analogamente, ammesso e non concesso che in primo grado non fosse stato contestato il requisito «a carico», cosa di cui si deve dubitare atteso il tenore RAGIONE_SOCIALEa comparsa in primo grado del RAGIONE_SOCIALE, la non contestazione, come già detto, determina solo che il fatto non contestato non debba essere provato, ma questo non solo non è riconducibile a un
fenomeno di mancata proposizione di eccezione, e, soprattutto, non esclude -al di là di ipotesi nelle quali la contestazione può successivamente essere giustificata da ragioni sopravvenute esterne o interne al processo -che il giudice, e dunque anche la parte che non aveva contestato, possa avvalersi di eventuali risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato.
Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.p.r. 510/1999.
Osserva il ricorrente che il d.p.r. 510/1999 contiene le regole attuative di un insieme complesso di norme e all’art. 13 individua i destinatari dei benefici economici, per i quali soltanto è previsto il requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza a carico, RAGIONE_SOCIALEa speciale elargizione ex art. 3 l. 629/1973 ed ex art. 2 l. 466/1980 , RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 l. 407/1998 da erogare secondo l’ordine dei beneficiari ex art. 6 l. 466/1980 e RAGIONE_SOCIALEa riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980.
Viceversa, il collocamento obbligatorio costituisce un beneficio non economico disposto in favore dei destinatari specificamente individuati in base a un ordine di priorità autonomo previsto dall’art. 1 l. 407/1998 , a cui non si applica l’art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999.
Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello av rebbe sussunto la fattispecie nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 3, a ciò ostando il dato letterale RAGIONE_SOCIALEa norma ex art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e lo stesso silenzio del legislatore, perché nel riferirsi ai soli benefici economici ha implicitamente escluso l’includibilità in esso del collocamento obbligatorio. Trattandosi di norma speciale, facente parte RAGIONE_SOCIALEa specifica disciplina RAGIONE_SOCIALEe modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALEe leggi relative alle vittime del terrorismo e dei loro superstiti, in base all’art. 14 RAGIONE_SOCIALEe preleggi si sarebbe dovuta escludere qualsiasi possibilità di interpretazione analogica o estensiva.
2.1. Il motivo è infondato.
Il ricorrente si duole che la Corte d’appello , nel valutare la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa «convivenza a carico» per poter riconoscere il beneficio del collocamento obbligatorio ex art. 1, comma 2, l. 407/1998, abbia fatto riferimento all’art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999 previsto solo per la determinazione dei destinatari dei benefici economici.
La legge 407/1998 (‘Nuove norme in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata’), all’art. 1, comma 2, prevede che ‘ I soggetti di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento RAGIONE_SOCIALEa prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 marzo 1999, n. 68 ‘.
Il d.p.r. 510/1999 ( ‘Regolamento recante nuove norme in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata’), all’art. 13, comma 3, stabilisce che: ‘Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento RAGIONE_SOCIALE‘evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le
sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza ‘ .
Ammesso che il collocamento obbligatorio non si possa intendere come beneficio economico indiretto, poiché, dando una priorità nell’assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo (‘ con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ‘) , determina una corsia privilegiata rispetto ad altri soggetti astrattamente includibili nel medesimo trattamento sul piano del collocamento lavorativo , è sufficiente il solo tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, citato per rendere ragione che già a livello definitorio il fatto costitutivo per l’ammissione del beneficio è dato dal requisito RAGIONE_SOCIALEa «convivenza a carico».
Lo stesso ricorrente dà atto che il d.p.r. 510/1999 ‘contiene le regole di attuazione di un insieme complesso di norme, riconducibili a svariati testi normativi di riferimento’ (pagina 13 del ricorso, riga 18). Infatti, l’art. 1 del regolamento prevede che ‘Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALEe leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge 23 novembre 1998, n. 407 ‘.
In questa cornice normativa, se l’art. 13 detta i criteri per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa speciale elargizione ex art. 3 l. 629/1973 ed ex art. 2 l. 466/1980, RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 l. 407/1998 da erogare secondo l’ordine dei beneficiari ex art. 6 l. 466/1980 e RAGIONE_SOCIALEa riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980, il comma 3 RAGIONE_SOCIALEa medesima norma contiene una definizione di portata generale di «soggetto a carico» e regola la modalità di prova mediante l’esibizione di ‘ apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva ‘ . Quanto a fratelli e sorelle tale norma prevede che ‘ la condizione
di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza ‘ .
In altri termini, proprio perché il regolamento ‘ contiene le regole di attuazione di un insieme complesso di norme, riconducibili a svariati testi normativi di riferimento’ , compresa la l. 407/1998, non vi è ragione per operare la distinzione prospettata dal ricorrente e, quindi, per ridurne l’applicazione solo ai benefici economici diretti quali la speciale elargizione, l’assegno vitalizio e la riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980.
Deve, pertanto, essere enunciato il seguente principio di diritto: ‘ In base all’art. 1, comma secondo, legge 407/1998, il beneficio del collocamento obbligatorio in favore dei fratelli RAGIONE_SOCIALEe vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata spetta solo a coloro che fossero conviventi e a carico del defunto all’epoca dei fatti ‘ .
Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, comma 2, l. 407/1998.
L’art. 1, comma 2, l. 407/1998, in tema di collocamento obbligatorio , utilizza l’espressione ‘fratelli conviventi’ intendendo una situazione di fatto tra fratelli che non può trovare fondamento esclusivo nelle certificazioni anagrafiche, sì che erroneamente la Corte d’appello aveva omesso di prendere in esame il requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza in senso sostanziale, privilegiando una nozione di carattere formale. Per contro, là dove richiesto il requisito formale RAGIONE_SOCIALEa residenza anagrafica, il legislatore lo ha previsto espressamente.
Pertanto, la corte territoriale avrebbe errato, là dove ha ritenuto che il requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza vada indagato per il tramite RAGIONE_SOCIALEe certificazioni anagrafiche, giacché esso doveva essere rinvenuto nella situazione di fatto, come emersa chiaramente dalle prove orali e documentali versate nel primo grado di giudizio.
Nondimeno erroneamente , perché in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, l. 407/1998 che richiede il requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza in senso sostanziale, la Corte d’appello ha deciso quando ha provveduto allo scrutinio RAGIONE_SOCIALEa convivenza di fatto tra fratelli. NOME COGNOME si trovava a Berlino temporaneamente, al fine di svolgere la sua attività lavorativa, ma aveva ancora la sua residenza anagrafica e la sua famiglia a Sulmona, alla INDIRIZZO. A Sulmona, quindi, vi era il centro dei propri interessi, anche affettivi, che ella aveva voluto mantenere, nonostante l’attività lavorativa svolta altrove. La ragazza aveva voluto continuare a fare parte del nucleo familiare di origine, di qui il concetto di convivenza, dislocando all’estero l’attività lavorativa soltanto temporaneamente.
Il requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza «a carico» ex art. 1, comma 2, l. 407/1998 non richiede la dimostrazione mediante le dichiarazioni fiscali, valendo anche in questo caso l’accezione in senso sostanziale, come reso evidente dall’assenza di rinvii ad altre norme e dalla mancata indicazione di una formale modalità di prova del requisito : il ricorrente all’epoca era uno studente universitario sprovvisto di reddito, mentre la sorella che aveva ancora la residenza anagrafica in Sulmona, ma lavorarava temporaneamente all’estero , facendo parte del nucleo familiare contribuiva al suo menage , così contribuendo anche al mantenimento del primo.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
4.1. La prima censura, quella secondo cui l’art. 1, comma 2, l. 407/1998 farebbe riferimento ad una nozione sostanziale e non formale RAGIONE_SOCIALEa convivenza, alla luce di quanto sopra indicato non coglie nel segno, posto che il requisito normativo ‘i fratelli conviventi e a carico’ deve essere interpretato secondo quanto previsto da ll’art. 13, comma tre, d.p.r. 510/1999, sì che ‘Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento RAGIONE_SOCIALE‘evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le
sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza’.
Erra il ricorrente quando pretende di scindere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘endiade, poiché l’ammissione ai benefici postula per i fratelli , tanto la convivenza, ossia il vivere insieme, quanto l’essere (stato) «a carico» RAGIONE_SOCIALEa vittima, con la ridetta puntualizzazione in merito alla prova , poiché ‘Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza’.
4.2. La seconda e la terza censura afferenti a come debba essere interpretata la convivenza in senso sostanziale ed il requisito «a carico» non attingono adeguatamente la ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello.
Nella sentenza al riguardo si legge: ‘In ogni caso, anche ove volesse darsi rilevanza alla convivenza di fatto ed anche ove si ritenesse di potere ricavare dalle testimonianze assunte in primo grado (le quali attestano la presenza non infrequente di NOME presso l’abitazione dei genitori e l’utilizzazione da parte del primo di strumenti informatici presenti in quella abitazione) che l’appellato fosse di fatto residente già nel dicembre 2016 all’indirizzo di Sulmona, INDIRIZZO (ove egli risiede anagraficamente, insieme ai genitori, solo dal 16/1/2017), dovrebbe altresì constatarsi che nel dicembre 2016 COGNOME NOME non risiedeva, di fatto, a quell’indirizzo ove aveva residenza anagrafica, giacché ella come è pacifico perché riferito dallo stesso appellato – viveva, di fatto, da tempo in Germania per motivi di lavoro e non era quindi, di fatto, convivente con il fratello. Analoghe considerazioni possono svolgersi, ad abundantiam , relativamente all’altro requisito richiesto dalla normativa in esame, ossia il dover essere il ric hiedente persona ‘a carico’ RAGIONE_SOCIALEa sorella vittima di atto terroristico. A tal fine non rileva la mera situazione di studente disoccupato economicamente non autosufficiente e non può supplire alla carenza di prova documentale una semplice e del tutto incerta presunzione di contribuzione economica di NOME -che lavorava in Germania, ove doveva mantenere se stessa – al mantenimento del fratello che viveva a
Sulmona ove risiedevano anche i genitori (che è del tutto verosimile provvedessero al sostentamento del figlio, ignorandosi peraltro se quest’ultimo fosse fiscalmente a carico di qualcuno, e di quale, dei suoi familiari). È il regolamento attuativo RAGIONE_SOCIALEa legge 407/1998, come si è visto, che precisa -contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza gravata -che la nozione di familiare a carico debba essere apprezzata in base a parametri schiettamente fiscali e ad apposita certificazione o dichiarazione sost itutiva’ (pagina 5, paragrafi 6.3. e 7.).
La Corte d’appello ha rimarcato come, anche a voler ammettere la convivenza di fatto del ricorrente presso l’abitazione dei genitori già nel dicembre 2016 , la sorella all’epoca viveva da tempo a Berlino dove lavorava, sì che non era dato intendere come avrebbe potuto concorrere al mantenimento del fratello, rispetto al quale non constava la condizione, provabile documentalmente RAGIONE_SOCIALE‘essere a carico . Non risulta adeguatamente aggredita la ragione RAGIONE_SOCIALEa decisione, mentre il ricorrente quest’oggi con censura di natura puramente fattuale chiede a questa Corte di rivedere l’esito del compendio probatorio, al fine di ritenere che, avendo la sfortunata NOME COGNOME conservato in Sulmona il centro dei propri interessi affettivi, avrebbe ugualmente concorso al mantenimento del fratello convivente sulla base di un duplice ragionamento inferenziale, il cui governo spetta solo al giudice di merito.
Il ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l’inammissibilità del motivo dovendosi senz’altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali ‘La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).
Conclusivamente, deve essere enunciato il seguente principio di diritto:
‘Ai fini del collocamento obbligatorio previsto dall’art. 1, comma secondo, legge 407/1998, la prova RAGIONE_SOCIALE‘essere persona a carico deve essere resa mediante certificazione o dichiarazione sostitutiva e la condizione di convivenza con il defunto per i fratelli e le sorelle deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza ‘ .
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 3,500,00 per compensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, del l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione in data 9 luglio 2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME