Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1097 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1097 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10334-2016 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; da : A legale studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrente –
2022
contro
3637 I.N.A.I.L. – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo del
studio degli avvocati NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono; DI
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; legale quale di presso NOME NOME
– controricorrenti –
nonchè contro
EQUITALIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 25/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 971/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME. APPELLO di NOME
R.G. 10334/16
Rilevato che:
Con sentenza del 19.1.2016 n. 25, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Lu che rigettava i ricorsi riuniti, relativi sia ad una opposizione al verbale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con cui era stato contestato alla società, con riguardo al periodo 2 2007, l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale, oltre che dei premi assicurativi Inali, afferenti a quattro posizioni lavorative che, sebbene formalmente regolate da altrettanti contratti di collaborazione a progetto, e state riqualificate all’esito RAGIONE_SOCIALEa indagine ispettiva, nei termi subordinazione e sia a due cartelle esattoriali, che nelle more del primo giud erano state notificate alla società, afferenti alla predetta omessa contribuz RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e relativa ai premi assicurativi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, relativa al rapporto di lavoro a “riqualificato” in rapporto di lavoro subordinato.
Il tribunale, a supporto RAGIONE_SOCIALEa statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione sui riuniti, per quanto ancora d’interesse, rilevava la mancanza di un vero e prop progetto in ciascuno dei contratti oggetto di controversia o comunque che predetto progetto fosse del tutto generico e sostanzialmente coincidente co l’attività stessa svolta dalla società; pertanto, dichiarava la nullità di contratto con riqualificazione in termini di subordinazione
La Corte d’appello, pur con alcune precisazioni, confermava la decisione di prim grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l resistono ciascuna con distinto con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione di no di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art.61 comma 3 del d.lgs. n. 276/2003, in rela all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché i giudici di merito si concentrati sull’esistenza degli indici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione senza valutar progetto a cui era finalizzato il contratto e non avvedendosi che ai sensi norma di cui alla rubrica, viene esclusa la necessità di un vero progetto, qua la connotazione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘associazione o RAGIONE_SOCIALEa società è “RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE cont sportivo”.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione d artt. 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 24 del d.lgs. n. 46 relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sulla regolamentazione del spese, perché la società ricorrente aveva dovuto impugnare anche le cartell esattoriali emesse illegittimamente dal concessionario, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione al verbale ispettivo (essendo irrilevante che l cause di opposizione a cartella siano state successivamente riunite alla caus pendente sul verbale ispettivo).
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la società ricorrente non riporta d e quando abbia sollevato tale censura nel corso dei giudizi di merito (art. secondo comma n. 4 c.p.c.) come confermato dalla stessa Corte d’appello alla p. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, così che la questione appare sollevata per l prima volta – è ciò non è consentito -nel presente giudizio di legittimit società ricorrente si era, infatti, difesa nel corso dei giudizi di merito in per la validità del contratto a progetto (avendo, a suo avviso, i giudici erra valutare il materiale istruttorio).
Il secondo motivo è inammissibile. Infatti, secondo la giurisprudenza costante questa Corte, “La valutazione RAGIONE_SOCIALEe proporzioni RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca e la determinazione RAGIONE_SOCIALEe quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi compensarsi tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, c.p.c., rientra potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindaca legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità domanda accolta e la misura RAGIONE_SOCIALEe spese poste a carico del soccombente”(Cass. n. 30592/17, conforme Cass. n. 14459/21).
Nel caso di specie, raccoglimento RAGIONE_SOCIALEa sola domanda proposta dalla società ricorrente di illegittimità RAGIONE_SOCIALEe iscrizioni a ruolo esattoriale operata d previdenziali, ha portato alla compensazione parziale RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizi nella misura che la Corte d’appello ha ritenuto congrua (in particolare, in rag di un terzo: cfr. p. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e le spese di lite segu soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente doppio del contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’impo di C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre spese generali, oltre accesso legge, sia nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte de ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.10.22.