Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28827 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28827 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
Oggetto:
Vendita- Risoluzione contratto o annullamento per vizio del consenso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36446/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore (P_IVA), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, (C.E. CODICE_FISCALE) del foro di Palermo, giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Palermo, giusta procura speciale in calce controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, in qualità di terzo chiamato residente in Termini Imerese;
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1228/2018, pubblicata l’8 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
NOME COGNOME con atto di citazione notificato il 22 aprile 2009, evocava dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la RAGIONE_SOCIALE esponendo di avere acquistato, in data 20.04.2007, dalla società convenuta l’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO (come da fattura n. 52/P) e che alla data di consegna il contachilometri del veicolo segnava una percorrenza di km 114.000,00; aggiungeva che dopo un anno dall’acquisto, in data 29 maggio 2008, aveva informato la
venditrice della circostanza che l’autovettura in questione era guasta e che, recatosi presso l’officina autorizzata RAGIONE_SOCIALE, veniva rilevata “la rottura del turbocompressore e degli ammortizzatori’, con un danno di euro 4.344,83, come da fattura, di cui la RAGIONE_SOCIALE rimborsava solo l’IVA; proseguiva che trascorsi cinque mesi circa, l’autovettura si guastava ancora e la stessa officina autorizzata RAGIONE_SOCIALE riscontrava la rottura della scatola dello sterzo, formulando un preventivo per la riparazione di euro 2.639,44; in tale occasione, veniva anche comunicato al COGNOME che il numero di Km indicato dal display della detta TARGA_VEICOLO, era di gran lunga inferiore a quello effettivamente percorso dall’autovettura; tanto premesso, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della venditrice, con restituzione del prezzo pari ad euro 15.500,00, oltre accessori, e al risarcimento dei danni quantificati in euro 3.620,69;
instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, che chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia NOME COGNOME, in qualità di precedente proprietario del veicolo, che rimaneva contumace, il giudice adito, con sentenza n. 375 del 2013, in accoglimento della domanda attorea, pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita in questione e condannava la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere in favore del COGNOME la somma di euro 19.120,69, oltre agli interessi e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte;
-sul gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1228 del 2018, nella resistenza dell’appellato, contumace il chiamato, rigettava l’appello e condannava alle spese processuali del giudizio di secondo grado.
A sostegno della decisione la Corte distrettuale, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., evidenziava che la responsabilità della venditrice trovava fondamento nella proposta di acquisto dell’autovettura RAGIONE_SOCIALE formulata dal COGNOME e che non potesse trovare applicazione la clausola che riduceva ad un anno la garanzia, stante la presunzione di vessatorietà della stessa ex art. 33 del Codice del consumo, non specificamente sottoscritta dal consumatore. Né era stata dimostrata l’eccepita decadenza dalla garanzia, non pre vedendo l’art. 132 d.lgs. n. 206 del 2005 l’obbligo di una denuncia scritta, e tenuto conto della nota del 24.09.2008 e della deposizione del teste COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, per cui i vizi lamentati erano presumibilmente da ascrivere non già ad usura del veicolo ovvero a cattiva manutenzione da parte dell’acquirente, ma al numero di chilometri effettivamente percorsi pari a 250.000 km anziché ai 114.000 km indicati nel display.
Non veniva, inoltre, accolta la domanda in manleva nei confronti del COGNOME per non essere stato dimostrato colui che aveva effettivamente manomesso il contachilometri della autovettura in questione;
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo, ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso il COGNOME;
-è rimasto intimato il COGNOME;
-la ricorrente ha depositato in data 04.02.2019 atto definito ‘controricorso in replica’ notificato anche al RAGIONE_SOCIALE.
Atteso che:
va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal controricorrente COGNOME, di inammissibilità (e/o improcedibilità) del ricorso perché notificato in luogo diverso da quello del domicilio eletto (AVV_NOTAIO nel domicilio eletto in INDIRIZZO, anziché presso lo studio dello stesso, in INDIRIZZO INDIRIZZO, come da comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado).
Tale l’eccezione è infondata, dovendosi dare continuità all’orientamento da ultimo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema che, con sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, dirimendo il contrasto interpretativo sui confini concettuali tra inesistenza e nullità della notifica, hanno statuito che, in virtù dell’assetto strumentale delle forme degli atti processuali, in tanto può ravvisarsi inesistenza in quanto l’attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un
soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Nel caso in esame il ricorso, lungi dall’essere stato restituito puramente e semplicemente al mittente, è stato consegnato al destinatario, solo in un luogo diverso dal domicilio eletto, di guisa che non può parlarsi di inesistenza, ma – al più – di nullità sanata dalla costituzione in giudizio dell’intimato (cui la notificazione stessa era diretta), anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr. Cass. 10 marzo 2004 n. 4924; Cass. 29 novembre 2004 n. 22486; Cass. 16 luglio 2005 n. 15103; Cass. 19 luglio 2005 n. 15190; Cass. 11 giugno 2007 n. 13650; Cass. 28 marzo 2018 n. 7703);
venendo al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., precisamente degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo e 1341 c.c., per avere considerato applicabile la presunzione di vessatorietà di cui all’art. 33,
comma 2 d.lgs. n. 206/2005 relativamente alla clausola di riduzione della durata della garanzia di conformità del bene venduto (ad un anno, anziché due), oggetto di specifica trattativa di cui, a detta della Corte distrettuale, non era stata fornita prova. Nel caso di specie, il bene oggetto di garanzia era un bene usato per il quale lo stesso Codice del Consumo, all’art. 134 comma 2, statuis ce che le parti possono limitare la durata della tutela di cui all’art. 1519 comma primo, c.c. ad un periodo in ogni caso non inferiore ad un anno. Tale riduzione di garanzia veniva concordata con il COGNOME, prima dell’acquisto del bene, con la stessa proposta di acquisto del 06.04.2007, che veniva regolarmente sottoscritta dallo stesso; ed ancora, l’acquirente era consapevole di avere acquistato un’auto “nello stato e nelle condizioni in cui si trova, come vista e piaciuta”, come si evince dalla fattura di acquisto n. 52/P del 20.04.2007, per cui nessun inadempimento vi è stato da parte della venditrice, che ha consegnato l’auto perfettamente funzionante e conforme al contratto di vendita.
Aggiunge la ricorrente che il lasso di tempo intercorso tra la data di acquisto e il momento in cui i difetti si sono manifestati (comunque, ben oltre l’anno dall’acquisto) non poteva automaticamente far presumere che gli stessi fossero imputabili ad un difetto di conformità del bene, solo perché il Giudice di prime cure aveva considerato componenti essenziali tali parti, trattandosi, in ogni caso, di un veicolo usato, che veniva acquistato nella piena accettazione dello stato in cui si
trovava in quel momento. Quanto, invece, alla difformità tra il numero di Km indicato dal display della TARGA_VEICOLO e quelli effettivamente percorsi, la RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto e ottenuto la chiamata del terzo in garanzia onde ottenere di essere manlevato dal COGNOME, precedente proprietario, a risarcire alla RAGIONE_SOCIALE tutti i danni patiti e patiendi a causa della risoluzione del contratto con il COGNOME, che sarà oggetto di apposito motivo nel prosieguo. E comunque non è stato dimostrato che i guasti si siano verificati a causa della differenza del chilometraggio indicato.
La censura è priva di fondamento.
Il caso è stato correttamente inquadrato, sul piano sistematico, nell’alveo della vendita di beni di consumo e ciò avuto riguardo al principio secondo cui il giudice nazionale, investito di una controversia cui si applica la Dir. n. 1999/44/CE (nella specie, si verte sulla garanzia che il venditore deve all’acquirente nel contesto di un contratto di vendita di un bene mobile materiale), è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come “consumatore’, anche se questi non ne abbia espressamente rivendicato la qualità. Quanto al rapporto tra normativa codicistica e normativa speciale, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del
consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni ( iura novit curia facta sunt probanda ), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (Cass. 30 giugno 2020 n. 13148; Cass. 30 maggio 2019 n. 14775). Questa conclusione è supportata, sul piano normativo dal dettato dell’art. 135, secondo comma, cod. cons. – secondo il testo vigente ratione temporis , posto che il capo dedicato alla vendita di beni di consumo, di cui agli artt. 128-135 della disciplina consumeristica, risente, allo stato, delle modifiche apportate dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che, ai sensi del suo art. 2, primo comma, hanno efficacia a decorrere dal 10 gennaio 2022 -, il quale prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”; ancora di più dal disposto dell’art. 1469bis c.c., secondo cui le disposizioni del titolo secondo del libro quarto del codice civile, dedicato ai contratti in generale, si applicano ai contratti del consumatore “ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.
Pertanto, poiché nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento ad un acquisto di automobile usata da un
concessionario da parte di una persona fisica per uso personale, correttamente ha trovato applicazione la speciale disciplina dettata per la vendita di beni di consumo – più favorevole al consumatore, nella prospettiva di sanare la fisiologica asimmetria che ricorre rispetto al professionista -, normativa applicabile d’ufficio dal giudice, in forza del brocardo latino da mihi factum, dabo tibi ius .
In tal caso, ai sensi dell’art. 132, secondo e terzo comma, cod. cons. – secondo la versione vigente ratione temporis -il Giudice del gravame è tenuto ad accertare che il vizio sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e applicare la presunzione circa l’esistenza del difetto alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Previsione che ben si raccorda con l’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, che deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale, la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull’esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano
impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti.
Alla luce di tale ricostruzione appare evidente che, in base alle argomentazioni rassegnate dalla sentenza impugnata, si sono realizzati tutti i presupposti per affermare la responsabilità del venditore e ciò per avere l’acquirente allegato e dimostrato uno specifico difetto di conformità, quale la consegna di veicolo che aveva percorso effettivamente chilometri 250.000 anziché i chilometri 114.000 indicati nel display, da cui era affetta l’autovettura. L’acquirente ha denunciato il vizio di conformità della vettura acquistata, la ben maggiore vetustà del bene rispetto a quella apparente e desumibile dal chilometraggio percorso, quale asserita causa scatenante dei ripetuti guasti del mezzo (rottura del turbocompressore e degli ammortizzatori, con successiva rottura della scatola dello sterzo) – prontamente denunciati dallo stesso ancora prima della nota del 24.09.2008, oltre che dimostrati dal tenore della deposizione del teste COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE -per cui doveva ritenersi integrata la nozione di difetto di conformità che può trarsi dall’art. 129, secondo comma, cod. cons., sempre secondo la versione vigente ratione temporis .
Applicando tali dettami al caso di specie, il Giudice dell’appello ha dato atto che l’acquirente aveva tempestivamente denunciato il difetto di conformità nei tempi previsti dalla scoperta del vizio e comunque entro il biennio dall’acquisto,
non provata dalla società ricorrente la specifica trattativa sulla pattuizione di un termine di garanzia inferiore (un anno), trattandosi di clausola pacificamente vessatoria, per la quale occorreva una prova rigorosa, ai sensi dell’art. 36, prima e secondo comma d.lgs. n. 206/2005.
Dunque la sentenza non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge denunciate;
– con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., precisamente degli artt. 132, comma 2 del Codice del Consumo e 1495 c.c., per avere considerato adempiuto nei termini di legge l’obbligo di denuncia dei vizi del bene da parte del compratore. L’art. 132, comma 2 del Codice del Consumo prescrive la decadenza del consumatore dai diritti previsti dall’art. 130 in mancanza di denuncia al venditore del difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Posto che il veicolo è stato acquistato dal COGNOME in data 20.04.2007, lo stesso afferma di avere informato la RAGIONE_SOCIALE dei guasti del veicolo informalmente in data 19.05.2008, circostanza che non risulta adeguatamente provata, e successivamente, con nota scritta del 24.09.3008, come anche attestato dal teste COGNOME, senza tuttavia dare prova del momento della scoperta dei vizi. Non è stato in alcun modo dimostrato che il NOME avesse denunciato i guasti presentati dall’auto prima della data in cui
ha inviato tale nota alla MI.RAGIONE_SOCIALE, pertanto, la prova dell’intempestività nella denuncia dei difetti è in re ipsa , atteso la data della nota di denuncia. In ogni caso, il Giudice di merito avrebbe dovuto avvalersi dell’art. 1495 c.c., relativo ai termini e alle condizioni generali, per l’azione relativa ai vizi della cosa venduta, il quale sancisce che “il compratore decade dal diritto di garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. Lo stesso Codice del Consumo a prevede espressamente che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data; nel caso di specie, si sono manifestati, dopo ben oltre un anno dalla consegna del bene, pertanto, è evidente che essi non fossero presenti al momento della consegna dell’autovettura e che, pertanto, non possa parlarsi di difetto di conformità del bene.
Anche il secondo motivo è privo di pregio.
Come sopra anticipato, dal combinato disposto degli artt.129 e ss. del summenzionato codice si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al
consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art.130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest’ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l’inesatto adempimento, mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme
alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. 21 settembre 2017 n. 21927; Cass. n. 20110/2013 cit.). Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo), come già previsto dall’8 del d.P.R. n. 224 del 1988 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell’art. 118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. 20 novembre 2018, n.29828; Cass. 20 novembre 2018 n.29828). D’altra parte, è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la
necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l’esistenza del vizio.
A carico del consumatore grava l’onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell’esistenza del difetto di conformità, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa. Tale disciplina è prevista dalla direttiva europea n. 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice del consumo costituisce la legge di trasposizione in Italia. A conferma di tali conclusioni, appare utile qui richiamare la sentenza della Corte di giustizia 4 giugno 2015, causa c497/13 (nota come il caso COGNOME), in cui i giudici di Lussemburgo (cfr. punti 62 e 63) ricordano che “come emerge dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con il suo considerando 19, e dalla finalità perseguita da tale disposizione, l’onere fatto gravare sul consumatore non può spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità. Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell’inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per
contro
, affinché l’informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato”.
Con la citata sentenza, la Corte di Giustizia fornisce una serie di ragguagli sull’interpretazione della Direttiva 1999/44/CE, sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, in particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 5 della medesima sulle modalità di denuncia del difetto di conformità da parte dell’acquirente del bene di consumo. I giudici di Lussemburgo, innanzitutto, confermano che, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che l’art. 5, par. 3, garantisce ai consumatori, tale disposizione debba considerarsi una norma equivalente a una norma nazionale di ordine pubblico, con possibilità del giudice di avvalersene applicandola anche d’ufficio (cfr., in tal senso, già in precedenza Corte giust. Ue, Sez. I, 6 ottobre 2009, causa C-40/08, RAGIONE_SOCIALE, punti da 52 a 54, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali citati).
Quanto all’onere della prova gravante sul consumatore per la denuncia del difetto di conformità, la pronuncia precisa come
tale onere debba essere limitato al mero obbligo di denuncia, senza necessità di produrre una prova dell’esistenza del difetto o di indicare la causa precisa del medesimo. Si ricorda, infatti, in proposito che la Direttiva 1999/44 consente agli Stati membri di prevedere che il consumatore, per fruire dei suoi diritti, debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato. Secondo i lavori preparatori della Direttiva, tale possibilità mira a soddisfare l’esigenza di rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l’acquirente ad adoperare una «certa diligenza, tenendo conto degli interessi del venditore», «senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare di effettuare un’ispezione meticolosa del bene».
Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cass. 3 aprile 2003 n. 5142; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1991 n. 328).
La circostanza che l’autovettura fosse stata portata in concessionaria RAGIONE_SOCIALE Nuova Stella per le riparazioni del primo guasto costituiva una valida forma di denuncia dei vizi, essendo palese che il ricovero non fosse stato determinato da
contro
lli di routine previsti dopo l’acquisto del mezzo. La stessa Corte ha accertato che i ricoveri dell’auto per riparazioni in garanzia testimoniavano il tentativo di riparazione del bene, presupposto per l’applicabilità dell’art. 130 del Codice del Consumo , per avere la MI.RAGIONE_SOCIALE rimborsato l’Iva della fattura emessa per euro 4.344,83 e solo al secondo guasto, la stessa officina autorizzata RAGIONE_SOCIALE, oltre a riscontrare la rottura della scatola dello sterzo, verificava la maggiore vetustà del bene , in base all’accertamento dei chilometri realmente percorsi dal veicolo;
-con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente nella parte relativa alla domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE. nei confronti del COGNOME. La Corte distrettuale, pur avendo dato atto della mancata espressa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure circa la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. nei confronti del COGNOME, terzo chiamato in garanzia, ha tuttavia rigettato la medesima semplicemente sostenendo che non sussistono le condizioni per accoglierla, non essendo stato dimostrato nel giudizio chi abbia effettivamente manomesso il contachilometri dell’autovettura venduta al COGNOME. Senonchè, tale motivazione cela, ancora una volta, un’omessa valutazione della domanda di manleva proposta dall’odierna ricorrente nel giudizio, nei confronti del vecchio proprietario dell’auto, il quale, nell’accettazione di incarico a vendere dichiarava che
sull’autovettura depositata non esistevano alterazioni e contraffazioni di nessun genere, ragion per cui la domanda di manleva andava valutata, istruita e motivata, stante l’eventuale responsabilità anche in solido del COGNOME.
Anche il terzo e ultimo motivo non può trovare accoglimento.
Tale critica imputa al giudice di merito di avere commesso un errore valutativo sulle prove quanto alla asserita responsabilità del terzo chiamato, originario proprietario della vettura in contestazione, che avrebbe avuto un peso nella ricostruzione del nesso eziologico sulla esistenza del denunciato vizio di conformità. Ossia si sostiene che, ove il giudice avesse attribuito la giusta rilevanza alle circostanze dedotte dalla ricorrente, sarebbe potuto giungere a conclusioni diverse sull’individuazione delle responsabilità quanto al malfunzionamento della vettura. Senonché il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (Cass. 26 settembre 2018 n. 23153; Cass. 10 giugno 2016 n. 11892).
Né la censura si confronta con le argomentazioni del giudice di merito, posto che lo stesso ha ritenuto non essere dimostrabile che il vizio, da riferire ai maggiori chilometri percorsi dal mezzo, potesse essere attribuito al COGNOME ovvero alla MI.RAGIONE_SOCIALE e del resto, in tema di ricorso per cassazione, l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare -non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità.
Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. La regolamentazione dei compensi di lite segue il principio di soccombenza e la correlata liquidazione avviene come in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del COGNOME, che liquida in euro 2.400,00, di cui ero 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito d all’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda