Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19746 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19746 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20238/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliate ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 226/2020 depositata il 15/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese al Tribunale di Potenza la determinazione del confine fra la sua proprietà e quelle viciniori della RAGIONE_SOCIALE, con l’apposizione dei termini ed il riconoscimento del diritto a posare la recinzione. Costituitesi le società convenute ed attesosi all’istruttoria, il giudice adito accoglieva la domanda.
La predetta decisione era impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE e, nella resistenza degli eredi dell’originario attore, NOME, NOME, NOME e NOME, con sentenza n. 226 del 15 aprile 2020 la Corte di appello di Potenza riformava la sentenza del Tribunale, in esito ad un supplemento di istruttoria costituito da una nuova consulenza tecnica d’ufficio.
Per quel che ancora interessa, il giudice di secondo grado premetteva che l’azione di regolamento dei confini non avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo la domanda diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa. Nel merito, affermava che, in esito alle risultanze dell’elaborato peritale, sarebbe emerso come la presenza di un cancello e la pavimentazione dell’intera area risalissero ad epoca antecedente all’acquisto dei capannoni di proprietà COGNOME, la qual cosa avrebbe fatto presumere che i proprietari degli immobili siti nel compendio industriale avessero inteso chiudere la strada di accesso
a loro esclusivo servizio per consentire l’ingresso e la movimentazione di mezzi pesanti. Da ciò l’esistenza di una collatio privatorum agrorum insistente sull’area divenuta comune per la pregressa presenza di un’unica strada di accesso alla via pubblica.
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, sulla scorta di quattro motivi, illustrati da successiva memoria.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
La causa, originariamente assegnata alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024, è stata rimessa all’udienza pubblica, alla luce della valenza nomofilattica della materia del contendere.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 42 Cost. e 922 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
L’istituto della collatio agrorum privatorum , utilizzato dalla Corte d’appello per affermare l’esistenza di una comunione su una porzione di terreno, non sarebbe conforme al diritto vigente, giacché la riserva contenuta nell’art. 922 c.c. non consentirebbe la possibilità di un acquisto della proprietà, sulla scorta di una figura assente dal codice civile e di individuazione prettamente pretoria. Sarebbe dunque erronea l’affermazione della sentenza impugnata circa l’esistenza di una communio frutto di collatio agrorum , tanto da determinare un dubbio di legittimità costituzionale dello stesso articolo 922 c.c., per contrasto con l’art. 42 Cost. Sollecitano quindi questa Corte a sollevare la relativa questione.
Con il secondo mezzo, i COGNOME si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
L’applicazione dell’istituto della collatio da parte della giurisprudenza sarebbe stata sempre caratterizzata dalla prospettiva oggettiva della destinazione dei luoghi (o al transito dei proprietari dei fondi confinanti, o alla creazione della strada ed al conferimento dei terreni), mentre nessun richiamo sarebbe stato operato alla componente soggettiva di tali comportamenti: da ciò la collocazione nell’ambito di una comunione incidentale. Tuttavia, nella normalità dei casi i proprietari dei terreni confinanti si determinerebbero all’attribuzione, in vista della creazione di un sedime comune utilizzabile da tutti i conferenti: si sarebbe pertanto in presenza di una convenzione, che, avendo ad oggetto un diritto reale su cosa immobile, necessiterebbe di forma scritta. ai sensi dell’art. 1350 c.c.
I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati, poiché contestano in modo erroneo la struttura e lo spirito della collatio ex privatorum agrorum .
E’ pur vero che l’istituto non è espressamente previsto da una norma del codice civile. Tuttavia, il diritto vivente ne ha elaborato la nozione, in tema di strade vicinali agrarie destinate all’uso comune dei proprietari frontisti, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle colture dei fondi lambiti o attraversati: si tratta di una costruzione conforme al sistema, di cui nessuno ha messo in dubbio la portata.
Secondo la giurisprudenza, le vie vicinali formate ex collatione privatorum agrorum traggono la loro origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volontà coincidente, anche se non concorde, di tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in
relazione all’effettiva esigenza dei fondi; manifestazione che, non avendo natura negoziale, produce effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta, e vale a costituire una comunione, avente le caratteristiche di una communio incidens . In tal modo, le porzioni di suolo al riguardo utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti ma, dando luogo a una nuova entità economica e giuridica, formano oggetto di comunione e godimento da parte di tutti i proprietari. (Sez. 2, n. 25364 del 28 novembre 2014; Sez. 2, n. 6773 del 4 maggio 2012; Sez. 2, n. 17111 del 27 luglio 2006).
Tale inquadramento dell’istituto comporta di per sé che non si ponga il problema di una proprietà esclusiva, regolata dall’art. 922 c.c., quanto piuttosto di una proprietà ‘diffusa’, caratterizzata dalla primaria funzione di godimento. Infatti, la comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determina la perdita dell’individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli (Sez. 2, n. 2388 del 26 gennaio 2023).
In definitiva, la collatio privatorum agrorum -nell’interpretazione che ne dà questa Corte, attraverso il diritto vivente – consente di assicurare la funzione sociale indicata dalla Carta costituzionale e d’altronde la riserva di cui all’art. 42 non va intesa in termini letterali, ossia assoluti, giacché viene demandata alla legge la determinazione dei modi di acquisto della proprietà, sia in via
generale, sia in relazione a situazioni peculiari sempre in presenza della finalità di assicurarne la funzione sociale (Corte Cost. n. 384/1990). Le esposte considerazioni inducono pertanto a superare i dubbi di costituzionalità sollevati dai ricorrenti.
3 Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Rilevano in particolare i ricorrenti che, anche a voler ritenere la collatio in linea con l’acquisto della proprietà, tuttavia l’impostazione della sentenza impugnata sarebbe erronea, giacché l’istituto richiederebbe la sussistenza di due presupposti, l’esistenza di più comproprietari e la volontaria determinazione di mettere in comune parti del proprio terreno. Sennonché sarebbe incontestato come, all’atto della realizzazione della strada, vi fosse un unico proprietario, essendo la circostanza dichiarata dalle stesse controparti nel loro atto di appello e, d’altronde, il dante causa del COGNOME avrebbe incluso nel trasferimento tutte le particelle su cui insiste la strada, con la conseguenza di reputare impossibile l’esistenza dei presupposti della collatio agrorum privatorum .
La quarta doglianza s’impernia sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero fondato l’affermazione dell’esistenza di una communio incidens in forza di una consulenza tecnica d’ufficio, utilizzata esclusivamente quale strumento di prova. Ma la CTU non costituirebbe un mezzo istruttorio in senso proprio e non potrebbe esonerare la parte dal fornire la prova dei suoi assunti, supplendo in tal modo alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero compiendo un’indagine esplorativa.
Il terzo motivo è fondato.
Come già osservato, la creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un
atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell’individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene (tra le varie, Sez. 2, n. 2388 del 26 gennaio 2023).
Sono pertanto due gli elementi fondamentali da prendere in considerazione: il conferimento di zone di terreno da parte dei frontisti e la costruzione del tracciato.
Nella specie, la Corte distrettuale ha affermato: ‘ La presenza del cancello e la pavimentazione di tutta l’area risalgono, quindi, ad epoca antecedente all’acquisto dei capannoni da parte del COGNOME, che, in sede di interrogatorio formale, all’udienza del 26.9.2003 riferisce che la pavimentazione esistente sui luoghi di causa ‘era rimasta così com’era’ e che dalla data di acquisto del capannone e dell’antistante piazzale nel 1991 la situazione è rimasta inalterata. La presenza del cancello induce a ritenere che i proprietari degli immobili siti nel compendio industriale avessero inteso chiudere la strada di accesso a loro esclusivo servizio per consentire l’ingresso e la movimentazione di mezzi pesanti. Risulta, pertanto, provata l’esistenza di una collatio agrorum privatorum insistente sull’area divenuta comune per la pregressa presenza di un’unica strada di accesso alla via pubblica, delimitata dal cancello di chiusura ‘.
In punto di diritto, appare dunque evidente l’errore commesso dalla Corte d’appello che, invece di valutare il momento del conferimento delle parti di terreno ed il periodo di effettiva costruzione della strada, ha desunto la collatio in termini meramente ipotetici dalla presenza del cancello, così discostandosi dal citato principio.
La sentenza va quindi cassata con logico assorbimento del quarto ed ultimo motivo.
Alla stregua di quanto precede, è evidente che, rigettati il primo ed il secondo motivo, va accolto il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, ed il giudizio va rimesso alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, per un completo riesame della vicenda.
Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, seconda Sezione civile, accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo ed il secondo ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda