Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17720-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
GENTILE NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Oggetto
Contributi lavoratori autonomi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
CC
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2112/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2017 R.G.N. 1341/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 14.12.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di provvedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all’RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2008 in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa precorso con NOME COGNOME dal 2007 al 2011;
che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che NOME COGNOME e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la parte ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, degli artt. 49, comma 1°, e 50, comma 1°, lett. cbis ) , T.U. n. 917/1986, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e RAGIONE_SOCIALE‘art.
4, comma 3, d.l. n. 166/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che il rinvio contenuto nell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, cit., alle disposizioni degli artt. 49 e 50, T.U. n. 917/1986, non valesse a precludere la possibilità di configurare, ai fini previdenziali, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa allorché l’attività del prestatore rientri nell’oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua arte o professione abituale;
che, con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, T.U. n. 917/1986, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, l. n. 247/2012, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attività di praticantato legale già svol ta dall’odierna controricorrente non avrebbe carattere professionale, siccome non rientrante tra quelle riservate agli esercenti la professione forense;
che, con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole di violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso la motivazione sulla questione RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘attività di praticantato professionale al lavoro autonomo; che, con il quarto motivo, la parte ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente secondo cui la propria collaborazione non avrebbe avuto natura professionale, siccome proposta per la prima volta nel giudizio di appello;
che va premesso che i giudici territoriali, dopo aver acclarato che l’attività prestata dall’odierna controricorrente a beneficio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE concerneva ‘studi e approfondimenti di tipo legislativo, anche con redazione di pareri, studio dei documenti dei clienti , analisi di bilanci ed altra documentazione contabile, redazione di bozze di bilanci’ (così pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), hanno reputato
rilevanti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa qualificazione del rapporto precorso inter partes , le concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ravvisando in specie la sussistenza di una prestazione lavorativa personale svolta con continuità a beneficio di un committente, senza propria organizzazione di mezzi e con vincolo di esclusività ( ibid. , pagg. 5-7);
che, ciò premesso, il primo e il secondo motivo sono inammissibili, pretendendo, ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale, di criticare l’accertamento (di fatto) contenuto nella sentenza impugnata secondo cui l’attività commessa a ll’odierna controricorrente non rientrava tra quelle proprie in via esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘avvocato iscritto all’albo o di un praticante avvocato abilitato al patrocinio;
che il terzo motivo è conseguentemente infondato, rinvenendosi precisamente nel superiore accertamento di fatto la ragione per cui l’odierna controricorrente non poteva considerarsi, ai fini contributivi, quale lavoratrice autonoma, dovendo invece considerarsi collaboratrice coordinata e continuativa;
che il quarto motivo è invece inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., non riportando il ricorso per cassazione alcuna trascrizione né del ricorso introduttivo del giudizio né del ricorso in appello da cui poter inferire la presunta novità RAGIONE_SOCIALEa prospettazione secondo cui l’attività svolta dall’odierna controricorrente non avrebbe avuto carattere professionale nel senso di cui all’art. 49 (oggi 53), T.U. n. 917/1986, e non potendo per conseguenza vagliarsi né la doglianza concernente l’omissione di pronuncia circa l’eccezione di inammissibilità formulata in appello né, tampoco, la presunta novità RAGIONE_SOCIALEa prospettazione medesima;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13.6.2024.