Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3794 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20238/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliate ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 226/2020 depositata il 15/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME, NOME, NOME e NOME ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, ha dichiarato, sulla scorta di consulenza tecnica, che la strada tra i fondi di essi ricorrenti e quelli delle società RAGIONE_SOCIALE, in Potenza, INDIRIZZO, già in essere al momento in cui tutti i fondi appartenevano all’originario unico proprietario (‘COGNOME‘), doveva essere considerata comune ex ‘collatio agrorum privatorum’ e che pertanto i ricorrenti non avevano diritto di apporvi alcuna recinzione;
2.le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
considerato che:
1.com il primo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art.360, primo comma, n3. c.p.c. ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 42 Cost e 922 c.c.’.
Viene dedotto che l’istituto della ‘collatio agrorum privatorum’ non rientra tra i modi di costituzione della proprietà previsti dalla legge ed è contrario alla riserva di legge posta dall’art. 42, secondo comma della Carta;
2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. ‘violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 922 c.c.’. Vengono svolte argomentazioni per sostenere che la ‘collatio agrorum privatorum’ è non una forma di comunione incidentale ma una ipotesi di comunione volontaria. Viene chiesto alla Corte di ‘verificare se l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l’esistenza di una comunione frutto di ‘collatio agrorum privatorum’, senza che vi sia traccia di un atto scritto di costituzione della predetta comunione, costituisca violazione o falsa applicazione dell’art.1350 c.c.’;
3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.’.
Sotto questa rubrica i ricorrenti deducono che la Corte di Appello ha errato nel ritenere esistenti i presupposti della ‘collatio agrorum privatorum’ dato era incontestato che la strada era stata costituita non per apporto di più proprietari ma dall’originario proprietario dell’unico fondo successivamente diviso a formare i fondi divenuti di proprietà delle parti;
4.con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n3. C.p.c. ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.’. Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe errato nel basare la propria decisione sull’accertamento dello stato dei luoghi effettuato dal consulente tecnico essendo la consulenza tecnica non un mezzo di prova ma solo un mezzo di valutazione delle prove;
Rileva la Corte che, in relazione ai primi due motivi di ricorso, con i quali vengono poste questioni, sottese al terzo motivo, sulla ammissibilità dell’istituto della ‘collatio’, la cui decisione assume rilievo nomofilattico, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la relativa trattazione in pubblica udienza;
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Roma 7 febbraio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME