Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24242 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 24242 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 532/2024 proposta da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso
lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
CURATORE DEL FALLIMENTO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RE. COM. – COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE REGIONE PUGLIA e REGIONE PUGLIA ;
– intimati – avverso la sentenza n. 9142/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/10/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha presentato la domanda relativa al bando per l’a ttribuzione dei benefici economici previsti dalla l. n. 448/1998 e dal d.m. 5 novembre 2004, n. 292 per l’anno 2015 : ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, lett. a), del citato decreto ministeriale « sono escluse dall’erogazione del contributo le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali ».
Con nota del 23 febbraio 2016 l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha attestato la correttezza contributiva di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativamente alla posizione di cinque giornalisti dipendenti alla data del 31 dicembre 2015. Con successiva nota del 24 marzo 2016, lo stesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha poi comunicato al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE «non presenta uno stato di
regolarità contributiva», e ciò avendo preso atto RAGIONE_SOCIALEa definizione di un contenzioso insorto per «omesso assoggettamento a contribuzione di somme percepite da alcuni giornalisti, per il periodo agosto 2001 – luglio 2006». Era accaduto che con verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘8 settembre 2006 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva rilevato, relativamente ai cinque giornalisti in questione, un mancato versamento contributivo per complessivi euro 123.000,00. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva contestato di essere incorsa in detta violazione allegando di aver effettuato i versamenti dovuti ancorché, e in buona, fede, in favore di un diverso ente previdenziale (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in luogo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore, era tenuto a rimetterli all’istituto legittimato a riceverli.
Con delibera del 19 luglio 2016, di approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha rilevato la «non regolarità contributiva» di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e disposto l’ «azzeramento» del «punteggio relativo ai giornalisti».
– Il provvedimento è stato impugnato avanti al TAR RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la quale ha dedotto che il versamento effettuato ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era da ritenersi liberatorio quanto alla propria obbligazione contributiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 20, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 388/2000: norma, questa, che imponeva al percettore RAGIONE_SOCIALEe somme il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe stesse in favore del soggetto legittimato a riscuoterle.
L’impugnazione è stata accolta .
– L’appello proposto avverso la pronuncia del TAR è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza del 23 ottobre 2023.
In sintesi, e per quanto qui rileva, il Giudice del gravame ha anzitutto osservato che l ‘art. 116, comma 20, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 388/2000 era univoco nel riconoscere un effetto liberatorio ai versamenti effettuati a un diverso ente previdenziale e nel configurare un correlativo obbligo – quanto al trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme all’ente titolare non subordinato ad una istanza del privato. In conseguenza, ha ritenuto
l’irrilevanza del preteso ritardo con il quale l’appellata avrebbe avanzato all’ente percettore la richiesta di traslazione RAGIONE_SOCIALEe somme a RAGIONE_SOCIALE: ritardo che oltretutto risultava insussistente, stante la richiesta formulata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 30 maggio 2006. La decisione si sofferma poi su altri aspetti: così, è stato rilevato non potersi attribuire a una sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma, vertente sulla ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente versate a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il portato di un accertamento quanto all’impossibilità del trasferimento dei detti importi all’ente previdenziale legittimato a riceverli; è stata inoltre disattesa la tesi di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la quale l’attestazione di regolarità contribut iva da ultimo rilasciata all’appellata non avrebbe sanato, poiché successiva alla scadenza del termine di presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande, la posizione RAGIONE_SOCIALEa stessa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura in questione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, basato su di un motivo, contro la nominata sentenza del Consiglio di Stato. A tale impugnazione ha resistito con controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 25, 103 e 113 Cost. in relazione agli artt. 7 e 8 c.p.a. e all’art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.c.. Si lamenta che il Consiglio di Stato abbia esaminato questioni inerenti all’adempimento del rapporto contributivo, così travalicando i limiti RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione ed invadendo quella del giudice ordinario; il Giudice amministrativo non si sarebbe cioè limitato al «doveroso controllo RAGIONE_SOCIALEa certificazione RAGIONE_SOCIALEa regolarità contributiva», ma avrebbe «analizzato posizioni sostanziali di diritto soggettivo, afferenti al rapporto contributivo e all’obbligazione che ne scaturisce ex art. 2115 c.c., che invece non interferiscono con il detto
accertamento e che comunque non rientrano nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa sua giurisdizione». In particolare -secondo il ricorrente -, esulerebbero dalla verifica circa la legittimità RAGIONE_SOCIALEa certificazione emanata dall’ente, e investirebbero il tema del rapporto contributivo, di cui deve conoscere il giudice del lavoro, le questioni circa l’efficacia liberatoria del versamento di contributi previdenziali a un ente, piuttosto che a un altro, e la correttezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rimborso all’uopo presentata a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 30 maggio 2006, oltre che il giudizio sulla portata applicativa e sul valore di giudicato RAGIONE_SOCIALEa richiamata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. – L’istituto ricorrente reputa che al Consiglio di Stato fosse precluso operare accertamenti, in via incidentale, circa il rapporto contributivo tra la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il competente ente previdenziale.
2.2. Sul punto, merita ricordare che, in base all’art. 8 c.p. a., il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
Ciò detto, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALEa cognizione incidentale stabiliti dall’art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo , commesso dal giudice amministrativo all’interno RAGIONE_SOCIALEa sua giurisdizione (Cass. Sez. U. 13 aprile 2016, n. 7292; il principio risulta ripreso di recente da Cass. Sez. U. 76 luglio 2023, n. 19103, Cass. Sez. U. 14 dicembre 2022, n. 36636 e Cass. Sez. U. 9 giugno 2022, n. 18638, queste ultime non massimate in CED ). Come è stato condivisibilmente osservato, « poiché l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa cognizione incidentale viene conosciuto dal giudice amministrativo sempre e soltanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa esplicazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione sull’oggetto
conosciuto invece in via principale, il bene RAGIONE_SOCIALEa vita su cui il giudice amministrativo decide e, quindi, sul quale si esercitata la sua giurisdizione, il suo ius dicere , e riguardo al quale assume rilevanza la figura RAGIONE_SOCIALE‘eccesso di potere giurisdizionale, è per definizione sempre e soltanto quello riguardo al quale la sua giurisdizione sussiste in via diretta e cui la cognizione incidentale è soltanto funzionale e perciò autorizzata in via incidentale » (Cass. Sez. U. 13 aprile 2016, n. 7292, cit., in motivazione).
D’altro canto, se l’art. 8 c.p. a. conferisce al giudice amministrativo la cognizione incidentale in materia di diritti, con la sola eccezione ( prevista al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo ) RAGIONE_SOCIALEe questioni sullo stato e capacità RAGIONE_SOCIALEe persone e sul falso, non vi è spazio per ritenere che taluni di tali accertamenti sfuggano alla detta cognizione. Può certo accadere che un dato accertamento sia non funzionale rispetto al thema decidendum : che non sia cioè realmente necessitato dalla decisione sull ‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. Ma ciò non ha le ricadute che il ricorrente ipotizza: in tale evenienza viene eventualmente in discorso un semplice errore di giudizio -appunto afferente al nesso di pregiudizialità esistente tra la causa principale e la questione decisa incidenter tantum -che resta interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo: potere giurisdizionale che è definito dal petitum sostanziale RAGIONE_SOCIALEa causa, da identificarsi in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi e del rapporto dedotto in giudizio (per tutte: Cass. Sez. U. 24 gennaio 2024, n. 2368), e non in ragione dalle questioni che lo stesso giudice ritenga di decidere incidentalmente.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie, nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite