Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28324 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 20523-2017 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME , rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (succeduta a RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e
difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME ;
– intimati – avverso la sentenza n. 1324/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 25.10.2004 i COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME convenivano avanti il Tribunale di Parma la RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE esponendo:che COGNOME NOME e NOME (con un ‘primo preliminare’, così definito dalla sentenza impugnata) avevano promesso in vendita alla RAGIONE_SOCIALE un’area edificabile di cui erano comproprietari insieme al fratello NOME, al prezzo convenuto di euro 180.760,00 che RAGIONE_SOCIALE avrebbe pagato, in natura, e quindi a titolo di datio in solutum , con un appartamento, corredato di cantina e garage, facente parte
Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 – ud. 20-12-2022 -2-
dell’edificio condominiale che la promissaria acquirente avrebbe edificato su tale terreno; che la formalizzazione dell’accordo raggiunto avveniva in data 18 ottobre 2002 con la stipulazione, a ministero di notaio, di due distinti contratti: il primo costituito dalla vendita del terreno da parte di essi attori alla RAGIONE_SOCIALE, con quietanza del prezzo (che l’acquirente secondo gli esponenti -non provvide a pagare); il secondo costituito dal preliminare con cui la RAGIONE_SOCIALE, divenuta proprietaria dell’area, promise di vendere ad NOME e NOME COGNOME, entro il termine del 30/09/2004, le descritte unità immobiliari facenti parte del fabbricato da erigere, ‘dandosi, anche in questo caso, quietanza del prezzo (identico a quello indicato nella vendita dell’area, che anche in questo caso non fu versato) ‘ ; – che in entrambi gli atti il corrispettivo veniva indicato nel minor prezzo di euro 105.400,00; -che NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE aveva rilasciato polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni assunte dalla promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 187.160,00, costituente il vero corrispettivo pattuito tra le parti; – che la RAGIONE_SOCIALE, nonostante il tempo trascorso, non aveva ancora iniziato i lavori di costruzione del fabbricato condominiale e neppure ritirato la concessione edilizia richiesta per l’edificazione, rendendosi gravemente inadempiente all’obbligazione assunta. Ciò premesso i COGNOME COGNOME chiedevano pronunciarsi la risoluzione di entrambi i contratti stipulati il 18/10/2002 per fatto e colpa della convenuta, previo accertamento dell’unitarietà del rapporto intercorso tra le parti e della pattuizione del reale corrispettivo della vendita in euro 187.160,00, con restituzione agli stessi del terreno promesso in vendita, con ordine di trascrizione alla
competente Agenzia del Territorio. In subordine chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al pagamento in favore dei beneficiari di polizza della somma di euro 187.160,00, con condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio, e vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, opponendosi all’accoglimento delle domande proposte nei loro confronti: in particolare RAGIONE_SOCIALE assumeva l’autonomia dei due contratti contestualmente stipulati tra le parti e la compagnia assicurativa eccepiva che la polizza prevedeva t estualmente l’operatività per la restituzione della caparra, che non aveva avuto luogo nel caso de quo. RAGIONE_SOCIALE spiegava altresì domanda riconvenzionale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e chiedeva e otteneva di integrare il contradditorio nei confronti dei sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, coobbligati di polizza.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 10/2008 il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della RAGIONE_SOCIALE e gli attori COGNOME provvedevano alla riassunzione. Il Fallimento si costituiva nel giudizio riassunto, riportandosi alle difese già svolte dalla società in bonis .
Con sentenza n. 701/2011 del 3/13.06.2011 il Tribunale di Parma resping eva la domanda di risoluzione dell’unitaria operazione contrattuale avanzata dagli attori e le altre domande da questi proposte, anche contro la RAGIONE_SOCIALE, ritenendo provato solo l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE al contratto preliminare di compravendita di edificio in costruzione concluso il 18.10.02, del quale disponeva la risoluzione.
Avverso detta sentenza proponevano appello i COGNOME COGNOME. Si costituivano in giudizio i convenuti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Rimanevano contumaci i sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiamati in manleva da RAGIONE_SOCIALE, che si erano invece costituiti nel primo grado di giudizio, contestando sotto diversi profili la domanda del chiamante.
Con sentenza n. 1324/2017 la Corte di appello di Bologna respingeva l’appello di NOME, NOME e NOME COGNOME.
Avverso tale decisione gli stessi hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di ricorso, di cui i primi due articolati in più profili.
Hanno resistito con controricorso il fallimento RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALERappresentanza Generale per RAGIONE_SOCIALE‘Italia (succeduta a RAGIONE_SOCIALE).
La trattazione del ricorso è stata fissata per l’ adunanza camerale del 4 maggio 2022.
In prossimità di tale udienza tutte le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza interlocutoria n. 15961/2022, resa alla udienza del 4 maggio 2022 e pubblicata in data 18 maggio 2022, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contradditorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
A tale incombente ha provveduto nei termini la difesa dei ricorrenti, come da documentazione depositata in cancelleria.
NOME COGNOME e NOME COGNOME , pur regolarmente intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
14. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380bis .1 c.p.c.
15. In prossimità dell’udienza, il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria per reiterare l’istanza di riunione di cause già avanzata in data 15 marzo 2022 e per insistere nella dichiarazione di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.
16. Ha depositato memoria anche la RAGIONE_SOCIALE -Rappresentanza Generale per l’Italia.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.Preliminarmente deve darsi atto della richiesta del Fallimento DA.PA di riunione al presente ricorso del ricorso iscritto al R.G. n. 26595/17, pendente avanti la Prima Sezione civile, nel quale i COGNOME hanno chiesto la cassazione della sentenza n. 1361/2017 emessa dal Tribunale di Parma in data 9 ottobre 2017 ex art. 98 L.F. in esito alla opposizione allo stato passivo. Il controricorrente fallimento RAGIONE_SOCIALE motiva la richi esta perchè i procedimenti sarebbero ‘quantomeno connessi’, in ragione del fatto che, nella decisione oggetto del ricorso R.G. n. 26565/17, i sigg.ri COGNOME chiedevano di accogliere le medesime conclusioni formulate nella causa dalla quale è originata la sentenza di cui si chiede, in questo giudizio, la cassazione.
A tacere della genericità dei motivi che sorreggono la richiesta di riunione, se è vero che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione pur in sede di
legittimità ed anche in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi (cfr. Cass. 31.10.2011, n. 22631; cfr. Cass. 4.4.1997, n. 2922), non si ravvisano nel caso di specie ragioni di connessione tra le cause di natura oggettiva, atteso che i due ricorsi attengono a sentenze proposte l’una avanti il giudice ordinario, l’altra avanti il giudice fallimentare, con separazione delle differenti competenze e assegnazione, in sede di legittimità, a diverse sezioni di questa Corte.
L’istanza di riunione deve pertanto respingersi.
2.Sempre in via preliminare va presa in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente RAGIONE_SOCIALE per difetto di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, in quanto le formulazioni usate nel ricorso mescolano osservazioni riconducibili all’una e all’altra tipologia di vizio, prospettando una pluralità di questioni non agevolmente distinguibili, delegando a questo Giudice il compito di enucleare dalla non chiara stesura dell’atto le separate censure.
L’eccezione va disattesa.
Questo Giudice ha rigettato approcci eccessivamente puntigliosi o formalistici nella interpretazione dei ricorsi: la sanzione dell’inammissibilità scatta infatti solo allor quando il deficit di chiarezza determini la violazione dei requisiti di contenutoforma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. U., n. 37552 del 30 novembre 2021). Benché la plurima articolazione dei motivi renda necessario un certo sforzo ricostruttivo, le argomentazioni delle censure proposte sono intellegibili e distinguibili le une dalle altre.
3.Ciò precisato, si può ora passare all’esame dei motivi del ricorso.
4.Il primo motivo è così rubricato: A) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg., 1366, 1369 e segg., 1230, 1231 e segg. c.c., in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltre che illogicità manifesta ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.; B) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg., 2726, 2729, 2732, 2733, 2735 e 1453 segg. c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltre che illogicità manifesta della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.; C) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 232 c.p.c., 2726, 2729, 2732, 2733, 2735 e 1453 c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltre che illogicità manifesta della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.
Con esso i ricorrenti articolano diversi profili di censura che possono essere riassunti nel modo seguente:
Sub A) – si dolgono che la Corte di appello si sia limitata ad analizzare il contenuto dei due contratti attuativi del preliminare di permuta stipulati in data 18.10.2002, trascurando il collegamento di essi con il primo e fra loro e senza considerare che il risultato che le parti con la sottoscrizione dei due contratti intendevano raggiungere era esattamente quello previsto nel contratto preliminare di permuta dell’area edificabile con
appartamento da costruire; – sostengono che la decisione impugnata avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale per essere pervenuta ad un’interpretazione meramente formalistica dell’operazione contrattuale in argomento, trascurando di intenderla anche in senso funzionale, considerando in maniera atomistica i tre contratti quando i contratti stipulati tra le parti erano fra loro intimamente connessi e non potevano essere scissi nella loro interpretazione, dato il collegamento funzionale e ontologico tra essi e la natura strumentale di due di essi (quelli attuativi) rispetto al primo; deducono che la ricostruzione della volontà delle parti cui è giunta la sentenza impugnata avrebbe implicitamente assegnato valore novativo ai due contratti attuativi dell’accordo del 18.10.2022, senza tenere conto che la natura strumentale di essi escludeva ogni volontà ‘novativa’ del rapporto principale ;
Sub B) – contestano la sentenza impugnata nel punto in cui la stessa, sulla premessa che il rilascio della quietanza non contrastava con gli accordi di cui al ‘ primo ‘ preliminare pattuito tra le parti, ha ritenuto la prova per testi esperita nel corso del giudizio -la quale ha confermato che non vi fu effettivo passaggio di denaro tra le parti -inidonea a far venir meno l’efficacia di prova legale della confessione di ricevuto pagamento contenuta nella quietanza. A detta dei ricorrenti, infatti, la prova testimoniale non era preordinata a negare il contenuto della quietanza, ma a provare una circostanza diversa e cioè la sua connessione con la quietanza contenuta nel diverso e coevo atto e la strumentalità di entrambe rispetto all’oggetto dell’unico contratto, quello di permuta, esso solo voluto dalle parti.
Sub C) -criticano la sentenza impugnata per non avere considerato che l’amministratore di RAGIONE_SOCIALE non è comparso a rendere l’interrogatorio formale ammesso dal giudice, posto che tale mancata comparizione sarebbe stata idonea ex se a superare il valore confessorio attribuito dalla stessa decisione all’atto di quietanza.
Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è fondato per quanto si dirà appresso.
5.1.Sub A) La Corte territoriale ha rigettato l’appello confermando la decisione del Tribunale secondo la quale il programma contrattuale predisposto dalle parti con l’originario preliminare di permuta di cosa esistente (il terreno) contro cosa futura (l’unità immobiliare da costruire) avrebbe avuto un’attuazione diversa, tramite ‘ i due autonomi contratti per cui è causa ‘, ossia ‘ il rogito di compravendita del terreno a favore della DA.PA con quietanza dei tre COGNOME COGNOME di avvenuto pagamento del prezzo indicato in euro 105.400,00 e il preliminare con cui la RAGIONE_SOCIALE si impegnò a trasferire ad NOME e NOME COGNOME la proprietà di una delle unità immobiliari che avrebbe costruito sul terreno acquistato con contestuale quietanza del prezzo indicato nella stessa somma di euro 105.400 , 00 ‘, escludendo dunque il collegamento contrattuale tra i negozi stipulati dalle parti.
Giova ricordare che le espressioni ‘collegamento negoziale’ o ‘negozi collegati’ estranee al codice civile del ’42 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta europea -non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego
giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei conflitti ad essi relativi.
Infatti, ‘ il ‘ contratto collegato ‘ non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti ‘ (Cass. n. 8844/2001); ciò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell’uno o dell’altro contratto in vista di un certo risultato: al di fuori dei casi di collegamento ‘necessario’, perchè legalmente previsto, il sintagma traduce il risultato di un’attività ermeneutica condotta valorizzando l’aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti.
Nel collegamento negoziale ‘atipico’ si esprime invero in pieno l’esercizio dell’autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse. La dottrina più moderna si è anche spinta a considerare se possa attribuirsi valenza di autonoma categoria concettuale alla nozione di operazione economica, intesa come una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano, la quale a sua volta concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell’atto di autonomia privata.
Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, in particolare, il collegamento tra i contratti ‘ è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come
avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia ‘ (Cass. n. 7524/2007).
Più precisamente, la fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi -fenomeno ‘ che incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria ‘ (Cass. n. 3645/2007) -‘ nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi’ (Cass. n. 7255/2013; n. 18585/2016).
Pertanto, come ricordato dai ricorrenti, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, ‘ la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi ‘simul stabunt, simul cadent ‘” (Cass. n. 7255 /2013), in quanto ‘ le vicende dell’uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l’efficacia ” (Cass. n. 321/1988; n. 7524/2007, cit.; n. 13888/2015).
Nella specie, la Corte distrettuale non ha qualificato i tre contratti stipulati dalle parti (anzi, quattro, dato che deve essere considerata anche la prestazione di garanzia) come una unitaria operazione negoziale atta a realizzare l’ operazione economica
voluta dalle parti, ossia la permuta di terreno edificabile versus l’erigenda unità immobiliare, procedendo ad una loro atomistica considerazione, quando militavano per la prima ricostruzione talune decisive circostanze.
Anzitutto, il fatto che non risultava contestata in causa la stipulazione del ‘primo’ preliminare intercorso tra la soc. RAGIONE_SOCIALE in bonis e i COGNOME COGNOME, pur prodotto in atti privo della data e della firma dei contraenti, il cui originale fu lasciato in deposito fiduciario al notaio incaricato. Da esso si evince -come si legge in sentenza -che ‘ effettivamente la RAGIONE_SOCIALE si impegnò ad acquisire il terreno dei COGNOME al prezzo di euro 180.760 accettando di pagare il relativo prezzo ‘ in natura ‘ mediante datio in solutum dell’erigenda unità immobiliare facente parte del fabbricato che avrebbe costruito sull’area acquistata ‘. I n secondo luogo, la circostanza che le parti convenivano che in sede di stipulazione del contratto di compravendita sarebbe stato dichiarato -‘ differentemente da quanto convenuto nel contratto preliminare ‘ -‘ che il prezzo di euro 187.760,00 sarà da pagare in denaro entro la data del 30 settembre 2004 (data corrispondente con quella prevista per il trasferimento ai signori COGNOME delle unità immobiliari oltre descritte date in pagamento) e verrà quietanzata dagli stessi signori COGNOME al momento della stipulazione di tale atto di trasferimento (a titolo di datio in solutum) delle descritte unità immobiliari a favore degli stessi signori COGNOME ‘ . Ancora, il fatto che era proprio intendimento dei contraenti, come si legge in sentenza (pag. 10), tramite questi successivi contratti stipulati in pari data, ‘ nascondere la voluta permuta ‘ , come già il programma contrattuale dichiarava espressamente.
Posto che il ‘primo preliminare’ di permuta intercorso tra le parti era un fatto pacifico, non essendo la sentenza stata oggetto ‘ di specifica censura sul punto da parte del Fallimento DA.PA ‘, la Corte del merito avrebbe dovuto considerare i due contratti di vendita del terreno e di preliminare di acquisto di immobile da costruire come contratti ‘attuativi’ della permuta, ossia come strumenti per realizzare il programma contrattuale e non già quali autonomi e disgiunti accordi contrattuali, atti a superare il contenuto pattuito nel ‘primo’ preliminare . Il contratto di compravendita del terreno edificabile e il coevo preliminare di compravendita di un’unità immobiliare dell’edificio che la società acquirente del terreno avrebbe costruito su di esso, unitamente alla prestazione di garanzia, erano chiaramente stipulati al fine di realizzare la comune intenzione dei contraenti di permutare il terreno con l’appartamento edificando, in conformità e in esecuzione del contratto preliminare di permuta inizialmente stipulato fra le parti, avente identico oggetto. Lungi dal dimostrare che ‘ il programma contrattuale predisposto dalle parti non ebbe concreta attuazione ‘, come affermato dal giudice di seconde cure, le stesse hanno realizzato la sua pratica concretizzazione.
Nel caso in esame il giudice a quo si è arrestato al collegamento genetico tra contratto preliminare e contratto definitivo. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata in sentenza (cfr. pag. 10) secondo cui, qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest’ultimo si presume essere l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto dalle parti, se non diversamente disposto, in quanto il primo contratto resta superato dal secondo, non
appare conferente alla fattispecie di cui è causa. La Corte felsinea ha trascurato infatti di considerare che nella specie il ‘primo preliminare’ di permuta era stato seguito dall a stipulazione di tre contratti, uno definitivo (la vendita del terreno), un altro preliminare (la vendita di un edificio da costruire) e un contratto di prestazione di garanzia e che ciascuno dei contratti presupponeva gli altri e ne era a sua volta il presupposto. Per usare le parole di un precedente in termini di questo Giudice (Cass. n. 25840/2014 ), ‘ creditore e debitore, pertanto, non avevano stipulato alcun contratto di permuta, ma piuttosto una operazione di permuta (ndr: corsivo dell’estensore ), risultante dal combinarsi di più contratti ‘.
5.1.1.Quanto all’asserita violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, è stato in più occasioni precisato da questa Suprema Corte che ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, ‘ per accertare l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità ‘ (Cass. n. 7524/2007, cit.). Costituisce ormai costante giurisprudenza di legittimità che in tema di interpretazione del contratto, ‘ l’elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell’interpretazione secondo
buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte ‘ (Cass. n. 6675/2018; Cass. n. 7927/2017).
In questa operazione interpretativa, ai fini del l’accertamento del collegamento negoziale, viene in considerazione la rilevanza giuridico-economica che un contratto può avere nei confronti dell’altro, sicché devono rientrare nell’indagine dell’interprete anche le considerazioni volte a valutare se un contratto si ponga come premessa logica ed economica dell’altro, al punto che il venir meno dell’un contratto sia tale da lasciare insoddisfatto l’interesse che aveva mosso le parti a contrarre. Il che è quanto dire che ‘ nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell’esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota ‘ (Cass. n. 25840/2014, cit.).
In altri termini, l ‘esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessa operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negoziali e la prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita.
Questo tipo di attività interpretativa ha fatto difetto nel caso de quo, nel quale la Corte di appello si è arrestata ad una analisi formalistica e unidirezionale dei contratti di cui è causa, quando l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, costituisce ‘ un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima
sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime ‘ (Cass. n. 32786/2022) .
5.2.Sub B) Considerata con la lente del collegamento negoziale, anche la presenza dei pagamenti ‘quietanzati’ dei due contratti del 18.10.2022, di pari importo e che si elidevano a vicenda, non era affatto impeditiva della possibilità di ricostruire in maniera unitaria l’intera operazione negoziale e dunque di pervenire alla risoluzione della permuta, con conseguente restituzione del terreno ai ricorrenti.
Come sostenuto da questi ultimi, nel contratto preliminare di permuta stipulato fra le parti, le stesse, già ipotizzando che l’attuazione dello stesso sarebbe avvenuta mediante i due contratti successivamente intervenuti, attribuivano fin da allora carattere fittizio e strumentale alle dichiarazioni che sarebbero state inserite negli stessi, posto che delle reciproche quietanze le parti dovevano dare atto ‘per la formale attuazione dei due contratti di trasferimento’ , mentre il vero prezzo della vendita era identificato nella datio in solutum.
Ne consegue che non è nella specie questione di limiti alla prova testimoniale della simulazione della quietanza (limiti sui quali sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte: Cass. n. 19888/2014), alla quale è stata attribuita natura di confessione stragiudiziale, come affermato dal giudice a quo , ma di carattere simulato o apparente delle quietanze apposte ai due contratti attuativi, risultante dall’atto originario di permuta , una volta calati i contratti di cui è causa nello scenario del collegamento negoziale.
La stessa Corte distrettuale -come già sopra ricordato afferma testualmente che l’intento delle parti era quello di ‘ nascondere la permuta ‘, concludendo che il rilascio, in sé, della
quietanza ‘ non contrasta … con gli accordi di cui al suddetto contratto ‘, tralasciando di considerare che tale esito è la risultante dell’operazione realmente voluta dalle parti nell’originario contratto di permuta, che avevano convenuto di fare figurare accordi diversi da quello originario per attuarla.
5.3.Sub C) Il profilo del primo motivo di ricorso illustrato a pag. 34-36 difetta invece di specificità, non essendo dato capire dalla lettura dello stesso se la mancata considerazione dell’assenza del COGNOME, amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE in bonis , a rendere l’in terrogatorio formale – non assunta ad elemento di prova dalla Corte territoriale – sia stata lamentata in precedenza dai ricorrenti (elemento che non si evince dalla lettura della sentenza impugnata).
6.Con il secondo motivo di ricorso i COGNOME COGNOME deducono: -) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 , 1363 e segg. c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1°, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.; -) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art . 360 comma 1°, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.: – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 1363 e segg. c.c. in relazione all’art. 360 comma 1°, n. 3 e n. 5 c.p.c.; -) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. in relazione all’art. 360 comma 1°, n. 3 e n. 5 nonché il vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltre che illogicità manifesta ex art. 360 comma 1°, n. 5 c.p.c.
Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata, sul punto attinente alla considerazione della polizza fideiussoria, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, rilevando comunque -dopo avere accolto la censura mossa alla sentenza di primo grado in
ordine all ‘uso improprio del termine ‘caparra’ l’inoperatività della polizza per mancata documentazione del lamentato inadempimento di RAGIONE_SOCIALE da parte dei ricorrenti; eccezione coperta dal giudicato interno e mai sollevata -a dire dei ricorrenti -da NOME COGNOME né oggetto di discussione; si dolgono ancora del fatto che la Corte d’appello avrebbe violato, rispetto alla polizza fideiussoria, i criteri interpretativi dettati dagli art. 1362 comma 2° e 1363 c.c. per avere ritenuto irrilevante la condotta delle parti e per avere escluso che ai fini dell’interpretazione potessero rilevare le vicende pregresse e gli accordi stipulati tra le stesse, omettendo quindi di considerare anche il collegamento della garanzia al contratto di permuta originario; – contestano alla sentenza, infine, di non avere considerato che proprio l’inadempimento dell’obbligazione di RAGIONE_SOCIALE di consegnare l’immobile da costruire, tempestivamente denunciato con la citazione in giudizio, legittimava la risoluzione del cont ratto ovvero l’escussione della fideiussione.
6.1.Il motivo attiene ad una domanda proposta dai ricorrenti in via meramente subordinata, come si legge nelle conclusioni degli appellanti riportate in sentenza.
L’accoglimento del primo motivo, attinente alla domanda proposta in via principale dagli originari attori, attuali ricorrenti, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio allo stesso giudice, che dovrà riesaminare nuovamente il merito della causa, priva di immediata rilevanza decisoria il motivo in esame, che deve essere dichiarato assorbito.
7.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per essere state liquidate le competenze della fase cautelare, promossa
solo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, anche a RAGIONE_SOCIALE che non si era costituita in giudizio.
La cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con la necessità di una nuova regolamentazione delle spese delle varie fasi del giudizio di merito, implica l’assorbimento anche di questo motivo.
8.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Bologna, la quale, in diversa composizione, dovrà riesaminare le difese di parte ricorrente, uniformandosi ai rilievi svolti e ai principi di diritto richiamati.
Al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda