Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15772-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALENOME RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4593/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 1136/2017;
R.G.N. 15772/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 9342/2016 che aveva respinto l’opposizione della stessa società al decreto con il quale lo stesso Tribunale aveva ad essa ingiunto il pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della complessiva somma di € 49.538,00, a titolo di contributi non erogati relativamente alle posizioni di tre giornalisti, i quali, in base a quanto riportato in un verbale ispettivo di detto istituto, da quest’ultimo erano ritenuti dei ‘collaboratori fissi’ della RAGIONE_SOCIALE
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere l’unico motivo d’impugnazione della società appellante, prendeva in considerazione la definizione di ‘collaboratori fissi’ contenuta nell’art. 2 del CCNL Giornalisti, e premetteva i principi enunciati in taluni precedenti di legittimità in relazione alla figura del collaboratore fisso in ambito giornalistico e, più in generale, sull’atteggiarsi della subordinazione nel campo dell’attività giornalistica.
Quindi, la Corte, in base a tali premessi principi, riteneva di condividere l’assunto del primo giudice, secondo il quale, alla luce dell’espletata istruttoria, a fronte della formale stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, le concrete modalità di svolgimento dei rapporti dei tre giornalisti in questione si fossero atteggiate, piuttosto, come collaborazioni fisse (con conseguente legittimità dell’azione di recupero da parte dell’RAGIONE_SOCIALE);
condivisione che la stessa Corte argomentava in base ad un riesame delle risultanze istruttorie.
Avverso tale decisione, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’istituto previdenziale intimato ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 2727, 2729 del codice civile ed errata interpretazione dell’articolo 2 CCNL Giornalisti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Omessa ed err ata valutazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.’. Deduce che il capo dell’impugnata sentenza non può essere condiviso laddove ha riconosciuto ai giornalisti la qualifica di collaboratori fissi, in quanto frutto di una errata interpretazione e valutazione: – delle norme di legge ed in particolare degli articoli del CCNLG; – delle prove allegate dalle parti, nonché risultanze processuali escusse in corso di causa. Secondo la ricorrente, il capo della sentenza impugnata, prima ancora che erroneo, in quanto frutto di una errata interpretazione e applicazione delle norme indicate in rubrica, è stato emesso in palese contrasto con le risultanze istruttorie emerse in corso di causa.
Con un secondo motivo, ‘Sulle erroneità della sentenza impugnata’, denuncia sempre la ‘Violazione degli articoli 2727,
2729 c.c., errata interpretazione dell’art. 2 Cnlg Contrasto con i principali orientamenti giurisprudenziali’. Per la ricorrente, le testimonianze riportate nel motivo precedente, qualora correttamente interpretate dalla Corte d’appello, avrebbero dovuto indurre quest’ultima a ritenere provata la natura autonoma delle collaborazioni.
Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente per connessione evidente, sono inammissibili.
4.Occorre ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis , Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).
E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dal quinto comma dell’articolo 348 -ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicar e le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).
4.1. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado e quella che ha definito il primo grado sono del tutto conformi.
4.2. Ebbene, la ricorrente neanche ha allegato se ed in che parti le motivazioni delle due sentenze in questione fossero significativamente difformi.
Inoltre, in tali censure, non è dedotto l’omesso esame circa uno o più fatti storici, primari o secondari, asseritamente decisivi, che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti, ma è, in realtà, sostenuta una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici di merito del doppio grado di giudizio; valutazione cui si contrappone una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. pagg. 11-35 del ricorso); il che non è consentito in questa sede di legittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 34476/2019).
Stabilita l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per la parte in cui si riferisce al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., i due motivi sono inammissibili anche rispetto all’ipotesi di cui al n. 3) dello stesso comma.
In particolare, quanto alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., trattasi di norme che riguardano la prova presuntiva, ma la ricorrente in nessun punto del ricorso deduce che la Corte territoriale avrebbe utilizzato un ragionamento presuntivo, oppure addebita alla stessa di non aver fatto ricorso alla prova presuntiva (semplice), e comunque non specifica sotto quale profilo i giudici del merito avrebbero violato o falsamente applicato dette disposizioni.
6.1. Analogamente, circa la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 CCNL Giornalisti, la ricorrente, non solo non ha prodotto in questa sede il testo integrale di quel contratto
collettivo nazionale, ma non specifica se, quando e chi l’abbia prodotto nel corso dei due gradi di merito e, in tal caso, dove attualmente si trovi nell’incarto processuale; sicché il ricorso a riguardo difetta di autosufficienza.
Del resto, la ricorrente, non solo non riporta in ricorso il testo dell’art. 2 di tale fonte collettiva, di cui si assume la violazione, ma neanche precisa in che senso la Corte avrebbe erroneamente interpretato e applicato ‘l’art. 2 del CCNLG’, ‘emette ndo una sentenza non conforme ad i principali orientamenti giurisprudenziali in merito’ (cfr. pag. 25 del ricorso).
7.1. Pervero, la ricorrente non considera che, come premesso in narrativa, la Corte di merito ha fatto precipuo riferimento al testo dell’art. 2 del CCLN con riferimento alla definizione dei ‘collaboratori fissi’, fornendo precisazioni in ordine ai tre ele menti caratterizzanti della ‘continuità di prestazione’, del ‘vincolo di dipendenza’ e della ‘responsabilità di un servizio’.
Inoltre, come pure anticipato, ha operato richiamo a precisi precedenti di questa Corte circa la figura del ‘collaboratore fisso in ambito giornalistico’ e su come si configuri in forma attenuta l’elemento della subordinazione nell’attività giornalistica ( cfr. la sua sentenza tra la seconda e la terza facciata).
Quindi, ha rivalutato le risultanze istruttorie in relazione a tali principi (cfr. facciate terza e quarta della stessa sentenza).
Ebbene, la ricorrente non si confronta con tale articolato ragionamento decisorio, difettando così le sue censure anche
della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.
8.1. Piuttosto, come già rilevato, entrambe le censure propongono una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente delle deposizioni testimoniali.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 6.3.2024.
La Presidente NOME COGNOME