Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1183 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 31972 del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , Ing. NOME COGNOME munito dei necessari poteri in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del 5 giugno 2017 (doc. 2 del fascicolo di parte nel giudizio dinanzi alla Tribunale di Como -Allegato sub A alla comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi la Corte di Appello di Milano), con sede legale in Assago (MI), INDIRIZZO, C.F. / P. IVA P_IVA iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 1232570, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; EMAILordineavvocatitorinoEMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; EMAILordineavvocatitorinoEMAILit) del Foro di Torino, come da delega in atti.
Ricorrente Controricorrente incidentale contro
NOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), residente in (CO) Rovello Porro, INDIRIZZO, personalmente, nonché in qualità di legale rappresentante pro-tempore di RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), con sede legale in (22070-CO) Cirimido, INDIRIZZO, p.e.c. EMAIL, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con studio in (22100) Como, INDIRIZZO, (fax 0313301389 -p.e.c. EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in (00197) Roma, INDIRIZZO (fax NUMERO_TELEFONO -p.e.c. EMAIL) come da procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL ovvero al numero di fax NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano depositata il 18 marzo 2019 in RG 4425/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha dichiarato la definitività dell’indennità dovuta da Autostrada Pedemontana Lombarda RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME ed alla RAGIONE_SOCIALE per l’esproprio di alcuni terreni boschivi nei Comuni di Lomazzo e Turate (CO), come determinata all’esito del procedimento previsto dall’art. 21 del d.P.R. n° 327/2001 nella relazione redatta da due Tecnici nominati dalle parti in data 23 maggio 2016, ed ha quindi ordinato ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di depositare la somma di euro 145.152,00 in
favore di NOME COGNOME e la somma di euro 4.063,00 in favore di RAGIONE_SOCIALEp.a.
2 .- Osservava la Corte che APL aveva emesso tre decreti di occupazione d’urgenza, con i quali erano state provvisoriamente determinate le indennità di espropriazione, non accettate dai ricorrenti, che ne chiedevano la determinazione tramite il Collegio di tecnici previsto dall’art. 21.
A seguito di tale comunicazione APL con provvedimento del 19 febbraio 2016 aveva nominato un proprio tecnico unitamente a quello indicato dai privati ‘ quali componenti del collegio peritale da costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 3 ‘, precisando che ‘ n ottemperanza ai principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa ai tecnici delle parti ‘ veniva loro ‘ assegnato un termine di 30 gg al fine di effettuare un confronto preliminare per verificare la possibilità di pervenire ad una relazione di stima congiunta, e, solo in tal caso, a produrre una perizia di stima’ , con l’ulteriore precisazione che ‘ nel caso contrario i tecnici dare immediato avviso alla scrivente affinché proceda all’istanza di nomina del terzo tecnico al Presidente del Tribunale di Como ‘.
I due tecnici, pertanto, erano tenuti -secondo la Corte -ad avvisare APL affinché procedesse a chiedere la nomina di un terzo tecnico al Presidente del Tribunale di Como soltanto in caso di impossibilità di pervenire ad una relazione di stima congiunta, che invece vi era stata.
L’individuazione dei tecnici nel numero di due era stata ritenuta corretta dalla stessa APL che, nondimeno, ne lamentava ora infondatamente l’irregolarità.
Peraltro, l’art. 21 del d.P.R. n° 327/2001, pur infelicemente formulato, andava interpretato nel senso che la nomina di due soli tecnici, anziché tre, fosse legittima.
Era, poi, infondata l’eccezione di nullità della perizia sollevata da APL, in ragione del mancato avviso (da parte dei tecnici) dell’inizio delle operazioni peritali, sia perché tale vizio poteva provocare la nullità della stima solo nel caso in cui la parte avesse subito un pregiudizio al diritto di difesa, sia perché nel primo atto successivo al deposito del documento tecnico (nota del 14 luglio 2016) APL aveva contestato solo il valore dato dai periti, senza sollevare obiezioni in ordine al numero dei consulenti.
Era pacifico che APL, pur avendo ricevuto la stima dei tecnici, non avesse dato notizia del deposito ai sensi dell’art. 21, decimo comma, ma l’espropriante non poteva avvantaggiarsi dal mancato adempimento di un onere su di essa gravante, per sostenere il mancato decorso del termine per impugnare la stima.
Infine, APL avrebbe dovuto proporre opposizione alla stima entro trenta giorni dalla notifica dei decreti di esproprio, ma, non avendolo fatto, aveva determinato la definitività degli indennizzi liquidati nella stima ex art. 21.
3 .- Per la cassazione di questa ordinanza ricorre APL affidando l’impugnazione a tre mezzi.
Resistono gli espropriati, che concludono per la sua reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Solo la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001 in quanto la Corte di Appello di Milano avrebbe ritenuto definitiva l’indennità determinata dai due tecnici nominati da APL e dagli odierni resistenti.
Il collegio previsto dall’art. 21 del d.P.R. n° 327/2001 doveva essere necessariamente formato da tre componenti, come era dato desumere dagli stessi commi 3, 4 ed 11, dai principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa e dalle norme sull’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del cod. proc. civ. (in particolare dall’art. 809).
Il principio di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa, richiamati dal provvedimento impugnato, avrebbero potuto essere applicati solo nel rispetto del procedimento ex art. 21 d.P.R. n° 327, che nella fattispecie era del tutto assente, tenuto conto della intangibile tipicità degli atti amministrativi.
Inoltre, il procedimento ex art. 21 deve conformarsi anche alle norme in tema di arbitrato rituale, per il quale il numero dispari degli arbitri è obbligatorio (art. 809 cod. proc. civ.).
Da ultimo, il rimprovero di inerzia mosso dalla Corte ad Apl, per non aver proceduto alla nomina del terzo tecnico, poteva essere mosso anche agli espropriati, dato che l’istanza di nomina al Presidente del tribunale poteva essere fatta, ai sensi dell’art. 21, quarto comma, da chi aveva interesse.
Col secondo mezzo , anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., APL si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 21 del d.P.R. n° 327/2001, poiché la Corte di Appello di Milano non aveva accertato e dichiarato la nullità del ‘ documento sottoscritto dai due tecnici nominati da APL e dagli odierni resistenti ‘.
In primo luogo, tale documento non sarebbe riconducibile a quello previsto dall’art. 21, decimo comma, del d.P.R. n° 327.
Secondariamente, APL, sin dalla sua costituzione in giudizio, avrebbe tempestivamente eccepito la nullità della pretesa relazione di stima, poiché i tecnici non le avrebbero dato alcun avviso dell’inizio delle operazioni peritali.
La Corte aveva ritenuto decaduta Apl dal diritto di sollevare tale eccezione, per non averla formulata nel primo atto successivo al deposito del documento tecnico, ma tale conclusione era errata, in quanto un termine decadenziale poteva sussistere solo in costanza di un regime di strette preclusioni ed in ambito processuale, non invece in procedimenti stragiudiziali di natura amministrativa, come era dato desumere dal richiamo dell’art. 21 alle norme del codice di procedura civile sulle operazioni peritali e sulle relative relazioni.
5 .- I motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati.
Trattandosi di espropriazione effettuata nella Regione Lombardia, viene in applicazione la legge reg. n° 3/2009 (‘ Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità ‘), la quale all’art. 15 (‘ Collegio tecnico ‘) prevede che ‘ L’autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d’accordo tra loro, nominare il terzo tecnico di cui all’articolo 21 del TUE; in tal caso non si applicano i commi 4 e 5 del medesimo articolo 21 ‘.
Dal canto suo, l’art. 21 del T.U. espropriazioni prevede che nel caso in cui il proprietario accetti di procedere alla nomina del collegio peritale, ‘ l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario ‘, mentre il terzo tecnico è nominato dal presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, ‘ su istanza di chi vi abbia interesse ‘.
Come è dato notare dalla semplice lettura delle norme sopra citate, la normativa regionale in tema di nomina del collegio per la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio consente una limitata deroga al procedimento disciplinato dalla norma statale, permettendo che tutti i tecnici siano nominati dalle parti, senza ricorso al presidente del tribunale.
Non viene, invece, toccato il numero degli esperti che compongono il collegio, il quale, sia secondo la legge statale, sia secondo quella regionale, è necessariamente composto da tre professionisti.
La Corte d’appello ha, invece, ritenuto conforme a legge la costituzione di un collegio di soli due tecnici traendo argomento dall’art. 21, undicesimo comma (‘ in caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza ‘).
Nondimeno, tale conclusione non appare ritraibile dal testo normativo, dato che quest’ultimo prescrive semplicemente il principio della decisione a maggioranza, presupponendo, dunque, un collegio composto da tre stimatori.
Anche la previsione secondo la quale il terzo tecnico è nominato (dal Presidente del tribunale) ‘ su istanza di chi vi abbia interesse ‘ non appare dirimente, posto che essa non sottintende affatto la possibilità di un consesso peritale diverso dalla terna.
Anzi, la necessità di quest’ultima è ricavabile anche dall’art. 21, terzo comma, del d.P.R. n° 327, citato invece, dalla Corte, a sostegno della sua tesi.
Secondo la Corte, infatti, la fissazione del termine per la consegna della relazione, decorrente dalla data di nomina del terzo esperto (art. 21, terzo comma), non precluderebbe la fissazione di un termine anche in caso di nomina di due soli tecnici.
Tuttavia, l’art. 21, terzo comma, prevede solo che l’autorità espropriante fissi un termine (di novanta giorni al massimo) per la consegna della relazione, ma il giorno dal quale questo comincia a decorrere è fissato direttamente dalla legge, che lo ricollega, per l’appunto, alla nomina di un terzo esperto e che è, dunque, necessaria per individuare il dies a quo .
In conclusione, trattandosi di norme non derogabili, la Corte avrebbe dovuto rilevare la irregolare composizione del Collegio degli esperti ed accogliere l’eccezione della APL sollevata nell’opposizione ex art. 54 d.P.R. n° 327/2001, concernente la
costituzione del collegio, poiché è proprio il giudizio di opposizione (ritualmente e tempestivamente iniziato dagli ablati) il luogo nel quale si fanno valere le eccezioni sulla regolarità formale del procedimento di stima, ai sensi dell’art. 21, quattordicesimo comma, d.P.R. n° 327/2001 (sul che si veda, in caso analogo al presente, Cass., sez. I, 16 gennaio 2013, n° 1003).
6 .- Col terzo motivo , parimenti fondato sull’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., APL si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 54 del d.P.R. n° 327/2001 e 29 del D.Lgs n° 150/201.
La Corte di merito avrebbe erroneamente concluso per la definitività della stima, in quanto APL non aveva impugnato il documento dei due tecnici entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dei decreti di esproprio, senza considerare che quella relazione non era idonea a produrre alcun effetto giuridico per quanto argomentato nei precedenti motivi.
Inoltre, anche a volerla qualificare come relazione ex art. 21, nessun termine sarebbe decorso per APL, in quanto tale stima non sarebbe mai stata notificata ai sensi dell’art. 21, decimo comma.
Da ultimo, alcun termine per opporsi alla determinazione dei due tecnici poteva decorrere dalla data di notificazione dei decreti di esproprio, considerato che essi non riportavano l’indennità da loro determinata, ma quella provvisoria effettuata d’ufficio da APL in qualità di autorità espropriante, donde l’illogicità di opporsi ad una quantificazione operata dalla stessa APL.
In conclusione, per APL il termine per presentare opposizione alla stima non sarebbe mai decorso, come invece ritenuto erroneamente dalla Corte di merito.
8 .-Il mezzo è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
9 .- in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame.
p.q.m.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’8 gennaio 2024, nella camera di consiglio