SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1034 2026 – N. R.G. 00000453 2022 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale NUMERO_DOCUMENTO
TRA
(C.F.
), rappresentato e difeso, giusta
procura alle liti allegata all’atto di appello, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F
) e NOME COGNOME
), presso lo studio dei quali, in
Sorrento (INDIRIZZO), INDIRIZZO, elegge domicilio;
APPELLANTE
E
.IVA ), con sede in Verona alla INDIRIZZO, in persona del procuratore, AVV_NOTAIO , delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta atto per AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 9 aprile 2019, rep. n. 15593, racc. n. 8798, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata in appello, dal AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE.
), presso il cui studio elegge domicilio in Napoli, INDIRIZZO. C.F.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1431/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, pubblicata in data 5.7.2021, non notificata.
C.F.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.5.2016, e , in proprio e in qualità di soggetti esercenti la potestà sul figlio minore , nato il DATA_NASCITA, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la
e deducevano che: – il figlio minore,
, atleta dilettante, tesserato al RAGIONE_SOCIALE, in data 30.5.2014, durante un incontro calcistico, subiva un infortunio, a causa di uno scontro con un calciatore della squadra avversaria, che gli procurava la frattura composta di radio, con distacco composto ulnare del polso; l’infortunio veniva da loro denunciato alla società , con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato polizza assicurativa contro gli infortuni nell’interesse degli atleti tesserati, ma la compagnia assicurativa, pur non contestando in fatto il verificarsi dell’infortunio riportato dal minore, negava il pagamento dell’indennizzo, in quanto il grado di invalidità riportato dal COGNOME , relativo al danno di natura permanente, non superava la franchigia contrattuale del 10%, come prevista dall’art. 3 della polizza sottoscritta dal RAGIONE_SOCIALE a tutela dei propri tesserati; – tale previsione contrattuale aveva natura vessatoria, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., in quanto limitativa della responsabilità dell’assicuratore, e, non essendo stata specificamente approvata per iscritto, non aveva alcun effetto; – il danno subito dal minore poteva essere quantificato nella somma di € 9.695,89 per invalidità permanente, invalidità temporanea, danno morale, oltre le spese mediche per € 158,13.
Tanto dedotto, gli attori, in proprio e nella qualità indicata, chiedevano di dichiarare la natura vessatoria della clausola citata; di accertare la responsabilità contrattuale della
, e di condannarla, per l’effetto, al pagamento dell’indennizzo nella misura di € 9.854,52, o in quella eventualmente diversa da accertare anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
che contestava, preliminarmente, la legittimazione ad agire degli attori e, nel merito, la fondatezza delle loro domande, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., all’esito dell’istruttoria (che consisteva nell’escussione dei testi e nell’espletamento di CTU medico -legale), la causa era decisa con sentenza n. 1431/2021, pubblicata in data 5.7.2021, che rigettava le domande degli attori, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Il primo giudice, accertata la legittimazione attiva degli attori, essendo il minore beneficiario del contratto di assicurazione contro infortuni stipulato tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, pur non essendo parte contraente; ritenuto provato il fatto storico dedotto in giudizio; accertato che il grado di invalidità permanente riportata dal minore, a seguito dell’infortunio, era inferiore al 10%, essendo stata accertata dal CTU nella misura del 2%, si soffermava ad esaminare la natura della clausola di cui all’art. 3 delle condizioni del contratto di assicurazione secondo cui: ‘ sulla somma assicurata per invalidità permanente, non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell’invalidità permanente totale. Se invece risulterà superiore al 10% dell’invalidità permanente totale, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente ‘, per concludere che detta clausola non era vessatoria, perché era stata oggetto di trattativa individuale, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del Codice del Consumo (‘ Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale ) , come si desumeva dal l’ incipit della stessa clausola : ‘D’accordo tra le parti si conviene che …’ .
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice rigettava la domanda di pagamento dell’indennizzo.
B. Il giudizio di appello
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , nelle more divenuto maggiorenne, con atto di citazione notificato in data 3.2.2022 alla società
al fine di chiedere di:
dichiarare e accertare la natura vessatoria dell’art. 3 del contratto di assicurazione n. NUMERO_DOCUMENTO;
in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza, ritenere applicabile al caso dedotto in giudizio l’art. 1341 , comma 2, c.c. in luogo dell’art. 34 , comma 4, D. Lgs. 206/05 e, per l’effetto ,
accertata la mancata espressa sottoscrizione dell’art. 3 della polizza n.2043312043 da parte del RAGIONE_SOCIALE, disapplicarlo e, per l’effetto
condannare la a ll’adempimento contrattuale della polizza ramo infortuni per cui è causa, stipulata tra tale compagnia e il RAGIONE_SOCIALE -con decorrenza dalle ore 24.00 del 12.7.2013 fino alle ore
24.00 del 30.6.2017 -mediante il pagamento agli attori della somma dovuta a titolo di indennizzo pari a 4.930,57 o di quella maggiore o minore somma che accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.M.U., oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in via subordinata ed in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarata ed accertata la natura vessatoria dell’art. 3 del contratto di assicurazione n. 2043312043,
ritenere e dichiarare non provata l’esistenza della trattativa sull’art. 3 della polizza n.2043312043 e, per l’effetto , disapplicarla e, per l’effetto
condannare la all’adempimento contrattuale della polizza ramo infortuni per cui è causa stipulata tra tale compagnia e il RAGIONE_SOCIALE -con decorrenza dalle ore 24.00 del 12.7.2013 fino alle ore 24.00 del 30.6.2017 -mediante il pagamento agli attori della somma dovuta a titolo di indennizzo di importo pari a € 4.930,57 o di quella maggiore o minore somma che accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.M.U., oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che , in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dal , per violazione dell’art. 1342 c.p.c. , e nel merito, ne ha contestato la fondatezza; nel contempo, ha spiegato appello incidentale condizionato all’accoglimento , anche parziale, dell’appello principale, al fine di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva qualificato, implicitamente, vessatoria la clausola di cui all’art. 3 dell e condizioni di assicurazione, e ha concluso chiedendo di:
dichiarare inammissibile l’appello principale, ex art. 342 c.p.c.;
rigettare nel merito l’appello principale, con conferma della sentenza impugnata;
In relazione all’appello incidentale condizionato proposto:
solo in caso di eventuale accoglimento, anche parziale, dell’appello principale, in accoglimento del l’appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto il contenuto della clausola di cui all’art. 3 delle condizioni di assicurazione astrattamente compatibile con una clausola vessatoria;
p er l’effetto accertare e dichiarare che la clausola sulla franchigia è volta a precisare
l’oggetto del contratto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non è soggetta alla disciplina dell’art. 1341 c.c.;
In ogni caso,
accertare e dichiarare che la polizza stipulata tra la l RAGIONE_SOCIALE era stata stipulata nel rispetto delle previsioni di cui al DPCM del 3.11.2010 e che la relativa clausola di cui all’art. 3 non poteva essere considerata vessatoria e, per l’effetto, confermare la sentenza di primo grado;
r igettare la richiesta di pagamento dell’indennizzo , in quanto la polizza invocata non copriva i presunti danni subiti perchè al di sotto della franchigia prevista;
con vittoria di spese;
con condanna del l’appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
All’udienza del 24.9.2025 l a causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all’art.190 cpc .
C. Esame de ll’ appello principale e dell’appello incidentale
L’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per violazione dei dettami di cui all’art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) ed applicabile, ratione temporis , al presente giudizio, è infondata, in quanto l’atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
C.1. Con il primo motivo di appello principale, l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente applicato, in relazione alla clausola di cui all ‘art. 3 del contratto di assicurazione, che prevedeva una franchigia del 10%, l’articolo 34 , comma 4, del Codice del Consumo, in luogo dell’articolo 1341 , comma 2, c.c.
L’appellante principale ha dedotto che il RAGIONE_SOCIALE, che aveva sottoscritto la polizza assicurativa con la , non poteva essere qualificato come ‘ consumatore ‘ , per cui non poteva essere applicato l’art. 34, comma 4, del Codice del Consum o; avrebbe, invece, dovuto essere applicato l’art. 1341, comma 2, c.c., che prevede che le clausole vessatorie non producono effetti tra le parti se non sono specificamente approvate per iscritto, approvazione che, nel caso di specie, mancava; di qui, la conseguente inefficacia della clausola sulla franchigia di cui all’art. 3 delle condizioni di assicurazione.
C.2 . Con il secondo motivo di appello principale , il ha dedotto che , quand’anche si
fosse voluta ritenere applicabile al caso di specie la norma di cui all’art. 34, comma 4, del Codice del Consumo, comunque, non vi era la prova della ‘trattativa individuale’ sulla clausola vessatoria contenuta nell’art. 3 delle condizioni di assicurazione, non essendo, a tal fine, sufficiente, il mero tenore letterale del citato art. 3, che nella parte iniziale diceva: ‘D’accordo tra le parti si conviene che …’ .
C.3. Infine, il nel terzo paragrafo dell’atto di appello principale , rubricato ‘ Sul quantum debeatu r’, ha insistito perché gli fosse riconosciuta, sulla base di una invalidità permanente del 2% e della invalidità temporanea, totale e parziale, accertata dal CTU, la somma di € 4.930,57, di cui € 1.232,55 quale ristoro del danno morale, oltre al danno esistenziale e alle spese mediche.
C.4. La nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nel presente giudizio di appello, oltre a chiedere il rigetto dell’appello principale , ha spiegato appello incidentale condizionato all’accoglimento , anche parziale, dell’appello principale , affidato ad un unico motivo, con cui ha censurato l’errore in cui era caduto il primo giudice, il quale, pur non statuendo mai espressamente in ordine alla natura vessatoria della clausola sulla franchigia di cui all’art. 3 dell e condizioni di assicurazione, implicitamente ne aveva riconosciuto la vessatorietà, allorquando aveva ritenuto applicabili le norme del Codice del Consumo, e, in particolare, l’articolo 34 comma , comma 4. L’appellante incidentale ha dedotto, di contro, che la citata clausola relativa alla franchigia, secondo la prevalente giurisprudenza, non può considerarsi vessatoria, in quanto si limita a determinare la misura dell’indennizzo, in relazione al principio indennitario di cui all’art. 1908 c.c., così circoscrivendo l’oggetto del contratto, senza costituire alcuna limitazione di responsabilità della compagnia assicurativa; ne consegue che tale clausola non richiede, la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.
C.5. I primi due motivi di appello principale non sono idonei a sovvertire la decisione del primo giudice di rigetto delle domande attoree, perché introducono argomentazioni condivisibili (mancanza della qualità di consumatore in capo al CSI e mancanza della doppia sottoscrizione, richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c. , in calce alla clausola sulla franchigia di cui all’art. 3 delle condizioni di assicurazione; per l’ipotesi in cui il CSI fosse da qualificare ‘consumatore, mancanza di prova della trattativa individuale, ex art. 34, comma 4, del Codice del Consumo, sulla clausola di cui al citato art. 3 delle condizioni di assicurazione), che presuppongono, però, la natura vessatoria del la clausola sulla franchigia di cui all’art. 3
delle condizioni di assicurazione, ma detta clausola non può ritenersi vessatoria e tanto per le ragioni indicate dall’appellata/appellante incidentale .
C.6. Ed invero, per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (cass. civ., 9.3.2005, n. 5158; cass. civ., 7.4.2010, n. 8235; cass. civ., 11.6.2019, n. 15598).
Alla luce dei principi sopra indicati, ed in adesione a ll’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia di franchigia, la clausola contrattuale che prevede la franchigia non può ritenersi clausola vessatoria, perché vale solo a delimitare il contenuto della garanzia offerta all’assicurato e, quindi, vale a delimitare l’oggetto del contratto (cass. civ., 19.12.2024, n. 33402, anche in motivazione; cass. civ., 12.6.2020, n. 11283; cass. civ., 6.10.2016, n. 1997).
In conclusione, la clausola che prevede una franchigia del 10%, contenuta nell ‘art. 3 delle condizioni particolari di assicurazione, non è vessatoria, e, quindi, è pienamente efficace tra le parti, non trovando applicazione l’art. 1341, comma 2, c.c. e d il requisito della doppia sottoscrizione.
Poiché l’invalidità permanente riportata dall’appellante principale a seguito dell’infortunio sportivo in cui incorreva è pari al 2% (cfr. CTU medico-legale espletata nel giudizio di primo grado), e, quindi, è inferiore al limite della franchigia del 10% prevista nel contratto di assicurazione, art. 3, la domanda di indennizzo dell’odierno appellante deve essere rigettata, con conferma della decisione del primo giudice, seppure per motivazioni diverse da quelle espresse nella sentenza di primo grado, da ritenersi sostituite dalle motivazioni della presente sentenza di appello.
D. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell ‘ appellante principale, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti dell’appellat a/appellante incidentale e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod, ritenendo la causa di appello di valore indeterminabile (avendo chiesto l’appellante il pagamento della somma di € 4.930,57 o ‘di quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di CMU ‘ , oltre interessi e rivalutazione monetaria; cfr. cass. civ., 2.2.2023, n. 3142), con utilizzazione dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione della bassa complessità della causa di valore indeterminato (cfr. cass. civ., 18.11.2019, n. 29821, in motivazione), applicando i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del numero limitato delle questioni esaminate ai fini della decisione del presente grado di giudizio.
Non ricorrono i presupposti l’accoglimento della domanda dell’appellata /appellante incidentale di condanna dell’appellante principale, ai sensi dell’art. 96 , comma 1, c.p.c., per l’assorbente ragione che la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., postula la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell’ an che del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa, perché si possa procedere ad una liquidazione anche equitativa (cass. civ., 15.4.2013, n. 9080; cass. civ., 27.10.2015, n. 21798), ma l’appellata non ha dedotto e provato, pur gravando su di essa il relativo onere, la concreta ed effettiva esistenza di un danno determinato dal comportamento processuale della controparte , riferendosi genericamente a ‘dispendio di energie e di risorse assolutamente ingiustificato sia sotto il profilo processuale che sostanziale’ .
Né, in ogni caso, ricorrono nei confronti dell’odierno appellante principale soccombente i presupposti della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; cfr., cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n. 9912) per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., non configurando la proposizione dell’appello un abuso dello strumento processuale.
In considerazione del rigetto dell’appello principale deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 – bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d’Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti della
avverso la sentenza n. 1431/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, pubblicata in data 5.7.2021, non notificata, ogni diversa
istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
Rigetta l’appello principale proposto da ;
Condanna l’appellante principale, , al pagamento, in favore dell’appellata /appellante incidentale, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 147,00 per esborsi e € 2.419,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
Rigetta la domanda dell’appellata/appellante incidentale di condanna dell’appellante principale ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell’ appello principale , ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 4.2.2026
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa NOME COGNOME dr. NOME COGNOME