Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32472 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4406-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 4406/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 280/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/07/2018 R.G.N. 215/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 4406/19 Considerato che:
Con sentenza del giorno 26.7.2018 n. 280, la Corte d’appello di Ancona respingeva il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato l’opposizione di quest’ultima società alla cartella esattoriale con la quale l’Inps aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 121.461,46, a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti per i lavoratori subordinati indicati nel verbale ispettivo, redatto dalla DPL di Macerata, all’esito dell’accertamento del 23.2.10.
Il tribunale rigettava l’opposizione avendo ritenuto la sussistenza degli indici della subordinazione rispetto al regime cui erano sottoposti i lavoratori che rivestivano formalmente il ruolo di collaboratori a progetto. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado per la sostanziale genericità dei progetti posti a base dei contratti atipici stipulati, poiché in ognuno di essi, lungi dal configurarsi la definizione di uno specifico risultato, conseguibile entro un determinato arco temporale, si scorgeva l’esercizio, senza limiti di
tempo, di attività rientrante nell’oggetto sociale della società, che implicava l’incardinamento del lavoratore nella struttura aziendale della società, per l’ordinaria realizzazione dello scopo sociale.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Rilevato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 69 comma 1 del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito, invece che limitarsi all’accertamento della esistenza del progetto, come previsto dalla norma richiamata in rubrica, aveva sindacato nel merito le valutazioni e le scelte tecniche, organizzative e produttive c he spettano all’imprenditore e pur in presenza di un progetto specifico, aveva ritenuto di applicare il principio di presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto di lavoro; inoltre, ad avviso della ricorrente, il progetto non coincideva con i l fulcro dell’attività produttiva della datrice di lavoro, ma riguardava solo attività propedeutiche e secondarie.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza,
per assenza di motivazione e/o per motivazione apparente, perché la Corte d’appello non aveva motivato sull’asserita assenza dei requisiti di specificità dei progetti riferiti ai rapporti di lavoro contestati. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la sentenza era priva di motivazione nella parte in cui giungeva alla conclusione della sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro, dopo aver esaminato gli esiti della prova orale espletata in primo grado.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; infatti, i motivi di ricorso, nonostante la rubrica, deducono entrambi un errore di giudizio e in particolare un vizio della motivazione, con particolare riferimento alla errata valutazione del materiale istruttorio, che impinge nella sostanza della valutazione che è, invece, di competenza esclusiva del giudice del merito; inoltre, la doppia decisione ‘conforme’ sugli stessi fatti, preclude, ex art. 348 ter c.p.c., la deduzione del vizio di omesso esame di fatti rilevanti, che è il fulcro della doglianza e che mira a una richiesta di rivalutazione dei fatti (in particolare, sul profilo della specificità del progetto).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo,
rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del