Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9780/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del primo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 91/20, depositata il 9 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per sentirlo condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di Lire 122.965.634813, oltre interessi e risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., a titolo di maggiori oneri sopportati per l’esecuzione di lavori di acquisizione con lettura ottica su supporto magnetico dei dati contenuti nei moduli cartacei relativi alla denuncia delle indennità di malattia da parte delle aziende, affidati all’attrice con contratto di appalto del 30 gennaio 1984.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda, l’attore riferì che i lavori, aventi originariamente ad oggetto una cospicua quantità di documenti, non avevano potuto essere eseguiti secondo le modalità e nei tempi previsti, avendo l’RAGIONE_SOCIALE consegnato i documenti in ritardo rispetto ai tempi pattuiti, ed essendosi dovuto provvedere ad operazioni di controllo preventive, al fine di rendere i documenti omogenei alla lettura. Aggiunse che l’RAGIONE_SOCIALE non le aveva assegnato tutti i documenti previsti, avendo indetto apposite gare di appalto, nessuna delle quali era stata aggiudicata ad esso attore.
Si costituì l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì la prescrizione del credito e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 19 ottobre 2016, il Tribunale di Roma rigettò l’eccezione di prescrizione ed accolse la domanda, condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 7.000.000,00.
L’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stata accolta dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 9 gennaio 2020 ha rideterminato la somma dovuta dall’RAGIONE_SOCIALE in Euro 2.488,00, oltre interessi.
Premesso che la domanda, avanzata originariamente nel mese di giugno 2000 e cancellata dal ruolo, era stata riproposta nell’anno 2009, la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione, avente durata decennale, non fosse decorso né alla data d’introduzione del primo giudizio, né a quella d’instaurazione del secondo, reputando pertanto irrilevanti gli atti interruttivi compiuti
dall’attore. Ha precisato inoltre che alle medesime conclusioni avrebbe dovuto pervenirsi anche nel caso in cui si fosse attribuita natura precontrattuale alla responsabilità fatta valere dall’attore, avendo la stessa carattere propriamente contrattuale, in quanto riconducibile ad un contatto sociale qualificato.
Ciò posto, ha ritenuto fondate le doglianze sollevate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine all’inadempimento degli obblighi derivanti dalle delibere del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione n. 59 del 26 marzo 1982 e n. 117 del 4 giugno 1982, osservando che nei contratti di diritto privato degli enti pubblici la volontà negoziale dev’essere desunta esclusivamente dalle pattuizioni riportate nel contratto, e riconoscendo alle predette delibere la natura di atti interni, rilevanti ai soli fini del procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALE volontà dell’ente, e quindi inidonee alla manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale, nonché a suscitare nella controparte un affidamento, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità RAGIONE_SOCIALE responsabilità precontrattuale. Ha ritenuto altresì fondate le censure riguardanti le modalità di consegna dei documenti da riversare su supporto magnetico, rilevando che il contratto non prevedeva modalità particolari, ed affermando pertanto che spettava all’appaltatore il compito di provvedere ad ogni attività di preparazione RAGIONE_SOCIALE documentazione cartacea ai fini del trattamento in sede automatizzata. Ha escluso inoltre che la consegna dei documenti in quantità inferiore a quella originariamente prevista comportasse l’inadempimento del contratto, rilevando che il capitolato di appalto attribuiva al numero dei documenti un valore puramente indicativo e ammetteva variazioni anche sensibili in diminuzione, correlativamente all’adozione di nuovi sistemi organizzativi da parte delle sedi periferiche dell’RAGIONE_SOCIALE o anche per altre ragioni, senza richiedere che il committente provvedesse in proprio alle operazioni che costituivano oggetto del contratto.
In ordine alla liquidazione del danno da ritardato pagamento, rilevato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la decorrenza degl’interessi sugli acconti e sui saldi, la Corte ha ritenuto che l’importo dovuto fosse pari a quello calcolato dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, rigettando invece la domanda di riconoscimento del maggior danno, in considerazione RAGIONE_SOCIALE mancata dimostrazione del ricorso al credito bancario e dell’impossibilità di effettuare investimenti nell’attività d’impresa, nonché la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE
differenza tra il saggio di rendimento dei titoli di Stato e quello legale, per difetto di specifica allegazione.
La Corte ha infine confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di restituzione dello importo asseritamente versato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in eccedenza rispetto all’anticipazione prevista dal contratto, ritenendo generiche le censure mosse alla relativa statuizione, giacché l’RAGIONE_SOCIALE si era limitato ad insistere sulla sufficienza RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta ed a richiamare, per l’illustrazione delle ragioni dell’impugnazione, le note del c.t. di parte ed i conteggi alle stesse allegati.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per otto motivi, illustrati anche con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 132 e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere ammissibile l’impugnazione, nella parte concernente l’inadempimento dell’obbligo di assegnare ad esso ricorrente l’intero volume di RAGIONE_SOCIALE previsto dalle delibere nn. 59 e 117 del 1982, la Corte d’appello ha fatto ricorso ad una motivazione meramente apparente, non avendo considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si era curato di dimostrare l’invalidità del complesso negoziale allegato a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda e l’insussistenza del proprio inadempimento, né d’indicare le parti RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che intendeva impugnare e le modifiche proposte, ma si era limitato a contrapporre la propria tesi a quella fatta propria dal Tribunale. Aggiunge che la predetta motivazione si pone in contrasto insanabile con quella riguardante le censure proposte dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di restituzione dell’importo versato in eccedenza rispetto all’anticipazione prevista dal contratto, ritenute inammissibili apparentemente perché formulate con rinvio alla relazione del c.t. di parte, ma in realtà per omessa specificazione delle ragioni di doglianza.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., rilevando che, ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie, la Corte d’appello ha richiamato un precedente di legittimità riguardante un appalto diverso, in riferimento al quale non era mai stata neppure ipotizzata l’esistenza di un accordo quadro o di un collegamento negoziale, ritenuto invece configurabile dalla sentenza di primo grado, conformemente ad altri precedenti di legittimità.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver accolto l’appello senza esaminare in alcun modo le difese svolte da esso ricorrente, recanti una disamina critica dei precedenti contrari alla configurabilità del collegamento negoziale, prospettato a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda, tra le delibere adottate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE amministrazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’accordo ministeriale dalle stesse richiamato ed il contratto di appalto stipulato tra le parti.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1355, 1362, 1363, 1366 e 1987 cod. civ., anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., osservando che, nell’escludere l’efficacia vincolante dell’accordo ministeriale nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata lo ha esaminato separatamente dalle delibere nn. 59 e 117 del 1982, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE concatenazione temporale e del nesso teleologico esistente tra i predetti atti. Premesso, infatti, che l’assegnazione dell’appalto trovava giustificazione nell’esigenza di provvedere per un verso all’elaborazione di un numero enorme di documenti giacenti presso l’RAGIONE_SOCIALE e per altro verso all’assorbimento dei lavoratori dipendenti dalle società precedentemente incaricate di tale attività, sostiene che, nel riconoscere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la facoltà di determinare a sua discrezione il numero dei documenti da affidare all’appaltatore, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle finalità complessivamente perseguite dalle parti, fornendo una lettura meramente parziale degli atti. Aggiunge che, nell’escludere l’idoneità delle delibere ad ingenerare nell’appaltatore un ragionevole affidamento, la Corte territoriale non ha considerato che la responsabilità precontrattuale non ha natura provvedimentale, ma comportamentale, derivando dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative volte alla formazione del con-
tratto, e prescindendo quindi, nel caso di specie, dalla legittimità dei successivi provvedimenti di aggiudicazione.
Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., sostenendo che, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto d’appalto non prevedesse particolari modalità di consegna dei documenti, la sentenza impugnata ne ha fornito un’interpretazione contraria al significato letterale delle parole usate dalle parti. Premesso infatti che i documenti dovevano consistere in modelli da avviare direttamente alla lavorazione mediante lettura ottica, contenuti in pacchi consegnati dalle sedi periferiche dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non recanti alcuna indicazione di elementi estranei e da riconsegnare alle medesime sedi su supporto magnetico, previa effettuazione delle lavorazioni specificate, afferma di aver dovuto invece provvedere all’effettuazione di operazioni preliminari e prodromiche, poiché i modelli erano pervenuti in contingenti privi di numerazione progressiva e contenenti schede provenienti da sedi diverse.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che, nell’escludere l’intervenuta pattuizione di particolari modalità di consegna dei documenti, la Corte territoriale ha omesso di esaminare le sue difese, essendosi limitata a richiamare un precedente di legittimità non pertinente, in quanto avente ad oggetto un diverso contratto di appalto, riguardante l’elaborazione delle schede relative ai lavoratori domestici, per le quali il capitolato speciale prevedeva differenti modalità di acquisizione e lavorazione.
Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1355, 1362, 1363 e 1366 cod. civ., anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., osservando che, nell’escludere che il capitolato d’appalto prevedesse la consegna di un numero prefissato di documenti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del contenuto del contratto di appalto e delle indicazioni riportate nella delibera n. 59 del 1982, rimettendo l’assegnazione dei volumi di RAGIONE_SOCIALE alla discrezionalità dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente configurabilità di una condizione meramente potestativa.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1175, 1206, 1366 e 1375 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso d’interpretare il contratto d’appalto alla luce del principio generale di solidarietà sociale e dei canoni di correttezza e buona fede, i quali avrebbero imposto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di attivarsi, indipendentemente dalla sussistenza di uno specifico obbligo contrattuale, per rimuovere eventuali difficoltà ed impedimenti all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione da parte dell’appaltatore, anche in considerazione del ragionevole affidamento ingenerato nell’appaltatore in ordine all’assegnazione dell’intero quantitativo di documenti previsto dalle delibere.
Il primo motivo, con cui viene riproposta la questione di ammissibilità dell’appello, nella parte riguardante l’inadempimento da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dello obbligo di assegnare al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE un determinato volume di RAGIONE_SOCIALE, è infondato.
La natura processuale del vizio lamentato, nel cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo essa stessa al riscontro RAGIONE_SOCIALE violazione denunciata, indipendentemente dalle ragioni addotte nella sentenza impugnata, consente infatti di procedere all’esame diretto degli atti di causa: dagli stessi emerge che, nel censurare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il suo obbligo di assegnare al RAGIONE_SOCIALE l’intero numero di documenti previsto dalle delibere nn. 59 e 117 del 1982, l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda contrattuale compiuta dal Tribunale, negando in particolare l’avvenuta stipulazione di un accordo plurilaterale con il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le organizzazioni sindacali e le società incaricate dell’elaborazione dei documenti relativi alle posizioni previdenziali dei lavoratori, nonché l’esistenza di un accordo quadro con il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e sostenendo la portata non vincolante delle predette delibere, in quanto aventi ad oggetto la mera ricognizione RAGIONE_SOCIALE necessità di provvedere all’affidamento del servizio a trattativa privata, senza l’assunzione immediata di alcun impegno nei confronti dei terzi. Tali argomentazioni, permettendo d’individuare senza incertezze la statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado di cui l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva il riesame e le ragioni di fatto e di diritto per cui ne proponeva la modificazione, nonché le conseguenze da trarne con riferimento alla domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE, sono state correttamente ri-
tenute sufficienti ai fini dell’osservanza del canone di specificità dell’atto di appello previsto dall’art. 342 cod. proc. civ.: tale disposizione, nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, va infatti interpretata, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice di primo grado, senza però che risulti necessaria l’utilizzazione di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione RAGIONE_SOCIALE perdurante natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale conserva la sua diversità rispetto ai mezzi d’impugnazione a critica vincolata (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. VI, 30/ 05/2018, n. 13535).
La ritenuta specificità dell’appello, nella parte riguardante il predetto profilo, non si pone poi in contraddizione con l’affermazione RAGIONE_SOCIALE genericità RAGIONE_SOCIALE impugnazione, nella parte avente ad oggetto la restituzione dell’importo versato in eccedenza rispetto alle anticipazioni previste dal contratto, trovando tale rilievo giustificazione nella ritenuta insufficienza del richiamo alle osservazioni formulate dal c.t. di parte dell’RAGIONE_SOCIALE, recanti una critica meramente generica alla determinazione del credito di quest’ultimo. In proposito, è appena il caso di richiamare il principio, anch’esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere di specificazione dei motivi di appello non può essere assolto mediante la produzione di conteggi di parte difformi da quelli elaborati dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, traducendosi tale contestazione in una censura per relationem , che non consente di cogliere con esattezza il contenuto delle censure rivolte alla sentenza impugnata, e non potendosi affidare al giudice di secondo grado il compito d’individuare le ragioni di dissenso dalla decisione adottata, attraverso una comparazione tra i conteggi prodotti e quelli elaborati dal c.t.u. (cfr. Cass., Sez. III, 12/02/2013, n. 3302; Cass., Sez. I, 18/01/2013, n. 1248; Cass., Sez. lav., 17/12/2010, n. 25588).
10. Sono parimenti infondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica riguardante la configurabilità di un collegamento negoziale tra le delibere adottate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE amministrazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’accordo ministeriale dalle stesse richiamato e il contratto stipulato tra le parti, e la conseguente sussistenza dell’obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE di assegnare al RAGIONE_SOCIALE l’intero volume di RAGIONE_SOCIALE previsto dall’accordo.
La circostanza che, ai fini dell’esclusione dell’efficacia esterna delle predette delibere, la Corte d’appello abbia richiamato l’ordinanza di questa Corte n. 29744 del 19 dicembre 2018 non può considerarsi di per sé sufficiente a comportare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per difetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ben potendo il giudice di merito assolvere per relationem il proprio obbligo di motivazione, mediante il rinvio alle argomentazioni giuridiche contenute in un provvedimento reso in un altro giudizio, purché ne dimostri la riferibilità alla vicenda sottoposta al suo esame, attraverso l’individuazione delle caratteristiche specifiche di quest’ultima, conformi a quelle RAGIONE_SOCIALE fattispecie presa in considerazione dal provvedimento richiamato (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/2018, n. 17403; Cass., Sez. III, 9/05/2017, n. 11227; Cass., Sez. lav., 3/06/2016, n. 11508). Tale conformità, ritenuta nella specie sussistente, in considerazione delle analogie riscontrabili tra la vicenda contrattuale in questione e quella esaminata nell’ordinanza richiamata, non può essere esclusa in virtù RAGIONE_SOCIALE mera circostanza che tale provvedimento riguardasse un contratto di appalto avente ad oggetto lavorazioni diverse da quelle di cui si discute in questa sede, risultando pacifico che anche in quel caso l’affidamento del servizio traeva origine dall’accordo ministeriale richiamato nelle delibere del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, delle quali era stata fatta valere l’efficacia vincolante nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’individuazione dei volumi di RAGIONE_SOCIALE da assegnare all’appaltatore.
10.1. La predetta efficacia è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, in applicazione del principio enunciato dall’ordinanza richiamata, e ribadito da numerosi altri precedenti di legittimità in tema di interpretazione dei contratti di diritto privato stipulati dagli enti pubblici, secondo cui la vo-
lontà negoziale di questi ultimi dev’essere desunta unicamente dal contenuto dell’atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei rispettivi organi competenti, le quali rilevano ai soli fini del procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALE volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio, e sono quindi prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non risultino espressamente richiamate dalle parti (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 14/02/2019, n. 4509; 28/05/2018, n. 13301; 9/05/2018, n. 11190). Il riferimento alla natura preparatoria delle delibere, aventi efficacia meramente interna, in quanto inserite nel procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALE volontà dell’RAGIONE_SOCIALE, deve considerarsi sufficiente a giustificare anche l’esclusione RAGIONE_SOCIALE possibilità di ravvisare un collegamento negoziale tra le stesse e il contratto di appalto stipulato con il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale esse non si configurano come atti distinti, tipologicamente eterogenei e funzionalmente autonomi, ma teleologicamente coordinati in vista RAGIONE_SOCIALE realizzazione di un più ampio ed unitario assetto d’interessi, bensì come atti prodromici, privi di effetti propri, in quanto preordinati esclusivamente alla formazione dell’atto in cui il procedimento è sfociato.
10.2. A maggior ragione, deve poi escludersi la configurabilità di un collegamento negoziale tra il contratto d’appalto e l’accordo ministeriale richiamato nelle medesime delibere, risultando pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto totalmente estraneo allo stesso, non avendo partecipato alla sua stipulazione, e non essendo stato dedotto né dimostrato che il nesso teleologico ipotizzato tra i due atti si sia tradotto in specifiche clausole contrattuali, idonee a conferirgli autonoma rilevanza giuridica, attraverso l’imposizione alle parti di una condotta univocamente orientata al conseguimento dell’utilità pratica cui mirava l’accordo (cfr. Cass., Sez. II, 16/02/2007, n. 3645; 16/09/2004, n. 18655; 30/10/1991, n. 11638). In quest’ottica, nessun contrasto può ravvisarsi tra le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata e il principio di diritto enunciato da questa Corte in un giudizio avente ad oggetto un’altra vicenda contrattuale anch’essa analoga a quella in esame e richiamato dalla difesa del ricorrente, secondo cui il collegamento negoziale può sussistere anche tra atti giuridici di diversa natura (contratti, provvedimenti ammini-
strativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), a condizione che ricorrano un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ed un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cfr. Cass., Sez. I, 12/09/2018, n. 22216). Anche sotto tale profilo, deve quindi escludersi la sussistenza del difetto di motivazione lamentato dal ricorrente, certamente non riconducibile all’omesso esame di tutte le difese del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di per sé non incidente sull’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE motivazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE quale è sufficiente che il giudice esponga concisamente le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, sì da potersi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con le stesse (cfr. Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez. VI, 2/12/2014, n. 25509; Cass., Sez. II, 12/ 04/2011, n. 8294).
10.3. Quanto poi alla responsabilità precontrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE, correttamente la sentenza impugnata ne ha escluso la configurabilità, in ragione dell’efficacia meramente interna delle delibere adottate dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione, ritenute inidonee ad ingenerare nel RAGIONE_SOCIALE un affidamento in ordine all’assegnazione dell’intero volume di RAGIONE_SOCIALE previsto dall’accordo ministeriale, in quanto attinenti al procedimento di formazione del contratto di appalto: ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE predetta responsabilità, nel caso di contratti stipulati iure privatorum dagli enti pubblici, la mera autorizzazione RAGIONE_SOCIALE stipulazione da parte dell’organo deliberativo non può essere infatti considerata sufficiente ad ingenerare un affidamento nella controparte, occorrendo anche l’accertamento di una condotta degli organi rappresentativi o dei funzionari dagli stessi delegati contraria ai doveri di correttezza e buona fede, alla cui osservanza è tenuta anche la Pubblica Amministrazione, in adempimento dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 10/01/2013, n. 477; Cass., Sez. I, 5/11/2012, n. 18932; Cass., Sez. III, 10/ 06/2005, n. 12313). Nella specie, tale condotta non è stata in alcun modo
allegata, essendosi il ricorrente limitato a far valere il richiamo all’accordo ministeriale contenuto nelle delibere adottate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE amministrazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le quali, oltre a non rivestire efficacia vincolante nei rapporti con i terzi, non prevedevano in alcun modo l’obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE di stipulare altri contratti con il medesimo appaltatore, il cui affidamento in ordine alla futura assegnazione di ulteriori volumi di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe pertanto potuto ritenersi giustificato.
11. Il quinto e il sesto motivo, anch’essi da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la determinazione delle modalità di consegna dei documenti da elaborare, sono invece inammissibili.
Ai fini dell’individuazione dell’oggetto dell’appalto, la sentenza impugnata si è infatti attenuta al tenore letterale delle clausole contrattuali, reputando priva di fondamento l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui la previsione RAGIONE_SOCIALE lavorazione manuale dei dati riportati nei documenti aveva carattere assolutamente eccezionale, giacché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il contratto non prevedeva alcuna particolare modalità di consegna dei documenti, con la conseguenza che ogni possibile attività di preparazione degli stessi ai fini del loro trattamento in sede informatizzata doveva essere considerata a carico all’appaltatore, in quanto strumentale rispetto all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione pattuita. Tale apprezzamento non risulta inficiato dal richiamo RAGIONE_SOCIALE pronuncia di legittimità in precedenza citata, la quale, pur riguardando un appalto avente ad oggetto lavorazioni diverse da quelle previste dal contratto in esame, enuncia principi riferibili anche a quest’ultimo, in quanto attinenti in via generale all’interpretazione del contratto, alle modalità d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE stessa in sede di legittimità ed ai limiti del sindacato spettante a questa Corte in ordine alla valutazione compiuta dal giudice di merito. Alla stregua di tali principi, richiamati in numerose altre pronunce riguardanti controversie analoghe a quella in esame, l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata non può ritenersi validamente censurata dal ricorrente, il quale, nel lamentare la violazione delle regole ermeneutiche legali, si limita ad insistere sul significato letterale delle espressioni usate nel contratto, puntualmente ricostruito dalla sentenza impugnata, senza essere in grado di individuale elementi testuali dalla stessa
indebitamente trascurati o sfumature di senso dalla stessa impropriamente attribuite agli elementi considerati, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la censura di violazione di legge, una diversa lettura degli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito RAGIONE_SOCIALE controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale RAGIONE_SOCIALE motivazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito RAGIONE_SOCIALE riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54, comma primo, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).
12. Il settimo motivo, avente ad oggetto l’individuazione dei volumi di RAGIONE_SOCIALE assegnati all’appaltatore, è infondato.
Anche in riferimento a tale questione, la sentenza impugnata si è infatti attenuta alla lettera del contratto, richiamando l’art. 3 del capitolato d’appalto, il quale attribuiva valore dichiaratamente indicativo al numero di documenti assegnato al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, prevedendo che lo stesso potesse subire riduzioni anche sensibili, non solo in dipendenza dell’adozione di nuovi sistemi organizzativi da parte delle sedi periferiche dell’RAGIONE_SOCIALE, ma anche per altre ragioni, senza neppure subordinare l’ammissibilità di tali riduzioni allo svolgimento in proprio delle operazioni già affidate all’appaltatore. Le critiche mosse a tale interpretazione non meritano accoglimento, per le medesime ragioni esposte in riferimento a quelle formulate con il quinto ed il sesto motivo, alle quali occorre aggiungere soltanto che il rilievo in tal modo conferito allo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione dell’organizzazione e d’informatizzazione dell’attività dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, consentendo di escludere che la determinazione dei volumi di RAGIONE_SOCIALE fosse rimessa all’assoluta discrezionalità dell’istituto, impedisce di ravvisare nella predetta clausola una condizione meramente potestativa: quest’ultima, com’è noto, consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio RAGIONE_SOCIALE parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà
RAGIONE_SOCIALE parte di ritenersi vincolata dal contratto; essa non ricorre quindi nel caso in cui, come nella specie, l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (cfr. Cass., Sez. V, 20/11/2019, n. 30143; Cass., Sez. III, 26/08/2014, n. 18239; Cass., Sez. II, 21/05/2007, n. 11774).
Non merita infine accoglimento l’ottavo motivo, riflettente l’omessa applicazione del criterio ermeneutico legale fondato sulla buona fede.
L’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 cod. civ. presuppone infatti l’incompletezza o l’ambiguità RAGIONE_SOCIALE manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale, e non può quindi aver luogo quando, come nella specie, il giudice di merito abbia ritenuto, sulla base del suo prudente apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da una corretta utilizzazione dei criteri ermeneutici legali, che le parti abbiano compiutamente regolato gli effetti del contratto, individuando univocamente il contenuto delle obbligazioni poste a carico di ciascuna di esse (cfr. Cass., Sez. I, 21/03/2014,n. 6747; Cass., Sez. II, 14/06/2002, n. 8577; 17/06/1994, n. 5862). Quanto poi al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, esso, pur sostanziandosi in un obbligo di solidarietà che prescinde da specifici obblighi contrattuali o dal dovere extracontrattuale di neminem laedere , trova il suo limite nell’interesse proprio del soggetto, il quale è tenuto al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali necessari alla salvaguardia dell’interesse RAGIONE_SOCIALE controparte, soltanto nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. Cass., Sez. III, 4/05/2009, n. 10182;11/01/2006, n. 264; 30/07/2004, n. 14605): ai fini RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 1375 cod. civ., non è pertanto sufficiente il fatto che una parte abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando la stessa abbia agito nel perseguimento di un risultato lecito attraverso l’uso di mezzi legittimi, occorrendo invece che la predetta condotta sia configurabile come abuso del diritto, il quale ricorre quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispet-
tose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio RAGIONE_SOCIALE controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr. Cass., Sez. lav., 15/06/2018, n. 15885; Cass., Sez. III, 29/05/ 2012, n. 8567).
14. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 4/10/2023