Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12411 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17007/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentane in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentane in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonchè contro
FARO COMPAGNIA di RAGIONE_SOCIALE e RIRAGIONE_SOCIALE in LIQUIDAZIONE COATTA, COGNOME NOME
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 4365/2020 depositata il 16/12/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE venne convenuta in giudizio da NOME COGNOME, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per l’ accertamento della responsabilità professionale del personale medico che aveva operato la paziente e venne condannata, a titolo di risarcimento del danno alla salute della predetta, a causa dell’inadeguata cura di una frattura, al pagamento di oltre sessantamila euro (€ 61.956,70) , con riconoscimento di manleva a carico di due compagnie assicuratrici, che sono, dopo operazioni di assorbimento e di fusione societaria, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
la sentenza del Tribunale venne appellata da entrambe le compagnie assicuratrici e la Corte d’ Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4365 del 16/12/2020, ha, in riforma della decisione di primo grado, escluso la vessatorietà delle clausole «a richiesta fatta» (cd. claims made) di cui ai due contratti di assicurazione e ha ritenuto insussistente la nullità di esse;
avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, con atto affidato a due motivi;
resistono con separati controricorsi entrambe le compagnie assicuratrici, che hanno pure entrambe depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
Considerato che
la RAGIONE_SOCIALE pone i seguenti motivi di ricorso:
primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1322, 1362 e 1343 e 2965 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per la mancata rilevazione, da parte della Corte territoriale, delle nullità delle clausole claims made di cui ai due contratti di assicurazione rispettivamente intercorrenti con la RAGIONE_SOCIALE e con la RAGIONE_SOCIALE
secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1322, 1418 e 1419 cod. civ. e degli artt. 11 della legge n. 24 del 8/03/2017, dell’art. 3, comma 5, lett. f) del d.l. n. 138 del 13/08/2011 conv. con modif. nella legge n. 148 del 14/11/2011 come novellato dall’art. 1, comma 26, della legge n. 124 del 4/08/2017, incentrato sul mancato rilievo delle nullità contrattuali delle due polizze di assicurazione, in relazione alla normativa specifica in materia nel settore sanitario;
il Collegio ritiene che entrambi i motivi infondati, e lo è quindi l’intero ricorso, per un duplice ordine di ragioni:
in ricorso non sono in alcun modo riportati i contenuti delle due polizze assicurative, almeno in via di stralcio o con riferimento ai paragrafi o agli articoli di rilevanza in causa, e con riferimento alle clausole asseritamente nulle;
il ricorso incorre, pertanto, in carenza di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. poiché parte ricorrente non trascrive direttamente il contenuto delle clausole contrattuali per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione (da ultimo si veda Cass. n. 27475 del 20/11/2017 Rv. 646829 – 01);
il ricorso nella prima parte contiene un ampio richiamo a massime della giurisprudenza di questa Corte in tema di clausole «a richiesta fatta» (cd claims made, a partire da Sez. U n. 9140 del 6/05/201 e quindi Sez. U n. 22437 del 24/09/2018) ma i riferimenti alle dette massime sono del tutto avulsi dal contenuto concreto delle clausole contrattuali in essere tra la RAGIONE_SOCIALE e le due compagnie assicuratrici, posto che le clausole, come sopra rilevato. non sono in alcun modo adeguatamente riportate, cosicché è precluso a questa Corte un qualsiasi specifico controllo, anche eventualmente ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., sulla motivazione resa dalla Corte territoriale, laddove essa ha affermato che non era stata rilevata alcuna nullità nei contratti di assicurazione stipulati con la ASL n. 1 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE;
inoltre, il primo motivo si incentra, in particolare, su di un precedente di questa Corte (Cass. n. 8894 del 13/05/2020 Rv. 657843 – 01), rimasto a quanto consta isolato, ma non lo correla in alcun modo al contenuto specifico delle condizioni contrattuali in essere con le due dette compagnie assicuratrici;
entrambi i motivi, e da ciò deriva un ulteriore e autonomo ordine di inammissibilità del ricorso -adeguatamente evidenziato da entrambe le società assicuratrici nei rispettivi controricorsi, e la prospettazione non è stata contrastata dalla ricorrente, che non ha depositato memoria -non si confrontano con la circostanza, incontroversa, dell’essersi in presenza di contratti cd. a relazione perfetta, ossia stipulati non mediante l’adesione a schemi contrattuali predisposti dalle compagnie assicuratrici, e sui quali, pertanto, l’incidenza della loro forza contrattuale poteva essere supposta maggiore, bensì a contratti stipulati a seguito di specifiche trattative, cosicché pacificamente le due polizze erano state redatte con l’accordo della stessa Pubblica Amministrazione
stipulante, che aveva espletato gara al fine della conclusione dei due contratti di assicurazione, le cui clausole erano in concreto, integralmente recettive di un capitolato, con conseguente realizzazione di un contratto appunto «a relazione perfetta» e non per adesione (sul punto si veda Cass. n. 19949 del 26/09/2007 Rv. 599681 – 01);
la circostanza, incontroversa, è fondamento ulteriore dell’esclusione dell’individuazione di cause di nullità contrattuale a discapito del contraente pubblico;
il ricorso è, in conclusione, infondato e pertanto deve essere rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore di ciascuna delle controricorrenti, come da dispositivo, in considerazione del valore della causa in rapporto all’attività processuale espletata ;
la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE in Euro 3.700,00 e in favore di RAGIONE_SOCIALE in euro 3.900,00 per compensi, oltre, su dette somme, le spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di