Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4197 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4197 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7046/2020 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova n. 4958/2019, R.G. 5929/2019, depositata il 16/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME, ottenne dal Tribunale di Padova decreto ingiuntivo per l’importo di euro 25.937,12 per competenze professionali, quantificate in base a l ‘Preventivo al cliente e pattuizione per conferimento incarico professionale del 18/04/ 2015’ , sottoscritto dalla cliente il 31/03/2015.
NOME COGNOME propose opposizione, che il Tribunale rigettò con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, pubblicata il 16/12/2019.
Il Tribunale ritenne la legittimità della previsione pattizia contenuta nella clausola n. 8 del preventivo, nella parte in cui prevedeva come integralmente dovuta al professionista, a titolo di premio e in aggiunta al compenso pattuito, qualunque spesa legale e compenso professionale liquidato dal Tribunale di Padova a carico di NOME COGNOME, controparte della sua assistita; ciò perché la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l’esito favorevole di una causa non integr ava gli estremi dell’illecito disciplinare per violazione dell’art. 45 del codice deontologico forense né integrava un patto di quota lite, vietato dall’art. 2233 c.c. ratione temporis vigente. Dichiarava che non ricorreva alcuna delle ipotesi di vessatorietà elencate dall’art. 33 del codice del consumo e non vi era la minima prova del fatto che il preventivo fosse stato predisposto unilateralmente dal professionista.
Avverso l’ ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a nove motivi.
AVV_NOTAIO, al quale il ricorso è stato notificato il 14/02/2020 dall’ufficiale giudiziario presso il suo studio, è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato, nei termini, memoria ex art. 380bis c.p.c.
All’esito della camera di consiglio del 5/02/2026 il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, 1 e 2 comma, d.lgs. 206/2005, per avere il Tribunale ritenuto che, in assenza nel preventivo predisposto dal professionista di una clausola scritta redatta in modo chiaro e comprensibile – da valutarsi anche nel contesto delle altre clausole – spettasse al professionista, in aggiunta al compenso già previsto nel Preventivo, l’intero importo liquidato per spese di lit e nella sentenza del Tribunale di Padova n. 2237/2018 – R.G. n. 3229/15 – a favore di NOME COGNOME, sia pure con distrazione a favore del difensore, previa dichiarazione del medesimo di non aver percepito alcun compenso – ex art.
93 c.p.c. – né rimborso delle spese anticipate. La ricorrente, richiamata la disciplina consumeristica, evidenzia ‘l’inconciliabile contrasto’ tra la clausola n. 8 del preventivo che prevede la duplicazione dei compensi e la clausola n. 7 che la esclude.
Con il secondo motivo la ricorrente solleva le medesime censure, ma in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per avere il giudice omesso l’esame del fatto storico decisivo per il giudizio , rappresentato dall ‘esame della clausola n. 8 – peraltro non fatta oggetto di espressa approvazione da parte dell’assistita – nel confronto con la clausola n. 7.
Il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione del disposto degli artt. 33 e 34 del cod. consumo , censura l’ordinanza per avere ritenuto non oneroso e non vessatorio il cumulo dei compensi preteso dall’AVV_NOTAIO.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 206 del 2005, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente posto a suo carico – in quanto parte assistita l’onere di provare che la sommatoria tra le spese di lite liquidate in sede giudiziale a favore della ricorrente e il compenso stabilito nel contratto di prestazione professionale, oggetto della clausola n. 8 del preventivo, non fosse stata oggetto di specifica trattativa tra professionista e cliente – come dedotto davanti al Tribunale dall’AVV_NOTAIO – e che la stessa clausola non avesse carattere oneroso e vessatorio.
Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del disposto dell’art. 93 c.p.c., per avere l’ordinanza impugnata ritenuto che l’AVV_NOTAIO fosse incondizionatamente legittimato a pretendere il pagamento integrale del compenso previsto nel preventivo del 31/03/2015, in aggiunta e indipendentemente dal recupero dalla controparte dei compensi e delle spese, come liquidati nell ‘ordinanza del Tribunale di Padova n. 2237/2018 e distratti a favore del professionista.
In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del disposto de ll’a rt. 2726 c.c., per avere l’ordinanza impugnata denegato la prova per testi , come richiesta da NOME COGNOME nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, a prova del versamento in contanti del primo acconto di euro 5.000,00.
Con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente ulteriormente censura l’ordinanza per non avere ammesso la prova per testi formulata a comprova dei versamenti in contanti effettuati al legale, nonostante la capitolazione dettagliata e circostanziata sottoposta al giudicante in sede di opposizione monitoria.
Con l’ottavo motivo censura la decisione del Tribunale per violazione degli artt. 92, comma 2, c.p.c. nonché 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., per avere il Tribunale disposto la condanna alle spese del giudizio di opposizione integralmente a carico dell’opponente , nonostante la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale e il rigetto per infondatezza della domanda di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., ex adverso formulate.
Con il nono motivo, infine, la ricorrente si duole per non aver l’ordinanza impugnata disposto la compensazione delle spese di lite.
10.Logicamente devono essere esaminati per primi il quarto e il primo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente deduce la violazione della disciplina dettata dal Cod. consumo sotto distinti profili, che sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
È preliminare, poiché rilevante per entrambi i motivi, ricordare che nel rapporto tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005. Al fine di escludere la qualità di consumatore in capo al cliente non assume rilievo né il carattere intuitu personae dell’incarico , né la natura collaborativa -e non già contrapposta -del rapporto (cfr. Cass., S.U., n. 6001/2021; Cass. n. 21187/2017). Rileva invece, per escludere l’applicabilità della disciplina consumeristica, che la prestazione
professionale sia resa nell’ambito di una controversia inerente l’attività imprenditoriale o professionale del cliente (Cass. n. 780/2016).
Nel caso di specie è acquisito in causa che il rapporto sia soggetto alla normativa a tutela del consumatore: a fronte della specifica deduzione in tal senso della ricorrente in sede di opposizione, l’ordinanza ha escluso la vessatorietà delle clausole contrattuali ma non che la cliente rivestisse la qualità di consumatore.
11. In ordine alla quarta censura, si osserva che la direttiva 93/13/CEE e gli artt. 33 e 34 del d.lgs. 206/2005 impongono al professionista nel rapporto con il consumatore di garantire trasparenza, comprensibilità ed equilibrio del contenuto contrattuale. Il sistema della tutela del consumatore opera attraverso una significativa asimmetria delle posizioni delle parti: al consumatore è richiesto di allegare la non chiarezza o la potenziale abusività della clausola; incombe invece sul professionista la prova della non abusività o della genuina trattativa individuale (effettiva, seria e specifica) idonea a escludere l’applicazione della disciplina consumeristica , non potendo il consumatore essere gravato di un onere probatorio che ne vanificherebbe la funzione protettiva. Non è dunque il consumatore a dover provare il fatto negativo della mancata negoziazione, ma è il professionista, che intende far valere la disapplicazione, a dover fornire la prova del fatto positivo e prodromico dello svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri ( ex plurimis, Cass. n. 4140/2024).
Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata ha escluso la vessatorietà della clausola n. 8, la quale prevedeva che l ‘importo delle spese liquidate giudizialmente dal Tribunale di Padova a carico della controparte della cliente dell’AVV_NOTAIO sarebbe stata da questa riconosciuta al legale , quale premio, al di fuori e oltre il compenso già previsto a suo favore; ha escluso tale vessatorietà in quanto la clausola non rientrava nelle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 33 del Cod. consumo, così concludendo per la non necessarietà del l’approvazione per iscritto ‘ in assenza di mezzi istruttori capitolati sul punto (non essendovi) la benché minima prova del
fatto che il preventivo sia stato in realtà predisposto unilateralmente a cura del professionista’ ; ciò, sebbene lo stesso contratto pacificamente contenesse altre clausole specificamente approvate per iscritto dalla cliente e perciò si trattasse di modulo utilizzato dal professionista nello svolgimento della sua attività.
In questo modo, il Tribunale non ha considerato che l ‘abusività non è un fatto storico di cui il consumatore debba dare prova, bensì una qualificazione giuridica che il giudice deve operare sulla base degli elementi forniti in primo luogo dal professionista, il quale ha predisposto il testo contrattuale e le clausole e ne conosce modalità, contesto, struttura e finalità economica. Pretendere dal consumatore la dimostrazione dell’abusività implica un’applicazione del principio generale dell’art. 2697 c.c. incompatibile con la normativa speciale, che adotta criteri fondati sul riequilibrio tra le parti e sulla necessità di una tutela effettiva.
All’accoglimento del motivo consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata, essendo il professionista gravato dell’onere probatorio in ordine alla legittimità della clausola n. 8, con i conseguenti eventuali effetti ex art. 36 del medesimo Codice (nullità della clausola e sostituzione con la disciplina legale).
12. Anche il primo motivo è fondato.
L’art. 35 del citato codice sancisce che ‘nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole sono proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile’ ( comma 1 ). ‘In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore’ (comma 2).
Come correttamente sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non dimostra di avere dato applicazione all’art. 35, in quanto non spiega in quali termini la previsione della clausola n. 7 (secondo la quale sarebbe spettata all’avvocato solo la differenza tra quanto liquidato dal giudice a carico della parte soccombente e l’importo pattuito ) si concili con la clausola n. 8, secondo la quale sarebbe spettato all’avvocato, come premio, qualunque
importo liquidato dal giudice a carico della controparte soccombente. In sostanza, il Tribunale ha omesso di verificare se e in quali termini le due clausole possano convivere contemporaneamente nella regolamentazione contrattuale o se tra le medesime sussista la contraddittorietà denunciata, anche nel raffronto sistematico tra le due previsioni ai fini della chiarezza e comprensibilità (art. 35, comma 1), così da applicare infine, in caso di dubbio, la prevista interpretatio contra proferentem (art. 35, comma 2). L’accoglimento del primo motivo, a sua volta, impone la cassazione affinché il giudice del rinvio proceda alla lettura dell’ordinanza impugnata, del testo contrattuale nel rispetto dell’art. 35 d.lgs. 206/2005.
13. Solo dopo avere eseguito la disamina degli accordi intercorsi tra le parti nei termini imposti dall’accoglimento de l quarto e del primo motivo, il giudice del rinvio potrà legittimamente verificare se gli accordi medesimi siano riconducibili al divieto del patto di quota lite (art. 13, comma 4, legge 247/2012), o se invece integrino un palmario, al fine di trarne le diverse conseguenze: la nullità parziale (art. 1419, comma 2, c.c.), con salvezza del diritto dell’avvocato al compenso secondo i parametri legali (art. 2233, comma 2, c.c.) in ipotesi patto di quota lite; esercizio del controllo di proporzionalità/equità, anche alla luce della regola prevista dall’art. 45 del codice deontologico forense, in caso di pattuizione di legittimo palmario non agganciato al risultato della lite.
Infatti, alla data della convenzione – 31/03/2015 – il divieto del patto di quota lite era vigente ex art. 13, comma 4, legge n. 247/2012 e, per giurisprudenza consolidata, configura patto di quota lite qualunque convenzione che colleghi il compenso all’esito della lite o alla res litigiosa , realizzando la partecipazione del professionista agli interessi esterni alla prestazione (tra le molte: Cass., Sez. U., n. 25012/2014; Cass. n. 11485/1997; Cass. n. 04777/1980).
In ordine al palmario, le Sezioni Unite hanno chiarito che lo stesso non può essere qualificato quale mera liberalità corrisposta dal cliente, né quale elargizione spontanea priva di causa onerosa (regalia) e si deve invece
configurare quale compenso professionale aggiuntivo riconducibile al rapporto sinallagmatico tra avvocato e cliente (Cass., Sez. U. n. 16252/2023). Successivamente è stata confermata l ‘ ammissibilità del palmario quale compenso ulteriore rispetto a quello ordinariamente pattuito, purché esso trovi fondamento in ragioni oggettive correlate alla particolare difficoltà, complessità o gravosità dell’incarico, nonché, più in generale, alla qua lità dell’attività svolta e del risultato ottenuto , senza essere colleg ato in modo totale o prevalente all’esito della lite (Cass. n. 23738/2024). In applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge n. 247/2012, il palmario può consistere tanto in un importo forfettario quanto in una percentuale sul valore dell’affare, purché la scelta sia adeguatamente giustificata dalla natura della prestazione. Tuttavia, la legittima attribuzione del palmario richiede un ‘ attenta verifica di proporzionalità e congruità, desumibile da una pluralità di elementi, tra cui il valore della controversia, la complessità tecnico -giuridica delle questioni trattate, l ‘ entità e la qualità dell ‘ attività professionale svolta, il tempo dedicato, i rischi assunti e l ‘ eventuale carattere eccezionale del risultato raggiunto. In più occasioni la Corte ha evidenziato che il palmario deve essere tale da superare possibili censure di manifesta sproporzione rispetto ai parametri sopra richiamati, risultando coerente con l’interesse perseguito dalle parti e con il complessivo svolgimento della prestazione professionale (Cass. n. 26288/2025; Cass. n. 28914/2022; Cass., Sez. U. n. 6002/2021).
14. Il sesto e settimo motivo, esaminati congiuntamente per stretta connessione, in quanto finalizzati a sostenere che la cliente abbia eseguito pagamenti ulteriori rispetto a quelli accertati dal Tribunale, sono infondati.
Ai sensi dell’art. 2726 c.c., i limiti alla prova testimoniale si estendono anche al pagamento. È tuttavia ammessa la deroga al divieto di prova testimoniale relativo al pagamento di somme eccedenti il limite di cui all’art. 2721 c.c., purché la parte alle ghi circostanze concrete idonee a giustificare l’assenza di un documento scritto, nonostante la prudenza normalmente richiesta per impegni comportanti rilevanti esborsi di denaro (Cass. n. 7940/2020).
Nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto di superare il limite di valore previsto dall’art. 2721 c.c.; in tale evenienza, secondo consolidato orientamento (Cass. n. 20257/2014; Cass. n. 7090/2015), il giudice non è tenuto a motivare il rigetto dell ‘istanza di prova, trattandosi di una decisione che si colloca entro il fisiologico limite di ammissibilità della prova testimoniale (Cass. n. 8181/2022).
15. Gli altri motivi restano assorbiti: il secondo, il terzo e il quinto perdono valenza decisoria in ragione dell’accoglimento del primo e del quarto, involgendo questioni che si porranno nel momento in cui sarà eseguita la lettura del regolamento negoziale nel rispetto dei principi enunciati; l ‘ottavo e il nono, in quanto il giudice del rinvio dovrà provvedere anche a nuova regolamentazione delle spese relative alla fase conclusa con l’ordinanza cassata.
16. Per l’effetto , l ‘ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il sesto e settimo, assorbiti i restanti ; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Padova in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 05/02/2026.
La Presidente Linalisa COGNOME