Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27515/2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO.
-intimata – avverso la sentenza, n. cronol. 14214/2022, del TRIBUNALE DI ROMA asseritamente pubblicata il giorno 30/09/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 7 novembre 2018, NOME COGNOME riassunse, innanzi al Giudice di Pace di Roma, il giudizio già promosso contro RAGIONE_SOCIALE presso il tribunale di quella stessa città, dichiaratosene incompetente per valore. Espose che: i ) il 23 novembre 2016 aveva stipulato, con RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), il contratto di somministrazione di gas per uso domestico, codice PDR 00881112099086, contatore n. 0024546252, per la propria abitazione in Roma; ii ) le ‘ condizioni particolari tecnico economiche di fornitura gas naturale ‘ allegate al contratt o prevedevano che il ‘ prezzo applicato pari a 0,219 euro per smc ‘ rimanesse fisso ed invariabile per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio RAGIONE_SOCIALE fornitura e che lo stesso riguardasse tutto il gas consumato, misurato dal contatore sul punto di fornitura; iii ) erano state applicate, invece, tariffe superiori con le fatture successive alla sottoscrizione del contratto e che, a fronte del reclamo da lui formulato, RAGIONE_SOCIALE aveva precisato che il prezzo pattuito andava adeguato al Potere Calorific o Superiore ‘ PSC specifico (pari a 39,915) per rispecchiare le caratteristiche di altitudine e temperatura del suo punto di fornitura ‘, confermando la correttezza dei calcoli contenuti nelle fatture; iv ) la clausola contenuta nelle condizioni tecnico particolari di fornitura (CPE) allegate al modulo sottoscritto era vessatoria e nulla ai sensi dell’art. 33, lettera I, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo); v ) RAGIONE_SOCIALE aveva agito nell’inosservanza degli artt. 20 e 21 dell’appena m enzionato d.lgs., predisponendo ed illustrando documenti fuorvianti ed ingannevoli in materia di prezzo, al fine di incentivare la sottoscrizione del contratto, ed omettendo di comunicare che il prezzo di € 0,219 per smc di gas sarebbe stato soggetto a variazioni peggiorative qualora il potere calorifico superiore (PCS), applicato all’utenza in rapporto alla località nella quale ricadeva la fornitura, fosse risultato superiore a 38,52 Mj-Smc, convenzionalmente formalizzato nelle condizioni particolari tecnico economiche (CPT); vi ) RAGIONE_SOCIALE era responsabile anche a titolo extracontrattuale, per inosservanza degli artt. 1337, 1218, 1175 e 1776 cod. civ., sicché andava condannata al risarcimento dei danni causatigli, patrimoniali e non.
1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò le avverse argomentazioni e pretese, l’adito Giudice di Pace rigettò le domande attoree con sentenza n. 14700/2020.
Il gravame promosso dal COGNOME contro quella decisione fu respinto dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con sentenza del 28/30 settembre 2022, n. 14214, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte osservò che: i ) « Il contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto da NOME COGNOME contiene la chiara indicazione delle modalità di determinazione del prezzo finale RAGIONE_SOCIALE fornitura di gas, soggetto a variazioni ‘in funzione del valore del medesimo parametro PCS reale (come quantificato dall’RAGIONE_SOCIALE) per la località nella quale ricade la fornitura’ »; ii ) « La clausola di cui l’appellante in voca la nullità non riveste le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE vessatorietà poiché è stata accettata e sottoscritta dal medesimo, il quale non ha esercitato il diritto di recesso previsto all’art. 3 delle condizioni generali di fornitura »; iii ) « NOME COGNOME, come consumatore, ha sottoscritto la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state oggetto di trattativa tra le parti. Il ‘Modulo di adesione per la fornitura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e/o gas’ è stat o specificamente sot toscritto il 23.11.2016 da NOME COGNOME, il quale, tra l’altro, ha dichiarato di aver ricevuto prima di firmare ‘tutte le informazioni contrattuali di cui all’art. 48, 49 D.Lgs. 206/2005 e di cui all’art. 9 RAGIONE_SOCIALE d. AEEG n. 104/10, di aver ricevuto copi a integrale RAGIONE_SOCIALE documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne valutato e compreso il significato »; iv ) il contratto in parola conteneva l’ulteriore parte specificamente sottoscri tta dall’appellante, il quale aveva dichiarato di: ‘ aver letto ed approvato specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 1342 c.c. e art. 33-34 D.L.vo 206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili ‘, gli specifici articoli delle CGF ivi specificamente indicati; v) « il prezzo finale applicato era determinabile al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del contratto, il cui ‘Allegato al NUMERO_DOCUMENTO Offerta esclusiva riservata ai soli iscritti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ sottoscritto dal le parti il 23.11.2016, indica i coefficienti da applicare per il conteggio del corrispettivo »; vi ) « L’art. 22, commi III e IV, RAGIONE_SOCIALE delibera dell’AEEGSI n. 138/2004 e s.m.i. dispone che ‘L’impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all’impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale pt determinati ai sensi del presente articolo. L’impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet , entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile. L’imp resa di trasporto mantiene inoltre pubblicati i valori relativi ai due anni precedenti’ ; il PCS reale RAGIONE_SOCIALE località in cui è ubicata l’utenza è rilevato e comunicato nell’anno termico in corso e vale per l’anno termico successivo »; vii ) « Il Giudice di primo grado ha disposto la consulenza tecnica per verificare la coincidenza tra costi e consumi
riferiti all’utenza intestata a NOME COGNOME rispetto a quanto pattuito dalle parti e questo accertamento andava effettuato mediante l’attività di un tecnico, non essendo il giudice in possesso di conoscenze specifiche in materia, né la sentenza impugnata risulta inosservante dell’art. 115 c.p.c.. . L’ausiliario d’ufficio ha confermato la correttezza RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo utilizzata per le fatturazioni e la coincidenza tra il prezzo pattuito e quello addebitato ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per violazione dell’art. 50 -quater c.p.c. e 161, comma 1, c.p.c., dell’art. 2, RAGIONE_SOCIALE legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, dell’articolo 33, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Si contesta al tribunale di non aver dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Roma « in totale difetto di competenza a giudicare su una materia rientrante tra quelle attribuite inderogabilmente alla sezione specializzata del Tribunale delle Imprese ». Si prospetta, inoltre, la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, per violazione degli artt. 50quater e 158 cod. proc. civ., perché lo stesso tribunale monocratico in funzione di Giudice d’appello « non era legittimato a giudicare e doveva rimettere gli atti alla sezione specializzata in materia di imprese non potendo il suddetto Tribunale monocratico pronunciarsi sulle materie inderogabilmente attribuite al Tribunale delle Imprese in composizione collegiale dall’art 33, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 10 Ottobre 1990 n 287 »;
II) « Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ». Si contesta al tribunale di non aver esaminato più fatti storici, discussi tra le parti ed asseritamente decisivi, aventi ad oggetto: « a) La deliberazione del regolatore RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) del 16 Giugno 2020, n 215/2020/S/com; b) La deliberazione del regolatore RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pe r l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il gas e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) del 7 Agosto 2014, n 418/2014/R/Gas/com; c) Il provvedimento dell’AGCM (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Concorrenza e del Mercato -Antitrust) n. PS 11888 -adunanza del 27 Aprile 2022 -offerte commerciali scorrette n 30136 »;
III) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella fattispecie, falsa applicazione degli art. 1341 e 1342 c.c. del contratto di somministrazione di cui oggi all’allegato n. 7 del Ricorso, in relazione all’art 33, lettere N ed L, del Codice del Consumo, ed in relazione alle CPE (Condizioni particolari tecnico economiche) di cui oggi all’allegato n 10 ». Si ascrive al tribunale di: i ) « avere falsamente ritenuto, in violazione all’art. 33, lettera N, del Codice del consumo, che le clausole di cui agli artt. 1341 e 1342, sottoscritte dall’odierno ricorrente nel contratto di somministrazione, comprendessero anche quella relativa alla variabilità del prezzo RAGIONE_SOCIALE fornitura del gas al momento RAGIONE_SOCIALE consegna o RAGIONE_SOCIALE prestazione, in relazione anche agli art. 1.1. e 5.1 del contratto di somministrazione del gas, che rimandano alla clausola di predeterminatezza ed invariabilità del prezzo di 0,219 euro per smc di gas indicato nelle CPE »; ii ) « avere errato nel ritenere, in violazione all’art. 33, lettera L, del Codice del consumo, che gli artt. 1341 e 1342 comprendessero anche quella relativa all’adesione a clausole che l’odierno ricorrente non ha avuto la possibilità di conoscere prima RAGIONE_SOCIALE conclusione del contratto e delle CPE (Condizioni particolari tecnico economiche) in relazione al travisamento RAGIONE_SOCIALE prova contenuta nelle CPE avente ad oggetto la predeterminatezza ed invariabilità del prezzo di 0,219 euro per smc di gas in relazione agli artt. 116 e 360, comma 1, n. 3, c.p.c. »; iii ) « non aver ritenuto, nell’interpretare le conclusioni formulate dal CTU sul prezzo effettivamente applicato, vessatoria, ai sensi dell’art. 33, lettera N, del Codice del consumo, la clausola contenuta nelle CPE. Ovvero per aver falsamente affermato che l’odierno ricorrente ha firmato la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state tutte oggetto di trattativa tra le parti ».
Il primo dei descritti motivi è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.1. È inammissibile laddove lamenta la mancata declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado da parte del tribunale in funzione di giudice di appello.
2.2. Invero, non risulta dalla decisione oggi impugnata che una specifica doglianza in tal senso sia stata proposta dal COGNOME con il gravame da lui promosso contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14700/2020.
2.2.1. Va ricordato, allora, innanzitutto, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte ( cfr. ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. n. 2607 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto
del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d’ufficio ( cfr . Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere – nella specie rimasto assolutamente inadempiuto – di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini RAGIONE_SOCIALE questione posta in primo e secondo grado ( cfr . Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ( cfr . Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). Né a tanto potrebbe porre rimedio il contenuto di una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., esclusivamente destinata ad illustrare le cesure già proposte, senza poterne introdurre di nuove ( cfr., ex multis , Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), ed alla quale, pertanto, certamente non potrebbe attribuirsi pure la funzione di eliminare cause di inammissibilità dei formulati motivi di ricorso.
2.2.2. Ragioni di completezza impongono di aggiungere che: i ) qualsivoglia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado si sarebbe dovuta far valere esclusivamente nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ.; ii ) il giudizio concluso dalla menzionata sentenza n. 14700/2020 del Giudice di Pace di Roma altro non era che la continuazione di quello, tempestivamente riassunto dal COGNOME innanzi a detto Giudice di Pace, già precedentemente intrapreso dall’attore/odier no ricorrente contro RAGIONE_SOCIALE innanzi al tribunale di quella stessa città, dichiaratosene, però, ‘ incompetente per valore ‘ (così riferisce la stessa sentenza oggi impugnata. Cfr . pag. 2). Orbene, giusta Cass. n. 8891 del 2023, l’art. 45 cod. proc. civ. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito RAGIONE_SOCIALE declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile (e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore), mentre la successiva Cass. n. 25391 del 2023, ha puntualizzato che « Il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace
al termine preclusivo di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione ». Nella specie, quindi, non essendo stato sollevato detto regolamento dal giudice ad quem (come certamente gli sarebbe stato consentito. Cfr . Cass. n. 25028 del 2017), né rilevando se il COGNOME avesse, o meno, formulato eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione (posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla. Cfr . Cass. n. 20488 del 2018), la competenza del primo a conoscere RAGIONE_SOCIALE controversia doveva considerarsi comunque definitivamente stabilita; iii ) come ancora ribadito da Cass. n. 28744 del 2023, è « inammissibile, per difetto di interesse , ‘ il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ .’, e ciò allorché ‘il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichi arazione di nullità’ (così Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 2008, n. 27777, Rv. 605866-01)». Tale evenienza è, appunto, quella che si sarebbe verificata, in ipotesi, nel caso di specie, perché l’eventuale vizio causato dalla pretesa incompetenza ratione materiae del giudice ad quem , sebbene divenuto motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito da lui emessa, non risulta inquadrabile in alcuno dei casi tassativi previsti dagli artt. 353-354 cod. proc. civ..
2.3. La doglianza, invece, è infondata laddove lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado perché il tribunale monocratico, in funzione di Giudice d’appello, « non era legittimato a giudicare e doveva rimettere gli atti alla sezione specializzata in materia di imprese non potendo il suddetto Tribunale monocratico pronunciarsi sulle materie inderogabilmente attribuite al Tribunale delle Imprese in composizione collegiale dall’art 33, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 10 Ottobre 1990 n 287 ».
2.3.1. In proposito, infatti, è sufficiente osservare che, una volta rimasta definitivamente stabilita (perché non tempestivamente contestata con le modalità suddette) la competenza a conoscere RAGIONE_SOCIALE odierna controversia del Giudice di Pace ad quem , l’appello avverso la sentenza resa da quest’ultimo correttamente è stato trattato dal tribunale in composizione monocratica, atteso il combinato disposto di cui agli artt. 341 e 350, comma 1, cod. proc. civ. ( cfr. Cass. n. 1658 del 2004).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Invero, rileva il Collegio che, invocandosi in esso un vizio motivazionale, occorre tenere conto RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dalla odierna ricorrente con citazione notificata nel settembre 2020, come riferisce, a pag. 9, la sentenza oggi impugnata. Cfr . Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la po ssibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado (cd. ‘ doppia conforme ‘). Questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità RAGIONE_SOCIALE norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che « Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( cfr. Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua .
Il terzo motivo di ricorso, infine, è (A MIO AVVISO) complessivamente inammissibile.
4 .1. Invero, come si è già riferito nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, il tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla inconfigurabilità, in concreto, RAGIONE_SOCIALE vessatorietà RAGIONE_SOCIALE clausola delle Condizioni Particolari Tecnico Economiche oggetto del contendere, avendo specificamente accertato, tra l’altro, che: i ) il contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto da NOME COGNOME contiene la chiara indicazione delle modalità di determinazione del prezzo finale RAGIONE_SOCIALE fornitura di gas, soggetto a va riazioni ‘ in funzione del valore del medesimo parametro PCS reale (come quantificato dall’RAGIONE_SOCIALE) per la località
nella quale ricade la fornitura ‘; ii ) la clausola di cui l’odierno ricorrente invoca la nullità non riveste le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE vessatorietà poiché è stata accettata e sottoscritta dal medesimo, il quale non ha esercitato il diritto di recesso previsto all’art. 3 delle condizioni genera li di fornitura; iii ) il COGNOME, come consumatore, ha sottoscritto la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state oggetto di trattativa tra le parti; iv ) il ‘ Modulo di adesione per la fornitura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e/o gas ‘ è stato specificamente sottoscritto, in data 23 novembre 2016, dall’appellante, il quale, tra l’altro, ha dichiarato di aver ricevuto prima di firmare « tutte le informazioni contrattuali di cui all’art. 48, 49 D.Lgs. 206/2005 e di cui all’art. 9 RAGIONE_SOCIALE d. AEEG n. 104/10, di aver ricevuto copia integrale RAGIONE_SOCIALE documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne valutato e compreso il significato »; iv ) il contratto in parola conteneva l’ulteriore parte puntualmente sottoscritta dall’appellante, il quale aveva dichiarato di aver letto ed approvato specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 1342 c.c. e art. 33-34 D.L.vo 206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili, gli specifici articoli delle CGF ivi specificamente indicati; v ) il prezzo finale applicato era determinabile al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del contratto, il cui ‘ Allegato al Modulo di Adesione n° 2901929 -Offerta esclusiva riservata ai soli iscritti – RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto dalle parti il 23.11.2016, indica i coefficienti da applicare per il conteggio del corrispettivo; vi ) « L’art. 22, commi III e IV, RAGIONE_SOCIALE delibera dell’AEEGSI n. 138/2004 e s.m.i. dispone che ‘L’impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all’impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale pt determinati ai sensi del presente articolo. L’impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile. L’impresa di trasporto mantiene inoltre pubblicati i valori relativi ai due anni precedenti’ ; il PCS reale RAGIONE_SOCIALE l ocalità in cui è ubicata l’utenza è rilevato e comunicato nell’anno termico in corso e vale per l’anno termico successivo »; vii ) il nominato consulente tecnico di ufficio « ha confermato la correttezza RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo utilizzata per le fatturazioni e la coincidenza tra il prezzo pattuito e quello addebitato ».
4 .2. Non resta, dunque, se non prendere atto dell’accertamento di merito effettuato dal tribunale (ricordandosi che, come affermato dalla risalente, ma successivamente non smentita, Cass. n. 1573 del 1974, « L’apprezzamento del giudice di merito circa il carattere vessatorio di una clausola contrattuale, ai fini
dell’applicazione dell’art. 1341 cod. civ., è incensurabile in sede di legittimità »), sia con riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALE chiarezza e comprensibilità RAGIONE_SOCIALE clausola de qua , sia con riguardo al carattere non vessatorio di essa, dovendosi qui solo aggiungere che: i ) come chiarito da Cass. n. 36740 del 2021 ( cfr., amplius , pag. 6-7 RAGIONE_SOCIALE sua motivazione), la nozione di significativo squilibrio di cui all’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo) fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giudico e normativo e non anche economico; ii ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979 e 5043 del 2024).
5 . In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE