Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17306/2020, proposto da
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
– controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 6593/2019 d ella Corte d’appello di Roma, depositata il 31.10.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenz a depositata il 31.10.19, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli del 2013, con la quale era stata respinta la domanda di ripetizione d’indebito correlata alla nullità delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente bancario intercorsi nel tempo tra le parti e di un contratto di mutuo stipulato al fine di estinguere il debito risultante alla chiusura dell’ultimo dei c onti correnti.
il Tribunale rigettava la domanda, in quanto: la parte attrice non aveva assolto all’oner e della prova, non avendo provveduto al deposito dei contratti di conto corrente e degli estratti conto relativi all’intero periodo contrattuale; né poteva supplire a ciò la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. che costituisce un potere officioso e residuale, utilizzabile soltanto allorché la prova dei fatti non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità meramente
esplorative; la domanda di ripetizione relativa ai c/c 600751, 62398 e 63186 era da ritenere prescritta, essendo tali rapporti stati chiusi nel 1995 o precedentemente, ciò anche in ordine al conto sofferenze 5024, privo di autonomia.
la Corte territoriale, a sua volta, osservava che: la stipula di un mutuo per estinguere un debito nei confronti della banca, derivante da chiusura di conto corrente, aveva causa propria ed autonoma, rilevando l’utilizzo della provvista come semplice motivo del contratto; la mancanza del nesso teleologico tra i negozi emergeva già dal fatto che il mutuo – contratto avente causa propria ed autonoma – fosse stato stipulato dopo la chiusura del conto corrente, per effetto della quale il cliente avrebbe dovuto ripianare immediatamente il proprio debito, con modalità del tutto irrilevanti per la banca; pur qualificando il mutuo in questione come di scopo, ciò non valeva a qualificare come collegati in senso tecnico i vari contratti di conto corrente ed il successivo contratto di mutuo, difettando – come già argomentato dal Tribunale -il requisito soggettivo e quello oggettivo di tale interdipendenza teleologica ; dall’infondatezza del motivo d’appello in questione discendeva anche il rigetto degli altri motivi; infatti, l’appellante aveva confutato la prescrizione della domanda di ripetizione avente natura assorbente rispetto all’accertamento delle nullità su cui tale domanda si fondava, sostenendo unicamente che si trattasse di un unico negozio collegato; venuto meno tale presupposto, per il resto la declaratoria di prescrizione non era stata censurata e, per effetto dell’intervenuta prescrizione dell’azione di ripetizione , le doglianze concernenti le nullità contrattuali dedotte erano assorbite. NOME COGNOME ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e formula ricorso
incidentale affidato ad unico motivo, illustrato da memoria; il COGNOME resiste al ricorso incidentale con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2938 c.c., a norma dell’ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. -e nullita’ della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’appello affermato l’intervenuta prescrizione della domanda di ripet izione, ritenendo : ‘ L’appellante infatti ha confutato la prescrizione della domanda di ripetizione, avente natura assorbente rispetto all’ accertamento delle nullità su cui si fondava, sostenendo unicamente che si trattasse di un unico negozio collegato. Venuto meno tale presupposto, per il resto la declaratoria di prescrizione non è stata aggredita e per effetto dell’intervenuta prescrizione dell’azione di ripetizione le doglianze concernenti le nullità contrattuali dedotte sono assorbite ‘ (cfr. pg. 3).
Al riguardo, il ricorrente assume che: la sentenza impugnata non ha considerato come l’eccezione di prescrizione sia stata proposta non in ordine a tutti i conti correnti, ma soltanto riguardo ai primi due, e non anche al terzo, come desumibile dalla comparsa di costituzione di primo grado della banca; era stato omesso l’esame di tale fatto decisivo oggetto di discussion e tra le parti; pertanto, la Corte d’appello aveva adottato una motivazione apparente sulla questione dell’interruzione della prescrizione effettuata dall’istante tramite le due raccomandate del 7/5/2009 e 15/6/2009 (prima della scadenza decennale) perché consisteva di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, per cui essa non consentiva alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità
del ragionamento del giudice; non sussisteva la ‘doppia conforme’ in quanto entrambe le sentenze (di primo e secondo grado) avevano accertato la prescrizione decennale della domanda di ripetizione dell’indebito , ma ciascuna per motivi diversi.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1325, 1418, 1813 e 1814 c.c., 345 c.p.c. e dell’ art. 38 D.Lgs. n. 385 del 1993 (contratto di mutuo), a norma dell’ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa motivazione su punto centrale della controversia, ex art.360, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello negato la sussistenza di un collegamento negoziale tra i vari contratti di conto corrente e tra questi ed il mutuo, malgrado la stessa banca avesse dichiarato che q uest’ultimo era stato contratto al solo scopo di estinguere le passività esistenti sul conto corrente.
In particolare, il ricorrente lamenta che: la Corte d’Appello si era limitata ad esaminare la questione del collegamento negoziale tra mutuo e conti correnti, statuendo (cfr. pg. 3; doc. n. 1 fasc. Cass.) che ‘ L’appellante infatti ha confutato la prescrizione della domanda di ripetizione, avente natura assorbente rispetto all’ accertamento delle nullità su cui si fondava, sostenendo unicamente che si trattasse di un unico negozio collegato ‘; tale affermazione era certamente errata e lacunosa giacché nell’atto di appello (cfr. pg. 10; doc. n. 2 fasc. Cass.) era stato dedotto che ‘ quanto infine al contratto di mutuo è stato evidenziato già in primo grado come esso sia colpito da nullità, in quanto acceso esclusivamente al fine di ripianare lo scoperto (illecitamente calcolato) rinveniente dal precedente rapporto di conto corrente ‘; il mutuo era dunque servito a fornire la provvista per il pagamento del saldo dei conti correnti, mediante uno stretto collegamento funzionale e causale; il rapporto obbligatorio precedente si era chiuso con l’integrale adempimento, mediante l’impiego della
provvista ottenuta, e si era aperto un nuovo diverso rapporto bancario autonomo ma – come detto – con destinazione vincolata della somma erogata; pertanto, risultava ulteriormente priva di fondamento la declaratoria di prescrizione, atteso che la chiusura dei conti era stata operazione meramente funzionale ad attivare il rapporto collegat o , senza soluzione di continuità (chiusura dei conti coeva alla sottoscrizione del collegato mutuo); era comunque incontestato che contestualmente alla stipula del mutuo vi era stata l’estinzione, da parte della banca, delle passività pregresse del conto corrente per mezzo dell’accredito della somma mutuata direttamente sul contosofferenze e, di conseguenza, l’intero importo del mutu o era confluito su tale conto, a parziale copertura dello stesso; lo stesso contratto di mutuo prevedeva che la provvista fosse destinata a ‘ ripiano passività ‘, formula costituente l’esteriorizzazione della finalità esclusiva di ripianamento dell’esposizione debitoria relativa al conto corrente; emergeva dagli atti che il contratto di mutuo non aveva conferito nuova liquidità alla parte mutuataria ( in violazione dell’art. 1813 c.c. che prevede tale traditio ); ne conseguiva che effetto del contratto di mutuo di cui è causa e della articolata vicenda contrattuale posta in essere, da valutarsi nel suo complesso, era stato unicamente la modifica del titolo del debito che l’istante aveva nei confronti della Banca, con pattuizione di un accordo per la rateizzazione del medesimo e costituzione di garanzia reale su bene messo a disposizione dal debitore; era invece da escludere che, in conseguenza dell’accordo, la parte mutuataria abbia visto aumentare la propria disponibilità finanziaria liquida ovvero che tale finalità sia stata in concreto perseguita dalle parti, difettando pertanto la causa tipica del contratto di mutuo; doveva pertanto sul punto concludersi che il rapporto, pur avendo le apparenze di contratto di mutuo fondiario (come evidenziato
nella sua epigrafe, che fa riferimento all’ art. 38 del TUB bancario) con costituzione di ipoteca di primo grado, dissimulasse un patto di rateizzazione del debito derivante dal saldo dei c/c intestati al COGNOME, con contestuale costituzione di garanzia ipotecaria; il correntista mutuatario, non ha mai avuto la disponibilità economica sul suo conto, atteso che il medesimo era già passato ‘a sofferenza’, per cui la somma erogata ha avuto l’esclusivo fine di chiudere quella partita, azzerando la posizione; il ripianamento di un debito a mezzo di nuovo «credito», che la banca già creditrice metta in opera con il proprio cliente al fine di conseguire un’ipoteca contestuale, non crea un nuovo contratto di mutuo, perché la struttura contrattuale implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto e, per essere tale, la consegna deve realizzare il passaggio delle somme dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, con conseguente trasferimento della proprietà delle somme connessa; nella fattispecie, il mutuo fondiario era stato utilizzato non per apportare nuova liquidità, ma esclusivamente come strumento indiretto necessario a consentire l’ iscrizione ipotecaria rafforzata a garanzia di un debito già scaduto; la Corte territoriale aveva del tutto omesso qualsiasi disamina del contenuto del contratto di mutuo, arrestandosi alla declaratoria di mancanza di collegamento negoziale, senza affatto considerare che era comunque stata eccepita la nullità di tale contratto in quanto acceso esclusivamente per il ripianamento della propria esposizione debitoria con la Banca.
L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 342 e 348 bis , c.p.c., per non aver la Cort e d’appello esaminato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello principale .
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Invero, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto dell’eccezione di prescrizione riferita al terzo rapporto di c onto corrente, per il quale non era decorso il termine di legge, rilevando che ciò era desumibile dalla comparsa di costituzione di primo grado della banca (con la quale l’eccezione era stata sollevata in ordine a due conti correnti).
Al riguardo, va premesso che la doglianza afferente al mancato esame dell’eccezione di prescrizione relativa al terzo rapporto di conto corrente risulta fondata, in quanto tempestivamente sollevata in primo grado.
Tuttavia, assume carattere dirimente il rilievo per cui, dallo stesso ricorso (pag. 5, punto f) si evince il giudicato formatosi sul difetto di prova delle nullità contrattuali, sulle quali era stata fondata la domanda di ripetizione d’indebito.
Invero, il primo motivo d’appello, concernente la nullità del contratto di mutuo, è stato ritenuto infondato nella sentenza impugnata per la mancata prova del nesso d’interdipendenza, funzionale e teleologica, tra tale contratto e i rapporti di conto corrente, escludendo pertanto, come già argomentato dal Tribunale, il ‘ riverbero su di esso delle eventuali patologie, genetiche o funzionali, che siano emerse dal rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente ‘.
Lo Corte d’appello ha altresì affermato che il rigetto di tale motivo comporta anche il rigetto del secondo motivo, riguardante la predetta questione dell’eccezione di prescrizione.
Ora, la doglianza è inammissibile in ordine ai due rapporti di conto corrente riguardo ai quali il ricorrente non aveva sollevato l’eccezione di prescrizione; sul punto, si è formato il giudicato, come reso evidente dal rilievo contenuto nella sentenza impugnata circa la omessa impugnazione della declaratoria di prescrizione. Peraltro, il ricorrente
non allega di aver specificamente impugnato in appello la statuizione sulla prescrizione.
Quanto al terzo rapporto di conto corrente, l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione non può indurre all’accoglimento del motivo, poiché non risulta neppure impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del COGNOME sul presupposto della mancata prova dei pagamenti ritenuti indebiti, per l’omesso deposito d ei contratti bancari e degli estratti-conto relativi all’intero periodo contrattuale, rilevando altresì l’insussistenza dei presupposti di una c.t.u. contabile.
Ne consegue, dunque, l’inammissibilità dell’ulteriore doglianza afferente all’apparenza della motivazione, che è del tutto chiara, ancorché molto sintetica.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Al riguardo, la prima parte della doglianza, relativa alla nullità del mutuo perché destinato ad estinguere lo scoperto derivante dal precedente rapporto di conto corrente, non coglie la ratio della sentenza impugnata, che aveva, per quanto esposto, respinto la domanda per mancata prova delle nullità contrattuali dedotte, essendo altresì priva di specificità.
Quanto alla seconda parte della doglianza, inerente alla nullità del mutuo perché privo della causa tipica del contratto reale, il motivo è inammissibile perché introduce una domanda nuova.
Né, al riguardo, può sostenersi che la nullità sarebbe rilevabile d’ufficio in quanto la doglianza è carente di autosufficienza.
Invero, le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati
dalle parti (Cass., n. 20713/23; n. 28983/23; n. 5952/14) alle quali le nuove censure devono necessariamente coordinarsi.
Nella specie, le nuove deduzioni, fondate sulla mancanza della causa del mutuo, non sono state tempestivamente allegate, né adeguatamente coordinate con i fatti costitutivi della domanda introduttiva del giudizio.
Infine, l ‘unico motivo del ricorso incidentale è del pari inammissibile, perché la banca non è soccombente e, dunque, non ha alcun interesse a tale impugnativa concernente le fattispecie d’inammissibilità, di cui agli artt. 322 e 348 bis, c.p.c. (e ciò sebbene, in linea di principio, la parte vittoriosa in appello sia legittimata ad impugnare, con ricorso incidentale, le decisioni che abbiano risolto in senso sfavorevole, anche implicitamente, una questione preliminare o pregiudiziale: Cass., n. NUMERO_TELEFONO).
Infatti, il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere comunque giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovvero deve fondarsi sulla soccombenza, con la conseguenza che esso deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa (Cass., n. 10848/06; n. 21652/14).
Considerata la reciproca sostanziale soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data