Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20337 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 20337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20909/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE FIRENZE e PRATO, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE FIRENZE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 338/2024 depositata il 21/2/2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Fisascat Cisl conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Filcams Cgil, quale organizzazione sindacale presente presso l’impresa RAGIONE_SOCIALE di Scandicci, al fine di sentire accertare e dichiarare l’illegittimità delle el ezioni per la RSU svoltesi presso tale sede aziendale in data 22 e 25 giugno 2018, poiché si doveva escludere che diverse rappresentanze (RSA e RSU) potessero essere presenti nella stessa unità aziendale e a causa del mancato coinvolgimento di tutte le OO.SS. nella procedura di elezione.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ. del 13 aprile 2020, una volta preso atto dell’intervenuta decadenza della RSU precedentemente eletta, escludeva che la normativa di settore prevedesse la necessaria iniziativa di tutte le organizzazioni sindacali per indire nuove elezioni della medesima rappresentanza, evidenziava che, ai fini dell’indizione unitaria, risultava sufficiente che a tutte le OO.SS. fosse stata data la possibilità di partecipare alle elezioni e riteneva, pertanto, che la RSU eletta il 22 e 25 giugno 2018 si fosse legittimamente insediata, respingendo il ricorso.
La Corte distrettuale di Firenze, a seguito dell’appello presentato da Fisascat Cisl, rilevava che dagli artt. 12 dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e 29 CCNL terziario emergeva in termini evidenti che la partecipazione alla procedura di elezione della RSU comportava l’implicita rinuncia della singola organizzazione sindacale alla costituzione di una propria RSA nel medesimo contesto aziendale e determinava, altresì, la decadenza della RSA da essa eventualmente già costituita.
Riteneva, di conseguenza, che la pregressa costituzione di una RSA da parte di Fisascat Cisl non precludesse l’indizione della procedura
di elezione di RSU, risultando espressamente disciplinato, dalla normativa richiamata, il meccanismo di accesso alla stessa da parte della singola organizzazione sindacale, con rinuncia alla RSA da essa eventualmente già costituita.
Giudicava, di conseguenza, infondata l’impugnazione presentata.
Fisascat Cisl ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 febbraio 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Filcams Cgil.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per omessa pronuncia sulla domanda presentata e omessa e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia: la domanda prospettata alla Corte di merito era volta a stabilire se la presenza di una RSA di un’organizzazione firmataria degli accordi interconfederali precludesse e rendesse illegittima l’indizione di un’elezione ex novo per l’elezione dell’RSU e n on riguardava, invece, la legittimità della coesistenza di RSA ed RSU nella stessa struttura aziendale.
La Corte distrettuale si è limitata a riportare -in tesi di parte ricorrente -il meccanismo di accesso a tale procedura elettiva da parte della singola organizzazione sindacale, ma nulla ha affermato in ordine alla questione posta.
Ed anche a voler considerare che la Corte di merito – affermando che l’ultimo comma dell’art. 29 CCNL terziario doveva essere interpretato nel senso di escludere, in caso di partecipazione alla procedura per la costituzione di RSU, il successivo insediamento di RSA da parte
della medesima organizzazione sindacale -avesse dato una soluzione alla questione posta, ritenendo che la stessa andasse risolta alla luce del meccanismo di accesso alla procedura elettiva da parte della singola organizzazione sindacale, la motivazione offerta doveva essere considerata apparente o contraddittoria.
5. Il motivo non merita accoglimento.
5.1 La stessa ricorrente rappresenta di aver « impugnato la suddetta ordinanza che ha ritenuto legittima la coesistenza di una RSU e di una RSA nella medesima unità produttiva rilevando che … ‘la disciplina va interpretata nel senso di escludere la possibilità di compresenza nell’azienda di una ‘medesima’ organizzazione sindacale tanto tramite una RSA quanto anche tramite la partecipazione ad una RSU’. Al contrario dalla lettura degli Accordi Interconfederali risulta evidente che la presenza di una RSA nomin ata da una O.S. firmataria dell’Accordo Interconfederale in una stessa struttura aziendale (ARVAL nel caso di specie), rende illegittima l’indizione delle elezioni dell’RSU, non già perché indette da una singola O.S., bensì proprio per la presenza dell’RSA legittimamente nominata da O.S. rappresentativa ed aderente all’Accordo Interconfederale ed, evidentemente, per il mancato accordo tra le diverse OO.SS. preesistenti in Arval » (pagg. 5 e 6 del ricorso).
La questione posta dall’appellante, perciò, era costituita dalla legittimità della coesistenza di una RSU e di una RSA nella medesima unità produttiva alla luce del tenore dell’accordo interconfederale, dovendosi in particolare acclarare se la presenza di una RSA nominata da un’organizzazione firmataria dell’accordo rendesse illegittima l’indizione delle elezioni dell’RSU.
5.2 La Corte d’appello ha puntualmente dato risposta a un simile quesito, laddove ha sostenuto che « la pregressa costituzione di una RSA da parte dell’odierna appellante non precludeva la indizione della procedura di elezione di RSU, risultando espressamente
disciplinato, dalla normativa richiamata, il meccanismo di accesso a tale procedura elettiva da parte della singola Organizzazione sindacale, con rinuncia alla RSA da essa eventualmente già costituita » (pag. 6 della decisione impugnata).
Pertanto, a parere dei giudici distrettuali la presenza di una RSA non impediva che si procedesse all’elezione di una nuova RSU, accedendo alla quale la singola organizzazione sindacale rinunciava alla RSA eventualmente già costituita.
Va escluso che una simile statuizione comporti un vizio di omessa pronuncia (vizio che presuppone l’effettiva obliterazione della “postulazione di giudizio” in almeno una delle sue articolazioni e che non sussiste quando la domanda sia stata comunque esaminata, senza che rilevino i motivi di rito o di merito per cui essa sia stata disattesa; Cass. 11517/1995), dato che la domanda in discorso, in realtà, è stata presa in esame e respinta, perché contrastante con il tenore dell’accordo interconfederale e del C.C.N.L. nella parte preposta alla regolazione dei rapporti fra le organizzazioni sindacali. 5.3 Né è possibile sostenere che la motivazione offerta dal provvedimento impugnato sia affetta da un vizio di motivazione, solo che si consideri che la Corte di merito, dopo aver riportato il testo della disciplina contrattuale applicabile, ha osservato che dalla stessa emergeva « in termini evidenti che la partecipazione alla procedura di elezione della RSU comporta la implicita rinuncia della singola Organizzazione Sindacale alla costituzione di una propria RSA nel medesimo contesto aziendale e determina altresì la decadenza della RSA da essa eventualmente già costituita » (v. pag. 6).
Infatti, una simile motivazione -da porsi inevitabilmente in correlazione con la parte non impugnata del provvedimento del giudice di primo grado, che aveva escluso che la normativa di settore prevedesse la necessaria iniziativa di tutte le organizzazioni sindacali per indire nuove elezioni (richiamando a riguard o il tenore dell’art. 2 dell’accordo citato nonché dell’art. 24 del CCNL terziario),
evidenziando nel contempo che, ai fini dell ‘ indizione unitaria, risultava sufficiente che a tutte le OO.SS. fosse stata data la possibilità di partecipare alle elezioni -rende percepibile il fondamento della decisione, perché, laddove assume che la partecipazione alla procedura di elezione della RSU aveva comportato la rinuncia alla RSA eventualmente già costituita, spiega l’iter logico -intellettivo seguito per arrivare alla decisione attraverso argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento compiuto dai giudici distrettuali per la formazione del proprio convincimento.
Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto in punto di condanna al versamento delle spese di lite della Fisascat-CISL ed in punto di condanna della stessa Fisascat CISL al pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. 115/2002: la fondatezza dell’appello – sostiene la ricorrente impediva l’adozione di simili statuizioni, correlate alla soccombenza nella lite.
Il motivo è inammissibile, per mancanza del carattere di riferibilità alla decisione impugnata.
Il mezzo, infatti, non denuncia alcuna violazione di legge presente all’interno della sentenza della Corte fiorentina, ma muove da un presupposto (la fondatezza dell’impugnazione) del tutto contrario al contenuto della statuizione gravata , nell’auspicio dell’accoglimento della prima doglianza e del fatto che tale accoglimento possa provocare gli effetti previsti dall’art. 336 cod. proc. civ..
In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200, di cui
€ 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 10 giugno 2025.