Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31595 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31595 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7563/2018 R.G. proposto da:
COGNOME, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’A VVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALE STATO che lo rappresenta e difende ex lege.
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5631/2017 depositata il 06/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.1.- Il RAGIONE_SOCIALE, in data 15 settembre 1982, ebbe a stipulare con il RAGIONE_SOCIALE – al quale sono succeduti prima il RAGIONE_SOCIALE e poi il RAGIONE_SOCIALE– la convenzione per la concessione RAGIONE_SOCIALEa realizzazione del programma di infrastrutture RAGIONE_SOCIALEe aree industriali di cui all’art. 32 legge 14 maggio 1981 n.219, nonché l’atto aggiuntivo a detta convenzione in data 21 luglio 1983, aventi ad oggetto anche la realizzazione dei lavori RAGIONE_SOCIALEa Strada Fondo Valle Sele primo lotto, dallo svincolo di Contursi a quello di Oliveto Citra.
1.2.- La presente controversia concerne la pretesa avanzata in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE, con riferimento a tali lavori, per conseguire la declaratoria di inadempimento del RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di tempestiva emissione ed approvazione del certificato di collaudo redatto il 6 ottobre 2003, la declaratoria che il RAGIONE_SOCIALE era liberato da qualsiasi altra obbligazione derivante dalle opere eseguite, nonché la condanna del RAGIONE_SOCIALE convenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa rata di saldo, riconosciuta dai collaudatori e mai pagata, pari ad euro 867.748,74= oltre accessori, ed al risarcimento del danno subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva approvazione del certificato di collaudo, consistente negli oneri sostenuti dallo stesso RAGIONE_SOCIALE per il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa struttura consortile nelle more RAGIONE_SOCIALE’emissione ed approvazione di detto documento sino alla data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione, danno quantificato in euro 1.860.862,99=, oltre accessori.
1.3.- Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12975/2014, respinse ogni domanda.
1.4.- La Corte di appello di Roma ha confermato la statuizione impugnata con diversa motivazione.
Segnatamente, ha osservato che -a differenza di quanto affermato dal Tribunale – non assumeva rilevanza preclusiva alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa al pagamento del saldo da parte di COGNOME l’inosservanza del termine di due mesi pattiziamente pre visto dall’art. 17 RAGIONE_SOCIALEa convenzione del 15 settembre 1982 per il completamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di collaudo e per l’approvazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, perché -come affermato dalla Corte di legittimità, in tema di appalto di opere pubbliche (Cass. n.10377/2012, conf. a Cass. Sez. U. n. 11312/1995) l’Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti RAGIONE_SOCIALEa controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 cod.civ., di guisa che, qualora sia fissato espressamente nell’atto un termine per il compimento RAGIONE_SOCIALEe indicate operazioni e lo stesso sia trascorso senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente. Ne consegue che da tale momento l’appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine.
La Corte territoriale ha affermato che, nella presente fattispecie, in assenza di una precisa determinazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione in relazione ad un atto comunque denominato certificato di collaudo, ben aveva agito COGNOME per richiedere la corresponsione del saldo, nonché il risarcimento dei danni, in ipotesi patiti, in conseguenza sia RAGIONE_SOCIALEa tardiva redazione del certificato di collaudo, che del comportamento successivamente assunto dal RAGIONE_SOCIALE che era qualificabile, secondo le richiamate pronunce del Supremo Collegio, come rifiuto del collaudo medesimo.
Ha, tuttavia, precisato, contrariamente a quanto assunto al riguardo, almeno formalmente, dal primo Giudice, a fronte
RAGIONE_SOCIALE‘eccezione del RAGIONE_SOCIALE convenuto in ordine all’inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente quale oggetto la rata di saldo, che essendo stata accertata, secondo la prospettazione del menzionato convenuto, la non funzionalità e non collaudabilità RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite, che era onere del Giudice verificare la regolare esecuzione di dette opere.
Infatti, in tal caso, la verifica in sede giudiziale è sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del collaudo da parte del soggetto committente, atto con il quale si esprime un giudizio definitivo di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘opera e si liquida il compenso spettante all’appal tatore, solitamente il saldo, stante la generalizzata eccezione al principio RAGIONE_SOCIALEa postnumerazione del prezzo (fol.9 RAGIONE_SOCIALEa sent. imp.).
Secondo la Corte di appello, tale era stata in effetti la verifica compiuta dal primo Giudice, il quale, dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘ «estratto del certificato di collaudo del 6 ottobre 2003 (documento così definito sub 9, nell’indice in calce all’atto di citazione in primo grado)» era pervenuto, al di là dei rilievi formali e procedurali, ad esprimere un giudizio sostanzialmente negativo, con riferimento alle opere eseguite, quanto all’esecuzione a regola d’arte RAGIONE_SOCIALEe stesse ed alla conformità rispetto al contratto, che aveva posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘impresa esecutrice anche le cautele necessarie ad evitare danni che, al contrario, erano state omesse (pag. 17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
E, secondo la Corte di appello, è questo l’argomentare RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, con riferimento al quale ha ritenuto di verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure impugnatorie, che ha disatteso in toto , giungendo ad affermare – con motivazione ulteriore rispetto a quella del primo giudice – che il certificato di collaudo non poteva costituire titolo per la corresponsione del saldo alla luce del disposto di cui all’art.102 del R.D. n.350/1895 disciplinante il riscontro nella visita di collaudo di difetti o manc anze riguardo all’esecuzione dei lavori (fol. 13 RAGIONE_SOCIALEa sent. imp.), in presenza di difetti, puntualmente
descritti, tra l’altro, circa l’inefficienza RAGIONE_SOCIALEe opere di contenimento RAGIONE_SOCIALEa frana che rappresentavano un pericolo incombente per la strada, tali da rendere l’opera ‘inaccettabile’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.102, comma 1, lett. a) del R.D. n. 350/1985.
1.5.- COGNOME –RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con nove mezzi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli depositata il 6 settembre 2017. Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di costituzione.
CONSIDERATO CHE:
2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato RAGIONE_SOCIALE, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. n.23921/2020; Cass. n. 27557/2022).
3.1.- Primo motivo: Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1372 cod.civ. in relazione agli artt. 17 e 21 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione del 15.9.1982- violazione dei principi di cui alla legge 10.12.1981, n. 741; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 199, 3° comma, d.P.R. n. 554/1999. A parere del ricorrente la Corte d’Appello ha negato il diritto del COGNOME alla corresponsione del saldo lavori, in presenza di una prolungata inerzia del RAGIONE_SOCIALE, in violazione dei principi sanciti dalla giuriprudenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione a mente dei quali l’inutile decorso del termine previsto per l’approvazione del collaudo, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa
prova che l’omissione o il ritardo sia imputabile all’Impresa, determina, perciò solo, l’insorgere del diritto RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore al pagamento del saldo, nonché del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 199, co. 3, d.P.R n. 554/1999, a mente del quale il collaudo – intervenuto nel caso di specie nel 2003 – decorsi due anni dal termine stabilito per la sua approvazione, si sarebbe dovuto intendere per approvato.
3.2.Secondo motivo: a) Vizio di ultrapetizione e di extrapetizione – b) Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato – c) Omessa pronuncia.
A parere del ricorrente, la Corte d’Appello in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione del RAGIONE_SOCIALE in ordine alla asserita “inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente ad oggetto la rata di saldo», ha dichiarato che l’opera realizzata era “assolutamente inaccettabile” (a); ha erroneamente individuato il contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa del COGNOME assumendo che trovasse fondamento nella idoneità del certificato di collaudo piuttosto che nel prolungato inadempimento del RAGIONE_SOCIALE (b); ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di cui al punto l RAGIONE_SOCIALEe conclusioni del COGNOME, riportate in calce all’atto di citazione in 1° e 2° grado (c).
3.3.- Terzo motivo: Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, cod.proc.civ.; vizio di motivazione (in relazione alla errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda anche al fine di valutare la corrispondenza tra il “chiesto” ed il “pronunciato”, nonché sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa motivazione apparente e del “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”. A parere del ricorrente, il Giudice d’Appello ha erroneamente ricondotto il fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda del COGNOME alla «tardiva emissione del certificato di collaudo e RAGIONE_SOCIALEa relativa approvazione», invece che all’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE rimasto totalmente inerte per anni rispetto ai propri obblighi di legge e di contratto, pervenendo così a negare il diritto del COGNOME al
saldo, sulla base di un giudizio di inidoneità del certificato di collaudo a costituire titolo per la corresponsione del saldo.
3.4.- I primi tre motivi, da trattare congiuntamente perché avvinti, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
3.5.Com’è noto, il contratto di appalto pubblico si considera ultimato soltanto a seguito del collaudo, che, in quanto avente la funzione di accertare la conformità RAGIONE_SOCIALEa prestazione eseguita ai patti contrattuali ed alle regole RAGIONE_SOCIALE‘arte, rappresenta l’unico atto attraverso il quale l’Amministrazione committente può verificare se l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore sia stata regolarmente adempiuta, e risulta dunque indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, da cui sorge il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore al pagamento del corrispettivo pattuito, ai fini del quale resta invece irrilevante il momento RAGIONE_SOCIALEa consegna, come disciplinato in via generale dagli artt. 1665 e 1667 cod.civ. (cfr. Cass. n.10327/2023, Cass. n. 2307/2016; Cass. n. 15013/2011; Cass. n. 10992/2004).
Come già affermato da questa Corte «solo a partire dall’esito del prendono corpo e significato sia la tematica RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALE‘opera, sia quella di un’eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia infine quella RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione volta a far valere la garanzia per tali vizi» (Cass. n. 10992/2004; Cass. n. 15013/2011; Cass. n. 2307/2016; Cass. n. 26338/2016). La premessa concettuale su cui si basa questo indirizzo è che alla consegna RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica prima del collaudo non è applicabile la presunzione di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘opera di cui all’art. 1665, quarto comma, cod.civ., giacché la consegna di un’opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica, essendo il solo collaudo l’atto formale indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALE‘opera da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (Cass. n.10501/2019; Cass. n. 271/ 2004; Cass. n.15013/2011).
Fermo restando quanto si è detto in precedenza relativamente all’indispensabilità del collaudo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALE‘opera, quale atto da cui sorge il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore al pagamento del corrispettivo, si osserva al riguardo che, come più volte ribadito da questa Corte in tema di appalto pubblico, l’Amministrazione committente, in quanto tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti RAGIONE_SOCIALEa controparte: pertanto, nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev’essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento RAGIONE_SOCIALEa committente, con la conseguenza che l’appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa estinzione RAGIONE_SOCIALEa propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l’Amministrazione, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine (cfr. Cass. n. 1509/2015; Cass. n. 10377/2012; Cass. n. 1494/2001).
Invero, « I crediti RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l’inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate “sine die” le determinazioni in ordine all’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘opera e paralizzati i diritti RAGIONE_SOCIALE‘altro contraente, in violazione RAGIONE_SOCIALEe regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l’onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all’impresa.» (Cass. n. 5744/2022)
Questa Corte ha, inoltre, affermato, sia pure con riguardo alla disciplina dettata dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, che «le
domande relative all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto possono essere proposte anche in difetto di approvazione del collaudo, ove la Pubblica amministrazione abbia fatto decorrere per il compimento del collaudo stesso un tempo così lungo da rendere l’inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo la medesima, tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole generali dettate dagli artt. 1374 e 1375 c.c., ritardare sine die le sue determinazioni in ordine al collaudo, paralizzando i diritti RAGIONE_SOCIALE‘altro contraente” e che “una volta accertata la scadenza dei termini contrattuali, l’appaltatore deve considerarsi dispensato dalla prova RAGIONE_SOCIALE‘imputabilità del ritardo all’amministrazione, incombendo a quest’ultima l’onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta RAGIONE_SOCIALE‘impresa» (Cass. n. 1613/2015; cfr. Cass. n.2477/2019).
3.6.- Va, pertanto disattesa la tesi del ricorrente, secondo il quale l’inerzia del RAGIONE_SOCIALE avrebbe comportato l’approvazione del collaudo, perché -come ben chiarito da questa Cortel’inerzia è sostanzialmente equivalente al rifiuto di collaudo e non a ll’approvazione.
La Corte territoriale si è attenuta a detti principi e, dopo avere puntualizzato -con statuizione non impugnata -che il RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito l’inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente ad oggetto la rata di saldo, perché -a parere del convenuto RAGIONE_SOCIALE -era stata accertata la non funzionalità e non collaudabilità RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite, ha affermato che era onere del Giudice verificare la regolare esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere ed a tanto ha proceduto, pervenendo ad una pronuncia sfavorevole alla società appaltatrice, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEo stesso ‘estratto del certificato di collaudo del 6 ottobre 2003’ versato in atti dalla originaria attrice.
3.7.- Quanto alla denuncia per omessa pronuncia, va rilevato che la stessa, ancorché previamente inammissibile, atteso che la
illustrazione compiutane dal deducente non soddisfa la prescritta condizione di autosufficienza essendo, com’è noto, al tal fine necessario che le istanze asseritamente inevase «siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte» (Cass. n.15367/2014), si rivela all’esame di merito infondata, risultando le dette eccezioni implicitamente disattese per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto pronunciamento nel merito RAGIONE_SOCIALEa non collaudabilità RAGIONE_SOCIALE‘opera a cui ha proceduto il giudice d’appello.
É ben noto, infatti, secondo lo stabile indirizzo di questa Corte, che ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del vizio de quo non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, sicché esso non sussiste allorché, pur in mancanza in proposito di una specifica argomentazione, nella motivazione del provvedimento impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. sia ravvisabile «una statuizione implicita di rigetto risultando la pretesa avanzata incompatibile con l’impostazione logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia» (Cass n. 21612/2013). E, dunque, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale comporta anche il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande strettamente connesse e conseguenzialmente collegate alla prima, senza che, in assenza di specifiche argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia e/o motivazione (Cass. n. 17956/2015).
4.1.- Quarto motivo: Violazione del giudicato interno. A parere del ricorrente, il Giudice d’appello avrebbe affrontato le problematiche afferenti agli interventi relativi alla c.d. “frana Vallipote” in violazione di quanto statuito dal Tribunale in primo grado – non impugnato sul punto – secondo cui era “preclusa dal
giudizio del 2000 e dal relativo giudicato ogni questione afferente alla variante e alle relative vicende contrattuali”.
4.2.- Quinto motivo: Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102, primo comma, lett. a), del R.D. 350/1895 in relaz. all’art. 1668, secondo comma, cod.civ. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Secondo il ricorrente, il Giudice d’appello ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile nella previsione di cui all’art. 102, lett. a) R.D. 350/1895, omettendo di considerare che con sentenza passata in giudicato era stata respinta la domanda del RAGIONE_SOCIALE di risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di affidamento dei lavori in questione per inadempimento del COGNOME, ed accertato il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del medesimo COGNOME.
4.3.- I motivi quarto e quinto, strettamente connessi fra loro, sono infondati.
4.4.- Quanto al motivo quarto, va rilevato che non ricorre il giudicato interno, in quanto la questione RAGIONE_SOCIALEa frana Vallipote è stata esaminata in primo grado in termini e per effetti del tutto diversi. Nel primo grado, infatti, sono stati considerate precluse, perché riguardanti altro giudizio introdotto nel 2000 e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 1465/2006 ed il relativo giudicato, le questioni afferenti al progetto di variante e le relative vicende contrattuali, e non già la concreta esecuzione dei lavori e la loro collaudabilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.102 del R.D. n.350/2895.
4.5.- Quanto al quinto motivo, è appena il caso di rammentare che il vincolo derivante dal giudicato esterno ostativo RAGIONE_SOCIALE‘esame di ogni ulteriore censura è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, laddove si sia formato in merito ad una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi a quella su cui si è pronunciato il giudice del merito con la sentenza impugnata (Cass. n.1613/2015; Cass. n. 11219/2014).
Nel caso in esame è incontestato che il giudizio precedente aveva riguardato una domanda di risoluzione contrattuale -accolta in parte -con riferimento ad una transazione intervenuta tra le parti, e risultava connotato da petitum e causa petendi proprie e distinte rispetto a quelle concernenti la mancata approvazione del collaudo, senza che alcun profilo RAGIONE_SOCIALEa censura abbia offerto differenti e più completi elementi di valutazione.
Va, infine, osservato che la Corte di appello ha evidenziato, senza essere smentita, che la sentenza n. 10456/2006 del Tribunale di Roma non aveva mai affrontato due questioni, rilevanti nel presente giudizio, riguardanti la eventuale idoneità RAGIONE_SOCIALEe opere indicate nella perizia di variante ad evitare la condizione di pericolo ostativa ad un’utilizzazione in condizioni di sicurezza RAGIONE_SOCIALEa strada, e la rilevanza dei provvedimenti adottati dal concedente, comportanti modifiche sostanziali del progetto, a determinare -come contestato dalla concessionaria -gli episodi franosi (fol. 16 RAGIONE_SOCIALEa sent. imp.), di guisa che alcun accertamento risultava essere stato compiuto in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte di RAGIONE_SOCIALE.
5.1.- Sesto motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALEa prova. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia dichiarato l’opera realizzata ‘assolutamente inaccettabile’, omettendo di considerare che la stessa è stata dichiarata ‘agibile’ ed immessa in esercizio nel 1991, all’esito RAGIONE_SOCIALEa ‘visita di ricognizione e di collaudo provvisorio agli effetti RAGIONE_SOCIALEa agibilità e sicurezza RAGIONE_SOCIALEa circolazione’.
5.2.- Settimo motivo: Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. per vizio di motivazione – carenza di motivazione o motivazione apparente. Secondo il ricorrente, il Giudice d’appello ha disatteso le conclusioni cui è pervenuta la RAGIONE_SOCIALE formulando il gravissimo giudizio tecnico di assoluta inaccettabilità RAGIONE_SOCIALE‘opera, esclusivamente sulla base di un ragionamento di logica
induttiva senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEe valutazioni tecniche espresse dai collaudatori.
5.3.- Ottavo motivo: Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 cod.pen. e RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa preponderanza RAGIONE_SOCIALE‘evidenza – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. A parere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la Corte d’Appello ha omesso di considerare, all’interno RAGIONE_SOCIALEa serie causale, gli eventi definitivamente accertati dal Tribunale come non «inverosimili», e dunque tali da giustificare il nesso causale fra la condotta inadempiente del RAGIONE_SOCIALE (complessivamente considerata) e l’evento dannoso verificatosi (frana), secondo la regola del ‘più probabile che non’.
5.4.- Nono motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. A parere del ricorrente, la Corte d’Appello ha ritenuto che il COGNOME non avesse fornito prova RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera a regola d’arte avendo valutato in maniera incongrua le acquisizioni istruttorie dalle quali emergeva che l’opera era stata eseguita a regola d’arte e che sussistevano comunque comprovati fatti impeditivi che esoneravano il COGNOME da eventuali responsabilità.
5.5.- I motivi dal sesto al nono, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano tutti a sollecitare il riesame del merito ed a conseguire una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 8758/2017).
Come più volte chiarito dalla S.C., il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema
interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa; viceversa, l’allegazione -come prospettato nella specie da parte del ricorrente -di una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, tutte le volte in cui (a differenza che per la prima ipotesi) sia contestata la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa. Da una parte, dunque, si pone la violazione di legge in senso proprio a causa RAGIONE_SOCIALEa erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa astratta fattispecie normativa; dall’altra, l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in ragione RAGIONE_SOCIALEa carente o erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta (Cass.n.16698/2010; Cass. n.5207/2010).
Per quanto attiene alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, va, poi, considerato che «L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.» (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).
Va rimarcato, altresì, che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, RAGIONE_SOCIALE‘esame di tutte le allegazioni e prospettazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti
gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.» (Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 3601/2006) e che «L’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALEe deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.» (Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 19011/2017; Cass. 29404/2017).
Inoltre, nel caso in esame, la Corte di appello ha accuratamente e compiutamente motivato in merito alla ravvisata inaccettabilità RAGIONE_SOCIALE‘opera ai fini RAGIONE_SOCIALEa corresponsione del saldo (cfr. fol. 12/16 RAGIONE_SOCIALEa sent. imp.); segnatamente, ha dato atto di quanto riportato nell’estratto di collaudo in merito alle note in data 21 giugno 2000 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di collaudo e RAGIONE_SOCIALEa successiva visita del 26 novembre 2001 e del fatto che nella parte conclusiva RAGIONE_SOCIALEo stesso estratto di collaudo era precisato che il collaudo escludeva specificamente le opere di protezione RAGIONE_SOCIALE‘asse stradale eseguite sulla frana Vallipote e del tombino al km.6,110 e ne ha dedotto la inaccettabilità RAGIONE_SOCIALE‘opera, sul rilievo che l’inefficienza RAGIONE_SOCIALEe opere di contenimento RAGIONE_SOCIALEa frana rappresentavano un pericolo incombente per la strada, senza che il tempo trascorso dalla messa in esercizio RAGIONE_SOCIALEa strada fosse idoneo a eliderne l’immanenza, particolarmente in occasione di calamità naturali, e sulla considerazione che la
separazione fisica RAGIONE_SOCIALEe opere non escludeva la condizione di pericolo permanente, incidente sulla fruizione del manufatto.
6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE‘intimato.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 5 ottobre 2023.